Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N . 469/2023 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 17/03/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. CIMINI GIANPIO , per la parte il quale si riporta al ricorso e Parte_1
alla perizia e chiede che la causa venga decisa con accoglimento del ricorso
L'Avv. GIOVANNI GABRIELE , per la parte il quale chiede rinnovo ctu o chiarimenti CP_1
alla ctu in quanto non ha risposto compiutamente alle osservazioni del 27.01.2025 del ctp , si riporta a tutte le difese svolte ed insiste per il rigetto del ricors
Si da quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 469 dell'anno 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIMINI GIANPIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell' CP_2
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativo indennizzo o rendita;
con vittoria di spese da CP_1
distrarsi.
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' CP_1 CP_2
aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “… possiamo inoltre affermare che tale patologia è di natura professionale e che il danno riscontrato è attualmente quantificabile in misura del 6% con riferimento al danno biologico, attualmente così come alla data della domanda per cui è causa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa per cui è causa (16.06.2021)”
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale ex D. Lgs 38/00 CP_1
commisurata alla accertata inabilità del 6 %, con decorrenza ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1
così decide:
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti da malattia professionale da quantificarsi nella misura del 6 %; condanna pertanto l' al pagamento del relativo indennizzo in capitale ex D. Lgs 38/00 CP_1
con decorrenza dal 06.06.2021 ed interessi legali come per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.200,00, da distrarsi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 17.03.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis