Decreto cautelare 22 giugno 2017
Decreto cautelare 24 giugno 2017
Sentenza 27 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/06/2022, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 01054/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 755 del 2017, proposto da:
- IO NN, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbara Accettura e Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Lecce alla via G. Oberdan 11;
contro
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del 24.04.2017, prot. AOO 108/PROT n. 9475, della Regione Puglia - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria si comunicava che, nelle more dell’espletamento delle procedure di dismissione del patrimonio regionale dell’ ex Riforma Fondiaria, il ricorrente concessionario di bene interessato da tali procedure avrebbe potuto continuare ad occupare il bene “ fino all’individuazione dell’acquirente, previo pagamento dell’importo dovuto a titolo di indennità di occupazione ” , e gli si intimava di comunicare “ la volontà di continuare ad occupare il bene ” nel termine “ perentorio di 7 giorni dal ricevimento della medesima ” nota;
- della successiva nota del 6.06.2017 prot. AO 108 n.0013602 trasmessa via pec il 9.06.2017, della Regione Puglia - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria con cui la R.P., muovendo dalla considerazione per la quale la comunicazione richiesta con la nota del precedente 24 aprile sarebbe pervenuta oltre il termine perentorio ivi riportato, comunicava l’indisponibilità della medesima R.P. a consentire la prosecuzione dell’utilizzo di fatto del terreno in oggetto, intimando al ricorrente di “ lasciarlo libero ” entro 10 giorni dal ricevimento della medesima nota.
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia.
Vista la nota in data 30 maggio 2022 con cui la difesa del ricorrente rappresentava che, a seguito della “ nota prot. AOO 108/23/06/2017 - 0014638 ” con cui “ la Regione Puglia ha disposto la revoca della precedente comunicazione prot. n. 13602 del 06.06.2017, concedendo al ricorrente la richiesta disponibilità del terreno per cui è causa, è venuto meno l’interesse dello stesso a coltivare il presente giudizio ”.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione del difensore del ricorrente in data 30 maggio 2022.
- le spese debbono essere compensate, per la natura e le ragioni della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 755 del 2017 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO