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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 16064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16064 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv. Luigi Ciambrone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 05/11/2024, confermava l'ordinanza emessa nei confronti di LU CO dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Catanzaro del 18/10/2024, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari con l'applicazione di strumenti elettronici di controllo. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 269 e 291 cod. proc. pen. ed avanza questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che fino al giorno dell'udienza gli atti rimangano depositati nell'archivio e/o piattaforma a 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16064 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 14/03/2025 cui tutte le parti processuali possono accedere, anche da remoto, con apposita login e password. Rileva che mancano agli atti i files audio originali delle intercettazioni telefoniche e della registrazione telefonica prodotta dalla persona offesa alla polizia giudiziaria;
che, l'apposita richiesta avanzata dal difensore di accedere a detti files audio, prodotta con l'attestazione della ricezione dell'Ufficio di procura, non è stata evasa;
che detta carenza ha seriamente pregiudicato il diritto di difesa, sol che si consideri che il materiale indiziario su cui si fonda l'ordinanza cautelare è costituito in buona sostanza dal contenuto di una conversazione telefonica tra l'odierno ricorrente ed il figlio della persona offesa e di una conversazione telefonica tra l'indagato ed il di lui padre;
che, invero, le trascrizioni versate in atti si interrompono spesso con i tre punti sospensivi, non consentendo alla difesa di avere piena contezza delle conversazioni, non potendo sapere se i punti sospensivi apposti si riferiscono a circostanze non utili per le indagini oppure perché le frasi risultano incomprensibili per l'uso di termini dialettali o ancora perché la traccia audio è disturbata;
che in ogni caso dovrebbe essere consentito anche al difensore l'accesso da remoto all'archivio di cui all'art. 269 cod. proc. pen., così come avviene per i giudici del riesame e non solo la facoltà di esaminarne il contenuto unicamente dagli uffici del pubblico ministero;
che, in buona sostanza, gli atti relativi alle intercettazioni, invece che essere depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia, dovrebbero rimanere depositati nell'archivio di cui all'art 269 cod. proc. pen., dando la possibilità alla difesa di accedervi anche da remoto. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 393 cod. pen. e D. M. n. 55 del 2014, come modificato dal D. M. n. 147 del 2022. Osserva che l'ordinanza impugnata sovrappone, confondendole, le posizioni dell'odierno ricorrente e del di lui padre UR CO, fino a ritenere non giustificabile la pretesa di pagamento della parcella da parte di quest'ultimo, in tal modo escludendo la configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen.; che, invero, il pagamento della parcella va riferito con evidenza all'indagato, che svolge la professione di avvocato e non al di lui padre, ex collaboratore del CAF oggi in pensione;
che, quanto alla credibilità delle persone offese, che hanno negato di aver conferito mandato all'avv. CO, il provvedimento impugnato non tiene conto che il decreto di omologazione del giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro è datato 04/07/2024, dunque, è precedente solo di tre mesi rispetto alla denuncia;
che tale circostanza di fatto spiega anche la mancata manifestazione di meraviglia da parte del ricorrente nel corso della conversazione telefonica con il figlio della persona offesa, che è stata invece 2 utilizzata in funzione della consapevolezza della richiesta estorsiva avanzata da UR CO;
che, allora, al più l'odierno ricorrente concorre moralmente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, materialmente posto in essere dal padre, atteso che avrebbe potuto agire in giudizio per richiedere l'integrazione dell'onorario nella misura di euro millecento, che si devono aggiungere ai milleduecento euro liquidati dal giudice del lavoro nel decreto di omologa per avvicinarsi ai minimi tariffari. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione. Evidenzia che, anche con riferimento alle esigenze cautelari si sovrappone la figura di UR CO a quella del figlio LU, laddove si individua il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose nella "elevata mole di affari intrattenuti dai CO in relazione alle pratiche di indennità INPS"; che, invece, le pratiche di indennità sono solamente quattro;
che quella relativa alla persona offesa, inoltre, è stata decisa sulla base di una consulenza tecnica di ufficio, senza l'utilizzo della certificazione a firma della dott.ssa Lucisano;
che gli indizi a carico dell'indagato sono costituiti solo dalle dichiarazioni della persona offesa, che risultano smentite dalla produzione del mandato defensionale conferito all'odierno ricorrente;
che, inoltre, i giudici del riesame non hanno dato conto del perché le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere salvaguardate con una misura meno afflittiva, né, più in generale, hanno indicato gli elementi concreti su cui hanno fondato le esigenze cautelari, non avendo considerato lo stato di incensuratezza del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. Ritiene la difesa che gli elementi evidenziati dal Tribunale del riesame - vale a dire, un messaggio di rinvio dell'appuntamento ed una risposta al figlio della persona offesa, con riserva di chiedere notizie al padre circa la fase di accredito di cui non conosceva l'esito - non siano idonei a fondare il concorso morale del ricorrente nella presunta attività criminosa posta in essere dal di lui padre, tenuto conto che non è dato individuare quale sia stato il contributo causale fornito;
che, invero, il mero invio del messaggio di rinvio dell'incontro, su richiesta del padre, non dimostra l'adesione all'azione delittuosa dell'esecutore materiale, né è indicativo del rafforzamento del proposito criminoso;
che, peraltro, manca la prova della coscienza e volontà del fatto criminoso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 1.1. Il primo motivo non è consentito per un duplice ordine di motivi: postula valutazioni di natura fattuale rispetto alla dedotta inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, è aspecifico in relazione alla inutilizzabilità delle risultanze della conversazione registrata dalla persona offesa. 1.1.1. Sotto il primo profilo, si osserva che la doglianza implica valutazioni in fatto che non sono state sollecitate ai giudici della cautela, come si evince dai motivi scritti di riesame, nei quali non vi è fatto cenno e dal verbale di udienza camerale del 05/11/2024 (da cui risulta che il difensore presente «eccepisce la inutilizzabilità delle registrazioni delle persone offese per mancata trasmissione dei supporti informatici perché alla difesa non è stata data possibilità di visionare il fascicolo del P.M.»), oltre che dal provvedimento impugnato a pag. 2, nella parte in cui riepiloga i motivi di riesame. Orbene, in sede di legittimità è precluso l'esame di questioni fattuali, potendo il Collegio scrutinare la motivazione del provvedimento impugnato per rilevare eventuali vizi di natura logica, senza, tuttavia, sostituirsi al giudice di merito in valutazioni che involgono aspetti relativi al fatto. 1.1.2. Sotto il secondo profilo, deve evidenziarsi che il difensore non specifica se, non utilizzando il contenuto della registrazione del colloquio prodotta dalla persona offesa, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità. In altri termini, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione o l'utilizzazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati o utilizzati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento del concorso del ricorrente nell'estorsione posta in essere dal di lui padre, le risultanze della registrazione prodotta dalla persona offesa non risultino determinanti, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato soprattutto le dichiarazioni delle persone offese - il cui contenuto è riscontrato dal contenuto delle conversazioni intercettate, oltre che dal rinvenimento di una agenda al coindagato UR CO al cui interno era annotato il sunto delle conversazioni intercorse nei vari incontri con le persone offese negli stessi termini da queste riferiti - ed il messaggio di testo inviato dal ricorrente ad NA ER. 4 1.1.3. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. per violazione agli artt. 24 e 111 Cost, si osserva come la stessa sia manifestamente infondata, atteso che non è dato ravvisare nella disciplina codicistica nessuna violazione del diritto di difesa, sol che si consideri che, dopo la "discovery", su richiesta del difensore, viene rilasciato un codice OTP, con il quale è possibile accedere alla visione integrale del fascicolo riversato sul TIAP (che è lo stesso cui ha accesso il Tribunale del riesame), al fine di consultarlo e di estrarre copia degli atti. Dunque, la difesa è posta nella condizione di procedere con tempestività sia all'ascolto, che all'estrazione, dei files audio delle intercettazioni, fin dalla fase cautelare, facoltà questa sì coessenziale al pieno espletamento del diritto di difesa. 1.2. Con riferimento agli altri motivi, deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all'esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). 5 Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici. In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato come LU CO abbia fornito un contributo causale alla realizzazione del tentativo di estorsione per cui si procede, materialmente posto in essere dal di lui padre, provvedendo a spostare l'appuntamento già fissato con le persone offese per la consegna del denaro richiesto, atteso che UR CO reputava rischioso recarsi a detto incontro, in quanto si sarebbe tenuto presso la abitazione dei coniugi Gullo;
come l'espressione utilizzata dal coindagato, che aveva paura di «fare la vecchiaia chiuso», evocasse il rischio di una carcerazione. Che LU CO fosse al corrente del piano del padre, il Tribunale del riesame lo ha desunto dal contenuto delle intercettazioni, da cui emerge che, a fronte dei timori manifestatigli da UR CO, il ricorrente non mostra perplessità, né chiede spiegazioni, anzi asseconda il familiare, che si preoccupa del fatto che di alcuni argomenti non si possa parlare per telefono;
che, in particolare, invita il figlio ad inviare alle persone offese il messaggio di testo di cui si è detto, evitando in tal modo che per telefono queste ultime potessero fare affermazioni per lui compromettenti. Tale elemento è stato ritenuto sintomatico dell'esistenza di un accordo tra padre e figlio, relativo all'operazione illecita materialmente portata avanti dal primo, con una motivazione che non è affetta da manifesta illogicità. Quanto alla impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 393 cod. pen., il provvedimento impugnato evidenzia che, pur volendo tener conto della parcella spettante ad UR CO per l'attività svolta all'interno del CAF, la richiesta di undicimila settecento euro si appalesa del tutto spropositata e priva di alcun fondamento giuridico, essendo pari all'84% di quanto liquidato dall'INPS. Quanto al conferimento della procura alle liti all'odierno ricorrente da parte della persona offesa, si rileva che la difesa, anche in questo caso, non specifica 6 se, pur utilizzando tale dato, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati (segnatamente, il contenuto delle conversazioni intercettate e quello dell'agenda rinvenuta ad UR CO) sarebbero risultati recessivi, consentendo di minare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, che hanno trovato plurimi riscontri in atti, di cui si è detto. Dunque, sotto questo profilo, la doglianza è aspecifica. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti quelle di reiterazione del reato, fondandole sulla modalità pervicaci della condotta criminosa, avendo il ricorrente aderito ad un progetto criminoso spregiudicato e incurante delle condizioni di difficoltà morale e materiale in cui versavano le persone offese. Con tale aspetto della motivazione il ricorso non si confronta, se non in modo generico, insistendo sui profili dei rapporti tra l'odierno ricorrente e la dottoressa Lucisano e sul quantitativo di pratiche relative all'indennità dell'INPS, per cui si appalesa aspecifico. Analoghe considerazioni valgono anche per le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., pure ritenute sussistenti dal giudice impugnato e fondate sulla necessità di consentire l'analisi della consistente mole di documenti rinvenuti nello studio professionale dell'indagato e nell'abitazione del di lui padre senza intralci, risultando le doglianze difensive del tutto generiche, in quanto si limitano a denunziare il difetto di motivazione, senza esplicitamente enunciare ed argomentare i rilievi critici. Quanto, poi, alla scelta della misura cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che solo una incisiva limitazione della libertà di movimento e di interazione con l'esterno potesse salvaguardare la collettività dal pericolo di reiterazione di analoghi reati e di genuina acquisizione della prova. In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i principi di diritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 7
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 14 marzo 2025.
udito il difensore, avv. Luigi Ciambrone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 05/11/2024, confermava l'ordinanza emessa nei confronti di LU CO dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Catanzaro del 18/10/2024, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari con l'applicazione di strumenti elettronici di controllo. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 269 e 291 cod. proc. pen. ed avanza questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che fino al giorno dell'udienza gli atti rimangano depositati nell'archivio e/o piattaforma a 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16064 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 14/03/2025 cui tutte le parti processuali possono accedere, anche da remoto, con apposita login e password. Rileva che mancano agli atti i files audio originali delle intercettazioni telefoniche e della registrazione telefonica prodotta dalla persona offesa alla polizia giudiziaria;
che, l'apposita richiesta avanzata dal difensore di accedere a detti files audio, prodotta con l'attestazione della ricezione dell'Ufficio di procura, non è stata evasa;
che detta carenza ha seriamente pregiudicato il diritto di difesa, sol che si consideri che il materiale indiziario su cui si fonda l'ordinanza cautelare è costituito in buona sostanza dal contenuto di una conversazione telefonica tra l'odierno ricorrente ed il figlio della persona offesa e di una conversazione telefonica tra l'indagato ed il di lui padre;
che, invero, le trascrizioni versate in atti si interrompono spesso con i tre punti sospensivi, non consentendo alla difesa di avere piena contezza delle conversazioni, non potendo sapere se i punti sospensivi apposti si riferiscono a circostanze non utili per le indagini oppure perché le frasi risultano incomprensibili per l'uso di termini dialettali o ancora perché la traccia audio è disturbata;
che in ogni caso dovrebbe essere consentito anche al difensore l'accesso da remoto all'archivio di cui all'art. 269 cod. proc. pen., così come avviene per i giudici del riesame e non solo la facoltà di esaminarne il contenuto unicamente dagli uffici del pubblico ministero;
che, in buona sostanza, gli atti relativi alle intercettazioni, invece che essere depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia, dovrebbero rimanere depositati nell'archivio di cui all'art 269 cod. proc. pen., dando la possibilità alla difesa di accedervi anche da remoto. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 393 cod. pen. e D. M. n. 55 del 2014, come modificato dal D. M. n. 147 del 2022. Osserva che l'ordinanza impugnata sovrappone, confondendole, le posizioni dell'odierno ricorrente e del di lui padre UR CO, fino a ritenere non giustificabile la pretesa di pagamento della parcella da parte di quest'ultimo, in tal modo escludendo la configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen.; che, invero, il pagamento della parcella va riferito con evidenza all'indagato, che svolge la professione di avvocato e non al di lui padre, ex collaboratore del CAF oggi in pensione;
che, quanto alla credibilità delle persone offese, che hanno negato di aver conferito mandato all'avv. CO, il provvedimento impugnato non tiene conto che il decreto di omologazione del giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro è datato 04/07/2024, dunque, è precedente solo di tre mesi rispetto alla denuncia;
che tale circostanza di fatto spiega anche la mancata manifestazione di meraviglia da parte del ricorrente nel corso della conversazione telefonica con il figlio della persona offesa, che è stata invece 2 utilizzata in funzione della consapevolezza della richiesta estorsiva avanzata da UR CO;
che, allora, al più l'odierno ricorrente concorre moralmente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, materialmente posto in essere dal padre, atteso che avrebbe potuto agire in giudizio per richiedere l'integrazione dell'onorario nella misura di euro millecento, che si devono aggiungere ai milleduecento euro liquidati dal giudice del lavoro nel decreto di omologa per avvicinarsi ai minimi tariffari. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione. Evidenzia che, anche con riferimento alle esigenze cautelari si sovrappone la figura di UR CO a quella del figlio LU, laddove si individua il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose nella "elevata mole di affari intrattenuti dai CO in relazione alle pratiche di indennità INPS"; che, invece, le pratiche di indennità sono solamente quattro;
che quella relativa alla persona offesa, inoltre, è stata decisa sulla base di una consulenza tecnica di ufficio, senza l'utilizzo della certificazione a firma della dott.ssa Lucisano;
che gli indizi a carico dell'indagato sono costituiti solo dalle dichiarazioni della persona offesa, che risultano smentite dalla produzione del mandato defensionale conferito all'odierno ricorrente;
che, inoltre, i giudici del riesame non hanno dato conto del perché le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere salvaguardate con una misura meno afflittiva, né, più in generale, hanno indicato gli elementi concreti su cui hanno fondato le esigenze cautelari, non avendo considerato lo stato di incensuratezza del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. Ritiene la difesa che gli elementi evidenziati dal Tribunale del riesame - vale a dire, un messaggio di rinvio dell'appuntamento ed una risposta al figlio della persona offesa, con riserva di chiedere notizie al padre circa la fase di accredito di cui non conosceva l'esito - non siano idonei a fondare il concorso morale del ricorrente nella presunta attività criminosa posta in essere dal di lui padre, tenuto conto che non è dato individuare quale sia stato il contributo causale fornito;
che, invero, il mero invio del messaggio di rinvio dell'incontro, su richiesta del padre, non dimostra l'adesione all'azione delittuosa dell'esecutore materiale, né è indicativo del rafforzamento del proposito criminoso;
che, peraltro, manca la prova della coscienza e volontà del fatto criminoso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 1.1. Il primo motivo non è consentito per un duplice ordine di motivi: postula valutazioni di natura fattuale rispetto alla dedotta inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, è aspecifico in relazione alla inutilizzabilità delle risultanze della conversazione registrata dalla persona offesa. 1.1.1. Sotto il primo profilo, si osserva che la doglianza implica valutazioni in fatto che non sono state sollecitate ai giudici della cautela, come si evince dai motivi scritti di riesame, nei quali non vi è fatto cenno e dal verbale di udienza camerale del 05/11/2024 (da cui risulta che il difensore presente «eccepisce la inutilizzabilità delle registrazioni delle persone offese per mancata trasmissione dei supporti informatici perché alla difesa non è stata data possibilità di visionare il fascicolo del P.M.»), oltre che dal provvedimento impugnato a pag. 2, nella parte in cui riepiloga i motivi di riesame. Orbene, in sede di legittimità è precluso l'esame di questioni fattuali, potendo il Collegio scrutinare la motivazione del provvedimento impugnato per rilevare eventuali vizi di natura logica, senza, tuttavia, sostituirsi al giudice di merito in valutazioni che involgono aspetti relativi al fatto. 1.1.2. Sotto il secondo profilo, deve evidenziarsi che il difensore non specifica se, non utilizzando il contenuto della registrazione del colloquio prodotta dalla persona offesa, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità. In altri termini, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione o l'utilizzazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati o utilizzati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento del concorso del ricorrente nell'estorsione posta in essere dal di lui padre, le risultanze della registrazione prodotta dalla persona offesa non risultino determinanti, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato soprattutto le dichiarazioni delle persone offese - il cui contenuto è riscontrato dal contenuto delle conversazioni intercettate, oltre che dal rinvenimento di una agenda al coindagato UR CO al cui interno era annotato il sunto delle conversazioni intercorse nei vari incontri con le persone offese negli stessi termini da queste riferiti - ed il messaggio di testo inviato dal ricorrente ad NA ER. 4 1.1.3. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. per violazione agli artt. 24 e 111 Cost, si osserva come la stessa sia manifestamente infondata, atteso che non è dato ravvisare nella disciplina codicistica nessuna violazione del diritto di difesa, sol che si consideri che, dopo la "discovery", su richiesta del difensore, viene rilasciato un codice OTP, con il quale è possibile accedere alla visione integrale del fascicolo riversato sul TIAP (che è lo stesso cui ha accesso il Tribunale del riesame), al fine di consultarlo e di estrarre copia degli atti. Dunque, la difesa è posta nella condizione di procedere con tempestività sia all'ascolto, che all'estrazione, dei files audio delle intercettazioni, fin dalla fase cautelare, facoltà questa sì coessenziale al pieno espletamento del diritto di difesa. 1.2. Con riferimento agli altri motivi, deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all'esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). 5 Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici. In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato come LU CO abbia fornito un contributo causale alla realizzazione del tentativo di estorsione per cui si procede, materialmente posto in essere dal di lui padre, provvedendo a spostare l'appuntamento già fissato con le persone offese per la consegna del denaro richiesto, atteso che UR CO reputava rischioso recarsi a detto incontro, in quanto si sarebbe tenuto presso la abitazione dei coniugi Gullo;
come l'espressione utilizzata dal coindagato, che aveva paura di «fare la vecchiaia chiuso», evocasse il rischio di una carcerazione. Che LU CO fosse al corrente del piano del padre, il Tribunale del riesame lo ha desunto dal contenuto delle intercettazioni, da cui emerge che, a fronte dei timori manifestatigli da UR CO, il ricorrente non mostra perplessità, né chiede spiegazioni, anzi asseconda il familiare, che si preoccupa del fatto che di alcuni argomenti non si possa parlare per telefono;
che, in particolare, invita il figlio ad inviare alle persone offese il messaggio di testo di cui si è detto, evitando in tal modo che per telefono queste ultime potessero fare affermazioni per lui compromettenti. Tale elemento è stato ritenuto sintomatico dell'esistenza di un accordo tra padre e figlio, relativo all'operazione illecita materialmente portata avanti dal primo, con una motivazione che non è affetta da manifesta illogicità. Quanto alla impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 393 cod. pen., il provvedimento impugnato evidenzia che, pur volendo tener conto della parcella spettante ad UR CO per l'attività svolta all'interno del CAF, la richiesta di undicimila settecento euro si appalesa del tutto spropositata e priva di alcun fondamento giuridico, essendo pari all'84% di quanto liquidato dall'INPS. Quanto al conferimento della procura alle liti all'odierno ricorrente da parte della persona offesa, si rileva che la difesa, anche in questo caso, non specifica 6 se, pur utilizzando tale dato, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati (segnatamente, il contenuto delle conversazioni intercettate e quello dell'agenda rinvenuta ad UR CO) sarebbero risultati recessivi, consentendo di minare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, che hanno trovato plurimi riscontri in atti, di cui si è detto. Dunque, sotto questo profilo, la doglianza è aspecifica. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti quelle di reiterazione del reato, fondandole sulla modalità pervicaci della condotta criminosa, avendo il ricorrente aderito ad un progetto criminoso spregiudicato e incurante delle condizioni di difficoltà morale e materiale in cui versavano le persone offese. Con tale aspetto della motivazione il ricorso non si confronta, se non in modo generico, insistendo sui profili dei rapporti tra l'odierno ricorrente e la dottoressa Lucisano e sul quantitativo di pratiche relative all'indennità dell'INPS, per cui si appalesa aspecifico. Analoghe considerazioni valgono anche per le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., pure ritenute sussistenti dal giudice impugnato e fondate sulla necessità di consentire l'analisi della consistente mole di documenti rinvenuti nello studio professionale dell'indagato e nell'abitazione del di lui padre senza intralci, risultando le doglianze difensive del tutto generiche, in quanto si limitano a denunziare il difetto di motivazione, senza esplicitamente enunciare ed argomentare i rilievi critici. Quanto, poi, alla scelta della misura cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che solo una incisiva limitazione della libertà di movimento e di interazione con l'esterno potesse salvaguardare la collettività dal pericolo di reiterazione di analoghi reati e di genuina acquisizione della prova. In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i principi di diritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 7
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 14 marzo 2025.