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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue del Foro di Parma, Fabio Ganci del Foro di Palermo, Walter Miceli del Foro di Palermo, Giovanni Rinaldi del foro di Biella e Nicola Zampieri del Foro di Vicenza
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta Contr al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Contr 2021/22, 2022/23 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00
o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
Pag. 2 di 7 C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in CP_1
violazione del divieto di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta (all.1), la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
Pag. 3 di 7 - 2021/2022 dal 21.09.2022 al 30.06.2023;
- 2022/2023 dal 08.11.2022 al 30.06.2023;
- 2024/2025 dal 27.09.2023 al 30.06.2024.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
Pag. 4 di 7 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ulteriore conferma è giunta poi con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della
Suprema Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Pag. 5 di 7 I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del
Pag. 6 di 7 termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1184/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile alla Controparte_1
ricorrente la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla ricorrente, con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 49,00 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue del Foro di Parma, Fabio Ganci del Foro di Palermo, Walter Miceli del Foro di Palermo, Giovanni Rinaldi del foro di Biella e Nicola Zampieri del Foro di Vicenza
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta Contr al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Contr 2021/22, 2022/23 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00
o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
Pag. 2 di 7 C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in CP_1
violazione del divieto di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta (all.1), la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
Pag. 3 di 7 - 2021/2022 dal 21.09.2022 al 30.06.2023;
- 2022/2023 dal 08.11.2022 al 30.06.2023;
- 2024/2025 dal 27.09.2023 al 30.06.2024.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
Pag. 4 di 7 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ulteriore conferma è giunta poi con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della
Suprema Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Pag. 5 di 7 I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del
Pag. 6 di 7 termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1184/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile alla Controparte_1
ricorrente la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla ricorrente, con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 49,00 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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