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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/12/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 916/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (c.f. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
LO EM ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Belvedere
Marittimo (CS), alla Via U. Boccioni n. 10
OPPONENTI
E
, già Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), in p.l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciuoffo Giuseppe ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura allegata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 06.08.2020, gli opponenti, sigg.ri , Parte_1 Parte_2
[...
e , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. Parte_3
163/2020 avente n. R.G. n. 443/2020, emesso dal Tribunale di Paola, depositato in data 08.05.2020 e notificato in data 23.06.2020, per la somma complessiva di €139.019,13, oltre interessi di mora al
1 tasso convenzionale dal 05.05.2020 al soddisfo, e spese procedurali, liquidate nella somma di €406,50 per spese ed €2.135,00 per onorari di difesa, oltre Cnap ed Iva, come per legge.
Gli opponenti deducevano che: il decreto ingiuntivo di pagamento veniva emesso e poi notificato loro per il mancato pagamento, da parte della società in p.l.r.p.t., della predetta Parte_4 somma conteggiata sino alla data del 24.04.2020, oltre interessi dal 03.02.2020, quale debitoria residua rinveniente dall'apertura di credito fino ad €80.000,00 concessa il 29.06.2017, a valere su c/c n. 03/00/0037235 e dall'apertura di credito corrente per sconto e/o anticipazioni effetti/fatture fino ad
€120.000,00 concessa il 29.06.2017, a valere su c/c n. 03/00/0037278; la banca opposta sarebbe altresì creditrice degli ulteriori interessi maturati e maturandi, al tasso convenzionale, dalla data di comunicazione della messa in mora e chiusura dei rapporti alla debitrice;
il credito summenzionato sarebbe garantito dalle fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di €320.000,00, dagli opponenti e dalla dott.ssa , deceduta però il 24.07.2017; la società risulta, alla Persona_1 Parte_4 data del 12.03.2020, in fase di concordato preventivo, pertanto la CA, per il recupero del credito, si è rivolta ai garanti per fideiussione;
gli opponenti, sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
, si costituivano fideiussori, in data 29.06.2017 e, più precisamente, detta fideiussione Parte_3 garantiva quanto dovuto dal debitore principale, ossia Parte_5
, p. iva su apertura di credito fino ad €80.000,00 a valere sul c/c n.
[...] P.IVA_2
03/00/0037235 e su apertura di credito corrente per sconto e/o anticipazioni effetti/fatture fino ad
€120.000,00 a valere su c/c n. 03/00/0037278; la costituzione delle predette fideiussioni era perfettamente logica se si considera che, con atto notar del 28.12.2016, Rep. 878-Racc. Persona_2
502, era stata costituita la sas , in cui la dott.ssa Parte_5
, madre di era socio accomandatario illimitatamente responsabile e Parte_5 Parte_2 deteneva la quota del 76% del capitale sociale (€22.800,00), mentre la dott.ssa era Parte_2 socio accomandante con responsabilità limitata alla quota conferita, ossia il restante 24%, per
€7.200,00; la predetta società aveva per oggetto esclusivo la gestione della farmacia privata corrente in Belvedere Marittimo (CS), alla Via G. Fortunato, nn. 72/78, e, attraverso i predetti conti aperti Contr presso la , garantiti dalle fideiussioni dei familiari, ossia , marito della dott.ssa Parte_1
, e farmacista, e , figli della dott.ssa , venivano Pt_5 Parte_2 Parte_3 Pt_5 gestite le operazioni economiche della di Belvedere Marittimo;
in data 24.07.2017 la Parte_4 dott.ssa decedeva e, a causa del periodo particolarmente travagliato, che ha impedito Parte_5 alla famiglia di occuparsi della gestione dell'attività, la si ritrovava a dover affrontare Parte_4 una importante situazione debitoria che, dopo diversi tentativi di risanamento risultati vani, comportava la decisione di cedere le quote societarie;
difatti, con atto notar , Rep. 1.806 Persona_2
Contr
– Racc. 989, stipulato in data 27.07.2018 nei locali della sede di Scalea, i sig.ri , Parte_1
2 che nel frattempo era subentrato alla dott.ssa nella titolarità di tutte le sue posizioni Parte_5 societarie, e cedevano le quote della sas, il 76% + il 24%, ai sig.ri , Parte_2 Parte_6 farmacista, e , che, quindi, acquisite le quote, mutavano, al contempo, la Parte_7 denominazione sociale della sas in;
dopo poco tempo Parte_8 tale società mutava forma societaria e, con atto Notar , Rep. 97867-racc. 20563, del Persona_3
29.01.2019, si trasformava in s.r.l. , amministratore unico;
Parte_4 Parte_7
Pa in tutti questi passaggi e, soprattutto, dal momento in cui sono state cedute le quote della ad altri soggetti, stipulando l'atto notarile proprio nei locali della CA opposta, nessuno pensava di avvertire i cedenti che le garanzie poste come fideiussore sarebbero, secondo l'istituto bancario, passate automaticamente a garantire la gestione di soggetti diversi dai precedenti titolari, che erano nel contempo fideiussori, soci della società che gestiva la e titolari dei rapporti di conto Parte_4
Contr corrente aperto dalla .
Gli opponenti, pertanto, domandavano: in via principale, dichiarare nullo/annullare l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri
[...]
, e alla Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
in particolare perché nulle sono le fideiussioni poste alla base della
[...] pretesa creditoria e quindi del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui vengano ritenute legittime le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, dichiarare nullo/annullare il decreto ingiuntivo opposto per comportamento non improntato a correttezza, buona fede e trasparenza bancaria dell'Istituto CArio opposto;
in via ulteriormente subordinata, ridurre l'ammontare del debito alle somme risultanti fino alla gestione del conto da parte degli opponenti, ossia fino alla cessione delle quote della società, che ha comportato il trasferimento dei due rapporti bancari in capo alla soc. atto del 27.07.2018. Parte_8
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 05.01.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, Controparte_3 in p.l.r.p.t., la quale domandava: preliminarmente, concedersi la provvisoria esecutività del
[...] decreto ingiuntivo tn. 163/2020 R.G. n. 443/2020; nel merito, escludere qualsiasi tipo di nullità/illegittimità delle garanzie rilasciate, in quanto i contratti sono pienamente validi ed efficaci;
escludere altresì qualsiasi ipotesi di nullità delle clausole contrattuali stabilite nelle fideiussioni per contrarietà alla Legge n. 287/1990; in subordine, stabilire in ogni caso la validità delle garanzie;
respingere comunque l'opposizione in quanto le argomentazioni a supporto della domanda sono costituite da asserzioni generiche e contraddittorie, nonché prive di alcun supporto probatorio;
rigettare la domanda per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa;
con condanna degli opponenti alle spese di lite.
3 Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 10.09.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, assumeva la causa in decisione, concedendo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, risulta che, con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss.
c.p.c., con istanza di provvisoria esecutività, la Controparte_3
in p.l.r.p.t., asseriva di essere creditrice nei confronti della
[...]
in p.l.r.p.t., della somma totale, conteggiata sino alla data del 24.04.2020, di Parte_4
€139.019,13, oltre interessi dal 03.02.2020, spese ed accessori, fino alla data dell'effettivo soddisfo, quale debitoria residua rinveniente da: -apertura di credito fino ad €80.000,00, concessa il 29.06.2017,
a valere su c/c n. 03/00/0037235; -apertura di credito corrente per sconto e/o anticipazioni effetti/fatture fino ad €120.000,00, concessa il 29.06.2017, a valere su c/c n. 03/00/0037278; la ricorrente asseriva di essere creditrice altresì degli ulteriori interessi maturati e maturandi, al tasso convenzionale, dalla data di comunicazione della messa in mora e chiusura dei rapporti alla debitrice, fino all'effettivo pagamento;
il credito suddetto era garantito, altresì, dalle seguenti fideiussioni: - lettera fideiussione omnibus sottoscritta da , fino alla concorrenza di €320.000,00; - Parte_1 lettera fideiussione omnibus sottoscritta da , fino alla concorrenza di €320.000,00; - Persona_1 lettera fideiussione sottoscritta da , fino alla concorrenza di €320.000,00; lettera Parte_3 fideiussione omnibus sottoscritta da fino alla concorrenza di €320.000,00; ai Parte_2 fideiussori veniva comunicata messa in mora di pagamento con raccomandata a.r. n.
92000327854998, n. 92000327854998, n. 9200032785599 e n. 92000327852994 del 02.12.2019; le garanzie, sotto il vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità, erano state rilasciate con clausola a prima richiesta ex art. 7 del contratto e con copertura degli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale;
nonostante i solleciti, né il debitore principale né tantomeno i garanti, sig. , sig.ra , sig. e Parte_1 Persona_1 Parte_3 sig.ra hanno inteso assolvere ai propri obblighi nei confronti dell'istituto di credito Parte_2 istante;
la società risultava, alla data del 12.03.2020, in fase di concordato Parte_4 preventivo e, pertanto, la CA, per il recupero del credito, intendeva rivolgersi ai garanti per fideiussione, sig.ri , , e l'istante, a Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2 supporto della prova scritta del credito vantato nei confronti della ai sensi Parte_4 dell'art. 633 e ss. c.p.c., depositava la sequenza completa dei conteggi scalari/movimenti bancari per entrambi i rapporti di c/c dalla data di apertura sino all'estinzione del rapporto;
il contratto di apertura del conto corrente, l'apertura di credito corrente per sconto e/o anticipazioni effetti/fatture, le
4 condizioni economiche, le condizioni generali nonché l'apertura di credito sono stati tutti sottoscritti dal correntista e dotati di data certa come pure le garanzie rilasciate.
Tanto premesso, la ricorrente, Controparte_3
domandava al Tribunale di Paola di ingiungere al Sig. , alla
[...] Parte_1
Sig.ra , al Sig. e alla Sig.ra nei limiti dell'obbligo Persona_1 Parte_3 Parte_2 fideiussorio, di pagare, in solido, in favore dell'istante, la somma di €139.019,13, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso convenzionalmente pattuito a far data dalla messa in mora fino all'effettivo pagamento, oltre spese, competenze ed onorari del presente procedimento monitorio con
IVA e Cassa Avvocati, come da nota spese e successive occorrende, e domandava altresì concedersi la clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642, comma 2, c.p.c., atteso che il debitore era in forte ritardo con i pagamenti e che, pertanto, ciò era indice di tensione finanziaria;
era stata già presentata domanda di concordato preventivo;
i garanti avevano sottoscritto i contratti da cui nasce il diritto azionato dalla banca;
nessun esito avevano sortito le comunicazioni di messa in mora.
Il Tribunale di Paola, in persona della Dott.ssa Simona Scovotto, quale Giudice designato nel procedimento iscritto al R.G. n. 443/2020, letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta, in data 08.05.2020, ingiungeva a , , e Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2 quali fideiussori della in p.l.r.p.t., di pagare, in solido, nei limiti della garanzia Parte_4 prestata, in favore della Controparte_3
in p.l.r.p.t., la somma di €139.019,13, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal
[...]
05.05.2020 al soddisfo, e le spese procedurali, liquidate nella somma di €406,50 per spese ed
€2.135,00 per onorari di difesa, oltre Cnap ed Iva, come per legge.
È allegata copia di fideiussione generica (e documento di sintesi) con la quale, in data 29.06.2017, il sig. , la sig.ra e il sig. , si costituivano fideiussori della Parte_3 Parte_2 Parte_1
e dei suoi successori o aventi causa, sino Parte_5 alla concorrenza dell'importo di €320.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la
, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che Parte_9 fossero in seguito consentite.
È prodotto atto di costituzione della società in accomandita semplice Controparte_4
rep. n. 878, racc. n. 502, del 28.12.2016, Notaio Dott.ssa , con
[...] Persona_2 il quale si costituiva tra la sig.ra e la sig.ra , rispettivamente madre e Persona_1 Parte_2 figlia, una società in accomandita semplice, avente per oggetto esclusivo la gestione della farmacia privata, della quale la sig.ra è socio accomandatario illimitatamente responsabile, Persona_1 mentre la sig.ra è socio accomandante con responsabilità limitata della quota Parte_2 conferita.
5 Il capitale sociale, determinato in €30.000,00, spettava ai soci nella seguente misura: il socio Per_1
sottoscriveva e assumeva una quota di partecipazione del valore nominale di €22.800,00, pari
[...] al 76% del capitale sociale;
il socio sottoscriveva e assumeva una quota di Parte_2 partecipazione del valore nominale di €7.200,00, pari al 24% del capitale sociale.
A seguito della morte della dott.ssa , avvenuta in data 24.07.2017, con atto del notaio Persona_1
, rep. n. 1.806, racc. n. 989, in data 27.07.2018, il sig. e la sig.ra Persona_2 Parte_1 [...]
, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante, cedevano per intero le quote Parte_2 di partecipazione (76% e 24%) in favore dei sig.ri e , i quali Parte_6 Parte_7 modificavano la ragione sociale in e, Controparte_5 successivamente, con atto del 29.01.2009, rep. n. 97876, racc. n. 20563, trasformavano la società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, precisamente , con Parte_4 amministratore unico il sig. . Parte_7
Parte opponente, a sostegno delle proprie deduzioni, allegava il modello di fideiussione omnibus, predisposto dall'ABI nel 2003, con particolare riferimento alle clausole 2, 6 e 8, la cui applicazione sarebbe stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della CA
d'IT n. 55/2005, altresì allegato.
Considerato l'oggetto del contendere, è opportuno, in primo luogo, rilevare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase a cognizione piena, nella quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che, dal punto di vista sostanziale, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere
6 della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. al riguardo, tra le altre pronunce, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale Lucca del 2.12.2015 n. 2095, Tribunale
Arezzo n. 34 dell'11.01.2017).
L'istituto bancario, quale creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto posto a base del credito da esso vantato e, nel caso di contratto di conto corrente, degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Quindi, a fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti ex adverso prodotti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato,
l'infondatezza del credito vantato nei suoi confronti e l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr. in proposito, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del
13.03.2012 n. 5283, secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto,
l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”).
Invero, dal fascicolo monitorio versato in atti, risulta che la CA odierna opposta è creditrice nei confronti della in p.l.r.p.t., della somma di €139.019,13, conteggiata al Parte_4
24.04.2020, oltre interessi dal 03.02.2020, spese ed accessori fino alla data dell'effettivo soddisfo, come da estratto conto ex art. 50 – D.Lgs. n. 385/1993.
Tale debitoria residuava da: una apertura di credito fino ad €80.000,00, concessa il 29.06.2017, a valere sul conto corrente n. 03/00/0037235; da una apertura di credito conto corrente per sconto e/o
7 anticipazioni effetti/fatture fino ad €120.000,00, concessa il 29.06.2017 su conto corrente n.
03/00/0037278 (come si evince dalla comunicazione di apertura del credito, dal documento di sintesi e delle condizioni economiche, dalla lettera di apertura di conto corrente e dal documento di sintesi e condizioni economiche).
La risulta creditrice anche degli ulteriori interessi maturati e maturandi, al tasso convenzionale, CP_3 dalla data di comunicazione della messa in mora, con raccomandata a.r. n. 92000327855995 del
02.12.2019, e chiusura dei rapporti alla debitrice, fino all'effettivo pagamento.
Sono altresì state prodotte le lettere di fideiussione omnibus poste a garanzia del suddetto credito, sottoscritte da , , e Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2
Con raccomandata a.r. n. 92000327854998, 9200032785599 e 92000327852994 del 02.12.2019, ai predetti fideiussori veniva comunicata messa in mora di pagamento.
Dalla Visura Camerale prodotta, la risultava, alla data del 12.03.2020, in fase di Parte_4 concordato preventivo.
Sono, infine, allegati i conteggi scalari/movimenti bancari riferiti ad entrambi i rapporti di conto corrente, dalla data della loro apertura sino all'estinzione del rapporto.
Tanto premesso, la convenuta opposta ha fornito piena prova del credito vantato nei confronti degli opponenti, i quali, peraltro, non ne hanno mai contestato la fondatezza, ma solamente la garanzia sottesa al medesimo.
Invero, in via principale, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni contratte per contrarietà alla normativa antitrust di cui all'art. 2, L. n. 287 del 10 ottobre
1990, in quanto fideiussioni conformi alle norme bancarie uniformi redatte dall'A.B.I., Associazione
CAria ITna, censurate con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla CA d'IT.
L'adozione di tali condizioni presuppone, secondo quanto dedotto dagli opponenti, la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, stante la coincidenza del contratto fideiussorio col testo dello schema contrattuale espressivo della vietata intesa anticoncorrenziale, così come sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT.
In particolare, ad avviso di parte opponente (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), “la nullità de qua, trova il proprio fondamento nella circostanza di fatto che le fideiussioni contengono le tre clausole di cui al modello di fideiussione omnibus, predisposto dall'ABI nel 2003 (Doc. all. n. 6), la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della
CA d'IT n. 55/2005 (doc. all. n. 7)”.
Secondo un orientamento di merito (cfr. Tribunale di Milano – Sez. XIV – sent. n. 10296 del
20.12.2023 e Corte d'Appello di Milano, n. 947/2020 e 1953/2020), è irrilevante al riguardo il richiamo e la produzione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'IT. Tale
8 provvedimento, che assorbe il parere n. 14251 del 20 aprile 2005 reso alla CA d'IT dall'Autorità
Garante per la Concorrenza e il Mercato, in quanto all'epoca richiesto in funzione della pronuncia della CA d'IT, concerne, infatti, esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall'ABI con riguardo a fideiussioni omnibus, con riferimento ad un periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Anche nel caso di specie, come nel caso che ha occupato il Tribunale di Milano, l'inutilizzabilità della decisione della CA d'IT come prova privilegiata dell'illecito deriva dal dato che le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti siano state contratte fuori da tale perimetro di accertamento, essendo state rilasciate nel 2017.
In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 2024), “la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023)
… in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)… va rammentato che i contratti di fideiussione «a valle» dell'intesa sanzionata dall'allora Autorità Garante, con il menzionato provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell'articolo 1419 c.c., dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione. Ma, a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che, come è del resto intuitivo, spetta «a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (Cass. n. 18794 del 2023). Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d'ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà. Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua
9 integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della CA d'IT; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare…; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale
c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”…
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che, benché la ricorrente indichi nel ricorso le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della CA d'IT (richiamando il documento contrattuale prodotto), non deduce alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento”.
Dunque, in merito alla sorte delle fideiussioni bancarie omnibus successive al provvedimento della CA d'IT n. 55 del 2005, come quelle oggetto di causa, va dichiarata la legittimità delle clausole censurate, sia perché stipulate a distanza di anni dall'emanazione dell'atto amministrativo del 2005, la cui produzione in giudizio non può costituire prova idonea della persistenza dell'intesa vietata e, quindi, del presupposto dell'azione di nullità del singolo contratto, sia perché la parte che assume la sussistenza di un illecito concorrenziale deve provarne l'esistenza, circostanza che non risulta provata nel caso di specie, essendosi parte opponente limitata a contestare genericamente il carattere anti-concorrenziale delle clausole oggetto della presente disamina, senza offrire “altra e specifica prova” della persistenza del pregresso accordo anticoncorrenziale.
Indi, non essendo state le fideiussioni in oggetto stipulate entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'IT, è evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non possa “affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 30383 del 2024).
Inoltre, le clausole che riproducono lo schema ABI, al di fuori di un legame con un'intesa illecita “a monte” esistente tra le banche (intesa anticoncorrenziale che è elemento costitutivo essenziale ed
10 imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a. L. n. 287/1990), ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge;
si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, “derogabile” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 20.12.2023 n. 10296).
Peraltro, nel caso di specie le obbligazioni assunte dai garanti appaiono rientrare nel tipo contrattuale della garanzia autonoma o “a prima richiesta”, malgrado il nomen iuris utilizzato (“fideiussione”).
Appare opportuno precisare che, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale). L'inserimento nel contratto dell'espressione “a prima richiesta” e senza eccezioni, infine, dovrebbe orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del c.c. e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (Cass. 03.11.2021, n. 31313; Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7883 del 28 marzo 2017, secondo cui “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali”).
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito
"fideiussore solidale” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020).
“Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato
11 adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa
l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
A tal riguardo, dalla natura autonoma del contratto, distinto dalla fideiussione, deriva anche l'impossibilità di applicare l'invocata previsione di cui all'art. 1957 c.c., in quanto norma che si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, collegamento che non sussiste in caso di garanzia “a prima richiesta” (in questo senso Cass. civ., Sez. un., 18.02.2010 n. 3947 e Sez.
III, 12.02.2015 n. 2762, Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e Tribunale Catania, 17.06.2020 n.
2101).
Nella fideiussione, comunque, la regola fissata dall'art. 1957 c.c. può essere anche implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire, comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass. civ. n. 31569/2019).
Parte opponente, in via subordinata, eccepiva altresì la nullità delle fideiussioni a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il comportamento della CA opposta non sarebbe stato improntato ai criteri di correttezza, trasparenza e buona fede, avendo permesso alla società titolare dei rapporti di c/c di continuare a generare situazioni debitorie, pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche del debitore aggravando, così, la Parte_8 situazione degli odierni opponenti, in quali non sono stati resi edotti della possibilità di ritirare le loro fideiussioni, che credevano decadessero automaticamente con la cessione delle quote societarie (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Invero, secondo pacifica giurisprudenza, “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
12 l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 17.11.2016 n. 23422). In altri termini, è onere del fideiussore che deduca, ai fini dell'operatività dell'art. 1956 c.c., la violazione dei canoni di correttezza e buona fede della banca nei suoi riguardi dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse dello stesso fideiussore. È, pertanto, necessario che il fideiussore che invoca la propria liberazione dia prova sia del requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento (nei termini anzidetti) delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (cfr. in tal senso Tribunale Roma sez. XVII del 15.03.2019 n.
5670).
Né potrebbe ritenersi sussistente la violazione da parte della banca del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto per non aver proceduto alla chiusura dei rapporti garantiti nonostante l'aumento della loro esposizione debitoria, in danno dell'opponente. La tutela del fideiussore per obbligazione futura è, infatti, garantita dall'ordinamento mediante l'eccezione liberatoria di cui all'art. 1956 c.c. (i cui presupposti, comunque, non risultano ricorrenti nel caso di specie), senza che possa trarsi dalla clausola generale prevista all'art. 1375 c.c. una regola giuridica che imponga alla banca di procedere alla chiusura di un rapporto in passivo, trattandosi di una scelta rimessa all'autonomia privata, non connotata, in linea di principio, da abusività.
Inoltre, il fideiussore, in virtù della facoltà riconosciuta dalla legge e dal negozio fideiussorio, ha l'onere, in virtù del principio di autoresponsabilità che informa i rapporti di diritto privato, di recedere formalmente dal contratto se non vuole subire un aggravamento della propria posizione di garanzia
(cfr. in tal senso Tribunale Grosseto del 7.02.2020 n. 109). Ebbene, pur essendo stata espressamente prevista negli atti di fideiussione sottoscritti dall'opponente la facoltà di recesso della stessa (cfr. art. 4), alcunché è stato al riguardo dedotto e provato (come evidenziato anche dall'opposta). Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza, non è possibile invocare l'operatività dell'art. 1956 c.c. laddove il fideiussore si sia esplicitamente assunto, al momento della stipula del contratto di garanzia, l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca (cfr., ex plurimis, Tribunale Marsala del 4.12.2020 n. 2394). Detto onere è espressamente contemplato nell'art. 5 degli atti di fideiussione rilasciati dalla parte opponente
13 (circostanza anch'essa evidenziata dall'opposta); clausole, giova precisare (pur in assenza di qualsivoglia contestazione al riguardo), valide ed efficaci anche se non specificamente sottoscritte ex art. 1341, comma 2, c.c. (cfr. in tal senso Tribunale Parma del 2.05.2016 n. 618, secondo cui “In tema di fideiussione, la clausola che preveda che il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti di quest'ultimo con la CA comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro
l'importo garantito, l'entità della esposizione complessiva del debitore è clausola definita di deroga convenzionale al disposto dell'art. 1956 cit. da reputare valida ed efficace, anche se non specificamente sottoscritta, in quanto non può considerarsi vessatoria, non rientrando nelle previsioni di cui all'art. 1341, comma 2 c.c., norma di carattere tassativo che, di conseguenza, non può essere estesa con un'interpretazione analogica ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste”).
Inoltre, va rilevato che nel predetto art. 5 degli atti di fideiussione sottoscritti dalla parte opponente, la banca si è, tra l'altro, obbligata a comunicare al fideiussore, a sua richiesta, l'entità dell'esposizione debitoria delle obbligazioni garantite al momento della stessa richiesta. Quindi, gli opponenti, in ogni caso, avrebbero potuto avere piena contezza, in ogni momento, dell'andamento dei rapporti garantiti, così da poter valutare l'opportunità della persistenza delle garanzie rilasciate ed eventualmente decidere di recedere dalle stesse (come espressamente consentitole), onde evitare l'ulteriore peggioramento della posizione debitoria. Ebbene, alcuna richiesta in tal senso risulta inoltrata;
così come, giova rilevare, parte opponente avrebbe, altresì, potuto richiedere alla banca tutta la documentazione ritenuta necessaria per valutare la propria posizione ai sensi dell'art. 119 Tub (cfr. al riguardo Tribunale Taranto del 3.01.2019, secondo cui “L'art 119 TUB va interpretato in senso costituzionalmente orientato come esteso anche ai garanti del correntista, atteso che il fideiussore, come il cliente, ha necessità di esaminare la documentazione afferente il conto per poter verificare la legittimità dell'operato della banca e l'esistenza del credito di cui egli deve rispondere di fronte alla banca, e soprattutto per potersi difendere in giudizio di fronte ad una richiesta di pagamento avanzata dalla banca”).
Infine, va evidenziato che, nelle note scritte depositate il 28.10.21 per l'udienza del 5.11.21 gli opponenti chiedevano che la causa venisse “rinviata per la precisazione delle conclusioni”, per poi formulare tardiva istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Tanto premesso, quanto sinora rilevato osta all'accoglimento dell'opposizione spiegata da
[...]
, e , con conseguente rigetto della medesima e con conferma Pt_1 Parte_2 Parte_3
e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
PQM
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 916/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 12.12.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 916/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (c.f. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
LO EM ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Belvedere
Marittimo (CS), alla Via U. Boccioni n. 10
OPPONENTI
E
, già Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), in p.l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciuoffo Giuseppe ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura allegata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 06.08.2020, gli opponenti, sigg.ri , Parte_1 Parte_2
[...
e , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. Parte_3
163/2020 avente n. R.G. n. 443/2020, emesso dal Tribunale di Paola, depositato in data 08.05.2020 e notificato in data 23.06.2020, per la somma complessiva di €139.019,13, oltre interessi di mora al
1 tasso convenzionale dal 05.05.2020 al soddisfo, e spese procedurali, liquidate nella somma di €406,50 per spese ed €2.135,00 per onorari di difesa, oltre Cnap ed Iva, come per legge.
Gli opponenti deducevano che: il decreto ingiuntivo di pagamento veniva emesso e poi notificato loro per il mancato pagamento, da parte della società in p.l.r.p.t., della predetta Parte_4 somma conteggiata sino alla data del 24.04.2020, oltre interessi dal 03.02.2020, quale debitoria residua rinveniente dall'apertura di credito fino ad €80.000,00 concessa il 29.06.2017, a valere su c/c n. 03/00/0037235 e dall'apertura di credito corrente per sconto e/o anticipazioni effetti/fatture fino ad
€120.000,00 concessa il 29.06.2017, a valere su c/c n. 03/00/0037278; la banca opposta sarebbe altresì creditrice degli ulteriori interessi maturati e maturandi, al tasso convenzionale, dalla data di comunicazione della messa in mora e chiusura dei rapporti alla debitrice;
il credito summenzionato sarebbe garantito dalle fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di €320.000,00, dagli opponenti e dalla dott.ssa , deceduta però il 24.07.2017; la società risulta, alla Persona_1 Parte_4 data del 12.03.2020, in fase di concordato preventivo, pertanto la CA, per il recupero del credito, si è rivolta ai garanti per fideiussione;
gli opponenti, sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
, si costituivano fideiussori, in data 29.06.2017 e, più precisamente, detta fideiussione Parte_3 garantiva quanto dovuto dal debitore principale, ossia Parte_5
, p. iva su apertura di credito fino ad €80.000,00 a valere sul c/c n.
[...] P.IVA_2
03/00/0037235 e su apertura di credito corrente per sconto e/o anticipazioni effetti/fatture fino ad
€120.000,00 a valere su c/c n. 03/00/0037278; la costituzione delle predette fideiussioni era perfettamente logica se si considera che, con atto notar del 28.12.2016, Rep. 878-Racc. Persona_2
502, era stata costituita la sas , in cui la dott.ssa Parte_5
, madre di era socio accomandatario illimitatamente responsabile e Parte_5 Parte_2 deteneva la quota del 76% del capitale sociale (€22.800,00), mentre la dott.ssa era Parte_2 socio accomandante con responsabilità limitata alla quota conferita, ossia il restante 24%, per
€7.200,00; la predetta società aveva per oggetto esclusivo la gestione della farmacia privata corrente in Belvedere Marittimo (CS), alla Via G. Fortunato, nn. 72/78, e, attraverso i predetti conti aperti Contr presso la , garantiti dalle fideiussioni dei familiari, ossia , marito della dott.ssa Parte_1
, e farmacista, e , figli della dott.ssa , venivano Pt_5 Parte_2 Parte_3 Pt_5 gestite le operazioni economiche della di Belvedere Marittimo;
in data 24.07.2017 la Parte_4 dott.ssa decedeva e, a causa del periodo particolarmente travagliato, che ha impedito Parte_5 alla famiglia di occuparsi della gestione dell'attività, la si ritrovava a dover affrontare Parte_4 una importante situazione debitoria che, dopo diversi tentativi di risanamento risultati vani, comportava la decisione di cedere le quote societarie;
difatti, con atto notar , Rep. 1.806 Persona_2
Contr
– Racc. 989, stipulato in data 27.07.2018 nei locali della sede di Scalea, i sig.ri , Parte_1
2 che nel frattempo era subentrato alla dott.ssa nella titolarità di tutte le sue posizioni Parte_5 societarie, e cedevano le quote della sas, il 76% + il 24%, ai sig.ri , Parte_2 Parte_6 farmacista, e , che, quindi, acquisite le quote, mutavano, al contempo, la Parte_7 denominazione sociale della sas in;
dopo poco tempo Parte_8 tale società mutava forma societaria e, con atto Notar , Rep. 97867-racc. 20563, del Persona_3
29.01.2019, si trasformava in s.r.l. , amministratore unico;
Parte_4 Parte_7
Pa in tutti questi passaggi e, soprattutto, dal momento in cui sono state cedute le quote della ad altri soggetti, stipulando l'atto notarile proprio nei locali della CA opposta, nessuno pensava di avvertire i cedenti che le garanzie poste come fideiussore sarebbero, secondo l'istituto bancario, passate automaticamente a garantire la gestione di soggetti diversi dai precedenti titolari, che erano nel contempo fideiussori, soci della società che gestiva la e titolari dei rapporti di conto Parte_4
Contr corrente aperto dalla .
Gli opponenti, pertanto, domandavano: in via principale, dichiarare nullo/annullare l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri
[...]
, e alla Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
in particolare perché nulle sono le fideiussioni poste alla base della
[...] pretesa creditoria e quindi del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui vengano ritenute legittime le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, dichiarare nullo/annullare il decreto ingiuntivo opposto per comportamento non improntato a correttezza, buona fede e trasparenza bancaria dell'Istituto CArio opposto;
in via ulteriormente subordinata, ridurre l'ammontare del debito alle somme risultanti fino alla gestione del conto da parte degli opponenti, ossia fino alla cessione delle quote della società, che ha comportato il trasferimento dei due rapporti bancari in capo alla soc. atto del 27.07.2018. Parte_8
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 05.01.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, Controparte_3 in p.l.r.p.t., la quale domandava: preliminarmente, concedersi la provvisoria esecutività del
[...] decreto ingiuntivo tn. 163/2020 R.G. n. 443/2020; nel merito, escludere qualsiasi tipo di nullità/illegittimità delle garanzie rilasciate, in quanto i contratti sono pienamente validi ed efficaci;
escludere altresì qualsiasi ipotesi di nullità delle clausole contrattuali stabilite nelle fideiussioni per contrarietà alla Legge n. 287/1990; in subordine, stabilire in ogni caso la validità delle garanzie;
respingere comunque l'opposizione in quanto le argomentazioni a supporto della domanda sono costituite da asserzioni generiche e contraddittorie, nonché prive di alcun supporto probatorio;
rigettare la domanda per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa;
con condanna degli opponenti alle spese di lite.
3 Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 10.09.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, assumeva la causa in decisione, concedendo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, risulta che, con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss.
c.p.c., con istanza di provvisoria esecutività, la Controparte_3
in p.l.r.p.t., asseriva di essere creditrice nei confronti della
[...]
in p.l.r.p.t., della somma totale, conteggiata sino alla data del 24.04.2020, di Parte_4
€139.019,13, oltre interessi dal 03.02.2020, spese ed accessori, fino alla data dell'effettivo soddisfo, quale debitoria residua rinveniente da: -apertura di credito fino ad €80.000,00, concessa il 29.06.2017,
a valere su c/c n. 03/00/0037235; -apertura di credito corrente per sconto e/o anticipazioni effetti/fatture fino ad €120.000,00, concessa il 29.06.2017, a valere su c/c n. 03/00/0037278; la ricorrente asseriva di essere creditrice altresì degli ulteriori interessi maturati e maturandi, al tasso convenzionale, dalla data di comunicazione della messa in mora e chiusura dei rapporti alla debitrice, fino all'effettivo pagamento;
il credito suddetto era garantito, altresì, dalle seguenti fideiussioni: - lettera fideiussione omnibus sottoscritta da , fino alla concorrenza di €320.000,00; - Parte_1 lettera fideiussione omnibus sottoscritta da , fino alla concorrenza di €320.000,00; - Persona_1 lettera fideiussione sottoscritta da , fino alla concorrenza di €320.000,00; lettera Parte_3 fideiussione omnibus sottoscritta da fino alla concorrenza di €320.000,00; ai Parte_2 fideiussori veniva comunicata messa in mora di pagamento con raccomandata a.r. n.
92000327854998, n. 92000327854998, n. 9200032785599 e n. 92000327852994 del 02.12.2019; le garanzie, sotto il vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità, erano state rilasciate con clausola a prima richiesta ex art. 7 del contratto e con copertura degli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale;
nonostante i solleciti, né il debitore principale né tantomeno i garanti, sig. , sig.ra , sig. e Parte_1 Persona_1 Parte_3 sig.ra hanno inteso assolvere ai propri obblighi nei confronti dell'istituto di credito Parte_2 istante;
la società risultava, alla data del 12.03.2020, in fase di concordato Parte_4 preventivo e, pertanto, la CA, per il recupero del credito, intendeva rivolgersi ai garanti per fideiussione, sig.ri , , e l'istante, a Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2 supporto della prova scritta del credito vantato nei confronti della ai sensi Parte_4 dell'art. 633 e ss. c.p.c., depositava la sequenza completa dei conteggi scalari/movimenti bancari per entrambi i rapporti di c/c dalla data di apertura sino all'estinzione del rapporto;
il contratto di apertura del conto corrente, l'apertura di credito corrente per sconto e/o anticipazioni effetti/fatture, le
4 condizioni economiche, le condizioni generali nonché l'apertura di credito sono stati tutti sottoscritti dal correntista e dotati di data certa come pure le garanzie rilasciate.
Tanto premesso, la ricorrente, Controparte_3
domandava al Tribunale di Paola di ingiungere al Sig. , alla
[...] Parte_1
Sig.ra , al Sig. e alla Sig.ra nei limiti dell'obbligo Persona_1 Parte_3 Parte_2 fideiussorio, di pagare, in solido, in favore dell'istante, la somma di €139.019,13, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso convenzionalmente pattuito a far data dalla messa in mora fino all'effettivo pagamento, oltre spese, competenze ed onorari del presente procedimento monitorio con
IVA e Cassa Avvocati, come da nota spese e successive occorrende, e domandava altresì concedersi la clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642, comma 2, c.p.c., atteso che il debitore era in forte ritardo con i pagamenti e che, pertanto, ciò era indice di tensione finanziaria;
era stata già presentata domanda di concordato preventivo;
i garanti avevano sottoscritto i contratti da cui nasce il diritto azionato dalla banca;
nessun esito avevano sortito le comunicazioni di messa in mora.
Il Tribunale di Paola, in persona della Dott.ssa Simona Scovotto, quale Giudice designato nel procedimento iscritto al R.G. n. 443/2020, letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta, in data 08.05.2020, ingiungeva a , , e Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2 quali fideiussori della in p.l.r.p.t., di pagare, in solido, nei limiti della garanzia Parte_4 prestata, in favore della Controparte_3
in p.l.r.p.t., la somma di €139.019,13, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal
[...]
05.05.2020 al soddisfo, e le spese procedurali, liquidate nella somma di €406,50 per spese ed
€2.135,00 per onorari di difesa, oltre Cnap ed Iva, come per legge.
È allegata copia di fideiussione generica (e documento di sintesi) con la quale, in data 29.06.2017, il sig. , la sig.ra e il sig. , si costituivano fideiussori della Parte_3 Parte_2 Parte_1
e dei suoi successori o aventi causa, sino Parte_5 alla concorrenza dell'importo di €320.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la
, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che Parte_9 fossero in seguito consentite.
È prodotto atto di costituzione della società in accomandita semplice Controparte_4
rep. n. 878, racc. n. 502, del 28.12.2016, Notaio Dott.ssa , con
[...] Persona_2 il quale si costituiva tra la sig.ra e la sig.ra , rispettivamente madre e Persona_1 Parte_2 figlia, una società in accomandita semplice, avente per oggetto esclusivo la gestione della farmacia privata, della quale la sig.ra è socio accomandatario illimitatamente responsabile, Persona_1 mentre la sig.ra è socio accomandante con responsabilità limitata della quota Parte_2 conferita.
5 Il capitale sociale, determinato in €30.000,00, spettava ai soci nella seguente misura: il socio Per_1
sottoscriveva e assumeva una quota di partecipazione del valore nominale di €22.800,00, pari
[...] al 76% del capitale sociale;
il socio sottoscriveva e assumeva una quota di Parte_2 partecipazione del valore nominale di €7.200,00, pari al 24% del capitale sociale.
A seguito della morte della dott.ssa , avvenuta in data 24.07.2017, con atto del notaio Persona_1
, rep. n. 1.806, racc. n. 989, in data 27.07.2018, il sig. e la sig.ra Persona_2 Parte_1 [...]
, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante, cedevano per intero le quote Parte_2 di partecipazione (76% e 24%) in favore dei sig.ri e , i quali Parte_6 Parte_7 modificavano la ragione sociale in e, Controparte_5 successivamente, con atto del 29.01.2009, rep. n. 97876, racc. n. 20563, trasformavano la società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, precisamente , con Parte_4 amministratore unico il sig. . Parte_7
Parte opponente, a sostegno delle proprie deduzioni, allegava il modello di fideiussione omnibus, predisposto dall'ABI nel 2003, con particolare riferimento alle clausole 2, 6 e 8, la cui applicazione sarebbe stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della CA
d'IT n. 55/2005, altresì allegato.
Considerato l'oggetto del contendere, è opportuno, in primo luogo, rilevare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase a cognizione piena, nella quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che, dal punto di vista sostanziale, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere
6 della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. al riguardo, tra le altre pronunce, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale Lucca del 2.12.2015 n. 2095, Tribunale
Arezzo n. 34 dell'11.01.2017).
L'istituto bancario, quale creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto posto a base del credito da esso vantato e, nel caso di contratto di conto corrente, degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Quindi, a fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti ex adverso prodotti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato,
l'infondatezza del credito vantato nei suoi confronti e l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr. in proposito, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del
13.03.2012 n. 5283, secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto,
l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”).
Invero, dal fascicolo monitorio versato in atti, risulta che la CA odierna opposta è creditrice nei confronti della in p.l.r.p.t., della somma di €139.019,13, conteggiata al Parte_4
24.04.2020, oltre interessi dal 03.02.2020, spese ed accessori fino alla data dell'effettivo soddisfo, come da estratto conto ex art. 50 – D.Lgs. n. 385/1993.
Tale debitoria residuava da: una apertura di credito fino ad €80.000,00, concessa il 29.06.2017, a valere sul conto corrente n. 03/00/0037235; da una apertura di credito conto corrente per sconto e/o
7 anticipazioni effetti/fatture fino ad €120.000,00, concessa il 29.06.2017 su conto corrente n.
03/00/0037278 (come si evince dalla comunicazione di apertura del credito, dal documento di sintesi e delle condizioni economiche, dalla lettera di apertura di conto corrente e dal documento di sintesi e condizioni economiche).
La risulta creditrice anche degli ulteriori interessi maturati e maturandi, al tasso convenzionale, CP_3 dalla data di comunicazione della messa in mora, con raccomandata a.r. n. 92000327855995 del
02.12.2019, e chiusura dei rapporti alla debitrice, fino all'effettivo pagamento.
Sono altresì state prodotte le lettere di fideiussione omnibus poste a garanzia del suddetto credito, sottoscritte da , , e Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2
Con raccomandata a.r. n. 92000327854998, 9200032785599 e 92000327852994 del 02.12.2019, ai predetti fideiussori veniva comunicata messa in mora di pagamento.
Dalla Visura Camerale prodotta, la risultava, alla data del 12.03.2020, in fase di Parte_4 concordato preventivo.
Sono, infine, allegati i conteggi scalari/movimenti bancari riferiti ad entrambi i rapporti di conto corrente, dalla data della loro apertura sino all'estinzione del rapporto.
Tanto premesso, la convenuta opposta ha fornito piena prova del credito vantato nei confronti degli opponenti, i quali, peraltro, non ne hanno mai contestato la fondatezza, ma solamente la garanzia sottesa al medesimo.
Invero, in via principale, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni contratte per contrarietà alla normativa antitrust di cui all'art. 2, L. n. 287 del 10 ottobre
1990, in quanto fideiussioni conformi alle norme bancarie uniformi redatte dall'A.B.I., Associazione
CAria ITna, censurate con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla CA d'IT.
L'adozione di tali condizioni presuppone, secondo quanto dedotto dagli opponenti, la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, stante la coincidenza del contratto fideiussorio col testo dello schema contrattuale espressivo della vietata intesa anticoncorrenziale, così come sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT.
In particolare, ad avviso di parte opponente (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), “la nullità de qua, trova il proprio fondamento nella circostanza di fatto che le fideiussioni contengono le tre clausole di cui al modello di fideiussione omnibus, predisposto dall'ABI nel 2003 (Doc. all. n. 6), la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della
CA d'IT n. 55/2005 (doc. all. n. 7)”.
Secondo un orientamento di merito (cfr. Tribunale di Milano – Sez. XIV – sent. n. 10296 del
20.12.2023 e Corte d'Appello di Milano, n. 947/2020 e 1953/2020), è irrilevante al riguardo il richiamo e la produzione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'IT. Tale
8 provvedimento, che assorbe il parere n. 14251 del 20 aprile 2005 reso alla CA d'IT dall'Autorità
Garante per la Concorrenza e il Mercato, in quanto all'epoca richiesto in funzione della pronuncia della CA d'IT, concerne, infatti, esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall'ABI con riguardo a fideiussioni omnibus, con riferimento ad un periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Anche nel caso di specie, come nel caso che ha occupato il Tribunale di Milano, l'inutilizzabilità della decisione della CA d'IT come prova privilegiata dell'illecito deriva dal dato che le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti siano state contratte fuori da tale perimetro di accertamento, essendo state rilasciate nel 2017.
In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 2024), “la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023)
… in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)… va rammentato che i contratti di fideiussione «a valle» dell'intesa sanzionata dall'allora Autorità Garante, con il menzionato provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell'articolo 1419 c.c., dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione. Ma, a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che, come è del resto intuitivo, spetta «a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (Cass. n. 18794 del 2023). Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d'ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà. Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua
9 integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della CA d'IT; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare…; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale
c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”…
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che, benché la ricorrente indichi nel ricorso le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della CA d'IT (richiamando il documento contrattuale prodotto), non deduce alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento”.
Dunque, in merito alla sorte delle fideiussioni bancarie omnibus successive al provvedimento della CA d'IT n. 55 del 2005, come quelle oggetto di causa, va dichiarata la legittimità delle clausole censurate, sia perché stipulate a distanza di anni dall'emanazione dell'atto amministrativo del 2005, la cui produzione in giudizio non può costituire prova idonea della persistenza dell'intesa vietata e, quindi, del presupposto dell'azione di nullità del singolo contratto, sia perché la parte che assume la sussistenza di un illecito concorrenziale deve provarne l'esistenza, circostanza che non risulta provata nel caso di specie, essendosi parte opponente limitata a contestare genericamente il carattere anti-concorrenziale delle clausole oggetto della presente disamina, senza offrire “altra e specifica prova” della persistenza del pregresso accordo anticoncorrenziale.
Indi, non essendo state le fideiussioni in oggetto stipulate entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'IT, è evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non possa “affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 30383 del 2024).
Inoltre, le clausole che riproducono lo schema ABI, al di fuori di un legame con un'intesa illecita “a monte” esistente tra le banche (intesa anticoncorrenziale che è elemento costitutivo essenziale ed
10 imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a. L. n. 287/1990), ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge;
si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, “derogabile” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 20.12.2023 n. 10296).
Peraltro, nel caso di specie le obbligazioni assunte dai garanti appaiono rientrare nel tipo contrattuale della garanzia autonoma o “a prima richiesta”, malgrado il nomen iuris utilizzato (“fideiussione”).
Appare opportuno precisare che, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale). L'inserimento nel contratto dell'espressione “a prima richiesta” e senza eccezioni, infine, dovrebbe orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del c.c. e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (Cass. 03.11.2021, n. 31313; Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7883 del 28 marzo 2017, secondo cui “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali”).
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito
"fideiussore solidale” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020).
“Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato
11 adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa
l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
A tal riguardo, dalla natura autonoma del contratto, distinto dalla fideiussione, deriva anche l'impossibilità di applicare l'invocata previsione di cui all'art. 1957 c.c., in quanto norma che si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, collegamento che non sussiste in caso di garanzia “a prima richiesta” (in questo senso Cass. civ., Sez. un., 18.02.2010 n. 3947 e Sez.
III, 12.02.2015 n. 2762, Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e Tribunale Catania, 17.06.2020 n.
2101).
Nella fideiussione, comunque, la regola fissata dall'art. 1957 c.c. può essere anche implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire, comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass. civ. n. 31569/2019).
Parte opponente, in via subordinata, eccepiva altresì la nullità delle fideiussioni a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il comportamento della CA opposta non sarebbe stato improntato ai criteri di correttezza, trasparenza e buona fede, avendo permesso alla società titolare dei rapporti di c/c di continuare a generare situazioni debitorie, pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche del debitore aggravando, così, la Parte_8 situazione degli odierni opponenti, in quali non sono stati resi edotti della possibilità di ritirare le loro fideiussioni, che credevano decadessero automaticamente con la cessione delle quote societarie (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Invero, secondo pacifica giurisprudenza, “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
12 l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 17.11.2016 n. 23422). In altri termini, è onere del fideiussore che deduca, ai fini dell'operatività dell'art. 1956 c.c., la violazione dei canoni di correttezza e buona fede della banca nei suoi riguardi dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse dello stesso fideiussore. È, pertanto, necessario che il fideiussore che invoca la propria liberazione dia prova sia del requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento (nei termini anzidetti) delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (cfr. in tal senso Tribunale Roma sez. XVII del 15.03.2019 n.
5670).
Né potrebbe ritenersi sussistente la violazione da parte della banca del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto per non aver proceduto alla chiusura dei rapporti garantiti nonostante l'aumento della loro esposizione debitoria, in danno dell'opponente. La tutela del fideiussore per obbligazione futura è, infatti, garantita dall'ordinamento mediante l'eccezione liberatoria di cui all'art. 1956 c.c. (i cui presupposti, comunque, non risultano ricorrenti nel caso di specie), senza che possa trarsi dalla clausola generale prevista all'art. 1375 c.c. una regola giuridica che imponga alla banca di procedere alla chiusura di un rapporto in passivo, trattandosi di una scelta rimessa all'autonomia privata, non connotata, in linea di principio, da abusività.
Inoltre, il fideiussore, in virtù della facoltà riconosciuta dalla legge e dal negozio fideiussorio, ha l'onere, in virtù del principio di autoresponsabilità che informa i rapporti di diritto privato, di recedere formalmente dal contratto se non vuole subire un aggravamento della propria posizione di garanzia
(cfr. in tal senso Tribunale Grosseto del 7.02.2020 n. 109). Ebbene, pur essendo stata espressamente prevista negli atti di fideiussione sottoscritti dall'opponente la facoltà di recesso della stessa (cfr. art. 4), alcunché è stato al riguardo dedotto e provato (come evidenziato anche dall'opposta). Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza, non è possibile invocare l'operatività dell'art. 1956 c.c. laddove il fideiussore si sia esplicitamente assunto, al momento della stipula del contratto di garanzia, l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca (cfr., ex plurimis, Tribunale Marsala del 4.12.2020 n. 2394). Detto onere è espressamente contemplato nell'art. 5 degli atti di fideiussione rilasciati dalla parte opponente
13 (circostanza anch'essa evidenziata dall'opposta); clausole, giova precisare (pur in assenza di qualsivoglia contestazione al riguardo), valide ed efficaci anche se non specificamente sottoscritte ex art. 1341, comma 2, c.c. (cfr. in tal senso Tribunale Parma del 2.05.2016 n. 618, secondo cui “In tema di fideiussione, la clausola che preveda che il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti di quest'ultimo con la CA comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro
l'importo garantito, l'entità della esposizione complessiva del debitore è clausola definita di deroga convenzionale al disposto dell'art. 1956 cit. da reputare valida ed efficace, anche se non specificamente sottoscritta, in quanto non può considerarsi vessatoria, non rientrando nelle previsioni di cui all'art. 1341, comma 2 c.c., norma di carattere tassativo che, di conseguenza, non può essere estesa con un'interpretazione analogica ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste”).
Inoltre, va rilevato che nel predetto art. 5 degli atti di fideiussione sottoscritti dalla parte opponente, la banca si è, tra l'altro, obbligata a comunicare al fideiussore, a sua richiesta, l'entità dell'esposizione debitoria delle obbligazioni garantite al momento della stessa richiesta. Quindi, gli opponenti, in ogni caso, avrebbero potuto avere piena contezza, in ogni momento, dell'andamento dei rapporti garantiti, così da poter valutare l'opportunità della persistenza delle garanzie rilasciate ed eventualmente decidere di recedere dalle stesse (come espressamente consentitole), onde evitare l'ulteriore peggioramento della posizione debitoria. Ebbene, alcuna richiesta in tal senso risulta inoltrata;
così come, giova rilevare, parte opponente avrebbe, altresì, potuto richiedere alla banca tutta la documentazione ritenuta necessaria per valutare la propria posizione ai sensi dell'art. 119 Tub (cfr. al riguardo Tribunale Taranto del 3.01.2019, secondo cui “L'art 119 TUB va interpretato in senso costituzionalmente orientato come esteso anche ai garanti del correntista, atteso che il fideiussore, come il cliente, ha necessità di esaminare la documentazione afferente il conto per poter verificare la legittimità dell'operato della banca e l'esistenza del credito di cui egli deve rispondere di fronte alla banca, e soprattutto per potersi difendere in giudizio di fronte ad una richiesta di pagamento avanzata dalla banca”).
Infine, va evidenziato che, nelle note scritte depositate il 28.10.21 per l'udienza del 5.11.21 gli opponenti chiedevano che la causa venisse “rinviata per la precisazione delle conclusioni”, per poi formulare tardiva istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Tanto premesso, quanto sinora rilevato osta all'accoglimento dell'opposizione spiegata da
[...]
, e , con conseguente rigetto della medesima e con conferma Pt_1 Parte_2 Parte_3
e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
PQM
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 916/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 12.12.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
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