Articolo 21 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Articolo 20Articolo 22
Versione
18 dicembre 2024
Art. 21. Sistema informativo antifrode per i rapporti
assicurativi non obbligatori 1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilita' civile automobilistica, con la finalita' di rendere piu' efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema e' alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed e' sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalita' connesse con la liquidazione dei sinistri.
2. Le modalita' di alimentazione e di accesso al sistema informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese di assicurazione e della loro associazione.
3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024
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