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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti,
in data odierna, nel giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2576/2020 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RM NI, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brolo Via C. Colombo n. 5;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Foti e
AR MA, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliate in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.08.2020, conveniva Parte_1 in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto la CP_1 relativa attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda IF società cooperativa agricola nell'anno 2015 per 102 giornate lavorative. Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 29.01.2020, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 02.11.2021, deducendo di aver CP_1
disconosciuto per l'anno 2015 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro dell'azienda IF società cooperativa agricola. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
In data odierna – lette le richieste di entrambe le parti contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza – la causa veniva decisa.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze dell'Azienda
IF società cooperativa agricola.
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per le annualità dedotte.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1 agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i
2 caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze IF società cooperativa agricola nell'anno 2015.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda IF società cooperativa agricola per 102 giornate annue nell'anno 2015.
Infatti, il teste, Sig. , riferiva testualmente che “Nell'anno Testimone_1
2015 svolgevo attività di bracciante agricolo e lavoravo con la ditta Darifoglio in
Tortorici, c/da RA ed il legale rappresentante di questa ditta era Per_1
Ho lavorato in tale anno per 102 giorni, dal luglio al dicembre. In tale
[...]
anno era presente anche la ricorrente, che ha lavorato insieme a me nello stesso periodo. La ricorrente è di Castell'Umberto e ci incontravamo sul posto di lavoro. Lavoravamo dalla mattina alle sette fino alle sedici, con pausa pranzo di un'ora. Lavoravamo dal lunedì al venerdì ed a volte anche sabato se vi era bisogno. Ci dirigeva oppure un suo delegato. Ci occupavamo Persona_1
della raccolta nocciole e successiva pulitura del terreno e bruciatura legna. Ci pagava ogni fine mese in contanti, con euro: 50,00 al giorno. Ci Persona_1
3 chiamava sul posto di lavoro, uno ad uno, noi lavoratori e ci pagava. A volte cambiava il gruppo, ma la mattina ci trovavamo tutti noi lavoratori nello stesso posto. Poi decideva il datore di lavoro dove mandarci a lavorare” (cfr. verbale di udienza del 15.07.2025).
L'altro teste sentito, Sig.ra affermava testualmente che Testimone_2
“Nell'anno 2015 svolgevo attività di bracciante agricola e lavoravo con la ditta
Darifoglio in Tortorici, c/da RA ed il legale rappresentante di questa ditta era
Ho lavorato in tale anno per 102 giorni, dal luglio al dicembre. Persona_1
In tale anno era presente anche la ricorrente, che ha lavorato insieme a me nello stesso periodo. La ricorrente non ricordo di quale paese fosse. Ci incontravamo sul posto di lavoro. Lavoravamo dalla mattina alle sette e trenta fino alle sedici, con pausa pranzo di un'ora. Lavoravamo dal lunedì al venerdì ed a volte anche sabato se vi era bisogno. Ci dirigeva Ci occupavamo della Persona_1
raccolta nocciole e successiva pulitura del terreno. Ci pagava ogni fine mese in contanti, con euro: 50,00 al giorno, sul posto di lavoro. Ci Persona_1
chiamava sul posto di lavoro, uno ad uno, noi lavoratori e ci pagava. A volte cambiava il gruppo, ma la mattina ci trovavamo tutti noi lavoratori nello stesso posto. Poi decideva il datore di lavoro dove mandarci a lavorare” (cfr. verbale di udienza del 15.07.2025).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare
l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”. Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste
(e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto
4 (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000;
Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del
2022).
D'altra parte, le difese dell' non colgono nel segno. Parzialmente CP_1
discordanti sono, infatti, alcune dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori e riportati nel verbale oggetto di contestazione. L'efficacia probatoria che l'ordinamento attribuisce a dette dichiarazioni, tuttavia, è limitata solo alla circostanza che dette frasi siano state pronunciate nei confronti degli ispettori, non anche che il contenuto di dette dichiarazioni sia vero fino a querela di falso.
Anzi, l' avrebbe potuto chiedere l'audizione testimoniale di detti CP_1
soggetti per supportare il proprio impianto difensivo.
Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea può trovare accoglimento, visto che parte ricorrente ha provato in modo incontrovertibile di aver lavorato per le giornate e le annualità dedotte in ricorso con l'azienda
IF società cooperativa agricola.
Il ricorso merita accoglimento, per cui va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere reinscritta nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del proprio comune per 102 giornate lavorative per l'anno 2015.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) , in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento
5 del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del
29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati. Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario ai sensi della dichiarazione ex art. 93 c.p.c., Avv.
RM NI.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato in data 04.08.2020, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad essere Parte_1
reinscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative per l'anno 2015;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. RM NI;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 03.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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