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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO RM, Presidente
TURCO LUISA, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2887/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249007733503000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1180/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: INSISTE NEI PROPRI ATTI SCRITTI,
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con la quale veniva chiesto il pagamento della sottesa cartella di pagamento relativa a IRPEF 2009, per l'importo complessivo di euro 10.469,75.
Eccepiva:
-L'omessa notifica dell'atto presupposto;
- L'intervenuta prescrizione del credito intimato;
-L'intervenuta prescrizione delle sanzioni irrogate e degli interessi.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Il ricorrente depositava memoria di replica.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso depositato è fondato esclusivamente in ordine all'eccezione relativa alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, essendo invece infondato nel resto e va accolto nei limiti che seguono.
Più in particolare, infondato è il motivo di ricorso relativo alla mancata notifica dell'atto presupposto, risultando notificata a mani proprie del contribuente in data 3/12/2014 la cartella di pagamento che costituisce atto presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata (v. produzione resistente allegata alle controdeduzioni).
Quanto all'intervenuta prescrizione del credito erariale, va rilevato che con riferimento alle imposte Irpef,
Ires, Irap e Iva, il termine di prescrizione è decennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno di imposta
(cfr. Ordinanza Corte Suprema di Cassazione n.3827 del 12/2/2024).
In ogni caso nella specie va tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID 19.
Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato.
Va invece accolto il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni, il cui termine è quinquennale, ex art. 2948, n.4, c.c. (cfr. Cass. sentenza n.9214/2021).
Pertanto, deve ritenersi che è maturata la prescrizione degli interessi e delle sanzioni eccepita, risultando l'intimazione di pagamento notificata il 13/6/2024.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso proposto, annulla la cartella di pagamento impugnata relativamente agli interessi e alle sanzioni applicate. Rigetta nel resto. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO RM, Presidente
TURCO LUISA, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2887/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249007733503000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1180/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: INSISTE NEI PROPRI ATTI SCRITTI,
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con la quale veniva chiesto il pagamento della sottesa cartella di pagamento relativa a IRPEF 2009, per l'importo complessivo di euro 10.469,75.
Eccepiva:
-L'omessa notifica dell'atto presupposto;
- L'intervenuta prescrizione del credito intimato;
-L'intervenuta prescrizione delle sanzioni irrogate e degli interessi.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Il ricorrente depositava memoria di replica.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso depositato è fondato esclusivamente in ordine all'eccezione relativa alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, essendo invece infondato nel resto e va accolto nei limiti che seguono.
Più in particolare, infondato è il motivo di ricorso relativo alla mancata notifica dell'atto presupposto, risultando notificata a mani proprie del contribuente in data 3/12/2014 la cartella di pagamento che costituisce atto presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata (v. produzione resistente allegata alle controdeduzioni).
Quanto all'intervenuta prescrizione del credito erariale, va rilevato che con riferimento alle imposte Irpef,
Ires, Irap e Iva, il termine di prescrizione è decennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno di imposta
(cfr. Ordinanza Corte Suprema di Cassazione n.3827 del 12/2/2024).
In ogni caso nella specie va tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID 19.
Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato.
Va invece accolto il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni, il cui termine è quinquennale, ex art. 2948, n.4, c.c. (cfr. Cass. sentenza n.9214/2021).
Pertanto, deve ritenersi che è maturata la prescrizione degli interessi e delle sanzioni eccepita, risultando l'intimazione di pagamento notificata il 13/6/2024.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso proposto, annulla la cartella di pagamento impugnata relativamente agli interessi e alle sanzioni applicate. Rigetta nel resto. Compensa tra le parti le spese del giudizio.