Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 1165
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Assenza del presupposto impositivo

    Il giudice rileva che le doglianze della ricorrente attengono esclusivamente all'operato dell'ente impositore (Consorzio di Bonifica 9 Catania) e non possono essere oggetto di verifica da parte dell'Agente della riscossione, il cui ruolo è meramente esecutivo. Poiché il Consorzio di Bonifica 9 Catania non è parte del giudizio e non è stato chiamato in causa, il contraddittorio non è stato integrato, rendendo il ricorso inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 1165
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1165
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo