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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9751 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7070/2025 r.g.a.c
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 7070 del R.G.N.C. del 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PUCINO FILIPPO, C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VARRICCHIO C.F._2
ALESSIA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Napoli con in data Controparte_1
27.10.1997 in Napoli (Atto n. 382 parte II serie A sez. G – Reg. Atti di
Matrimonio anno 1997); che da tale unione erano nati i figli: in data Per_1
17.03.1998 e in data 18.11.2003; che tra i coniugi era intervenuta Per_2 separazione personale in virtù di sentenza n. 5974/2022 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 14.06.2022, che aveva stabilito l'obbligo in capo al predetto di corrispondere in favore della sig.ra l'assegno mensile pari CP_1
a complessivi € 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, di cui € 150,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia , oltre al pagamento del 50% delle spese Per_2 straordinarie ed assegnazione a suo favore della casa coniugale;
che da allora i coniugi non si erano più riconciliati ed erano trascorsi circa tre anni dal momento in cui era stata pronunciata con sentenza, passata in giudicato, la loro separazione;
che egli aveva sempre adempiuto al versamento alla coniuge del contributo al mantenimento della figlia e del suo contributo personale;
che alla coniuge in sede di separazione era stata assegnato l'immobile destinato a casa familiare di Via S. Eframo Vecchio n. 74, di proprietà della madre, nel quale ancora viveva e dove svolgeva “in nero” attività di estetista;
che dopo la separazione la figlia era divenuta autonoma economicamente e aveva Per_2 costituito con il proprio compagno un nuovo nucleo familiare;
pertanto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, senza disporre a suo carico alcun contributo di natura economica, stante la raggiunta autosufficienza economica della figlia e Per_2
- 2 -
l'assenza di presupposti per il riconoscimento in capo alla coniuge dell'assegno divorzile.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 20.10.2025 con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.9.2025, si costituiva in giudizio la quale deduceva che il rapporto coniugale Controparte_1 era durato ben venticinque anni, durante i quali ella si era dedicata alla cura della casa e dei due figli, consentendo al coniuge di avviare e sviluppare la sua attività commerciale “Acanfora Salon”, che aveva raggiunto negli anni un notevole successo economico;
che in conseguenza di ciò ella si era trovata, a seguito della separazione, in una condizione di assoluta precarietà economica, non disponendo di alcun reddito proprio e non avendo mai sviluppato un'autonomia professionale che le consentisse di provvedere al proprio sostentamento;
che ella non aveva mai esercitato la professione di estetista, non avendo nessuna competenza in merito e non disponeva di alcuna fonte reddituale regolare, ma svolgeva soltanto sporadiche e saltuarie prestazioni occasionalmente come collaboratrice domestica;
che al suo sostentamento aveva sempre provveduto, dalla separazione, il figlio maggiorenne il Per_1 quale lavorava presso il salone paterno;
che purtroppo nel mese di luglio 2025 il figlio era stato licenziato dal padre, per cui la modesta somma di € 150,00 mensili, che ella riceveva per il suo mantenimento, era allo stato del tutto inadeguata a garantire anche solo le sue necessità primarie;
alla luce di tanto, non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva al Tribunale di disporre in suo favore ed a carico dell' un assegno divorzile mensile Pt_1 nella misura di € 500,00, nonché riconoscere in suo favore il diritto ad una percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto del ricorrente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
All'udienza del 20.10.2025 comparivano le parti, con i loro rispettivi procuratori.
- 3 -
Il ricorrente dichiarava di essere titolare di un salone di barbiere, essendo anche proprietario del relativo locale, che aveva acquistato con mutuo a suo carico e rata di 840 mensili , con scadenza al 2037; riferiva di vivere in un immobile messogli a disposizione da un amico, per il quale non sopportava costi di locazione;
rappresentava che la figlia, con la quale aveva un buon rapporto, aveva un compagno e un figlio, ragione per la quale egli non stava più corrispondendo alla ricorrente il mantenimento per la predetta dal febbraio scorso;
che la ricorrente svolgeva attività di parrucchiera in casa, mentre ai tempi del matrimonio faceva la casalinga, occupandosi dei figli.
Veniva quindi sentita la resistente, la quale dichiarava di rinunciare alla domanda relativa al TFR, insistendo invece per il riconoscimento dell'assegno divorzile a suo favore, atteso che ella era priva di reddito e si arrangiava facendo pulizie nelle case;
riferiva che durante il matrimonio, durato circa 23 anni, non aveva mai lavorato;
riferiva che l' guadagnava molto di Pt_1 più di quello che dichiarava, percependo, ai tempi del matrimonio, circa 10 mila euro al mese;
che presso il salone di cui egli era proprietario aveva due collaboratori.
All'esito, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta transattiva:
“divorzio, revoca del mantenimento per la figlia maggiorenne , Per_2 economicamente autosufficiente, a far data dalla domanda, rinuncia della resistente alla domanda relativa al TFR, previsione di un assegno divorzile per la resistente di euro 350 mensili, rivalutati annualmente ex istat e compensazione delle spese di lite”.
Le parti dichiaravano di accettare la proposta transattiva e il Giudice, preso atto dell'accordo, riservava in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
- 4 -
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza 20.10.2025, lo stesso non è contrario a norme imperative per cui il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 20.10.2025 può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici delle stesse.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata il [...] (Atto n. 382 parte II serie A sez. G – Reg. Atti di
Matrimonio anno 1997), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza 20.10.2025, riportate in parte motiva;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
- 5 -
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 24.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- 6 -
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 7070 del R.G.N.C. del 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PUCINO FILIPPO, C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VARRICCHIO C.F._2
ALESSIA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Napoli con in data Controparte_1
27.10.1997 in Napoli (Atto n. 382 parte II serie A sez. G – Reg. Atti di
Matrimonio anno 1997); che da tale unione erano nati i figli: in data Per_1
17.03.1998 e in data 18.11.2003; che tra i coniugi era intervenuta Per_2 separazione personale in virtù di sentenza n. 5974/2022 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 14.06.2022, che aveva stabilito l'obbligo in capo al predetto di corrispondere in favore della sig.ra l'assegno mensile pari CP_1
a complessivi € 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, di cui € 150,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia , oltre al pagamento del 50% delle spese Per_2 straordinarie ed assegnazione a suo favore della casa coniugale;
che da allora i coniugi non si erano più riconciliati ed erano trascorsi circa tre anni dal momento in cui era stata pronunciata con sentenza, passata in giudicato, la loro separazione;
che egli aveva sempre adempiuto al versamento alla coniuge del contributo al mantenimento della figlia e del suo contributo personale;
che alla coniuge in sede di separazione era stata assegnato l'immobile destinato a casa familiare di Via S. Eframo Vecchio n. 74, di proprietà della madre, nel quale ancora viveva e dove svolgeva “in nero” attività di estetista;
che dopo la separazione la figlia era divenuta autonoma economicamente e aveva Per_2 costituito con il proprio compagno un nuovo nucleo familiare;
pertanto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, senza disporre a suo carico alcun contributo di natura economica, stante la raggiunta autosufficienza economica della figlia e Per_2
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l'assenza di presupposti per il riconoscimento in capo alla coniuge dell'assegno divorzile.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 20.10.2025 con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.9.2025, si costituiva in giudizio la quale deduceva che il rapporto coniugale Controparte_1 era durato ben venticinque anni, durante i quali ella si era dedicata alla cura della casa e dei due figli, consentendo al coniuge di avviare e sviluppare la sua attività commerciale “Acanfora Salon”, che aveva raggiunto negli anni un notevole successo economico;
che in conseguenza di ciò ella si era trovata, a seguito della separazione, in una condizione di assoluta precarietà economica, non disponendo di alcun reddito proprio e non avendo mai sviluppato un'autonomia professionale che le consentisse di provvedere al proprio sostentamento;
che ella non aveva mai esercitato la professione di estetista, non avendo nessuna competenza in merito e non disponeva di alcuna fonte reddituale regolare, ma svolgeva soltanto sporadiche e saltuarie prestazioni occasionalmente come collaboratrice domestica;
che al suo sostentamento aveva sempre provveduto, dalla separazione, il figlio maggiorenne il Per_1 quale lavorava presso il salone paterno;
che purtroppo nel mese di luglio 2025 il figlio era stato licenziato dal padre, per cui la modesta somma di € 150,00 mensili, che ella riceveva per il suo mantenimento, era allo stato del tutto inadeguata a garantire anche solo le sue necessità primarie;
alla luce di tanto, non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva al Tribunale di disporre in suo favore ed a carico dell' un assegno divorzile mensile Pt_1 nella misura di € 500,00, nonché riconoscere in suo favore il diritto ad una percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto del ricorrente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
All'udienza del 20.10.2025 comparivano le parti, con i loro rispettivi procuratori.
- 3 -
Il ricorrente dichiarava di essere titolare di un salone di barbiere, essendo anche proprietario del relativo locale, che aveva acquistato con mutuo a suo carico e rata di 840 mensili , con scadenza al 2037; riferiva di vivere in un immobile messogli a disposizione da un amico, per il quale non sopportava costi di locazione;
rappresentava che la figlia, con la quale aveva un buon rapporto, aveva un compagno e un figlio, ragione per la quale egli non stava più corrispondendo alla ricorrente il mantenimento per la predetta dal febbraio scorso;
che la ricorrente svolgeva attività di parrucchiera in casa, mentre ai tempi del matrimonio faceva la casalinga, occupandosi dei figli.
Veniva quindi sentita la resistente, la quale dichiarava di rinunciare alla domanda relativa al TFR, insistendo invece per il riconoscimento dell'assegno divorzile a suo favore, atteso che ella era priva di reddito e si arrangiava facendo pulizie nelle case;
riferiva che durante il matrimonio, durato circa 23 anni, non aveva mai lavorato;
riferiva che l' guadagnava molto di Pt_1 più di quello che dichiarava, percependo, ai tempi del matrimonio, circa 10 mila euro al mese;
che presso il salone di cui egli era proprietario aveva due collaboratori.
All'esito, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta transattiva:
“divorzio, revoca del mantenimento per la figlia maggiorenne , Per_2 economicamente autosufficiente, a far data dalla domanda, rinuncia della resistente alla domanda relativa al TFR, previsione di un assegno divorzile per la resistente di euro 350 mensili, rivalutati annualmente ex istat e compensazione delle spese di lite”.
Le parti dichiaravano di accettare la proposta transattiva e il Giudice, preso atto dell'accordo, riservava in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
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La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza 20.10.2025, lo stesso non è contrario a norme imperative per cui il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 20.10.2025 può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici delle stesse.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata il [...] (Atto n. 382 parte II serie A sez. G – Reg. Atti di
Matrimonio anno 1997), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza 20.10.2025, riportate in parte motiva;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
- 5 -
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 24.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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