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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4585 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato NARDI LUISA
e
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato STECCANELLA SABRINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento principale e prevalente presso la madre con la quale continueranno ad abitare insieme alla sorella con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé dal sabato sera ore 18.00 fino alla Per_3
domenica sera ore 21.00, a fine settimana alterni, nonché una sera a settimana per la cena, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
6 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo che la minore possa trascorrere ad anni alterni con i genitori le festività del pagina 1 di 4 Natale e di Capodanno;
3 giorni durante le festività pasquali in modo che la minore trascorra ad anni alterni con i genitori le festività di Pasqua e Pasquetta;
3) disporre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli con la CP_1
corresponsione mediante bonifico bancario alla IG.ra entro il giorno 15 del mese di Parte_1 una somma di €.300,00 al mese ciascuno (€.900,00 complessivamente), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, ricreative, mediche previamente concordate e comunque come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, che le Parti dichiarano di conoscere;
assegno unico attribuito per intero alla IG.ra ; le detrazioni relative alle spese dei Pt_1
figli al 50% tra i coniugi;
4) assegnare l'abitazione familiare sita a ON (Vi) alla IG.ra ; Pt_1
5) disporre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento personale della IG.ra CP_1
mediante la corresponsione di una somma pari ad €.200,00 al mese, da rivalutarsi annualmente Pt_1
secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario entro il giorno 15 del mese, a decorrere dal mese di novembre 2024;
6) le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro avendo regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale e a rinunciare alle somme dovute a qualsiasi titolo. Il IG. rinuncia, CP_1
altresì alle somme per le rate di mutuo corrisposte per l'acquisto dell'abitazione familiare venduta con atto notarile del 17.1.2022 e la IG.ra rinuncia espressamente a qualsiasi somma relativa Parte_1 all'asserito rapporto come coadiuvante del IG. (ad eccezione del contributo al Controparte_1
personale mantenimento del coniuge sub 5);
7) Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Alonte (VI) in data 14/04/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
pagina 2 di 4 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori (nata l'[...]) e (nato il [...]), alla prevalente collocazione degli Per_1 Per_2
stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (nata il [...]), Parte_1 Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in ON (VI) Via
Dalmazia n. 3A/1, in favore di quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno di mantenimento, la Controparte_1 Parte_1
somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Alonte (VI) in data 14/04/2007 con atto trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alonte (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione pagina 3 di 4 legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 20.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4585 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato NARDI LUISA
e
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato STECCANELLA SABRINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento principale e prevalente presso la madre con la quale continueranno ad abitare insieme alla sorella con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé dal sabato sera ore 18.00 fino alla Per_3
domenica sera ore 21.00, a fine settimana alterni, nonché una sera a settimana per la cena, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
6 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo che la minore possa trascorrere ad anni alterni con i genitori le festività del pagina 1 di 4 Natale e di Capodanno;
3 giorni durante le festività pasquali in modo che la minore trascorra ad anni alterni con i genitori le festività di Pasqua e Pasquetta;
3) disporre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli con la CP_1
corresponsione mediante bonifico bancario alla IG.ra entro il giorno 15 del mese di Parte_1 una somma di €.300,00 al mese ciascuno (€.900,00 complessivamente), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, ricreative, mediche previamente concordate e comunque come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, che le Parti dichiarano di conoscere;
assegno unico attribuito per intero alla IG.ra ; le detrazioni relative alle spese dei Pt_1
figli al 50% tra i coniugi;
4) assegnare l'abitazione familiare sita a ON (Vi) alla IG.ra ; Pt_1
5) disporre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento personale della IG.ra CP_1
mediante la corresponsione di una somma pari ad €.200,00 al mese, da rivalutarsi annualmente Pt_1
secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario entro il giorno 15 del mese, a decorrere dal mese di novembre 2024;
6) le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro avendo regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale e a rinunciare alle somme dovute a qualsiasi titolo. Il IG. rinuncia, CP_1
altresì alle somme per le rate di mutuo corrisposte per l'acquisto dell'abitazione familiare venduta con atto notarile del 17.1.2022 e la IG.ra rinuncia espressamente a qualsiasi somma relativa Parte_1 all'asserito rapporto come coadiuvante del IG. (ad eccezione del contributo al Controparte_1
personale mantenimento del coniuge sub 5);
7) Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Alonte (VI) in data 14/04/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
pagina 2 di 4 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori (nata l'[...]) e (nato il [...]), alla prevalente collocazione degli Per_1 Per_2
stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (nata il [...]), Parte_1 Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in ON (VI) Via
Dalmazia n. 3A/1, in favore di quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno di mantenimento, la Controparte_1 Parte_1
somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Alonte (VI) in data 14/04/2007 con atto trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alonte (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione pagina 3 di 4 legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 20.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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