TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dr.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 21.01.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1621/2024 R.G. lavoro e previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. NICOLETTA CORRERA Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e Controparte_2
difesa dall' avv. FRANCESCO UCCI
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Con ricorso depositato il 06.03.2024 il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall'
[...]
l'intimazione di pagamento n. 071 2024900569412126 000 il 16.02.2024, cui Controparte_2
erano sottesi i seguenti avvisi di addebito: n. 371 2016 0005393940000 e n. 371 2016 0016199833
000, presuntivamente notificati dall' , in base a quali l' previdenziale gli chiedeva il CP_1 CP_3
pagamento dei contributi IVS, dovuti alla gestione commercianti, in riferimento al periodo da 01.2015
a 12/2015.
La parte opponente eccepiva l'assoluta infondatezza della pretesa contributiva, nel premettere di essere stato titolare della ditta individuale “ ”, la quale aveva cessato ogni attività Parte_1
in data 30.11.2012 ma era stata cancellata dal registro delle imprese in data 08/11/2016, come da visura che allegava agli atti, asseriva, pertanto la non debenza dei crediti pretesi dall' chiedendo CP_1
l'annullamento dell'intimazione di pagamento, vinte le spese di lite.
Costituitosi l' ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, per aver disposto la CP_1
cessazione della posizione previdenziale, inerente l'impresa individuale facente capo al ricorrente, con decorrenza dal 30.11.2012, nonché lo sgravio dei crediti contributivi, oggetto degli avvisi di addebito impugnati, e concludeva chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, l' la quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, in relazione alle eccezioni attinenti al merito della pretesa contributiva e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di giudizio, in subordine chiedeva di essere esonerata da eventuale condanna alle spese di giudizio.
All'udienza odierna, svolta con modalità cartolare, parte ricorrente aderiva alla richiesta di CP_ dichiarazione di cessata materia del contendere, ma chiedeva la condanna dell' alle spese di giudizio, mentre l' , nel ribadire la domanda di pronuncia della cessata materia del contendere, CP_1 chiedeva disporsi la compensazione delle spese, l' invece nelle note Controparte_2
di trattazione scritta si riportava ai propri atti difensivi chiedendone l'accoglimento.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1 l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_4
fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Ciò posto, va evidenziato che i crediti di cui agli avvisi di addebito impugnati in uno all'intimazione di pagamento n. 071 20249005694126 000, sono stati oggetto di provvedimento di sgravio, così come dedotto dall' nella memoria difensiva, tanto si evince dalla documentazione allegata alla CP_1 produzione dell' e, segnatamente, dal provvedimento di annullamento totale / Controparte_5
parziale di avviso di addebito del 18.06.2024, nonché dalla relazione del settore Gestione del Credito-
Filiale di Nola in pari data, va dichiarata, pertanto, la cessata materia del Controparte_6
contendere, relativamente ai crediti contributivi oggetto degli avvisi impugnati in questa sede.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto dall' sia la cessazione della posizione previdenziale, CP_1 relativa alla ditta individuale” ”, riconducibile al ricorrente con decorrenza dal Parte_1
30.11.2012 , sia lo sgravio dei crediti contributivi, oggetto di entrambi gli avvisi di addebito impugnati in questa sede, così come dedotto nella memoria difensiva dall' e come è dato Controparte_5
riscontrare dalla documentazione suindicata, agli atti del fascicolo del medesimo Ente.
Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va considerato che il predetto provvedimento di annullamento del credito veniva emesso dall' in CP_1
data 18.06.2024, pertanto esso risulta essere stato adottato successivamente alla notifica, da parte
CP_ della ricorrente, del ricorso introduttivo all' tenuto conto che il predetto previdenziale CP_3
risulta costituito in giudizio in data 19.06.2024.
Ciò posto le spese vanno liquidate in favore del procuratore costituito come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' a pagare, in favore del ricorrente, le spese e competenze di causa che CP_1
si liquidano complessivamente in € 1.618,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatari;
- compensa tra le altre parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, addì 21.01.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano