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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 17/10/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 17/10/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2022 depositato il 14/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olivadi
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 194 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., con sede legale in Cesena, in persona del Dr. Rappresentante_1, l.r.p.t., concessionaria in lease-back degli impianti eolici di cui 12 nel comune di Olivadi, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso, con atto notificato telematicamente in data 16 dicembre 2021, nei confronti del
Comune di OLIVADI (CZ), in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'avviso di accertamento IMU, anno 2016, Provv. 194 del 18/11/2021, notificato in data 02 dicembre 2021, nonché del precedente avviso di accertamento, IMU, 2016, Provv. 119 del 23/07/2021, notificato in data 19 ottobre 2021. Accertamenti recanti richieste di pagamento a titolo di maggiori tributi, in relazione a un parco eolico composto da n. 12 aerogeneratori.
Premetteva che, con l'introduzione di nuovi criteri di determinazione della rendita catastale degli aerogeneratori di cui alla legge n. 208/2015, la società rideterminava, attraverso procedura speciale DOCFA, la rendita catastale di detti aerogeneratori.
I) impianto di cui al Foglio Indirizzo_1 cat. D/1; rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
II) impianto di cui al Foglio Indirizzo_2 cat. D/1: rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
III) impianto di cui al Foglio Indirizzo_3 cat. D/1: rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
IV) impianto di cui al Foglio Indirizzo_4 cat. D/1: rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
V) impianto di cui al Foglio Indirizzo_5 cat. D/1: rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
VI) impianto di cui al Foglio Indirizzo_6 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016;
VII) impianto di cui al Foglio Indirizzo_7 cat. D/l: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016;
VIII) impianto di cui al Foglio Indirizzo_8 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016;
IX) impianto di cui al Foglio Indirizzo_9 cat. D/1: rendita quantificata in 512,00 in data 12-06-2016;
X) impianto di cui al Foglio Indirizzo_10 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016; XI) impianto di cui al Foglio Indirizzo_11 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016;
XII) impianto di cui al Foglio Indirizzo_12 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data12-06-2016.
A seguito di accertamento emesso dall'Ufficio erariale competente (Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catanzaro) la rendita catastale veniva elevata ad euro 3.250,00 per i primi cinque aerogeneratori e ad euro 3.340,00 per gli altri sette.
Scaturiva un contenzioso dinanzi al giudice tributario di primo e di secondo grado di Catanzaro, sempre favorevole alla ricorrente.
Deduceva in diritto:
1. Illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento IMU – Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, commi 21-24, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Esclusione normativa degli
“imbullonati” dalla rendita catastale degli immobili delle categorie D ed E;
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento degli impugnati avvisi.
Resisteva l'intimato Comune di Olivadi con atto di controdeduzioni depositato in data 13 marzo 2023.
Accolta l'istanza cautelare all'udienza del 4 aprile 2023, la causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio. La resistente Amministrazione comunale, in sede di autotutela, con il Provv. 194 del
18/11/2021, notificato in data 02 dicembre 2021, ha espressamente inteso rettificare, mediante annullamento parziale dell'atto, il precedente avviso di accertamento emesso con il Provv. 119 del 23/07/2021, notificato in data 19 ottobre 2021.
Pertanto, l'oggetto del giudizio è limitato all'esame del Provv. 194 del 18/11/2021, notificato in data 02 dicembre 2021, poiché sostitutivo del precedente accertamento.
Ciò posto, va rilevato che il classamento effettuato dalla ricorrente società, tramite procedura DOCFA, presentata in data 12.06.2016, in aderenza alla innovata previsione normativa di cui all'art. 1, commi 21 –
24 della legge 28 dicembre 2015, n.208, veniva contestato dall'Ufficio erariale territoriale (oggi Agenzia delle
Entrate, direzione provinciale di Catanzaro), organo deputato all'attribuzione della rendita catastale degli immobili iscritti in catasto, con appositi avvisi di accertamenti tutti impugnati dinanzi al giudice tributario di
Catanzaro.
Al riguardo, la odierna ricorrente ha indicato nel dettaglio (v. pag. 4 del ricorso) gli avvisi emessi dall'Amministrazione finanziaria con la maggior rendita catastale accertata per ognuno dei dodici aerogeneratori, documentando (v. all.6 fasc. ricorrente), pure, gli esiti dei giudizi incardinati dinanzi al giudice tributario di Catanzaro come riassunti nel quadro sinottico a pagina cinque dell'atto introduttivo.
Orbene, le sentenze del giudice tributario, se pure non definitive, sono, comunque, immediatamente esecutive per legge, secondo quanto dispone l'art. 69 del D. Lgs n. 546 del 1992 e, quindi, il Collegio non può che prenderne atto.
Peraltro, in subiecta materia, la Suprema Corte ha ribadito, in più occasioni, che la scelta del legislatore del 2015 è stata quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (cfr. Cass. civ. Sez. VI-5, Ord. 26/11/2020, n.27029).
In particolare, il giudice di legittimità ha evidenziato che «la nozione che emerge dalla legge n. 208 del 2015
(art. 1, comma 21) di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo
" (cfr. Cass. civ. Sez. VI-5 Ord. cit).
Di tanto, sembra esserne consapevole lo stesso Comune resistente che in sede di rettifica, in autotutela, del primo accertamento IMU notificato alla società, per l'anno 2016, ha rettamente disatteso la rendita catastale accertata dall'Ufficio finanziario limitatamente, però, al periodo giugno-dicembre 2016, con decorrenza, quindi, dalla data di presentazione del nuovo classamento da parte della contribuente.
Senonché, il tenore della norma, sul punto, non lascia adito a dubbi interpretativi, stabilendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Consegue, l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato.
Orientamenti contrastanti, in subiecta materia, dei giudici di merito suggeriscono di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, in epigrafe indicato, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposto accertamento;
2. spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 17 ottobre 2023.
Il Presidente-estensore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 17/10/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 17/10/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2022 depositato il 14/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olivadi
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 194 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., con sede legale in Cesena, in persona del Dr. Rappresentante_1, l.r.p.t., concessionaria in lease-back degli impianti eolici di cui 12 nel comune di Olivadi, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso, con atto notificato telematicamente in data 16 dicembre 2021, nei confronti del
Comune di OLIVADI (CZ), in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'avviso di accertamento IMU, anno 2016, Provv. 194 del 18/11/2021, notificato in data 02 dicembre 2021, nonché del precedente avviso di accertamento, IMU, 2016, Provv. 119 del 23/07/2021, notificato in data 19 ottobre 2021. Accertamenti recanti richieste di pagamento a titolo di maggiori tributi, in relazione a un parco eolico composto da n. 12 aerogeneratori.
Premetteva che, con l'introduzione di nuovi criteri di determinazione della rendita catastale degli aerogeneratori di cui alla legge n. 208/2015, la società rideterminava, attraverso procedura speciale DOCFA, la rendita catastale di detti aerogeneratori.
I) impianto di cui al Foglio Indirizzo_1 cat. D/1; rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
II) impianto di cui al Foglio Indirizzo_2 cat. D/1: rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
III) impianto di cui al Foglio Indirizzo_3 cat. D/1: rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
IV) impianto di cui al Foglio Indirizzo_4 cat. D/1: rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
V) impianto di cui al Foglio Indirizzo_5 cat. D/1: rendita quantificata in € 404,00 in data 12-06-2016;
VI) impianto di cui al Foglio Indirizzo_6 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016;
VII) impianto di cui al Foglio Indirizzo_7 cat. D/l: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016;
VIII) impianto di cui al Foglio Indirizzo_8 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016;
IX) impianto di cui al Foglio Indirizzo_9 cat. D/1: rendita quantificata in 512,00 in data 12-06-2016;
X) impianto di cui al Foglio Indirizzo_10 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016; XI) impianto di cui al Foglio Indirizzo_11 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data 12-06-2016;
XII) impianto di cui al Foglio Indirizzo_12 cat. D/1: rendita quantificata in € 512,00 in data12-06-2016.
A seguito di accertamento emesso dall'Ufficio erariale competente (Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catanzaro) la rendita catastale veniva elevata ad euro 3.250,00 per i primi cinque aerogeneratori e ad euro 3.340,00 per gli altri sette.
Scaturiva un contenzioso dinanzi al giudice tributario di primo e di secondo grado di Catanzaro, sempre favorevole alla ricorrente.
Deduceva in diritto:
1. Illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento IMU – Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, commi 21-24, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Esclusione normativa degli
“imbullonati” dalla rendita catastale degli immobili delle categorie D ed E;
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento degli impugnati avvisi.
Resisteva l'intimato Comune di Olivadi con atto di controdeduzioni depositato in data 13 marzo 2023.
Accolta l'istanza cautelare all'udienza del 4 aprile 2023, la causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio. La resistente Amministrazione comunale, in sede di autotutela, con il Provv. 194 del
18/11/2021, notificato in data 02 dicembre 2021, ha espressamente inteso rettificare, mediante annullamento parziale dell'atto, il precedente avviso di accertamento emesso con il Provv. 119 del 23/07/2021, notificato in data 19 ottobre 2021.
Pertanto, l'oggetto del giudizio è limitato all'esame del Provv. 194 del 18/11/2021, notificato in data 02 dicembre 2021, poiché sostitutivo del precedente accertamento.
Ciò posto, va rilevato che il classamento effettuato dalla ricorrente società, tramite procedura DOCFA, presentata in data 12.06.2016, in aderenza alla innovata previsione normativa di cui all'art. 1, commi 21 –
24 della legge 28 dicembre 2015, n.208, veniva contestato dall'Ufficio erariale territoriale (oggi Agenzia delle
Entrate, direzione provinciale di Catanzaro), organo deputato all'attribuzione della rendita catastale degli immobili iscritti in catasto, con appositi avvisi di accertamenti tutti impugnati dinanzi al giudice tributario di
Catanzaro.
Al riguardo, la odierna ricorrente ha indicato nel dettaglio (v. pag. 4 del ricorso) gli avvisi emessi dall'Amministrazione finanziaria con la maggior rendita catastale accertata per ognuno dei dodici aerogeneratori, documentando (v. all.6 fasc. ricorrente), pure, gli esiti dei giudizi incardinati dinanzi al giudice tributario di Catanzaro come riassunti nel quadro sinottico a pagina cinque dell'atto introduttivo.
Orbene, le sentenze del giudice tributario, se pure non definitive, sono, comunque, immediatamente esecutive per legge, secondo quanto dispone l'art. 69 del D. Lgs n. 546 del 1992 e, quindi, il Collegio non può che prenderne atto.
Peraltro, in subiecta materia, la Suprema Corte ha ribadito, in più occasioni, che la scelta del legislatore del 2015 è stata quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (cfr. Cass. civ. Sez. VI-5, Ord. 26/11/2020, n.27029).
In particolare, il giudice di legittimità ha evidenziato che «la nozione che emerge dalla legge n. 208 del 2015
(art. 1, comma 21) di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo
" (cfr. Cass. civ. Sez. VI-5 Ord. cit).
Di tanto, sembra esserne consapevole lo stesso Comune resistente che in sede di rettifica, in autotutela, del primo accertamento IMU notificato alla società, per l'anno 2016, ha rettamente disatteso la rendita catastale accertata dall'Ufficio finanziario limitatamente, però, al periodo giugno-dicembre 2016, con decorrenza, quindi, dalla data di presentazione del nuovo classamento da parte della contribuente.
Senonché, il tenore della norma, sul punto, non lascia adito a dubbi interpretativi, stabilendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Consegue, l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato.
Orientamenti contrastanti, in subiecta materia, dei giudici di merito suggeriscono di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, in epigrafe indicato, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposto accertamento;
2. spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 17 ottobre 2023.
Il Presidente-estensore