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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.311/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma n. 332/2024 pubblicata in data 22 aprile 2024 promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2024 da:
[...]
Parte_1
elettivamente domiciliati a Fontanellato (PR) piazza Garibaldi n. 13 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Aiello che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata a Parma Borgo Riccio da Parma n. 7 presso e nello studio degli avv. Katia Guarini e Pierfrancesco Guido che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 16.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro accoglieva in parte l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
e dichiarando che non erano dovuti gli importi portati dallo Parte_1 stesso eccedenti euro 35.784,51 e rigettando per il resto l'opposizione.
In particolare e in tale ricorso proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione al precetto notificatogli da per l'importo di euro Controparte_1
47.529,86 eccependo l'erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria, avendo detratto solo cinque mensilità a titolo di aliunde perceptum pur lavorando da 9 mesi, sostenendo, quindi, che avesse intimato una somma maggiorata di euro 7000,00, l'erronea quantificazione delle spese legali, affermando che avesse richiesto 2500,00 euro in più, l'illegittimità della richiesta di somme per l'esecuzione mobiliare e immobiliare per euro 6932,07, l'errata determinazione delle spese di precetto stante anche la richiesta del rimborso iva e la violazione dell'art. 2304 c.c.
Concludevano chiedendo che il tribunale accertasse e dichiarasse, sulla scorta delle sollevate eccezioni e dei motivi di opposizione, le somme legittimamente dovute alla parte opposta e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse che
[...]
non aveva diritto a ricevere la somma indicata nell'atto di precetto CP_1 in € 47.529,86 e non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti in virtù del notificato e impugnato atto di precetto.
Domandavano, infine, che dichiarasse che non aveva diritto di Controparte_1
agire esecutivamente nei confronti degli opponenti senza la preventiva escussione del patrimonio sociale.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il giudice assegnava a termine per il deposito delle buste paga Controparte_1
relative ai rapporti di lavoro successivi al licenziamento e la stessa depositava la documentazione e rimodulava la pretesa creditoria azionata da € 47.529,86 a €
36.267,48.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro decideva nei termini di cui sopra
2 Proponevano appello e . Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo di appello deducevano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c per la condanna alle spese dal momento che era stata chiesta con il precetto una somma eccedente di euro 11.700,00 rispetto a quella dovuta.
2 Con il secondo motivo di appello deducevano violazione degli art. 273 c.p.c e
274 c.p.c. dal momento che il giudice non aveva riunito le opposizioni fatte dagli stessi e dalla società.
Con il terzo motivo di appello sostenevano la violazione dell'art.2304 c.c e affermavano che non fosse vero che vi fosse stata una preventiva escussione infruttuosa nei confronti della società.
Concludevano chiedendo che la Corte d'appello riformasse l'impugnata sentenza accogliendo il motivo di gravame concernente la statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, annullasse e/o riformasse l'impugnata sentenza nella parte in cui li condannava al pagamento delle spese di causa del giudizio di primo grado.
Chiedevano, in via subordinata, previa riforma del capo impugnato relativo alla condanna delle spese processuali, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Domandavano, inoltre, che la Corte d'appello accertasse e dichiarasse la violazione dell'art. 2304 c. civ. e per l'effetto dichiarasse che Controparte_1
non poteva procedere esecutivamente nei confronti dei soci senza aver prima escusso il patrimonio societario o aver dimostrato l'infruttuosità della procedura esecutiva nei confronti della persona giuridica.
Si costituiva deducendo la nullità dell'atto di appello stante Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda e per mancanza di specificità dei motivi
In relazione alle spese di lite evidenziava che gli appellanti non avevano provveduto al pagamento di quanto ritenuto dovuto, che i legali degli stessi avevano espresso in udienza parere contrario alla riunione dei procedimenti, che la liquidazione era avvenuta utilizzando i valori minimi ed erano state compensate le spese giudiziali nella misura di un quarto.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ed in subordine il rigetto.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 16 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si dà atto, innanzitutto, che gli appellanti hanno prodotto ricevuta di bonifico da cui risulta che la società RU di EL e MA DI NC ha bonificato a in data 06/06/2024 la somma di euro 35784,00 a Controparte_1
3 titolo di “sorte capitale accertata in forza della sentenza n.331/2024 del
Tribunale di Parma.”
Tanto precisato si ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto, seppure non espressi chiaramente e con alcune contraddizioni, sono, tuttavia, individuabili i motivi di appello.
Occorre, quindi, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Nella stessa si legge: “L'opposizione deve essere parzialmente accolta, nei termini che seguono.
8. Il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto è costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 412/2023, che, in parziale riforma della sentenza n. 256/2023 emessa da questo Tribunale, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato in forma orale all'opposta da RU di EL e
MA DI s.n.c., di cui gli opponenti sono pacificamente soci illimitatamente responsabili, in data 12.10.2021 e, per l'effetto, ha condannato
l'opponente alla reintegrazione in servizio dell'opposta e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.486,01, maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative. Inoltre, l'opponente è stata condannata al pagamento dei 7/8 delle spese di lite dei due gradi di giudizio, quantificate in
€ 3.062,50 oltre accessori per il primo grado e in € 2.800,00 oltre accessori per il secondo grado.
9. Preliminarmente, le parti opponenti hanno eccepito la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale di cui all'art. 2304 c.c.
e hanno conseguentemente lamentato l'illegittimità dell'intimazione del precetto nei loro confronti.
10. L'eccezione è infondata, avendo parte opposta documentato l'esito infruttuoso della preventiva escussione nei confronti della società debitrice, come risulta dalla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da secondo CP_2
cui «non ci sono somme nella disponibilità del debitore esecutato RU di
EL e MA DI s.n.c.» (doc. 1 opposta).
11. Nel ricorso in opposizione venivano poi mosse alcune censure alla quantificazione operata nell'atto di precetto, che risultano superate – con particolare riferimento all'eccezione di mancata detrazione dell'aliunde
4 perceptum – dal nuovo conteggio depositato da parte opposta in data 3.1.2024.
12. Le parti opponenti hanno poi contestato che fosse dovuta l'i.v.a. sulle spese legali liquidate in sentenza, sostenendo che non fosse provata l'assoggettamento degli avvocati di parte opposta al regime ordinario.
13. L'eccezione risulta smentita dalla documentazione depositata in data
17.1.2024 nel parallelo giudizio di opposizione a precetto intimato alla società, in ottemperanza all'ordine giudiziale, da parte opposta: sono state infatti depositate fatture emesse dagli avv. Guido e Guarini nel corrente anno da cui emerge chiaramente l'applicazione dell'i.v.a. al 22% sulle competenze nette dovute, circostanza da cui emerge incontrovertibilmente l'assoggettamento dei difensori al regime ordinario e la conseguente debenza dell'i.v.a. sulle spese legali.
In data 18.4.2024, sono poi state poi depositate altre fatture relative all'anno corrente, che hanno ulteriormente confermato la sottoposizione degli avvocati di parte opposta al regime ordinario.
14. È invece fondata l'eccezione relativa alle spese del primo precetto (intimato sulla base della sentenza di primo grado), incluse anche nel nuovo conteggio del 3.1.2024, dato che le spese riferibili afferenti a procedure esecutive avviate precedentemente non possono ritenersi ricomprese nell'importo ingiunto dal titolo esecutivo azionato con il precetto opposto in questa sede.
15. Gli ulteriori importi contestati da parte opponente, riferibili alle procedure esecutive avviate sulla base della sentenza di primo grado (compenso Geometra per trascrizione pignoramento immobiliare, contributo unificato e spese forfettarie dei pignoramenti presso terzi e immobiliare, spese di trascrizione del pignoramento immobiliare, spese legali dei giudizi di esecuzione mobiliare e immobiliare e dei relativi giudizi di opposizione) sono stati già defalcati dal dovuto nel nuovo conteggio del 3.1.2024.
16. In definitiva, quindi, l'opposizione risulta fondata solo in relazione agli importi eccedenti € 35.784,51 – ossia gli € 36.267,48 calcolati nel conteggio del
3.1.2024, da cui devono essere sottratti € 482,97 di spese per il primo precetto.
17. In ragione della prevalente soccombenza delle parti opponenti, si dispone la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna degli opponenti alla rifusione della restante parte delle spese legali della parte opposta, già liquidate come in dispositivo.”
5 Tanto premesso occorre, per motivi di ordine logico, esaminare preliminarmente il terzo motivo di appello relativo alla preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.
Tale motivo, espresso in maniera molto generica, risulta infondato considerato che, come indicato dal giudice di primo grado, è stato provato dal pignoramento negativo prodotto dall'appellata (cfr. doc n. 1 di parte appellata) che è stata effettuata la preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c. e che lo stesso era incapiente.
Del resto gli appellanti, a parte generiche censure e astratte deduzioni, a fronte del pignoramento negativo, non hanno indicato specifici beni della società su cui l'appellata avrebbe potuto soddisfarsi e considerata la documentazione in atti si deve ritenere l'incapienza del patrimonio sociale.
Né in contrario rileva l'offerta da parte della società banco iudicis della somma di € 29.621,13 a mezzo assegno bancario di cui non era incerta la copertura considerata la risposta data dalla medesima banca in sede di pignoramento.
Tale motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Vanno, quindi, esaminati congiuntamente i primi due motivi di appello
La censura relativa alla mancata riunione di questa opposizione con quella proposta dalla società è del tutto infondata e anche poco pertinente con la richiesta di riforma della sentenza in relazione alle spese di lite.
Innanzitutto non si applica l'art. 273 c.p.c. stante la diversità delle parti, in secondo luogo l'art. 274 c.p.c. è una mera facoltà e non un obbligo.
Gli opponenti, peraltro, in primo grado non hanno chiesto la riunione e sono stati proprio gli stessi e la società di cui sono soci a decidere di opporre il medesimo precetto con due distinte opposizioni a precetto.
Per quanto attiene alla condanna alle spese di lite da parte del giudice di primo grado, nonostante la parziale fondatezza dell'opposizione a precetto, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte (Cass. SU n. 32061/2022) pronunciandosi in una causa di opposizione a precetto ha così statuito: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
6 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
In particolare si legge nella motivazione della medesima sentenza: “Alla stregua di tale principio, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto, che aveva comportato la riduzione del credito azionato per un importo assai esiguo,
e ponendo altresì in risalto l'accoglimento parziale dell'appello proposto dagl'intimanti, ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento dei nove decimi delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Tale statuizione, oltre a porsi in contrasto con le considerazioni svolte in precedenza, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagl'intimanti, i quali, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto di aver commesso un errore nell'indicazione della somma dovuta, non avevano mai espressamente rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di merito.
La complessità della questione trattata, oggetto di contrastanti della giurisprudenza di legittimità, giustifica anche la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.”
Orbene considerato che l'opposizione a precetto era in larga parte fondata, considerate le loro difese e la somma oggetto di precetto, gli appellanti non potevano essere considerati soccombenti in relazione alla domanda di rideterminazione della somma precettata e, comunque, secondo la suddetta pronuncia della Suprema Corte, non lo sarebbero stati neppure se lo fosse stata solo in piccola parte.
7 E' risultata, invece, infondata, tenuto conto della coeva situazione della società, la loro domanda relativa alla preventiva escussione del patrimonio sociale.
In primo grado vi è stata, quindi, una soccombenza reciproca tra le parti.
Considerata, quindi, la reciproca soccombenza e la complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra le parti.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata devono, quindi, essere compensate le spese del primo grado di giudizio tra le parti.
L'appello deve, invece, essere rigettato in relazione al resto per quanto sopra detto.
Per i medesimi motivi sopra esposti e stante la reciproca soccombenza anche nel presente giudizio si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per l'integrale compensazione delle spese del grado di appello.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 311/2024 RGL così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata compensa le spese del primo grado di giudizio tra le parti
2) Rigetta l'appello per il resto
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.311/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma n. 332/2024 pubblicata in data 22 aprile 2024 promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2024 da:
[...]
Parte_1
elettivamente domiciliati a Fontanellato (PR) piazza Garibaldi n. 13 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Aiello che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata a Parma Borgo Riccio da Parma n. 7 presso e nello studio degli avv. Katia Guarini e Pierfrancesco Guido che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 16.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro accoglieva in parte l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
e dichiarando che non erano dovuti gli importi portati dallo Parte_1 stesso eccedenti euro 35.784,51 e rigettando per il resto l'opposizione.
In particolare e in tale ricorso proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione al precetto notificatogli da per l'importo di euro Controparte_1
47.529,86 eccependo l'erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria, avendo detratto solo cinque mensilità a titolo di aliunde perceptum pur lavorando da 9 mesi, sostenendo, quindi, che avesse intimato una somma maggiorata di euro 7000,00, l'erronea quantificazione delle spese legali, affermando che avesse richiesto 2500,00 euro in più, l'illegittimità della richiesta di somme per l'esecuzione mobiliare e immobiliare per euro 6932,07, l'errata determinazione delle spese di precetto stante anche la richiesta del rimborso iva e la violazione dell'art. 2304 c.c.
Concludevano chiedendo che il tribunale accertasse e dichiarasse, sulla scorta delle sollevate eccezioni e dei motivi di opposizione, le somme legittimamente dovute alla parte opposta e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse che
[...]
non aveva diritto a ricevere la somma indicata nell'atto di precetto CP_1 in € 47.529,86 e non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti in virtù del notificato e impugnato atto di precetto.
Domandavano, infine, che dichiarasse che non aveva diritto di Controparte_1
agire esecutivamente nei confronti degli opponenti senza la preventiva escussione del patrimonio sociale.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il giudice assegnava a termine per il deposito delle buste paga Controparte_1
relative ai rapporti di lavoro successivi al licenziamento e la stessa depositava la documentazione e rimodulava la pretesa creditoria azionata da € 47.529,86 a €
36.267,48.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro decideva nei termini di cui sopra
2 Proponevano appello e . Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo di appello deducevano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c per la condanna alle spese dal momento che era stata chiesta con il precetto una somma eccedente di euro 11.700,00 rispetto a quella dovuta.
2 Con il secondo motivo di appello deducevano violazione degli art. 273 c.p.c e
274 c.p.c. dal momento che il giudice non aveva riunito le opposizioni fatte dagli stessi e dalla società.
Con il terzo motivo di appello sostenevano la violazione dell'art.2304 c.c e affermavano che non fosse vero che vi fosse stata una preventiva escussione infruttuosa nei confronti della società.
Concludevano chiedendo che la Corte d'appello riformasse l'impugnata sentenza accogliendo il motivo di gravame concernente la statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, annullasse e/o riformasse l'impugnata sentenza nella parte in cui li condannava al pagamento delle spese di causa del giudizio di primo grado.
Chiedevano, in via subordinata, previa riforma del capo impugnato relativo alla condanna delle spese processuali, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Domandavano, inoltre, che la Corte d'appello accertasse e dichiarasse la violazione dell'art. 2304 c. civ. e per l'effetto dichiarasse che Controparte_1
non poteva procedere esecutivamente nei confronti dei soci senza aver prima escusso il patrimonio societario o aver dimostrato l'infruttuosità della procedura esecutiva nei confronti della persona giuridica.
Si costituiva deducendo la nullità dell'atto di appello stante Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda e per mancanza di specificità dei motivi
In relazione alle spese di lite evidenziava che gli appellanti non avevano provveduto al pagamento di quanto ritenuto dovuto, che i legali degli stessi avevano espresso in udienza parere contrario alla riunione dei procedimenti, che la liquidazione era avvenuta utilizzando i valori minimi ed erano state compensate le spese giudiziali nella misura di un quarto.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ed in subordine il rigetto.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 16 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si dà atto, innanzitutto, che gli appellanti hanno prodotto ricevuta di bonifico da cui risulta che la società RU di EL e MA DI NC ha bonificato a in data 06/06/2024 la somma di euro 35784,00 a Controparte_1
3 titolo di “sorte capitale accertata in forza della sentenza n.331/2024 del
Tribunale di Parma.”
Tanto precisato si ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto, seppure non espressi chiaramente e con alcune contraddizioni, sono, tuttavia, individuabili i motivi di appello.
Occorre, quindi, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Nella stessa si legge: “L'opposizione deve essere parzialmente accolta, nei termini che seguono.
8. Il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto è costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 412/2023, che, in parziale riforma della sentenza n. 256/2023 emessa da questo Tribunale, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato in forma orale all'opposta da RU di EL e
MA DI s.n.c., di cui gli opponenti sono pacificamente soci illimitatamente responsabili, in data 12.10.2021 e, per l'effetto, ha condannato
l'opponente alla reintegrazione in servizio dell'opposta e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.486,01, maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative. Inoltre, l'opponente è stata condannata al pagamento dei 7/8 delle spese di lite dei due gradi di giudizio, quantificate in
€ 3.062,50 oltre accessori per il primo grado e in € 2.800,00 oltre accessori per il secondo grado.
9. Preliminarmente, le parti opponenti hanno eccepito la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale di cui all'art. 2304 c.c.
e hanno conseguentemente lamentato l'illegittimità dell'intimazione del precetto nei loro confronti.
10. L'eccezione è infondata, avendo parte opposta documentato l'esito infruttuoso della preventiva escussione nei confronti della società debitrice, come risulta dalla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da secondo CP_2
cui «non ci sono somme nella disponibilità del debitore esecutato RU di
EL e MA DI s.n.c.» (doc. 1 opposta).
11. Nel ricorso in opposizione venivano poi mosse alcune censure alla quantificazione operata nell'atto di precetto, che risultano superate – con particolare riferimento all'eccezione di mancata detrazione dell'aliunde
4 perceptum – dal nuovo conteggio depositato da parte opposta in data 3.1.2024.
12. Le parti opponenti hanno poi contestato che fosse dovuta l'i.v.a. sulle spese legali liquidate in sentenza, sostenendo che non fosse provata l'assoggettamento degli avvocati di parte opposta al regime ordinario.
13. L'eccezione risulta smentita dalla documentazione depositata in data
17.1.2024 nel parallelo giudizio di opposizione a precetto intimato alla società, in ottemperanza all'ordine giudiziale, da parte opposta: sono state infatti depositate fatture emesse dagli avv. Guido e Guarini nel corrente anno da cui emerge chiaramente l'applicazione dell'i.v.a. al 22% sulle competenze nette dovute, circostanza da cui emerge incontrovertibilmente l'assoggettamento dei difensori al regime ordinario e la conseguente debenza dell'i.v.a. sulle spese legali.
In data 18.4.2024, sono poi state poi depositate altre fatture relative all'anno corrente, che hanno ulteriormente confermato la sottoposizione degli avvocati di parte opposta al regime ordinario.
14. È invece fondata l'eccezione relativa alle spese del primo precetto (intimato sulla base della sentenza di primo grado), incluse anche nel nuovo conteggio del 3.1.2024, dato che le spese riferibili afferenti a procedure esecutive avviate precedentemente non possono ritenersi ricomprese nell'importo ingiunto dal titolo esecutivo azionato con il precetto opposto in questa sede.
15. Gli ulteriori importi contestati da parte opponente, riferibili alle procedure esecutive avviate sulla base della sentenza di primo grado (compenso Geometra per trascrizione pignoramento immobiliare, contributo unificato e spese forfettarie dei pignoramenti presso terzi e immobiliare, spese di trascrizione del pignoramento immobiliare, spese legali dei giudizi di esecuzione mobiliare e immobiliare e dei relativi giudizi di opposizione) sono stati già defalcati dal dovuto nel nuovo conteggio del 3.1.2024.
16. In definitiva, quindi, l'opposizione risulta fondata solo in relazione agli importi eccedenti € 35.784,51 – ossia gli € 36.267,48 calcolati nel conteggio del
3.1.2024, da cui devono essere sottratti € 482,97 di spese per il primo precetto.
17. In ragione della prevalente soccombenza delle parti opponenti, si dispone la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna degli opponenti alla rifusione della restante parte delle spese legali della parte opposta, già liquidate come in dispositivo.”
5 Tanto premesso occorre, per motivi di ordine logico, esaminare preliminarmente il terzo motivo di appello relativo alla preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.
Tale motivo, espresso in maniera molto generica, risulta infondato considerato che, come indicato dal giudice di primo grado, è stato provato dal pignoramento negativo prodotto dall'appellata (cfr. doc n. 1 di parte appellata) che è stata effettuata la preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c. e che lo stesso era incapiente.
Del resto gli appellanti, a parte generiche censure e astratte deduzioni, a fronte del pignoramento negativo, non hanno indicato specifici beni della società su cui l'appellata avrebbe potuto soddisfarsi e considerata la documentazione in atti si deve ritenere l'incapienza del patrimonio sociale.
Né in contrario rileva l'offerta da parte della società banco iudicis della somma di € 29.621,13 a mezzo assegno bancario di cui non era incerta la copertura considerata la risposta data dalla medesima banca in sede di pignoramento.
Tale motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Vanno, quindi, esaminati congiuntamente i primi due motivi di appello
La censura relativa alla mancata riunione di questa opposizione con quella proposta dalla società è del tutto infondata e anche poco pertinente con la richiesta di riforma della sentenza in relazione alle spese di lite.
Innanzitutto non si applica l'art. 273 c.p.c. stante la diversità delle parti, in secondo luogo l'art. 274 c.p.c. è una mera facoltà e non un obbligo.
Gli opponenti, peraltro, in primo grado non hanno chiesto la riunione e sono stati proprio gli stessi e la società di cui sono soci a decidere di opporre il medesimo precetto con due distinte opposizioni a precetto.
Per quanto attiene alla condanna alle spese di lite da parte del giudice di primo grado, nonostante la parziale fondatezza dell'opposizione a precetto, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte (Cass. SU n. 32061/2022) pronunciandosi in una causa di opposizione a precetto ha così statuito: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
6 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
In particolare si legge nella motivazione della medesima sentenza: “Alla stregua di tale principio, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto, che aveva comportato la riduzione del credito azionato per un importo assai esiguo,
e ponendo altresì in risalto l'accoglimento parziale dell'appello proposto dagl'intimanti, ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento dei nove decimi delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Tale statuizione, oltre a porsi in contrasto con le considerazioni svolte in precedenza, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagl'intimanti, i quali, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto di aver commesso un errore nell'indicazione della somma dovuta, non avevano mai espressamente rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di merito.
La complessità della questione trattata, oggetto di contrastanti della giurisprudenza di legittimità, giustifica anche la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.”
Orbene considerato che l'opposizione a precetto era in larga parte fondata, considerate le loro difese e la somma oggetto di precetto, gli appellanti non potevano essere considerati soccombenti in relazione alla domanda di rideterminazione della somma precettata e, comunque, secondo la suddetta pronuncia della Suprema Corte, non lo sarebbero stati neppure se lo fosse stata solo in piccola parte.
7 E' risultata, invece, infondata, tenuto conto della coeva situazione della società, la loro domanda relativa alla preventiva escussione del patrimonio sociale.
In primo grado vi è stata, quindi, una soccombenza reciproca tra le parti.
Considerata, quindi, la reciproca soccombenza e la complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra le parti.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata devono, quindi, essere compensate le spese del primo grado di giudizio tra le parti.
L'appello deve, invece, essere rigettato in relazione al resto per quanto sopra detto.
Per i medesimi motivi sopra esposti e stante la reciproca soccombenza anche nel presente giudizio si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per l'integrale compensazione delle spese del grado di appello.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 311/2024 RGL così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata compensa le spese del primo grado di giudizio tra le parti
2) Rigetta l'appello per il resto
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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