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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1165/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 559/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240072496790000 CONS. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 gennaio 2025, la Sig.ra Ricorrente_1 , codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29320240072496790000, relativa a contributi opere irrigue 2022, notificata il 17 gennaio 2025, recante la somma di euro 703,85 e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione. La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Assenza del presupposto impositivo – mancata erogazione delle prestazioni di irrigazione, bonifica e manutenzione a carico del consorzio di bonifica.
La cartella oggetto dell'odierna impugnazione è illegittima per mancanza assoluta del presupposto impositivo derivante dalla mancata erogazione dei servizi alla quale è obbligato il Consorzio di Bonifica 9 Catania. Al riguardo si rileva come oltre alla localizzazione dell'immobile all'interno del distretto di pertinenza del
Consorzio di Bonifica che richiede il contributo, l'esigibilità delle quote consortili e dei contributi per le opere irrigue è subordinata al conseguimento di una concreta e misurabile “utilitas”, di un beneficio specifico incidente in via diretta sul fondo, riscontrabile in un incremento di valore derivante dall'esecuzione delle opere irrigue, di bonifica e dalla loro effettiva erogazione e manutenzione.
Nel caso di specie, stante la carenza di erogazione idrica da parte del consorzio, in data 30/06/2003 la contribuente avanzava domanda innanzi all'assessorato regionale delle infrastrutture al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione di concessione preferenziale per derivare acqua dal pozzo sito in Indirizzo_1
agro di Belpasso, Fg. 94, Part. 185 per uso irriguo di terreni propri. In data 05/06/2015, il mentovato assessorato faceva seguito alla domanda con comunicazione prot. n. 93384 con la quale disponeva che il rilascio della suddetta attestazione fosse subordinato al pagamento di € 601,70 per il periodo dal 1999 al
2014 comprensivo di interessi, e di € 48,78. La contribuente provvedeva pertanto ad effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario.
Pertanto, a partire dall'anno d'imposta 2016 la sig.ra Ricorrente_1, ha attinto dal sopracitato pozzo sito in Indirizzo_1, nella assoluta assenza di qualsivoglia erogazione idrica da parte del Consorzio di Bonifica 9 Catania. Non di meno, dalla cartella di pagamento impugnata, non emerge alcun perimetro di contribuenza o piano di classifica riferibile ai fondi agricoli della ricorrente e, pertanto, non può operare alcuna presunzione iuris tantum di sussistenza del presupposto impositivo.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Al riguardo delle doglianze proposte dal contribuente che non attengono all'attività di riscossione o ai vizi degli atti, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente
Consorzio di Bonifica 9 Catania quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo.
Pertanto, rilevato che lo stesso non risulta parte del processo, e considerato che, anche per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole della lite (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. 112/1999),
l'odierna esponente ha interesse a chiamarlo in causa per estendergli il contraddittorio e permetterne la costituzione in giudizio, l'odierna deducente chiede all'On.le Corte adita di voler disporre ogni più opportuno provvedimento per consentire l'adempimento in questione nel rispetto delle tempistiche di legge.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa relative alla asserita assenza del presupposto impositivo per riferita mancata erogazione delle prestazioni di irrigazione, bonifica e manutenzione a carico del consorzio di bonifica e alla asserita mancanza del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, sono rivolte all'ente creditore riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Va da sé che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, nulla potrà essere addebitato all'odierna deducente, che andrà tenuta indenne da ogni conseguenza del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 09 gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso inammissibile.
Dall'esame degli atti e delle difese delle parti emerge che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo formato dal Consorzio di Bonifica 9 Catania, per contributi consortili relativi all'anno 2022. La ricorrente ha dedotto l'assenza del presupposto impositivo, lamentando la mancata erogazione dei servizi di irrigazione, bonifica e manutenzione da parte del Consorzio, nonché la mancanza di un piano di classifica e del perimetro di contribuenza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sollevate, in quanto riferite a profili di esclusiva competenza dell'ente impositore. Ha inoltre richiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa del Consorzio di Bonifica 9 Catania, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 e dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, evidenziando che le questioni sollevate dalla ricorrente non attengono a vizi propri dell'attività di riscossione, ma riguardano esclusivamente la legittimità della pretesa impositiva e degli atti formati dall'ente creditore.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa dall'Agente della riscossione su ruolo trasmesso dal Consorzio di Bonifica 9 Catania, il quale ha determinato la pretesa contributiva oggetto di contestazione. Le doglianze della ricorrente sono rivolte all'assenza di benefici consortili e alla mancata approvazione di un piano di classifica, circostanze che attengono esclusivamente all'operato dell'ente impositore e non possono essere oggetto di verifica da parte dell'Agente della riscossione, il cui ruolo è meramente esecutivo e limitato alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provveduto a notificare l'atto di costituzione e le proprie difese anche all'ente impositore, ai fini della litis denuntiatio e della vocazione in giudizio, ma dagli atti non risulta che il Consorzio di Bonifica 9 Catania abbia inteso costituirsi nel presente giudizio. In base al contenuto delle difese dell'Agente della riscossione, si rileva che, in presenza di contestazioni che investono esclusivamente la legittimità della pretesa impositiva e degli atti dell'ente creditore, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio è necessaria per assicurare il pieno contraddittorio e la possibilità di difesa sulle questioni di merito. In assenza della chiamata in causa e della partecipazione dell'ente impositore, il giudizio risulta carente di contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato a resistere sulle questioni di merito. Pertanto, la mancata chiamata in causa del Consorzio di Bonifica 9 Catania determina l'inammissibilità del ricorso, non essendo possibile per il giudice pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dalla ricorrente in assenza del contraddittorio con il soggetto titolare della pretesa impositiva.
Per l'effetto il ricorso si configura inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente Agenzia delle Entrate
- Riscossione, delle spese di lite che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 28 Gennaio 2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 559/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240072496790000 CONS. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 gennaio 2025, la Sig.ra Ricorrente_1 , codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29320240072496790000, relativa a contributi opere irrigue 2022, notificata il 17 gennaio 2025, recante la somma di euro 703,85 e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione. La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Assenza del presupposto impositivo – mancata erogazione delle prestazioni di irrigazione, bonifica e manutenzione a carico del consorzio di bonifica.
La cartella oggetto dell'odierna impugnazione è illegittima per mancanza assoluta del presupposto impositivo derivante dalla mancata erogazione dei servizi alla quale è obbligato il Consorzio di Bonifica 9 Catania. Al riguardo si rileva come oltre alla localizzazione dell'immobile all'interno del distretto di pertinenza del
Consorzio di Bonifica che richiede il contributo, l'esigibilità delle quote consortili e dei contributi per le opere irrigue è subordinata al conseguimento di una concreta e misurabile “utilitas”, di un beneficio specifico incidente in via diretta sul fondo, riscontrabile in un incremento di valore derivante dall'esecuzione delle opere irrigue, di bonifica e dalla loro effettiva erogazione e manutenzione.
Nel caso di specie, stante la carenza di erogazione idrica da parte del consorzio, in data 30/06/2003 la contribuente avanzava domanda innanzi all'assessorato regionale delle infrastrutture al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione di concessione preferenziale per derivare acqua dal pozzo sito in Indirizzo_1
agro di Belpasso, Fg. 94, Part. 185 per uso irriguo di terreni propri. In data 05/06/2015, il mentovato assessorato faceva seguito alla domanda con comunicazione prot. n. 93384 con la quale disponeva che il rilascio della suddetta attestazione fosse subordinato al pagamento di € 601,70 per il periodo dal 1999 al
2014 comprensivo di interessi, e di € 48,78. La contribuente provvedeva pertanto ad effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario.
Pertanto, a partire dall'anno d'imposta 2016 la sig.ra Ricorrente_1, ha attinto dal sopracitato pozzo sito in Indirizzo_1, nella assoluta assenza di qualsivoglia erogazione idrica da parte del Consorzio di Bonifica 9 Catania. Non di meno, dalla cartella di pagamento impugnata, non emerge alcun perimetro di contribuenza o piano di classifica riferibile ai fondi agricoli della ricorrente e, pertanto, non può operare alcuna presunzione iuris tantum di sussistenza del presupposto impositivo.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Al riguardo delle doglianze proposte dal contribuente che non attengono all'attività di riscossione o ai vizi degli atti, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente
Consorzio di Bonifica 9 Catania quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo.
Pertanto, rilevato che lo stesso non risulta parte del processo, e considerato che, anche per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole della lite (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. 112/1999),
l'odierna esponente ha interesse a chiamarlo in causa per estendergli il contraddittorio e permetterne la costituzione in giudizio, l'odierna deducente chiede all'On.le Corte adita di voler disporre ogni più opportuno provvedimento per consentire l'adempimento in questione nel rispetto delle tempistiche di legge.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa relative alla asserita assenza del presupposto impositivo per riferita mancata erogazione delle prestazioni di irrigazione, bonifica e manutenzione a carico del consorzio di bonifica e alla asserita mancanza del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, sono rivolte all'ente creditore riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Va da sé che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, nulla potrà essere addebitato all'odierna deducente, che andrà tenuta indenne da ogni conseguenza del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 09 gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso inammissibile.
Dall'esame degli atti e delle difese delle parti emerge che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo formato dal Consorzio di Bonifica 9 Catania, per contributi consortili relativi all'anno 2022. La ricorrente ha dedotto l'assenza del presupposto impositivo, lamentando la mancata erogazione dei servizi di irrigazione, bonifica e manutenzione da parte del Consorzio, nonché la mancanza di un piano di classifica e del perimetro di contribuenza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sollevate, in quanto riferite a profili di esclusiva competenza dell'ente impositore. Ha inoltre richiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa del Consorzio di Bonifica 9 Catania, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 e dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, evidenziando che le questioni sollevate dalla ricorrente non attengono a vizi propri dell'attività di riscossione, ma riguardano esclusivamente la legittimità della pretesa impositiva e degli atti formati dall'ente creditore.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa dall'Agente della riscossione su ruolo trasmesso dal Consorzio di Bonifica 9 Catania, il quale ha determinato la pretesa contributiva oggetto di contestazione. Le doglianze della ricorrente sono rivolte all'assenza di benefici consortili e alla mancata approvazione di un piano di classifica, circostanze che attengono esclusivamente all'operato dell'ente impositore e non possono essere oggetto di verifica da parte dell'Agente della riscossione, il cui ruolo è meramente esecutivo e limitato alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provveduto a notificare l'atto di costituzione e le proprie difese anche all'ente impositore, ai fini della litis denuntiatio e della vocazione in giudizio, ma dagli atti non risulta che il Consorzio di Bonifica 9 Catania abbia inteso costituirsi nel presente giudizio. In base al contenuto delle difese dell'Agente della riscossione, si rileva che, in presenza di contestazioni che investono esclusivamente la legittimità della pretesa impositiva e degli atti dell'ente creditore, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio è necessaria per assicurare il pieno contraddittorio e la possibilità di difesa sulle questioni di merito. In assenza della chiamata in causa e della partecipazione dell'ente impositore, il giudizio risulta carente di contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato a resistere sulle questioni di merito. Pertanto, la mancata chiamata in causa del Consorzio di Bonifica 9 Catania determina l'inammissibilità del ricorso, non essendo possibile per il giudice pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dalla ricorrente in assenza del contraddittorio con il soggetto titolare della pretesa impositiva.
Per l'effetto il ricorso si configura inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente Agenzia delle Entrate
- Riscossione, delle spese di lite che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 28 Gennaio 2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)