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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1246/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECCONI LETIZIA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCONI Parte_2 P.IVA_1
LETIZIA ( ), C.F._2 appellanti
e
(C.F. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BACCHI SILVIA CP_2
( ), C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. PANTALISSI GIUSEPPINA ( , C.F._4 appellate Conclusioni per e «Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1 Parte_2
Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in parziale riforma della sentenza n 665/2022 pubbl. il 20/05/2022 RG n.
6111/2015 Repert. n. 1079/2022 del 20/05/2022 emessa dal Tribunale di
Pisa nella persona della Dott.ssa Laura Pastacaldi e notificata nel domicilio eletto a mezzo posta in data 27/05/2022 per tutte le ragioni esplicitate nel corpo dell'atto di appello:
Nel merito: 1) Confermare la Revoca del decreto ingiuntivo n°
1781/2015 (R.G.: 4514/2015) emesso in data 19/10/2015 dal Tribunale di
Pisa in quanto illegittimamente emesso e palesemente infondato in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare che la Parte_3 non è creditrice della somma di € 872.776,36;
[...]
2) accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art. 1815 2° comma c.c.; qualora invece l'istituto di credito convenuto, non fornisca la prova scritta della pattuizione di interessi al di sopra del tasso legale (ossia non disponga del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito), così come disposto dall'art. 117 TUB e 1284 c.c., si ridetermini il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei
BOT; ordinare alla l'esibizione ed il deposito di tutti gli estratti conto CP_4 nel rispetto del Testo Unico Bancario nonché l'originario contratto di conto corrente e di apertura di credito;
3) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le pag. 2/15 successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
4) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e per l'effetto condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione di tutto quanto versato dal correntista a tale titolo;
5. rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
6. con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla rideterminazione del saldo di conto corrente epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;
7. in ogni caso accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dal fideiussore attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria;
8. ordinare alla banca opposta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare
Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.
pag. 3/15 In ogni caso: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente legale si dichiara antistatario»; per e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
«Voglia la Corte adita, per le causali di cui in atti di causa e contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque integralmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza ex adverso impugnata n. 665/2022 R.G.
6111/2015, pubblicata in data 20.05.2022 dal Tribunale di Pisa ed emessa dal Giudice Dott.ssa Laura Pastacaldi;
IN VIA SUBORDINATA IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: “Voglia la Corte adita, per le causali di cui in atti di causa e contrariis reiectis:
IN TESI: voglia respingere perché infondata in fatto ed in diritto l'opposizione promossa dalla e dal Sig. Parte_2 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa il 8.11.2015 n.
1879/15 RG tale decreto confermando in ogni sua parte;
IN IPOTESI: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande contenute nell'atto di citazione notificato alla Parte_3
in data 18.12.2015, voglia il Tribunale previa verifica
[...] della dispiegata eccezione di prescrizione condannare gli opponenti in solido tra di loro al pagamento in favore della delle somme Controparte_1 che risulteranno dovute all'esito del giudizi pari a € 702.173,57, oltre interessi convenzionalmente dovuti, le spese e compensi professionali, diritti ed accessori del ricorso monitorio e quant'altro ad esso afferente.
IN ULTERIORE IPOTESI: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande contenute nell'atto di citazione notificato alla
[...]
in data 18.12.2015, voglia il Tribunale Parte_3 previa verifica della dispiegata eccezione di prescrizione condannare gli pag. 4/15 opponenti in solido tra di loro al pagamento in favore della CP delle somme che risulteranno dovute all'esito del giudizi pari a €
[...]
350.413,29, oltre interessi convenzionalmente dovuti, le spese e compensi professionali, diritti ed accessori del ricorso monitorio e quant'altro ad esso afferente.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio»; per «conclude come in comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Rilevato
e (nel prosieguo hanno Parte_1 Parte_2 Pt_2 impugnato la sentenza n. 665 del 2022 del Tribunale di Pisa che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1879 del 2015 – con il quale era stato loro intimato il pagamento di euro 873.226,34, in qualità di garanti della
Conceria Bomar s.p.a. (in prosieguo Conceria), in favore della
[...]
(in prosieguo , oggi Parte_3 Parte_3 [...]
, quale saldo debitorio del conto corrente n. Controparte_3
113/330/1302, con essa intrattenuto – e li ha condannati al pagamento, in solido fra loro, della somma di euro 167.616,61 in favore della CP
(nel prosieguo , cessionaria del credito.
[...] CP
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la somma di cui era stato intimato il pagamento «si compone di tre voci: € 705.609,73 quale scoperto Con del conto corrente n. 113/330/1302; € 59.738,65 relativo a A anticipata come attestata da distinta di presentazione n. 38776 e lettera di cessione di credito accettata dal debitore € Controparte_6
107.877,96 relativo a n. 2 RI.BA anticipate come attestata da distinta di presentazione n. 39288 e lettera di cessione di credito accettata dal debitore pag. 5/15 , e che gli opponenti avevano contestato unicamente Controparte_6 la prima di tali voci.
Ha inoltre considerato la tesi degli opponenti, secondo cui «le ricevute
RI.BA sarebbero state “scontate” sul rapporto di conto corrente tempestivamente contestato», fosse infondata, in quanto «oltre ad essere tardiva, non è provata». Con riferimento ai crediti relativi alle RI.BA anticipate dalla alla predetta Conceria, il Tribunale ha quindi accolto CP_4 la domanda di condanna al pagamento in favore di CP
Quanto al saldo debitorio del conto corrente n. 113/330/1302, ha rilevato come la di risparmio avesse prodotto, da un lato, i contratti Pt_3 del 16/01/1984, dell'11/11/1992, del 22/09/2011 e del 04/02/2014 – pur avendo affermato che il conto era stato aperto nel 1972 – e, dall'altro lato, gli estratti conto, dal mese di luglio 2003, sino alla chiusura dello stesso, nell'agosto 2015.
Il giudice di prime cure ha inoltre aderito alle risultanze della c.t.u. contabile, che ha ritenuto sussistente l'usura con riferimento al 1° trimestre del 2014 e che, in considerazione «dell'obbligo di stipulare in forma scritta la corresponsione di interessi in misura ultra-legale, ha eseguito il ricalcolo ex art. 117 T.U.B. fino al 22/09/2011 (data del primo contratto nel quale è indicato il tasso d'interesse applicato), eliminando ogni capitalizzazione. Nel periodo successivo al 22/09/2011, invece, ha applicato il tasso d'interesse presente negli estratti conto, nonché la capitalizzazione trimestrale in quanto pattuita nel contratto del 2011, mentre ha eliminato la commissione di massimo scoperto in quanto non pattuita nel contratto del 2011».
Sempre aderendo alle risultanze peritali, ha poi considerato legittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della banca e, infine, ha considerato la mancanza di «ogni elemento probatorio che possa giustificare quantomeno l'applicazione del saldo zero iniziale, avendo la prodotto in giudizio Pt_3
pag. 6/15 unicamente gli originali dei contratti di conto corrente e gli estratti conto a partire dal 2003».
In conclusione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto – per difetto di prova della , dell'onere probatorio su di essa incombente Parte_3 in merito al saldo debitorio del conto corrente n. 113/330/1302 – e ha condannato gli opponenti al pagamento di euro 167.616,61, importo Con relativo a A anticipate dalla Cassa di risparmio in favore della Conceria, considerate non contestate, ordinando a (quale Controparte_3 ente successore della risparmio) «di effettuare la corretta Pt_3 segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce
“stato del rapporto” contestato».
Ritenuta la reciproca soccombenza, ha compensato integralmente le spese di lite e posto quelle di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.
Avverso tale decisione hanno interposto appello e Parte_1
i quali, con l'unico motivo di censura, lamentano l'erronea Pt_2 condanna al pagamento di euro 167.616,61.
Si è costituita e per essa quale mandataria CP CP_2 contestando il motivo di impugnazione e proponendo gravame incidentale condizionato affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo lamenta la nullità della c.t.u., per avere il consulente
«esorbitato dai quesiti posti dal Giudice» e per violazione del contraddittorio;
2. con il secondo contesta l'azzeramento del credito rappresentato dal saldo del conto corrente n. 113/330/1302 di euro 705.609,73, avendo il Tribunale erroneamente escluso «quantomeno l'applicazione del saldo zero iniziale»;
pag. 7/15 3. con il terzo sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare prescritti tutti i versamenti effettuati tra il 2003 e il 31 dicembre 2005;
4. con il quarto assume che il Tribunale avrebbe dovuto considerare legittimamente pattuito il tasso d'interesse ultralegale applicato al conto dedotto in giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello principale.
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26 settembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con l'unico motivo di censura proposto e Parte_1 Pt_2 lamentano la non debenza di euro 167.616,61, al cui pagamento sono stati condannati all'esito del giudizio di primo grado. Assumono anzitutto di aver contestato sin dall'atto introduttivo del giudizio anche le somme ingiunte a titolo di RI.BA. A tal proposito sostengono che le anticipazioni ottenute dal correntista sarebbero state effettuate “salvo buon fine” – non trattandosi di cessione pro soluto – con la conseguenza che, a seguito del mancato pagamento, al momento della scadenza, l'importo sarebbe stato riaddebitato sul conto in esame, il n. 113/330/1302: tuttavia, la Cassa di risparmio non avrebbe fornito né la prova di detto credito, né quella dell'effettiva anticipazione delle stesse somme, avendo prodotto «esclusivamente gli estratti conto a partire dal mese di luglio 2003 nonostante il rapporto sia sorto tra le parti a partire dal 11 novembre 1972». Affermano inoltre che l'importo indicato nel più risalente estratto conto disponibile «sia tutt'altro che dovuto dalla società correntista e conseguentemente dai di lei garanti»,
pag. 8/15 in quanto sarebbero illegittimi gli addebiti attinenti agli interessi debitori e alla commissione di massimo scoperto, delle spese e dell'anatocismo.
Infatti, sempre secondo e «considerando tali illegittimi Pt_1 Pt_2 addebiti, il Consulente nominato in primo grado ha provveduto a rideterminare il rapporto per cui è causa, considerando pari a zero il primo saldo disponibile». Inoltre, «nel contenzioso parallelo a quello de quo, incardinato dalla società correntista […] in Parte_4 opposizione a decreto ingiuntivo pendente presso il Tribunale di Pisa (Rg.
5874/2015), avente ad oggetto i medesimi rapporti [della presente causa], il
Consulente, chiamato anche in questo caso a rideterminare il saldo di c/c in ragione della domanda riconvenzionale promossa dalla società Bomar, ha rideterminato in favore di quest'ultima il saldo di c/c.». Affermano quindi che «in tutte le ipotesi di calcolo effettuate dal CTU, la società garantita dagli odierni appellanti, è risultata a credito rispetto all'istituto di credito
[…]; nell'ipotesi che considera il saldo zero – ossia quella maggiormente conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – il credito ammonta ad € 1.965.737,85 se si considerano prescritti i versamenti ante decennio o in € 2.132.995,06 se non si considerano prescritti detti versamenti». Pertanto, «l'importo a credito è di gran lunga maggiore rispetto a quanto gli odierni appellanti sono stati condannati a versare in qualità di garanti».
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo rilevare che, con il decreto ingiuntivo n.
1879/2015 – come emerge dal ricorso monitorio – è stato intimato agli appellanti e il pagamento di euro 873.226,34, Parte_1 Pt_2 importo complessivo risultante delle seguenti «somme e causali»: a) euro
704.365,03, quale «esposizione debitoria del conto corrente ordinario n.
113/330/1302 intestato alla Conceria Bomar Spa già in essere presso la
Filiale di Ponte a Egola della Cassa [di risparmio di ], e chiuso Parte_3 anticipatamente, come risulta ed è documentato del certificato prodotto ai pag. 9/15 senso dell'art. 50 D.Lgs dell'1/9/93 n. 385 che si produce unitamente alla copia integrale del contratto (doc. 1-2)», oltre interessi maturati dal 14 ottobre 2015 per euro 1.244,70; b) euro 52.142,42, quale credito «relativo a
RI-BA di €. 52.127,42 anticipata per l'importo totale come da distinta di presentazione n. 38776 e lettera di cessione di credito accettata dal debitore e da estratto conto alla data del 31/12/11 e Controparte_6 certificazione ex art. 50 TUB (doc. 4)», oltre interessi «calcolati al tasso legale al 24/9/15» di euro 7.596,23; c) euro 36.732,93 ed euro 57.680,03 quale credito «relativo a n. 2 RI-BA anticipate per l'importo presentato per €.
94.382,96 come da distinta di presentazione n. 39288 e lettera di cessione del credito accettata dal debitore anticipata per il Controparte_6 totale come da estratto conto alla data del 31/12/11 e certificazione ex art. 50 TUB (doc. 5)», oltre interessi «calcolati al tasso legale al 24/9/15» di euro
13.495,00.
Il pagamento degli importi indicati alle predette lettere b) e c) – pari a complessivi euro 167.616,61 – è stato intimato ai predetti Parte_1
e trattandosi di «insoluti anticipati alla Conceria Iperpellami Spa la Pt_2 quale con atto del 29/11/11 (doc. 3) è stata acquistata dalla Conceria
Bomar Spa in liquidazione», in relazione alle cui obbligazioni essi si sono costituiti fideiussori, come è pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato, avendo la di risparmio prodotto in giudizio il contratto di Pt_3 fideiussione omnibus nel quale è prevista la garanzia «fino alla concorrenza dell'importo di euro 2˙925˙000,00» (doc. 6 fasc. monitorio).
Ebbene, a fronte di tale separata e specifica indicazione dei diversi titoli posti alla base della complessiva pretesa – di euro 873.226,34 – gli odierni appellanti si sono limitati a contestare quanto richiesto in relazione all'esposizione del saldo del conto corrente n. 113/330/1302, ossia la voce
a) del ricorso per decreto. Tanto emerge dalla citazione in opposizione, con quale hanno asserito soltanto che il contratto prodotto con il ricorso monitorio fosse «artefatto» – perché contenente riferimenti a disposizioni pag. 10/15 normative e all'indice Euribor non esistenti nel 1972 – e quindi inidoneo a dimostrare l'avvenuta pattuizione delle condizioni economiche relative al citato conto corrente;
la facoltà dei fideiussori di sollevare «l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis»; l'usurarietà del medesimo contratto di conto corrente;
l'illegittimità degli addebiti per anatocismo, c.m.s., interessi a tasso ultralegale e antergazione e postergazione delle valute di annotazione delle operazioni, sempre e solo con riferimento al conto corrente, oltre alla consequenziale erroneità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia. Analoghe deduzioni sono state effettuate nelle tre memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Invece, nessuna contestazione è stata rivolta rispetto al pretesto importo per gli altri rapporti, ossia quelli di anticipo delle somme sulla base delle citate RI.BA., nonostante tali titoli fossero stati specificamente individuati nel ricorso, con l'indicazione del numero della relativa distinta di presentazione, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
Tale difetto di contestazione emerge altresì dalle conclusioni rassegnate dagli opponenti in primo grado – sia in quelle contenute nell'atto introduttivo che in quelle precisate in data 20 dicembre 2021 – nelle quali la generica richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto è supportata soltanto da contestazioni riguardanti il conto corrente, con i profili sopra richiamati.
Soltanto nella memoria conclusionale di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c. gli opponenti hanno per la prima volta affermato che «per quanto concerne le ricevute RI.BA le stesse sono state “scontate” sul rapporto di conto corrente oggetto della presente opposizione il quale è stato tempestivamente contestato dalla scrivente e rideterminato a seguito dei conteggi posti in essere dal nominato Consulente. Pertanto alcun importo risulta dovuto dagli odierni opponenti».
pag. 11/15 Il Tribunale, dunque, ha correttamente rilevato la tardività di tale allegazione, ravvisando al riguardo un difetto di contestazione.
Va peraltro disattesa la tesi di e secondo Parte_1 Pt_2 cui gli importi anticipati sarebbero stati riaddebitati sul conto in esame, il n. 113/330/1302, e quindi nulla sarebbe da essi dovuto, essendo a credito il saldo del medesimo rapporto, ricalcolato in conseguenza dell'accertamento della nullità delle clausole contrattuali.
Tale tesi è smentita dalla documentazione in atti: la Parte_3
, infatti, con riferimento all'anticipazione attinente alla RI.BA. di
[...]
52.127,42 ha prodotto i seguenti documenti (tutti nel file telematico, doc. 4 del fasc. monitorio): l'estratto della propria contabilità, al 24 settembre
2015, nel quale sono indicati il predetto l'importo e lo stato “insoluto” del preteso pagamento (pag. 1); la distinta di presentazione n. 38776 (ossia il medesimo numero di distinta indicato nel d.i.) per la predetta cifra di euro
52.127,42 (pag. 5) e, infine, l'estratto del conto nel quale è stato addebitato l'importo “insoluto” con le due annotazioni aventi come data di operazione il
19 e il 27 ottobre 2011, rispettivamente per l'importo di euro 34.000,00 e
18.127,42, ossia complessivi euro 52.127,42 (pag. 10). Se il credito risulta in tal modo documentalmente provato, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti il relativo addebito è stato effettuato sul conto
«CC1130201159», intestato alla «CONCERIA IPERPELLAMI S.P.A.» – come emerge dal predetto estratto periodico – evidentemente diverso dal rapporto cui sono state rivolte le contestazioni da parte degli appellanti – e la cui esposizione costituisce titolo del credito indicato alla lettera a) del ricorso per d.i. – che, come detto, è quello afferente al conto n. 113/330/1302.
Part Analogamente, quanto al rapporto di anticipazione «relativo a n. 2 anticipate per l'importo presentato per €. 94.382,96», occorre rilevare
[...] che la ha prodotto i seguenti documenti (tutti nel file Parte_3 telematico, doc. 5 del fasc. monitorio): gli estratti della propria contabilità al pag. 12/15 24 settembre 2015, nei quali sono indicati gli importi di euro 36.717,93 ed euro 57.665,03 e lo stato “insoluto” delle relative pretese di pagamento (pag.
1 e 2); la distinta di presentazione n. 39288 (ossia il medesimo numero di distinta indicato nel d.i.) per la predetta cifra di euro 94.382,96 (pag. 5) e, infine, l'estratto del conto nel quale è stato addebitato detto importo
“insoluto”, con l'annotazione del 21 novembre (pag. 3), sempre per la stessa somma.
Se anche tale credito risulta così dimostrato, il conto sul quale l'addebito è avvenuto è il numero «CC1130201754», parimenti intestato alla
«CONCERIA IPERPELLAMI S.P.A.» – come emerge dal predetto estratto periodico – anch'esso diverso dal rapporto cui sono state rivolte le contestazioni da parte degli appellanti, che, come detto, afferisce al conto n.
113/330/1302. Deve dunque escludersi che l'opposizione abbia riguardato la pretesa afferente alle RI.BA.
È inoltre irrilevante la circostanza che il saldo del predetto conto n.
113/330/1302, all'esito del ricalcolo effettuato dal c.t.u., sia ipoteticamente a credito della correntista, rispetto alla quale gli appellanti hanno prestato fideiussione, non avendo questi mai eccepito la compensazione delle relative opposte posizioni.
Stante l'infondatezza del motivo, va respinto l'appello – dovendosi al contempo disattendersi le ulteriori domande di cui alle conclusioni riportate in esergo, non supportate da argomentazioni di censura delle statuizioni del
Tribunale – e confermata la sentenza di primo grado.
2. Al rigetto consegue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da CP
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi – considerata la ridotta complessità della controversia, tenuto conto che l'appello principale è stato affidato a un unico motivo e che quello incidentale condizionato è stato assorbito –
pag. 13/15 relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi nel presente grado di giudizio.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 665 del 2022 del Tribunale di Pisa, che per l'effetto conferma;
2. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a quale mandataria di le CP_2 Controparte_1 spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, che liquida in euro
4.997,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese di lite afferenti al Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.997,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e Parte_1 Parte_2
pag. 14/15 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 7 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECCONI LETIZIA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCONI Parte_2 P.IVA_1
LETIZIA ( ), C.F._2 appellanti
e
(C.F. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BACCHI SILVIA CP_2
( ), C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. PANTALISSI GIUSEPPINA ( , C.F._4 appellate Conclusioni per e «Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1 Parte_2
Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in parziale riforma della sentenza n 665/2022 pubbl. il 20/05/2022 RG n.
6111/2015 Repert. n. 1079/2022 del 20/05/2022 emessa dal Tribunale di
Pisa nella persona della Dott.ssa Laura Pastacaldi e notificata nel domicilio eletto a mezzo posta in data 27/05/2022 per tutte le ragioni esplicitate nel corpo dell'atto di appello:
Nel merito: 1) Confermare la Revoca del decreto ingiuntivo n°
1781/2015 (R.G.: 4514/2015) emesso in data 19/10/2015 dal Tribunale di
Pisa in quanto illegittimamente emesso e palesemente infondato in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare che la Parte_3 non è creditrice della somma di € 872.776,36;
[...]
2) accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art. 1815 2° comma c.c.; qualora invece l'istituto di credito convenuto, non fornisca la prova scritta della pattuizione di interessi al di sopra del tasso legale (ossia non disponga del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito), così come disposto dall'art. 117 TUB e 1284 c.c., si ridetermini il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei
BOT; ordinare alla l'esibizione ed il deposito di tutti gli estratti conto CP_4 nel rispetto del Testo Unico Bancario nonché l'originario contratto di conto corrente e di apertura di credito;
3) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le pag. 2/15 successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
4) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e per l'effetto condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione di tutto quanto versato dal correntista a tale titolo;
5. rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
6. con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla rideterminazione del saldo di conto corrente epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;
7. in ogni caso accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dal fideiussore attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria;
8. ordinare alla banca opposta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare
Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.
pag. 3/15 In ogni caso: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente legale si dichiara antistatario»; per e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
«Voglia la Corte adita, per le causali di cui in atti di causa e contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque integralmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza ex adverso impugnata n. 665/2022 R.G.
6111/2015, pubblicata in data 20.05.2022 dal Tribunale di Pisa ed emessa dal Giudice Dott.ssa Laura Pastacaldi;
IN VIA SUBORDINATA IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: “Voglia la Corte adita, per le causali di cui in atti di causa e contrariis reiectis:
IN TESI: voglia respingere perché infondata in fatto ed in diritto l'opposizione promossa dalla e dal Sig. Parte_2 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa il 8.11.2015 n.
1879/15 RG tale decreto confermando in ogni sua parte;
IN IPOTESI: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande contenute nell'atto di citazione notificato alla Parte_3
in data 18.12.2015, voglia il Tribunale previa verifica
[...] della dispiegata eccezione di prescrizione condannare gli opponenti in solido tra di loro al pagamento in favore della delle somme Controparte_1 che risulteranno dovute all'esito del giudizi pari a € 702.173,57, oltre interessi convenzionalmente dovuti, le spese e compensi professionali, diritti ed accessori del ricorso monitorio e quant'altro ad esso afferente.
IN ULTERIORE IPOTESI: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande contenute nell'atto di citazione notificato alla
[...]
in data 18.12.2015, voglia il Tribunale Parte_3 previa verifica della dispiegata eccezione di prescrizione condannare gli pag. 4/15 opponenti in solido tra di loro al pagamento in favore della CP delle somme che risulteranno dovute all'esito del giudizi pari a €
[...]
350.413,29, oltre interessi convenzionalmente dovuti, le spese e compensi professionali, diritti ed accessori del ricorso monitorio e quant'altro ad esso afferente.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio»; per «conclude come in comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Rilevato
e (nel prosieguo hanno Parte_1 Parte_2 Pt_2 impugnato la sentenza n. 665 del 2022 del Tribunale di Pisa che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1879 del 2015 – con il quale era stato loro intimato il pagamento di euro 873.226,34, in qualità di garanti della
Conceria Bomar s.p.a. (in prosieguo Conceria), in favore della
[...]
(in prosieguo , oggi Parte_3 Parte_3 [...]
, quale saldo debitorio del conto corrente n. Controparte_3
113/330/1302, con essa intrattenuto – e li ha condannati al pagamento, in solido fra loro, della somma di euro 167.616,61 in favore della CP
(nel prosieguo , cessionaria del credito.
[...] CP
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la somma di cui era stato intimato il pagamento «si compone di tre voci: € 705.609,73 quale scoperto Con del conto corrente n. 113/330/1302; € 59.738,65 relativo a A anticipata come attestata da distinta di presentazione n. 38776 e lettera di cessione di credito accettata dal debitore € Controparte_6
107.877,96 relativo a n. 2 RI.BA anticipate come attestata da distinta di presentazione n. 39288 e lettera di cessione di credito accettata dal debitore pag. 5/15 , e che gli opponenti avevano contestato unicamente Controparte_6 la prima di tali voci.
Ha inoltre considerato la tesi degli opponenti, secondo cui «le ricevute
RI.BA sarebbero state “scontate” sul rapporto di conto corrente tempestivamente contestato», fosse infondata, in quanto «oltre ad essere tardiva, non è provata». Con riferimento ai crediti relativi alle RI.BA anticipate dalla alla predetta Conceria, il Tribunale ha quindi accolto CP_4 la domanda di condanna al pagamento in favore di CP
Quanto al saldo debitorio del conto corrente n. 113/330/1302, ha rilevato come la di risparmio avesse prodotto, da un lato, i contratti Pt_3 del 16/01/1984, dell'11/11/1992, del 22/09/2011 e del 04/02/2014 – pur avendo affermato che il conto era stato aperto nel 1972 – e, dall'altro lato, gli estratti conto, dal mese di luglio 2003, sino alla chiusura dello stesso, nell'agosto 2015.
Il giudice di prime cure ha inoltre aderito alle risultanze della c.t.u. contabile, che ha ritenuto sussistente l'usura con riferimento al 1° trimestre del 2014 e che, in considerazione «dell'obbligo di stipulare in forma scritta la corresponsione di interessi in misura ultra-legale, ha eseguito il ricalcolo ex art. 117 T.U.B. fino al 22/09/2011 (data del primo contratto nel quale è indicato il tasso d'interesse applicato), eliminando ogni capitalizzazione. Nel periodo successivo al 22/09/2011, invece, ha applicato il tasso d'interesse presente negli estratti conto, nonché la capitalizzazione trimestrale in quanto pattuita nel contratto del 2011, mentre ha eliminato la commissione di massimo scoperto in quanto non pattuita nel contratto del 2011».
Sempre aderendo alle risultanze peritali, ha poi considerato legittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della banca e, infine, ha considerato la mancanza di «ogni elemento probatorio che possa giustificare quantomeno l'applicazione del saldo zero iniziale, avendo la prodotto in giudizio Pt_3
pag. 6/15 unicamente gli originali dei contratti di conto corrente e gli estratti conto a partire dal 2003».
In conclusione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto – per difetto di prova della , dell'onere probatorio su di essa incombente Parte_3 in merito al saldo debitorio del conto corrente n. 113/330/1302 – e ha condannato gli opponenti al pagamento di euro 167.616,61, importo Con relativo a A anticipate dalla Cassa di risparmio in favore della Conceria, considerate non contestate, ordinando a (quale Controparte_3 ente successore della risparmio) «di effettuare la corretta Pt_3 segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce
“stato del rapporto” contestato».
Ritenuta la reciproca soccombenza, ha compensato integralmente le spese di lite e posto quelle di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.
Avverso tale decisione hanno interposto appello e Parte_1
i quali, con l'unico motivo di censura, lamentano l'erronea Pt_2 condanna al pagamento di euro 167.616,61.
Si è costituita e per essa quale mandataria CP CP_2 contestando il motivo di impugnazione e proponendo gravame incidentale condizionato affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo lamenta la nullità della c.t.u., per avere il consulente
«esorbitato dai quesiti posti dal Giudice» e per violazione del contraddittorio;
2. con il secondo contesta l'azzeramento del credito rappresentato dal saldo del conto corrente n. 113/330/1302 di euro 705.609,73, avendo il Tribunale erroneamente escluso «quantomeno l'applicazione del saldo zero iniziale»;
pag. 7/15 3. con il terzo sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare prescritti tutti i versamenti effettuati tra il 2003 e il 31 dicembre 2005;
4. con il quarto assume che il Tribunale avrebbe dovuto considerare legittimamente pattuito il tasso d'interesse ultralegale applicato al conto dedotto in giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello principale.
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26 settembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con l'unico motivo di censura proposto e Parte_1 Pt_2 lamentano la non debenza di euro 167.616,61, al cui pagamento sono stati condannati all'esito del giudizio di primo grado. Assumono anzitutto di aver contestato sin dall'atto introduttivo del giudizio anche le somme ingiunte a titolo di RI.BA. A tal proposito sostengono che le anticipazioni ottenute dal correntista sarebbero state effettuate “salvo buon fine” – non trattandosi di cessione pro soluto – con la conseguenza che, a seguito del mancato pagamento, al momento della scadenza, l'importo sarebbe stato riaddebitato sul conto in esame, il n. 113/330/1302: tuttavia, la Cassa di risparmio non avrebbe fornito né la prova di detto credito, né quella dell'effettiva anticipazione delle stesse somme, avendo prodotto «esclusivamente gli estratti conto a partire dal mese di luglio 2003 nonostante il rapporto sia sorto tra le parti a partire dal 11 novembre 1972». Affermano inoltre che l'importo indicato nel più risalente estratto conto disponibile «sia tutt'altro che dovuto dalla società correntista e conseguentemente dai di lei garanti»,
pag. 8/15 in quanto sarebbero illegittimi gli addebiti attinenti agli interessi debitori e alla commissione di massimo scoperto, delle spese e dell'anatocismo.
Infatti, sempre secondo e «considerando tali illegittimi Pt_1 Pt_2 addebiti, il Consulente nominato in primo grado ha provveduto a rideterminare il rapporto per cui è causa, considerando pari a zero il primo saldo disponibile». Inoltre, «nel contenzioso parallelo a quello de quo, incardinato dalla società correntista […] in Parte_4 opposizione a decreto ingiuntivo pendente presso il Tribunale di Pisa (Rg.
5874/2015), avente ad oggetto i medesimi rapporti [della presente causa], il
Consulente, chiamato anche in questo caso a rideterminare il saldo di c/c in ragione della domanda riconvenzionale promossa dalla società Bomar, ha rideterminato in favore di quest'ultima il saldo di c/c.». Affermano quindi che «in tutte le ipotesi di calcolo effettuate dal CTU, la società garantita dagli odierni appellanti, è risultata a credito rispetto all'istituto di credito
[…]; nell'ipotesi che considera il saldo zero – ossia quella maggiormente conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – il credito ammonta ad € 1.965.737,85 se si considerano prescritti i versamenti ante decennio o in € 2.132.995,06 se non si considerano prescritti detti versamenti». Pertanto, «l'importo a credito è di gran lunga maggiore rispetto a quanto gli odierni appellanti sono stati condannati a versare in qualità di garanti».
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo rilevare che, con il decreto ingiuntivo n.
1879/2015 – come emerge dal ricorso monitorio – è stato intimato agli appellanti e il pagamento di euro 873.226,34, Parte_1 Pt_2 importo complessivo risultante delle seguenti «somme e causali»: a) euro
704.365,03, quale «esposizione debitoria del conto corrente ordinario n.
113/330/1302 intestato alla Conceria Bomar Spa già in essere presso la
Filiale di Ponte a Egola della Cassa [di risparmio di ], e chiuso Parte_3 anticipatamente, come risulta ed è documentato del certificato prodotto ai pag. 9/15 senso dell'art. 50 D.Lgs dell'1/9/93 n. 385 che si produce unitamente alla copia integrale del contratto (doc. 1-2)», oltre interessi maturati dal 14 ottobre 2015 per euro 1.244,70; b) euro 52.142,42, quale credito «relativo a
RI-BA di €. 52.127,42 anticipata per l'importo totale come da distinta di presentazione n. 38776 e lettera di cessione di credito accettata dal debitore e da estratto conto alla data del 31/12/11 e Controparte_6 certificazione ex art. 50 TUB (doc. 4)», oltre interessi «calcolati al tasso legale al 24/9/15» di euro 7.596,23; c) euro 36.732,93 ed euro 57.680,03 quale credito «relativo a n. 2 RI-BA anticipate per l'importo presentato per €.
94.382,96 come da distinta di presentazione n. 39288 e lettera di cessione del credito accettata dal debitore anticipata per il Controparte_6 totale come da estratto conto alla data del 31/12/11 e certificazione ex art. 50 TUB (doc. 5)», oltre interessi «calcolati al tasso legale al 24/9/15» di euro
13.495,00.
Il pagamento degli importi indicati alle predette lettere b) e c) – pari a complessivi euro 167.616,61 – è stato intimato ai predetti Parte_1
e trattandosi di «insoluti anticipati alla Conceria Iperpellami Spa la Pt_2 quale con atto del 29/11/11 (doc. 3) è stata acquistata dalla Conceria
Bomar Spa in liquidazione», in relazione alle cui obbligazioni essi si sono costituiti fideiussori, come è pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato, avendo la di risparmio prodotto in giudizio il contratto di Pt_3 fideiussione omnibus nel quale è prevista la garanzia «fino alla concorrenza dell'importo di euro 2˙925˙000,00» (doc. 6 fasc. monitorio).
Ebbene, a fronte di tale separata e specifica indicazione dei diversi titoli posti alla base della complessiva pretesa – di euro 873.226,34 – gli odierni appellanti si sono limitati a contestare quanto richiesto in relazione all'esposizione del saldo del conto corrente n. 113/330/1302, ossia la voce
a) del ricorso per decreto. Tanto emerge dalla citazione in opposizione, con quale hanno asserito soltanto che il contratto prodotto con il ricorso monitorio fosse «artefatto» – perché contenente riferimenti a disposizioni pag. 10/15 normative e all'indice Euribor non esistenti nel 1972 – e quindi inidoneo a dimostrare l'avvenuta pattuizione delle condizioni economiche relative al citato conto corrente;
la facoltà dei fideiussori di sollevare «l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis»; l'usurarietà del medesimo contratto di conto corrente;
l'illegittimità degli addebiti per anatocismo, c.m.s., interessi a tasso ultralegale e antergazione e postergazione delle valute di annotazione delle operazioni, sempre e solo con riferimento al conto corrente, oltre alla consequenziale erroneità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia. Analoghe deduzioni sono state effettuate nelle tre memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Invece, nessuna contestazione è stata rivolta rispetto al pretesto importo per gli altri rapporti, ossia quelli di anticipo delle somme sulla base delle citate RI.BA., nonostante tali titoli fossero stati specificamente individuati nel ricorso, con l'indicazione del numero della relativa distinta di presentazione, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
Tale difetto di contestazione emerge altresì dalle conclusioni rassegnate dagli opponenti in primo grado – sia in quelle contenute nell'atto introduttivo che in quelle precisate in data 20 dicembre 2021 – nelle quali la generica richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto è supportata soltanto da contestazioni riguardanti il conto corrente, con i profili sopra richiamati.
Soltanto nella memoria conclusionale di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c. gli opponenti hanno per la prima volta affermato che «per quanto concerne le ricevute RI.BA le stesse sono state “scontate” sul rapporto di conto corrente oggetto della presente opposizione il quale è stato tempestivamente contestato dalla scrivente e rideterminato a seguito dei conteggi posti in essere dal nominato Consulente. Pertanto alcun importo risulta dovuto dagli odierni opponenti».
pag. 11/15 Il Tribunale, dunque, ha correttamente rilevato la tardività di tale allegazione, ravvisando al riguardo un difetto di contestazione.
Va peraltro disattesa la tesi di e secondo Parte_1 Pt_2 cui gli importi anticipati sarebbero stati riaddebitati sul conto in esame, il n. 113/330/1302, e quindi nulla sarebbe da essi dovuto, essendo a credito il saldo del medesimo rapporto, ricalcolato in conseguenza dell'accertamento della nullità delle clausole contrattuali.
Tale tesi è smentita dalla documentazione in atti: la Parte_3
, infatti, con riferimento all'anticipazione attinente alla RI.BA. di
[...]
52.127,42 ha prodotto i seguenti documenti (tutti nel file telematico, doc. 4 del fasc. monitorio): l'estratto della propria contabilità, al 24 settembre
2015, nel quale sono indicati il predetto l'importo e lo stato “insoluto” del preteso pagamento (pag. 1); la distinta di presentazione n. 38776 (ossia il medesimo numero di distinta indicato nel d.i.) per la predetta cifra di euro
52.127,42 (pag. 5) e, infine, l'estratto del conto nel quale è stato addebitato l'importo “insoluto” con le due annotazioni aventi come data di operazione il
19 e il 27 ottobre 2011, rispettivamente per l'importo di euro 34.000,00 e
18.127,42, ossia complessivi euro 52.127,42 (pag. 10). Se il credito risulta in tal modo documentalmente provato, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti il relativo addebito è stato effettuato sul conto
«CC1130201159», intestato alla «CONCERIA IPERPELLAMI S.P.A.» – come emerge dal predetto estratto periodico – evidentemente diverso dal rapporto cui sono state rivolte le contestazioni da parte degli appellanti – e la cui esposizione costituisce titolo del credito indicato alla lettera a) del ricorso per d.i. – che, come detto, è quello afferente al conto n. 113/330/1302.
Part Analogamente, quanto al rapporto di anticipazione «relativo a n. 2 anticipate per l'importo presentato per €. 94.382,96», occorre rilevare
[...] che la ha prodotto i seguenti documenti (tutti nel file Parte_3 telematico, doc. 5 del fasc. monitorio): gli estratti della propria contabilità al pag. 12/15 24 settembre 2015, nei quali sono indicati gli importi di euro 36.717,93 ed euro 57.665,03 e lo stato “insoluto” delle relative pretese di pagamento (pag.
1 e 2); la distinta di presentazione n. 39288 (ossia il medesimo numero di distinta indicato nel d.i.) per la predetta cifra di euro 94.382,96 (pag. 5) e, infine, l'estratto del conto nel quale è stato addebitato detto importo
“insoluto”, con l'annotazione del 21 novembre (pag. 3), sempre per la stessa somma.
Se anche tale credito risulta così dimostrato, il conto sul quale l'addebito è avvenuto è il numero «CC1130201754», parimenti intestato alla
«CONCERIA IPERPELLAMI S.P.A.» – come emerge dal predetto estratto periodico – anch'esso diverso dal rapporto cui sono state rivolte le contestazioni da parte degli appellanti, che, come detto, afferisce al conto n.
113/330/1302. Deve dunque escludersi che l'opposizione abbia riguardato la pretesa afferente alle RI.BA.
È inoltre irrilevante la circostanza che il saldo del predetto conto n.
113/330/1302, all'esito del ricalcolo effettuato dal c.t.u., sia ipoteticamente a credito della correntista, rispetto alla quale gli appellanti hanno prestato fideiussione, non avendo questi mai eccepito la compensazione delle relative opposte posizioni.
Stante l'infondatezza del motivo, va respinto l'appello – dovendosi al contempo disattendersi le ulteriori domande di cui alle conclusioni riportate in esergo, non supportate da argomentazioni di censura delle statuizioni del
Tribunale – e confermata la sentenza di primo grado.
2. Al rigetto consegue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da CP
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi – considerata la ridotta complessità della controversia, tenuto conto che l'appello principale è stato affidato a un unico motivo e che quello incidentale condizionato è stato assorbito –
pag. 13/15 relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi nel presente grado di giudizio.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 665 del 2022 del Tribunale di Pisa, che per l'effetto conferma;
2. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a quale mandataria di le CP_2 Controparte_1 spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, che liquida in euro
4.997,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese di lite afferenti al Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.997,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e Parte_1 Parte_2
pag. 14/15 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 7 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 15/15