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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/08/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2448 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato ALFANO Parte_1
SALVATORE
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avvocato CAPALBO MARIAGRAZIA e dall'avvocato CP_1
SPECIALE MANLIO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto, notificato il 21.08.2024, con cui ha ad essa intimato il CP_1 pagamento della somma di euro 191.511,89 in forza del decreto ingiuntivo n. 892/2021 emesso dal
Tribunale di Catanzaro e non opposto. L'attrice, premesso che il l.r. ed amministratore unico era divenuto socio a seguito dell'acquisto del
76% delle quote societarie dall'ex amministratore e dagli altri soci , CP_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_5 Parte_6
e , con altrettanti atti pubblici registrati regolarmente presso l'Agenzia delle Entrate, Parte_7 facendo affidamento sulla situazione contabile come risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al
31.12.2019, ha rappresentato che, dopo poco più di un anno dall'ultima cessione di quote, CP_1 aveva ad essa richiesto il pagamento della somma di euro 168.000,00, portata
[...] dall'ingiunzione posta a fondamento della azionata pretesa creditoria, a titolo di compenso asseritamente maturato, quale amministratore, dal 01.01.2008 al 14.12.2020, non risultante tuttavia da alcuno dei bilanci societari. L'opponente società ha inoltre dedotto che in data 27.11.2020 era stata, quindi, presentata denuncia-querela contro lo per il reato di truffa, consistita nei raggiri CP_1 finalizzati a tacere l'esistenza del preteso credito dell'opposto, esponendo altresì che la Procura della
Repubblica di Cosenza aveva prima indagato e poi imputato e che il processo penale CP_1 era ancora in fase dibattimentale.
Ha quindi sostenuto che, rappresentando la somma ingiunta il profitto del delitto contestato, stante la condizione di formale impossidenza dello Sganga, in caso di accertata responsabilità penale, il provento della truffa sarebbe irripetibile se non si accogliesse l'odierna opposizione, sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo.
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione gravata e del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in ragione della sostenuta pregiudizialità dell'accertamento penale, di accogliere la domanda “dichiarando nullo e/o inefficace il precetto impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Costituitosi in giudizio, ha resistito all'opposizione deducendo preliminarmente il CP_1 difetto di pregiudizialità del giudizio penale in corso e la conseguente inapplicabilità dell'art. 295
c.p.c., Ha nel merito dedotto l'infondatezza dell'opposizione non essendo contestato in alcun modo il credito da lui vantato a titolo di compenso per l'attività di amministrazione svolta in favore di
[...]
Parte_1
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale, rigettate le istanze di sospensione avanzate da controparte, di
“rigettare le ragioni dell'opposizione al precetto e le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 02/9/2024, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto di pagamento notificato il 21/8/2024 e opposto”, vinti onorari e spese fi lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto, la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni cartolari delle parti.
Solo parte opposta ha depositato comparse conclusive ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Va ribadito, in questa sede, il contenuto dell'ordinanza di rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in difetto di allegazione di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione nascente dal titolo esecutivo in capo alla società, in alcun modo, nemmeno in questa sede, contestato, avuto ulteriore riguardo, quanto alla eccepita pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del pendente dibattimento penale per truffa a carico dello alla irrilevanza del dibattimento in coro a carico dell'ex CP_1 amministratore della atteso che il profitto del reato oggetto di accertamento risulta Parte_1 costituito dalle somme versate dal in proprio e non quale legale rappresentante dell'opponente Per_1 per l'acquisto delle quote sociali della Parte_1
Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'opponente società non ha, infatti, allegato la sopravvenienza, rispetto alla formazione del titolo, di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione azionata che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, costituiscono i soli motivi di doglianza ammissibili in sede di opposizione a precetto di titolo di formazione giudiziale, quale è il decreto ingiuntivo azionato.
Il debito portato dall'ingiunzione non risulta, infatti, nemmeno parzialmente estinto.
Ciò posto, si osserva come, ai fini che qui ci occupano, alcun rilievo abbia il processo penale a carico di che attiene invero ad una truffa che questi avrebbe, in tesi, commesso nei confronti CP_1 di il quale ha, infatti, denunciato di essere stato vittima dei raggiri dell'opposto - Persona_2 che, ingannandolo in ordine alla reale situazione contabile della società di cui era stato amministratore, lo avrebbe indotto ad acquistare le quote sociali poi effettivamente da lui acquisite -
a titolo personale, senza spendere la qualità di l.r. e amministratore unico di (v. Parte_1 denuncia – querela, in atti).
Vittima del presunto reato non è, cioè, la società ma in proprio che, infatti, è Persona_2 individuato come tale anche nel decreto di citazione diretta a giudizio (in atti).
Per le ragioni esposte, dunque, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) a tariffa minima, in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 1.276,00, fase introduttiva: euro 814,00, fase di trattazione: euro 2.835,00, fase decisoria: euro 2.127,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, per l'effetto, l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 7.052,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Cosenza, 17/08/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo