Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1993, n. 432
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 novembre 1993
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Versione
9 gennaio 1996
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Versione
1 gennaio 1997
Art. 4.
(Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato).
1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato ((, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione)) o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all' articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997