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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 797/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 797/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
26.04.2024, congiuntamente da:
nato a [...], (Albania) il 19.03.1993, c.f. Parte_1
e residente in [...] delle Regioni N. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela
Nicastri del Foro di Lucca e Francesca De Toffol del foro di Lucca, presso il cui Studio Legale a Porcari (LU), Via Pacini N. 2 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
e domiciliata in MO TE, (PT) Via CodiceFiscale_2
Boccaccio, N. 16 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia
Giannoni del Foro di Pistoia e Monica Focardi del foro di Firenze, presso il cui Studio Legale, a Lamporecchio (PT) Piazza IV
Novembre N. 18 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.04.2024, Pt_1
e , premettendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 27.06.2021 in MO TE (PT), precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 225/2024 del 13.09.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 24.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 21.05.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MO, Pistoia.
2. Il sig. continuerà ad abitare l'abitazione familiare di Parte_1 sua proprietà mentre la sig.ra
fisserà altrove la propria residenza;
Pt_2
3. Stante l'autosufficienza economica dei coniugi per loro stessi non si riconoscono alcun assegno di mantenimento o concorso alla stesso;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del 21.05.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
2 preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MO
TE (PT) in data 27.06.2021 tra i coniugi nato Parte_1
a Lezhe, (Albania), il 19.03.1993 e , nata a [...] Parte_2
(Albania) il 31.05.2002, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO
TE (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 10, P. 1, anno 2021);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 22.07.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 797/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
26.04.2024, congiuntamente da:
nato a [...], (Albania) il 19.03.1993, c.f. Parte_1
e residente in [...] delle Regioni N. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela
Nicastri del Foro di Lucca e Francesca De Toffol del foro di Lucca, presso il cui Studio Legale a Porcari (LU), Via Pacini N. 2 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
e domiciliata in MO TE, (PT) Via CodiceFiscale_2
Boccaccio, N. 16 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia
Giannoni del Foro di Pistoia e Monica Focardi del foro di Firenze, presso il cui Studio Legale, a Lamporecchio (PT) Piazza IV
Novembre N. 18 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.04.2024, Pt_1
e , premettendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 27.06.2021 in MO TE (PT), precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 225/2024 del 13.09.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 24.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 21.05.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MO, Pistoia.
2. Il sig. continuerà ad abitare l'abitazione familiare di Parte_1 sua proprietà mentre la sig.ra
fisserà altrove la propria residenza;
Pt_2
3. Stante l'autosufficienza economica dei coniugi per loro stessi non si riconoscono alcun assegno di mantenimento o concorso alla stesso;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del 21.05.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
2 preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MO
TE (PT) in data 27.06.2021 tra i coniugi nato Parte_1
a Lezhe, (Albania), il 19.03.1993 e , nata a [...] Parte_2
(Albania) il 31.05.2002, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO
TE (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 10, P. 1, anno 2021);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 22.07.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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