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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AV PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 674/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 e promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Sorano (GR), frazione San Marco Villaggio Le Querce snc, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via I. Garbini n. 29/G, presso lo studio dell'avv. Carmelo Natalino, giusta procura in atti
Attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Parma, Via Università n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
OC e PA Francesco NO ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Piazza della Rocca n. 33, presso lo studio dell'avv. Marco Polidori, giusta procura in atti
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha dedotto di aver concluso con Parte_1 la allora , ora il contratto di conto corrente n. 636/57 del Controparte_2 Controparte_3
29.06.2004, ancora in essere al momento della instaurazione del presente giudizio.
1 L'attrice ha sollevato la questione della nullità del contratto de quo per le seguenti ragioni: omessa consegna di una copia del contratto stesso al momento della sottoscrizione, in violazione dell'art. 117 TUB;
indeterminatezza dell'oggetto del contratto, giacché il tasso creditore sarebbe pari all'1%, mentre il TAEG sarebbe pari allo 0,9962%, inferiore al tasso nominale annuo, sicché non sarebbe configurabile né la pari periodicità della capitalizzazione, in violazione dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 9 febbraio 2000, né la effettiva capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori, peraltro vietata, a partire dal 1.1.2014, dall'art. 1, comma 629, della legge 147/2013, che modificava l'art. 120, comma 2, TUB;
indeterminatezza sia della “commissione di massimo scoperto”, in quanto ne risulta pattuita soltanto la percentuale, senza alcuna indicazione circa la modalità di applicazione, sia della “commissione di massimo scoperto su utilizzo sbf”, rispetto alla quale venivano convenute due differenti aliquote, una pari allo 0% e una pari allo 0,25%.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la ha chiesto, in via principale, accertarsi e Parte_1 dichiararsi la nullità del contratto di conto corrente n. 636/57 e dei connessi contratti di apertura di credito, dichiararsi non dovute le somme ivi annotate a titolo di interessi debitori, commissioni e spese, nonché condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo di € 62.144,29 ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre accessori;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola anatocistica, dichiararsi non dovute le somme annotate a tale titolo, nonché condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo di € 17.753,84, o della somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.
2. Si è costituita in giudizio la (nel prosieguo, « »), Controparte_1 Controparte_1 succeduta nel credito della chiedendo, in via preliminare, accertarsi Controparte_3
l'intervenuta prescrizione della pretesa vantata dalla controparte ovvero l'inammissibilità delle domande avversarie;
in via principale, il rigetto delle domande attoree.
La convenuta, in primo luogo, ha eccepito la prescrizione decennale del diritto alla restituzione degli addebiti antecedenti al 3 aprile 2009, nonché l'inammissibilità della domanda di restituzione, in quanto, al momento dell'introduzione del presente giudizio, il conto corrente era ancora attivo.
In secondo luogo, premessa la natura di mera allegazione difensiva della perizia stragiudiziale di parte, ha affermato che la ha espressamente dichiarato, al momento della sottoscrizione Parte_1 del contratto, la cui esistenza sarebbe comunque desumibile dall'approvazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati all'attrice, di averne ricevuta una copia.
In terzo luogo, ha evidenziato che l'attrice ha prodotto soltanto gli estratti conto a partire dal 1° gennaio 2006, pur essendo onerata della produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto contrattuale.
2 In quarto luogo, ha ritenuto legittima la previsione della capitalizzazione degli interessi con la medesima periodicità, in quanto non solo il contratto è stato concluso successivamente alla delibera
CICR 9 febbraio 2000, il tasso annuo nominale (TAN) sarebbe pari allo 0,9963% e il TAEG sarebbe pari all'1%, ma il divieto di anatocismo reintrodotto dalla legge di bilancio per l'anno 2014 sarebbe divenuto operativo soltanto a partire dal 2016, quando il CICR adottava la delibera con cui dava attuazione all'art. 120, comma 2, TUB, all'uopo modificato.
Infine, ha ritenuto immune da censure la previsione della commissione di massimo scoperto nella misura dello 0,25%, mentre la commissione pari allo 0% non potrebbe aver generato alcun costo a carico dell'attrice.
3. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., espletata una CTU tecnico-contabile e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, occorre rilevare che l'attrice, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ha
“modificato” il capo 3) della domanda proposta in via subordinata, lasciando inalterati capi 1) e 2) della medesima domanda, nonché la domanda formulata in via principale, così concludendo:
“condannare la banca convenuta a rettificare il saldo del conto corrente nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti, mediante lo storno della somma di €. 17.753,84 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero - in via alternativa - per l'ipotesi che nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma, oltre agli interessi i determinati nella misura legale dalla data della messa in mora a quella della notificazione dell'atto di citazione e nella misura di cui all'art. 1284 II° comma del codice civile dalla data di notificazione dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo”.
Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha reiterato la domanda proposta in via principale, ma ha riformulato la domanda proposta in via subordinata, chiedendo:
“1) accertare e dichiarare la illegittimità della pratica anatocistica operata sul conto corrente n.
0000636/57 e l'illegittimità dell'addebito delle commissioni e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme annotate in conto corrente a titolo di interessi anatocistici e di commissioni;
2) accertare e dichiarare il corretto valore del saldo del conto corrente, come nominalmente evidenziato al 31.12.2021 (data ultimo estratto conto), mediante lo storno della somma di €.
17.753,84 o della maggiore o minore somma risultante in esito di istruttoria addebitata a titolo di interessi anatocistici e di commissioni;
3 3) condannare la banca convenuta a rettificare il saldo del conto corrente nominalmente evidenziato al 31.12.2021 (data ultimo estratto conto) mediante lo storno della somma di €.
17.753,84 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria addebitata a titolo di interessi anatocistici e di commissioni”.
4.1 Ora, la domanda proposta in via principale dall'attrice è inammissibile.
Invero, l'art. 2033 c.c. riconosce il diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui la domanda di ripetizione dell'indebito è ammissibile solo ove si sia in presenza di un “pagamento” eseguito da una parte nei confronti di un'altra, in assenza di giustificazione causale, ovvero per nullità della stessa, potendosi configurare un pagamento solo ove sussista un concreto spostamento patrimoniale dall'una all'altra parte (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., n. 798/2013).
La particolare configurazione del contratto di conto corrente non poteva non influire sulla nozione di “pagamento”, cioè di “concreto spostamento patrimoniale”.
Nell'ipotesi di conto corrente bancario, infatti, la semplice annotazione di interessi o spese illegittimamente applicate non si traduce ancora in un “pagamento”, non essendoci stato alcun versamento, e ciò sino alla chiusura del conto. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino comprese somme a titolo di capitale e interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass., n. 798/2013; Cass., SS.UU., n. 24418/2010).
Pertanto, qualora il conto corrente risulti ancora aperto al momento della proposizione della domanda di restituzione l'attore non ha interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e a coltivare una siffatta domanda, difettando una delle condizioni dell'azione, in quanto la pronuncia cui anela non gli recherebbe alcuna utilità, non essendovi ancora alcun pagamento da poter chiedere in restituzione all'altra parte.
Nel caso di specie è pacifico che il conto corrente n. 636/57 era ancora aperto nel momento in cui è stato introdotto il presente giudizio, perché lo afferma la stessa attrice sin dall'atto di citazione e tale circostanza si desume anche dal suo comportamento processuale: prima ha modificato la domanda proposta in via subordinata, chiedendo, in via alternativa, la condanna della convenuta alla restituzione di determinati importi nell'ipotesi in cui il conto corrente fosse stato chiuso in corso di giudizio;
poi, in sede di precisazione delle conclusioni, ha eliminato ogni riferimento alla ridetta condanna.
4 La domanda di condanna alla restituzione, pertanto, è inammissibile, così come la domanda di accertamento della nullità del contratto per mancata consegna dello stesso, in quanto alla prima strettamente connessa perché avente carattere pregiudiziale.
4.2 In ogni caso, onde prevenire ulteriore contenzioso concernente la validità del contratto oggetto di giudizio e in conformità al dictum della Suprema Corte in punto di rilevabilità d'ufficio della nullità (Cass., n. 25376/2024; Cass., n. 28377/2022; Cass., n. 20170/2022; Cass., n. 26495/2019;
Cass., n. 19251/2018; Cass., SS.UU., n. 26242 e n. 26243 del 2014), si precisa quanto segue.
4.2.1 È vero che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale (Cass., SS.UU., n. 898/2018); tuttavia, tale affermazione è da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente (Cass., n. 18230/2024).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato non solo che l'art. 117, comma 3, TUB commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ma anche che dal comma
2 dello stesso articolo si ricava che la “forma” presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che “per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma”: locuzione, questa, in cui il termine “forma” è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'“altra forma” è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche
l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cass., n. 18230/2024; Cass., n. 3534/2021;
Cass., n. 21600/2013).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, la mancata consegna del contratto non incide sulla validità dello stesso, ma è presidiata da una norma imperativa di condotta, la cui violazione può comportate l'insorgere di responsabilità risarcitoria (Cass., SS.UU., n. 26724 e n. 26725 del 2007).
5 Del resto, all'inadempimento dell'obbligo di consegna della copia del contratto il cliente può reagire con lo strumento previsto dall'art. 119 TUB, da intendersi connesso, appunto, alla previsione per cui un esemplare del contratto stesso è consegnato al cliente.
Il contratto di conto corrente oggetto di causa, pertanto, non è nullo a cagione della mancata consegna di una copia all'attrice.
4.2.2 Il contratto oggetto di causa non risulta nullo neppure in quanto sottoscritto soltanto dall'attrice.
Invero, un contratto stipulato con un istituto di credito che sia stato sottoscritto soltanto dal cliente
(c.d. “contratto monofirma”) non è affetto da nullità, in quanto la nullità comminata dal D.lgs.
385/1993 (TUB) rientra nella categoria delle nullità di protezione, funzionali alla tutela della sola parte debole del rapporto, ossia il cliente, il solo, quindi, che è legittimato e ha interesse a farle valere;
interesse che, all'evidenza, non sussiste se il contratto è stato sottoscritto proprio dal (solo) cliente e non anche dall'istituto bancario, il cui consenso ben può essere desunto da comportamenti concludenti ovvero essere manifestato tacitamente (Cass., SS.UU., n. 898/2018).
5. La domanda di condanna alla restituzione proposta dall'attrice in via subordinata, in alternativa rispetto alla domanda di condanna alla rettifica del saldo del conto corrente (come modificata nella memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.), invece, deve ritenersi rinunciata, per cui si può prescindere dall'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta nella prima memoria ex art. 183, c. 6,
c.p.c.
Invero, anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali (Cass., n. 12756/2024; Cass., SS.UU., n.
1785/2018).
Ebbene, l'attrice ha inequivocabilmente inteso rinunciare alla domanda di restituzione formulata al in via subordinata nell'atto di citazione, in quanto in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto, previo accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente, accertarsi il saldo dello stesso e condannarsi la convenuta a rettificarlo. L'attrice, per converso, non ha coltivato la domanda di pagamento degli “interessi” (accessori del credito, per cui la relativa domanda è comunque connessa ed accessoria alla domanda di condanna al pagamento/restituzione di un determinato importo), mentre ha lasciato inalterata, per tutto il corso del giudizio, la domanda
6 proposta in via principale, in cui parimenti ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente corrisposti alla convenuta, oltre interessi. Peraltro, vi è un rapporto di plus a minus, rispettivamente, tra la domanda di restituzione e l'accertamento del corretto rapporto dare-avere tra le parti (vi è un rapporto di pregiudizialità logica, nel senso che la soluzione della prima presuppone necessariamente la soluzione della seconda), nonché rispetto alla richiesta di “rettifica” del saldo.
Infine, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle domande siccome reiterate in sede di precisazione di conclusioni.
Stante l'inammissibilità della domanda di restituzione proposta in via principale e la rinuncia alla domanda di restituzione proposta in via subordinata, l'eccezione di prescrizione (utilmente sollevata soltanto in relazione, appunto, alle domande di restituzione, ex art. 1422 c.c.) è da considerarsi assorbita.
6. La domanda proposta dall'attrice in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni, volta all'accertamento della nullità del contratto oggetto di causa in ragione dell'invalidità di determinate clausole dello stesso (capi 1 e 2), invece, è ammissibile.
Invero, l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide e efficaci, oppure no;
ciò perché l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente
l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva (Cass., n.
13736/2022; Cass., SS.UU., n. 19597/2020): il cliente ben può agire in giudizio chiedendo l'accertamento della nullità di clausole di un contratto di conto corrente ancora aperto al momento della proposizione della domanda, in forza del nesso di pregiudizialità che lega la domanda di nullità alla domanda di restituzione e in ragione dell'incertezza che oggettivamente si configura al cospetto di clausole contrattuali.
Si aggiunga che l'esperimento dell'azione di nullità non potrebbe ritenersi precluso dalla mancata contestazione degli estratti conto.
Infatti, la nullità delle clausole contenute in un contratto di conto corrente, oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass., SS.UU., sent. nn. 26242 e 26243 del 2014), può essere sempre fatta valere dal cliente, anche qualora egli non abbia “contestato” gli estratti conto (Cass., n. 30000/2018;
Cass., n. 23421/2016). Tale conclusione si impone non solo perché gli estratti conto “fotografano” le movimentazioni del rapporto durante l'esecuzione del contratto e occorrono per determinare, a livello contabile, i rapporti dare-avere tra le parti, ma anche in quanto l'art. 1832 c.c. (rubricato
“Approvazione del conto”), pur applicabile alle operazioni regolate in conto corrente (art. 1857
7 c.c.), stabilisce, da un lato, che l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato se non è contestato nel termine pattuito (c. 1), dall'altro, che rimane comunque fermo il diritto del cliente di impugnare l'estratto conto per errori di calcolo, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla ricezione (c. 2): se l'estratto conto attiene alla fase esecutiva (o funzionale) del rapporto, non già al suo momento genetico (segnato dal contratto e dalle relative clausole), e se il cliente ha diritto ad “impugnarlo”, entro un termine perentorio, per rettificarlo da errori meramente
“contabili”, allora, a fortiori, il cliente stesso avrà anche il diritto di “impugnare” l'atto negoziale e le relative clausole che ne costituiscono la fonte, onde ottenerne la declaratoria di nullità, in ogni tempo (art. 1422 c.c.), secondo la disciplina generale in materia di invalidità negoziali (art. 1418 e ss. c.c.) e di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.). Ragionando diversamente si giungerebbe al paradosso di riconoscere l'interesse del cliente all'accertamento della nullità del contratto di un conto corrente ancora aperto, negandogli, al contempo, la tutela che gli spetta una volta che non abbia “contestato” gli estratti conto riferiti al medesimo rapporto. Peraltro, i termini di decadenza costituiscono una restrizione del diritto di difesa, declinato nel diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva (artt. 24 e 111 Cost., 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 CEDU), per cui le norme che li sanciscono devono considerarsi eccezionali e riferite soltanto ai casi ivi espressamente disciplinati: proprio la previsione di un termine di decadenza posto all'esercizio del diritto di impugnazione degli estratti conto per ottenerne una “rettifica” a livello meramente contabile impone di ritenere che il cliente conservi integro il proprio diritto di “impugnare”, senza limiti di tempo, il contratto e le relative clausole, se reputati invalidi.
6.1 Venendo, quindi, alla censura relativa alla capitalizzazione degli interessi, giova ricordare che l'art. 120 del D.lgs. n. 385/93 (TUB) ha demandato ad un'apposita delibera del Comitato
Interministeriale per il credito e il risparmio il compito di stabilire le modalità e i criteri di produzione degli interessi su interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità sia nel conteggio sui saldi passivi, sia su quelli attivi.
L'art. 1 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120 TUB, recita:
«Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità
e i criteri indicati negli articoli che seguono».
Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente
8 stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
L'art. 6 della stessa delibera ha, infine, il seguente tenore: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa, oltre che dalla specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2,
c.c., della clausola anatocistica (Cass., n. 18664/2023).
Invero, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente o inferiore rispetto a quello effettivo, da un lato, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, dall'altro, non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass., n. 7359/2025; Cass., n. 9672/2024; Cass. n. 18664/2023; Cass.,
n. 35121/2022; Cass., n. 4321/2022; Tribunale di Viterbo, n. 724/2024).
Pertanto, se è vero che la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 non impone che nei contratti bancari venga pattuito un tasso degli interessi creditori uguale o superiore rispetto a quello previsto per gli interessi debitori, né prescrive che tra gli uni e gli altri vi sia un significativo divario percentuale, non è men vero che in caso di capitalizzazione infrannuale (quindi, anche nell'ipotesi di capitalizzazione trimestrale) la validità della relativa clausola dipende non solo dalla previsione della pari periodicità tra il tasso degli interessi creditori e quello relativo agli interessi debitori e dalla specifica approvazione per iscritto della medesima da parte del cliente. In caso contrario, infatti, vi sarebbe un rispetto soltanto formale della normativa in materia di trasparenza bancaria - dove la forma è “forma-contenuto”, diversamente da quanto avviene nei rapporti “Consumer to
Consumer” (c.d. primo contratto), ove la tutela (formale) di ciascuno contraenti (in condizioni di
“parità”) è disciplinata unicamente dalle norme del codice civile (compresi gli artt. 1341, c. 2, e
1342 c.c.) -, in spregio alla ratio ispiratrice dell'intero testo unico bancario, vocato alla tutela del
9 cliente, considerato “parte debole” del rapporto a cagione della congenita asimmetria informativa che caratterizza i rapporti “Business to Consumer” (c.d. secondo contratto).
Il medesimo ragionamento, mutatis mutandis, deve necessariamente valere, stante l'identità di ratio
(art. 3 Cost.), nel caso di contratto concluso da un'impresa con un istituto bancario (impresa a propria volta). Dalla legge n. 192/1998 (c.d. legge sulla subfornitura), infatti, si enuclea il principio in virtù del quale nei rapporti “Business to Business” (c.d. terzo contratto), connotati non
(necessariamente) da asimmetria informativa, ma da asimmetria economica, è nullo il patto che crei un eccessivo squilibrio di diritti (in favore di un'impresa) e obblighi (a discapito di un'altra impresa); espressione che peraltro riprende alla lettera quella contenuta nell'art. 33 del Codice del consumo, sicché, come nel caso in cui un “consumatore” contratti con un istituto bancario, anche nell'ipotesi in cui un'impresa contratti con un istituto di credito è quest'ultimo a dover dimostrare di aver eseguito compiutamente la trattativa individuale con il cliente.
Occorre ricordare, altresì, che il documento di sintesi è uno strumento informativo che consente al cliente di concludere consapevolmente il contratto, conoscendone appieno tutte le condizioni, come ben ricorda la convenuta: da un lato, l'eventuale difformità delle condizioni ivi riportare rispetto a quanto in effetti applicato in corso di rapporto potrebbe giustificare, al più, una responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario per violazione della normativa in materia di trasparenza, nonché della buona fede oggettiva e correttezza;
dall'altro, le indicazioni riportate nel documento di sintesi stesso non possono essere utilizzate per integrare il contenuto (l'oggetto, ai sensi dell'art. 1325 c.c.) del contratto, da determinarsi muovendo dalla lettura delle relative clausole, le quali ne condizionano la validità. L'odierna attrice, infatti, si è doluta della nullità del contratto in considerazione delle singole clausole di cui il medesimo si compone, non già per eventuali “vizi” del documento di sintesi.
Tali considerazioni valgono anche rispetto alla clausola inerente la periodicità della capitalizzazione degli interessi, la quale risulterebbe nulla se pattuita in violazione delle norme di validità poste dall'art. 120 TUB e dalla delibera CICR 9 febbraio 2000.
Ora, dal documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente n. 636/57 risulta un tasso creditore (TAN) pari all'1% e un tasso avere annuo (tasso effettivo annuo o TAE) pari allo
0,9963%. Nelle clausole contrattuali allegate al “contratto di corrispondenza”, fra le quali figura quella concernente la identica periodicità (nella specie, trimestrale) nei rapporti dare-avere tra le parti, sottoscritta dall'attrice, invece, risulta un tasso creditore (tasso avere di periodo) pari allo
0,9963% e un tasso avere annuo (TAE) pari all'1%. Il tasso debitore e il tasso debitore annuo (TAE riferito agli interessi debitori), invece, sono riportati nella stessa percentuale sia nel documento di sintesi, sia nelle clausole contrattuali.
10 Pertanto, in considerazione di quanto detto poc'anzi circa la natura del “documento di sintesi”, deve ritenersi che le parti abbiano voluto pattuire un tasso creditore pari allo 0,9963% e un tasso annuo effettivo a credito dell'attrice pari all'1%: il TAE risulta superiore al TAN, per cui gli effetti della capitalizzazione sono evidentemente stati presi in considerazione nel contratto di conto corrente, così come nelle successive modifiche delle condizioni contrattuali, apportate in conformità all'art. 118 TUB.
6.2 Senonché, è necessario esaminare la questione relativa alla decorrenza del divieto di produzione di interessi su interessi reintrodotto con la legge di bilancio per l'anno 2014, la quale ha modificato l'art. 120, c. 2, TUB, demandando al CICR il compito di darvi, nuovamente, attuazione.
In ordine a tale questione si registrano due orientamenti: un orientamento sostiene che l'art. 120, c.
2, TUB, non avrebbe potuto trovare applicazione (il divieto di anatocismo non avrebbe potuto operare) fino a quando non fosse stata adottata dal CICR la delibera ivi prevista, in quanto non solo l'art. 120 TUB stesso sarebbe una fattispecie a formazione progressiva, ma ai sensi dell'art. 161, c.
5, TUB, “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”: nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016 era comunque ammessa la produzione di interessi su interessi, in forza della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr., ex plurimis, Tribunale di Pavia, sent. n.141 del 28.01.2019; Tribunale di Avellino, sent. n. 90 del
15.01.2019; Corte di Appello di Torino, sent. n. 509 del 20.03.2019; Tribunale di Pescara, sent.
n.1194 del 23.08.2018; Tribunale di Livorno, sent. n. 560 del 16.05.2018); un altro orientamento, invece, ritiene che la legge n. 147/2013 (e la correlata modifica all'art. 120, c. 2, TUB) troverebbe applicazione sin dalla sua entrata in vigore, in quanto: la delibera del CICR ne reca soltanto la disciplina “operativa”, per cui non incide sul momento della sua entrata in vigore;
il divieto di anatocismo, in sé considerato, non necessita(va) di alcun completamento da parte del detto
Comitato - giacché l'intervento demandato a quest'ultimo in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, perché la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di “interessi sugli interessi” implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità, talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera;
il richiamo all'art. 161, comma 5, TUB (inserito nel titolo IX del d.lgs. n. 385 del 1993, dedicato alle disposizioni transitorie e finali), è privo di pertinenza, perché era evidentemente volto a definire gli effetti che conservavano, all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, le norme regolamentari in
11 precedenza emanate: finalità della richiamata disposizione era infatti quella di evitare che, per effetto di abrogazioni di norme primarie, si creassero, a cascata, aree non regolate dalla normativa secondaria fino all'intervento di una nuova disciplina attuativa del predetto testo unico (Cass., n.
21344/2024).
Il Tribunale ritiene di aderire al secondo degli orientamenti appena richiamati, perché maggiormente rispettoso della ratio di tutela sottesa al testo unico bancario (emanato in attuazione della Direttiva 93/13/CEE, conformemente alla quale, quindi, deve essere interpretato), alla legge n.
192/1998, nonché alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea (art. 2 TUE, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), della Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.) e della CEDU
(art. 6), relative al diritto di difesa e al giusto processo.
Invero, il D.lgs. 395/1993 è stato emanato in attuazione della direttiva 93/13/CEE, recante la disciplina concernente la tutela del consumatore, per cui, trovando applicazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, comma 1, della stessa (con il D.Lgs.
395/1993 si è sicuramente avuta “attuazione del diritto dell'Unione”), occorre garantire il rispetto dei diritti che l'ordinamento dell'Unione europea riconosce alle parti “deboli” del rapporto, pregiudicate da una congenita asimmetria informativa. Alla luce della costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, non si potrebbe fornire a un diritto previsto dall'ordinamento europeo una tutela minore rispetto a quella riconosciuta in analoghe situazioni di diritto interno, dovendosi, piuttosto, garantire una tutela di pari intensità o comunque non inferiore
(principio di equivalenza), ovvero una tutela rafforzata, evitando al contempo di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali diritti (principio di effettività) (Corte di giustizia, sent. del 16 dicembre 1976, causa 45/76; sent. del 19 marzo 2020, causa C-406/18; sent. del 12 febbraio
2020, causa C-704/18; sent. del 19 dicembre 2019, causa C-752/18; sent. del 26 giugno 2019, causa
C-407/18; sent. del 4 ottobre 2018, causa C-571/16; sent. del 30 settembre 2003, causa C-224/01; sent. del 21 novembre 2002, causa C-473/00). Invero, l'autonomia procedurale degli stati membri - che si traduce nella facoltà di ciascuno Stato membro dell'UE di determinare le modalità di tutela dei diritti -, nei “settori disciplinati dal diritto dell'Unione” (art. 19 TUE) - il “settore” che viene in rilievo nel presente giudizio è sicuramente disciplinato dal diritto dell'Unione (Direttiva 93/13/CEE
e ss.mm.ii.) - non è assoluta e sconfinata, ma deve necessariamente essere esercitata in funzione del rispetto dei diritti fondamentali che discendono, quali corollari, dal principio/valore dello Stato di diritto (art. 2 TUE), tra i quali si erge il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
disposizione da interpretarsi, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta stessa e alla luce della relativa spiegazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi in relazione all'art. 6 CEDU.
12 Ne discende che il divieto di anatocismo reintrodotto dalla legge di bilancio per il 2014 è operante sin dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia dal 1° gennaio 2014.
Una volta appurata l'invalidità della clausola che prevede la “fittizia” pari periodicità, deve escludersi qualsiasi tipo di capitalizzazione (annuale, trimestrale ecc.) degli interessi passivi, in quanto la ridetta clausola è nulla per contrarietà a norme imperative (quali devono ritenersi l'art. 120 TUB, e di riflesso la delibera del CICR 9 febbraio 2000, nonché l'art. 9 della legge n.
192/1998, perché vi è sottesa la ratio di tutela non solo del contraente “debole”, ma dell'intero sistema bancario e del mercato in generale), che, ex art. 1418, c. 1, c.c., pongono regole di validità.
Si aggiunga che nell'ordinamento non è rintracciabile una norma parimenti imperativa che, ex artt.
1339 e 1419 c.c., possa integrare il contenuto del contratto, sostituendo la clausola invalida con una clausola valida;
anzi, al contrario, è rinvenibile una disposizione, l'art. 1283 c.c. (norma imperativa), che sancisce il divieto di anatocismo.
La giurisprudenza di legittimità, invero, ha precisato che le clausole con le quale i contraenti prevedano la capitalizzazione (anche trimestrale) sono da considerarsi nulle, in quanto frutto di un uso negoziale, non già di un uso normativo o consuetudine cui l'art. 1283 c.c. rinvia (Cass., n.
6995/2011; Cass., SS.UU., n. 24418/2010; Cass., SS.UU., n. 21095/2004; Cass., n. 4490/2002;
Cass., n. 17338/2002; C. cost., n. 450/2000; Cass., n. 12507/1999; Cass., n. 2374/1999).
Venendo, quindi, all'importo chiesto in restituzione dall'attrice, giova ricordare che è vero che la perizia stragiudiziale consiste in un'allegazione difensiva, ma la convenuta sembra dimenticare non solo che nell'ordinamento processual-civilistico vige il principio di non contestazione (art. 115
c.p.c.) e che le deduzioni attoree devono essere integrate con il contenuto degli allegati prodotti in giudizio per saggiarne la consistenza, ma anche che la perizia stragiudiziale è una prova atipica, avente forza probatoria di presunzione semplice o di argomento di prova.
Pertanto, il giudice del merito ben può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale – qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass., n. 3524/2023; Cass.,
n. 26550/2011; Cass., n. 12411/2011; Cass., n. 9551/2009, Cass., n. 4186/2004; Cass., n.1902/2002;
Cass., n. 2574/1992; Cass., n. 1416/1987; Cass., n. 5286/1980).
13 Ne discende che non è indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ma è sufficiente una perizia di parte (tenuto eventualmente conto del comportamento processuale della controparte) anche stragiudiziale, onde determinare o rideterminare le somme eventualmente dovute da una parte all'altra del rapporto di conto corrente.
Ebbene, il CTU ha rilevato che durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente la convenuta ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori (pag. 20 della CTU).
Inoltre, dalla perizia tecnica stragiudiziale di parte attrice (all. 3 dell'atto di citazione) risulta che dall'inizio del 2014 sino alla fine del 2018 si è verificato un fenomeno anatocistico e si è avuta la capitalizzazione degli interessi, anche su interessi scaduti, pari all'importo complessivo di circa
2.000,00 euro. La convenuta non ha contestato né le risultanze della perizia stragiudiziale depositata dall'attrice, neppure tramite un proprio consulente tecnico, né di aver applicato la capitalizzazione nel corso del rapporto, essendosi limitata ad insistere sulla mancanza di efficacia probatoria dell'elaborato peritale;
asserto che, all'evidenza, non si sostanzia in una “contestazione” agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., concretandosi in un appunto di carattere prettamente giuridico.
La perizia stragiudiziale dell'attrice, peraltro, risulta ben argomentata e condivisibile, in quanto vi sono riportati i singoli passaggi matematici seguiti dal consulente per formulare il proprio convincimento, nonché la dimostrazione analitica della bontà dei criteri di calcolo utilizzati;
il tutto arricchito dalla letteratura relativa alla specifica materia trattata.
Infine, ma non per importanza, la convenuta non ha dimostrato, né, ancor prima, dedotto, di aver adeguato le condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi e all'anatocismo ai criteri sanciti dall'art. 1, comma 629, legge 147/2013, fatti propri dalla delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016 (art. 5).
In considerazione dell'esaustività e della persuasività della perizia stragiudiziale dell'attrice, pertanto, non vi sono presupposti per la rimessione della causa sul ruolo onde integrare i quesiti posti al consulente tecnico d'ufficio, come richiesto dall'attrice.
7. Quanto alla lamentata usurarietà dei tassi di interesse e delle altre condizioni pattuite, il CTU l'ha esclusa - al momento della conclusione del contratto, come stabilito dalla legge n. 108/96, novellato dalla norma di interpretazione autentica di cui al decreto-legge n. 394 del 2000, convertito in legge
24/2001, nonché nei trimestri successivi, alla luce del mutamento delle condizioni economiche ex art. 118 TUB (conformemente a Cass., n. 8669/2025) – sia rispetto agli interessi corrispettivi e al corrispondente TEG, confrontandoli con il tasso soglia stabilito dalla legge n. 108/96 e dai decreti attuativi della medesima tempo per tempo vigenti (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n.
27442/2018; Cass., n. 9896/2008; C. cost., n. 29/2002; Cass., n. 8442/2002; Cass., n. 14899/2000),
14 sia in relazione alla commissione di massimo scoperto, comparandola, dapprima, per il periodo compreso tra il 2004 e il 2009, con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della “CMS media” registrata nei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96; poi, dal 1° gennaio 2010, con il tasso soglia, includendola, a tal fine, nel calcolo del
TEG, in forza del principio di simmetria (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n. 1464/2019; Cass.,
n. 22270/2016; Cass., SS.UU., n. 16303/2018; Cass., n. 12965/2016).
8. Venendo alla commissione di massimo scoperto, si ricorda che consiste nel corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto qualora è determinata o determinabile (art. 1346 c.c.) quando, oltre ad essere frutto di una specifica pattuizione e ad esserne individuata la percentuale, la relativa clausola rechi
l'indicazione dei rispettivi criteri di quantificazione, delle modalità e della periodicità di calcolo, nonché dei criteri di applicazione (a titolo esemplificativo, se debba essere applicata punta di massimo scoperto trimestrale o sulla parte di fido non utilizzata), in modo tale da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca (Cass., n. 5359/2024; Cass., n. 1373/2024; Cass., n. 18664/2023; Cass., n. 19825/2022).
Ebbene, nel contratto oggetto di causa la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto pattuita in data 29.06.2004 è stata modificata in data 14.09.2004. Nonostante la modifica apportata, la commissione di massimo scoperto risulta comunque indeterminata, perché, sebbene ne sia indicata la misura percentuale (pari allo 0,125% e allo 0,25%), non ne sono indicati né i criteri di calcolo, né i criteri di applicazione, in quanto vi è la dicitura “Fascia in euro 100.000” e “Oltre”
(euro 100.000,00), ma non anche se trovasse applicazione sulla “punta di massimo scoperto trimestrale” ovvero “sulla parte di fido non utilizzata”.
Diversamente, con la modifica delle condizioni intervenuta in data 27.07.2010 è stato espressamente indicato, oltre alla percentuale, anche il criterio di applicazione della commissione di massimo scoperto (all. 10 atto di citazione).
Ne discende la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto pattuita per il periodo compreso tra il 29.06.2004 e il 27.07.2010.
Dall'ipotesi di ricalcolo n. 1 della CTU risulta l'addebito all'attrice, a titolo di commissione di massimo scoperto, dell'importo complessivo di € 2.689,75 (pag. 24 CTU), comprensivo della somma di € 168,20, addebitata a tale titolo a seguito della ulteriore modifica delle condizioni economiche avvenuta il 27.07.2010 (pag. 21 CTU).
15 Pertanto, risulta che il minor importo pari ad € 2.522,00 (€ 2.689,75 - € 168,20) è a credito dell'attrice, in quanto addebitatole a titolo di commissione di massimo scoperto in forza di una clausola nulla.
9. Ora, il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo di un conto corrente in forza della nullità del contratto ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto mediante il deposito degli estratti conto che evidenzino gli importi addebitati in forza di clausole nulle (Cass., n.
12993/2023; Cass., n. 7697/2023; Cass., n. 30822/2018; Cass., n. 24948/2017; Cass. n., 7501/2012;
Cass., n. 3387/2001; Cass., n. 2334/1998; Cass., n. 7027/1997; Cass., n. 12897/1995).
Tuttavia, qualora il cliente rivesta la posizione di attore e non depositi tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto di conto corrente, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla rideterminazione del rapporto di dare e avere assumendo come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale a debito (Cass., n.
19564/2021) - non il c.d. “saldo zero”, dal quale muovere qualora sia l'istituto bancario ad agire in giudizio ovvero, se convenuto in giudizio, a proporre una domanda riconvenzionale - risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, giusta il disposto dell'art. 2697 c.c. (Cass., n. 37800/2022). Qualora il cliente depositi non tutti ma solo alcuni degli estratti conto, infatti, da un lato, non adempie al proprio onere probatorio per la parte di rapporto non documentata, e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato (Cass., n. 18961/2023; Cass., n. 12993/2023; Cass.,
n. 35979/2022; Cass., n. 23852/2020).
Ebbene, l'attrice, correntista, non ha prodotto tutti gli estratti conto del rapporto, ma ha depositato solo quelli relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31.12.2021 (all.ti da 2.1 a 2.57 dell'atto di citazione); non risultano altri elementi dai quali desumere un debito o un credito dell'attrice, nel periodo non documentato (dal 29.06.2004 sino al 1° gennaio 2006); la convenuta non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale.
Pertanto, per rideterminare il rapporto dare-avere tra le parti bisogna muovere dall'estratto conto relativo al trimestre gennaio – marzo 2006, primo estratto conto utile, recante un saldo a debito dell'attrice, pari a circa 20.000,00 euro (Ipotesi 1 CTU).
16 Dovendo aderire all'ipotesi n. 1 di cui alla CTU (pag. 20), risulta un saldo attivo in favore della pari a 1.031,85 euro (pag. 24 CTU). CP_2
Le conclusioni raggiunte dal CTU devono essere integralmente recepite, in quanto rispettose della giurisprudenza sedimentatasi in materia, frutto di un'attenta disamina della documentazione prodotta dalle parti e lineari, logiche e congrue, perché sorrette da adeguato impianto argomentativo.
Peraltro, le osservazioni mosse dal CT di parte convenuta (relative all'esplicitazione dell'entità del saldo scaturente dall'ipotesi di ricalcolo n.1, rispetto alla quale il CTU aveva peraltro già ampiamente argomentato) si sono dimostrate inconsistenti, mentre il CT di parte attrice non ha sollevato osservazioni in proposito.
Si palesano ininfluenti ai fini della decisione, invece, le osservazioni mosse dal CT di parte convenuta alla seconda ipotesi di ricalcolo (formulata muovendo dal c.d. “saldo zero”), così come l'ipotesi stessa, nonché il chiarimento richiesto al consulente d'ufficio dal CT di parte attrice in relazione all'individuazione delle rimesse solutorie ai fini della decorrenza della prescrizione.
Il CTU, infine, ha rilevato l'accredito all'attrice di interessi attivi, pari ad € 10,40, nonché
l'addebito, giustificato, tanto di interessi passivi (espressamente e validamente pattuiti), pari a complessivi € 56.614,85, quanto di ulteriori spese a vario titolo (parimenti esplicitamente e validamente pattuite), pari ad € 2.916,41.
In definitiva, tenuto conto del saldo attivo in favore della pari ad € 1.031,85, e del credito CP_2 maturato dall'attrice, pari a 4.522,00 euro (€ 2.522,00 + € 2.000,00), risulta un saldo a favore della dell'attrice medesima pari a complessivi 3.500,00 euro (€ 4.522,00 - € 1.031,85).
Ne consegue la condanna della convenuta a rettificare il saldo del conto corrente n. 636/57 del
29.06.2004, “stornando” l'importo pari ad € 4.522,00 euro.
10. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca (Cass., SS.UU., n. 32061/2022) determinata dall'inammissibilità della domanda proposta in via principale dall'attrice e dall'accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla stessa. Parte_1
11. Le spese di CTU, liquidate con provvedimento dell'11.07.2024, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
17 Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. AV PA, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto all'R.G. n. 674/2022, vertente tra e Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta in via principale da Parte_1
2) Accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 636/57 limitatamente alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale, all'anatocismo e alle commissioni di massimo scoperto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, dichiara non dovuti, rispettivamente, gli importi pari ad € 2.000,00 e ad € 2.522,00;
3) Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 636/57 era pari, alla data del 31.12.2021, ad
€ 3.500,00 a credito della società Parte_1
4) Condanna a rettificare il saldo del conto corrente n. 636/57, Controparte_1 mediante lo “storno” dell'importo pari ad € 4.522,00;
5) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con provvedimento dell'11.07.2024, a carico di e di in solido;
Parte_1 Controparte_1
6) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. AV PA
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AV PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 674/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 e promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Sorano (GR), frazione San Marco Villaggio Le Querce snc, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via I. Garbini n. 29/G, presso lo studio dell'avv. Carmelo Natalino, giusta procura in atti
Attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Parma, Via Università n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
OC e PA Francesco NO ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Piazza della Rocca n. 33, presso lo studio dell'avv. Marco Polidori, giusta procura in atti
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha dedotto di aver concluso con Parte_1 la allora , ora il contratto di conto corrente n. 636/57 del Controparte_2 Controparte_3
29.06.2004, ancora in essere al momento della instaurazione del presente giudizio.
1 L'attrice ha sollevato la questione della nullità del contratto de quo per le seguenti ragioni: omessa consegna di una copia del contratto stesso al momento della sottoscrizione, in violazione dell'art. 117 TUB;
indeterminatezza dell'oggetto del contratto, giacché il tasso creditore sarebbe pari all'1%, mentre il TAEG sarebbe pari allo 0,9962%, inferiore al tasso nominale annuo, sicché non sarebbe configurabile né la pari periodicità della capitalizzazione, in violazione dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 9 febbraio 2000, né la effettiva capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori, peraltro vietata, a partire dal 1.1.2014, dall'art. 1, comma 629, della legge 147/2013, che modificava l'art. 120, comma 2, TUB;
indeterminatezza sia della “commissione di massimo scoperto”, in quanto ne risulta pattuita soltanto la percentuale, senza alcuna indicazione circa la modalità di applicazione, sia della “commissione di massimo scoperto su utilizzo sbf”, rispetto alla quale venivano convenute due differenti aliquote, una pari allo 0% e una pari allo 0,25%.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la ha chiesto, in via principale, accertarsi e Parte_1 dichiararsi la nullità del contratto di conto corrente n. 636/57 e dei connessi contratti di apertura di credito, dichiararsi non dovute le somme ivi annotate a titolo di interessi debitori, commissioni e spese, nonché condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo di € 62.144,29 ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre accessori;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola anatocistica, dichiararsi non dovute le somme annotate a tale titolo, nonché condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo di € 17.753,84, o della somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.
2. Si è costituita in giudizio la (nel prosieguo, « »), Controparte_1 Controparte_1 succeduta nel credito della chiedendo, in via preliminare, accertarsi Controparte_3
l'intervenuta prescrizione della pretesa vantata dalla controparte ovvero l'inammissibilità delle domande avversarie;
in via principale, il rigetto delle domande attoree.
La convenuta, in primo luogo, ha eccepito la prescrizione decennale del diritto alla restituzione degli addebiti antecedenti al 3 aprile 2009, nonché l'inammissibilità della domanda di restituzione, in quanto, al momento dell'introduzione del presente giudizio, il conto corrente era ancora attivo.
In secondo luogo, premessa la natura di mera allegazione difensiva della perizia stragiudiziale di parte, ha affermato che la ha espressamente dichiarato, al momento della sottoscrizione Parte_1 del contratto, la cui esistenza sarebbe comunque desumibile dall'approvazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati all'attrice, di averne ricevuta una copia.
In terzo luogo, ha evidenziato che l'attrice ha prodotto soltanto gli estratti conto a partire dal 1° gennaio 2006, pur essendo onerata della produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto contrattuale.
2 In quarto luogo, ha ritenuto legittima la previsione della capitalizzazione degli interessi con la medesima periodicità, in quanto non solo il contratto è stato concluso successivamente alla delibera
CICR 9 febbraio 2000, il tasso annuo nominale (TAN) sarebbe pari allo 0,9963% e il TAEG sarebbe pari all'1%, ma il divieto di anatocismo reintrodotto dalla legge di bilancio per l'anno 2014 sarebbe divenuto operativo soltanto a partire dal 2016, quando il CICR adottava la delibera con cui dava attuazione all'art. 120, comma 2, TUB, all'uopo modificato.
Infine, ha ritenuto immune da censure la previsione della commissione di massimo scoperto nella misura dello 0,25%, mentre la commissione pari allo 0% non potrebbe aver generato alcun costo a carico dell'attrice.
3. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., espletata una CTU tecnico-contabile e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, occorre rilevare che l'attrice, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ha
“modificato” il capo 3) della domanda proposta in via subordinata, lasciando inalterati capi 1) e 2) della medesima domanda, nonché la domanda formulata in via principale, così concludendo:
“condannare la banca convenuta a rettificare il saldo del conto corrente nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti, mediante lo storno della somma di €. 17.753,84 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero - in via alternativa - per l'ipotesi che nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma, oltre agli interessi i determinati nella misura legale dalla data della messa in mora a quella della notificazione dell'atto di citazione e nella misura di cui all'art. 1284 II° comma del codice civile dalla data di notificazione dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo”.
Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha reiterato la domanda proposta in via principale, ma ha riformulato la domanda proposta in via subordinata, chiedendo:
“1) accertare e dichiarare la illegittimità della pratica anatocistica operata sul conto corrente n.
0000636/57 e l'illegittimità dell'addebito delle commissioni e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme annotate in conto corrente a titolo di interessi anatocistici e di commissioni;
2) accertare e dichiarare il corretto valore del saldo del conto corrente, come nominalmente evidenziato al 31.12.2021 (data ultimo estratto conto), mediante lo storno della somma di €.
17.753,84 o della maggiore o minore somma risultante in esito di istruttoria addebitata a titolo di interessi anatocistici e di commissioni;
3 3) condannare la banca convenuta a rettificare il saldo del conto corrente nominalmente evidenziato al 31.12.2021 (data ultimo estratto conto) mediante lo storno della somma di €.
17.753,84 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria addebitata a titolo di interessi anatocistici e di commissioni”.
4.1 Ora, la domanda proposta in via principale dall'attrice è inammissibile.
Invero, l'art. 2033 c.c. riconosce il diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui la domanda di ripetizione dell'indebito è ammissibile solo ove si sia in presenza di un “pagamento” eseguito da una parte nei confronti di un'altra, in assenza di giustificazione causale, ovvero per nullità della stessa, potendosi configurare un pagamento solo ove sussista un concreto spostamento patrimoniale dall'una all'altra parte (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., n. 798/2013).
La particolare configurazione del contratto di conto corrente non poteva non influire sulla nozione di “pagamento”, cioè di “concreto spostamento patrimoniale”.
Nell'ipotesi di conto corrente bancario, infatti, la semplice annotazione di interessi o spese illegittimamente applicate non si traduce ancora in un “pagamento”, non essendoci stato alcun versamento, e ciò sino alla chiusura del conto. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino comprese somme a titolo di capitale e interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass., n. 798/2013; Cass., SS.UU., n. 24418/2010).
Pertanto, qualora il conto corrente risulti ancora aperto al momento della proposizione della domanda di restituzione l'attore non ha interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e a coltivare una siffatta domanda, difettando una delle condizioni dell'azione, in quanto la pronuncia cui anela non gli recherebbe alcuna utilità, non essendovi ancora alcun pagamento da poter chiedere in restituzione all'altra parte.
Nel caso di specie è pacifico che il conto corrente n. 636/57 era ancora aperto nel momento in cui è stato introdotto il presente giudizio, perché lo afferma la stessa attrice sin dall'atto di citazione e tale circostanza si desume anche dal suo comportamento processuale: prima ha modificato la domanda proposta in via subordinata, chiedendo, in via alternativa, la condanna della convenuta alla restituzione di determinati importi nell'ipotesi in cui il conto corrente fosse stato chiuso in corso di giudizio;
poi, in sede di precisazione delle conclusioni, ha eliminato ogni riferimento alla ridetta condanna.
4 La domanda di condanna alla restituzione, pertanto, è inammissibile, così come la domanda di accertamento della nullità del contratto per mancata consegna dello stesso, in quanto alla prima strettamente connessa perché avente carattere pregiudiziale.
4.2 In ogni caso, onde prevenire ulteriore contenzioso concernente la validità del contratto oggetto di giudizio e in conformità al dictum della Suprema Corte in punto di rilevabilità d'ufficio della nullità (Cass., n. 25376/2024; Cass., n. 28377/2022; Cass., n. 20170/2022; Cass., n. 26495/2019;
Cass., n. 19251/2018; Cass., SS.UU., n. 26242 e n. 26243 del 2014), si precisa quanto segue.
4.2.1 È vero che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale (Cass., SS.UU., n. 898/2018); tuttavia, tale affermazione è da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente (Cass., n. 18230/2024).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato non solo che l'art. 117, comma 3, TUB commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ma anche che dal comma
2 dello stesso articolo si ricava che la “forma” presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che “per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma”: locuzione, questa, in cui il termine “forma” è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'“altra forma” è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche
l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cass., n. 18230/2024; Cass., n. 3534/2021;
Cass., n. 21600/2013).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, la mancata consegna del contratto non incide sulla validità dello stesso, ma è presidiata da una norma imperativa di condotta, la cui violazione può comportate l'insorgere di responsabilità risarcitoria (Cass., SS.UU., n. 26724 e n. 26725 del 2007).
5 Del resto, all'inadempimento dell'obbligo di consegna della copia del contratto il cliente può reagire con lo strumento previsto dall'art. 119 TUB, da intendersi connesso, appunto, alla previsione per cui un esemplare del contratto stesso è consegnato al cliente.
Il contratto di conto corrente oggetto di causa, pertanto, non è nullo a cagione della mancata consegna di una copia all'attrice.
4.2.2 Il contratto oggetto di causa non risulta nullo neppure in quanto sottoscritto soltanto dall'attrice.
Invero, un contratto stipulato con un istituto di credito che sia stato sottoscritto soltanto dal cliente
(c.d. “contratto monofirma”) non è affetto da nullità, in quanto la nullità comminata dal D.lgs.
385/1993 (TUB) rientra nella categoria delle nullità di protezione, funzionali alla tutela della sola parte debole del rapporto, ossia il cliente, il solo, quindi, che è legittimato e ha interesse a farle valere;
interesse che, all'evidenza, non sussiste se il contratto è stato sottoscritto proprio dal (solo) cliente e non anche dall'istituto bancario, il cui consenso ben può essere desunto da comportamenti concludenti ovvero essere manifestato tacitamente (Cass., SS.UU., n. 898/2018).
5. La domanda di condanna alla restituzione proposta dall'attrice in via subordinata, in alternativa rispetto alla domanda di condanna alla rettifica del saldo del conto corrente (come modificata nella memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.), invece, deve ritenersi rinunciata, per cui si può prescindere dall'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta nella prima memoria ex art. 183, c. 6,
c.p.c.
Invero, anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali (Cass., n. 12756/2024; Cass., SS.UU., n.
1785/2018).
Ebbene, l'attrice ha inequivocabilmente inteso rinunciare alla domanda di restituzione formulata al in via subordinata nell'atto di citazione, in quanto in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto, previo accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente, accertarsi il saldo dello stesso e condannarsi la convenuta a rettificarlo. L'attrice, per converso, non ha coltivato la domanda di pagamento degli “interessi” (accessori del credito, per cui la relativa domanda è comunque connessa ed accessoria alla domanda di condanna al pagamento/restituzione di un determinato importo), mentre ha lasciato inalterata, per tutto il corso del giudizio, la domanda
6 proposta in via principale, in cui parimenti ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente corrisposti alla convenuta, oltre interessi. Peraltro, vi è un rapporto di plus a minus, rispettivamente, tra la domanda di restituzione e l'accertamento del corretto rapporto dare-avere tra le parti (vi è un rapporto di pregiudizialità logica, nel senso che la soluzione della prima presuppone necessariamente la soluzione della seconda), nonché rispetto alla richiesta di “rettifica” del saldo.
Infine, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle domande siccome reiterate in sede di precisazione di conclusioni.
Stante l'inammissibilità della domanda di restituzione proposta in via principale e la rinuncia alla domanda di restituzione proposta in via subordinata, l'eccezione di prescrizione (utilmente sollevata soltanto in relazione, appunto, alle domande di restituzione, ex art. 1422 c.c.) è da considerarsi assorbita.
6. La domanda proposta dall'attrice in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni, volta all'accertamento della nullità del contratto oggetto di causa in ragione dell'invalidità di determinate clausole dello stesso (capi 1 e 2), invece, è ammissibile.
Invero, l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide e efficaci, oppure no;
ciò perché l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente
l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva (Cass., n.
13736/2022; Cass., SS.UU., n. 19597/2020): il cliente ben può agire in giudizio chiedendo l'accertamento della nullità di clausole di un contratto di conto corrente ancora aperto al momento della proposizione della domanda, in forza del nesso di pregiudizialità che lega la domanda di nullità alla domanda di restituzione e in ragione dell'incertezza che oggettivamente si configura al cospetto di clausole contrattuali.
Si aggiunga che l'esperimento dell'azione di nullità non potrebbe ritenersi precluso dalla mancata contestazione degli estratti conto.
Infatti, la nullità delle clausole contenute in un contratto di conto corrente, oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass., SS.UU., sent. nn. 26242 e 26243 del 2014), può essere sempre fatta valere dal cliente, anche qualora egli non abbia “contestato” gli estratti conto (Cass., n. 30000/2018;
Cass., n. 23421/2016). Tale conclusione si impone non solo perché gli estratti conto “fotografano” le movimentazioni del rapporto durante l'esecuzione del contratto e occorrono per determinare, a livello contabile, i rapporti dare-avere tra le parti, ma anche in quanto l'art. 1832 c.c. (rubricato
“Approvazione del conto”), pur applicabile alle operazioni regolate in conto corrente (art. 1857
7 c.c.), stabilisce, da un lato, che l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato se non è contestato nel termine pattuito (c. 1), dall'altro, che rimane comunque fermo il diritto del cliente di impugnare l'estratto conto per errori di calcolo, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla ricezione (c. 2): se l'estratto conto attiene alla fase esecutiva (o funzionale) del rapporto, non già al suo momento genetico (segnato dal contratto e dalle relative clausole), e se il cliente ha diritto ad “impugnarlo”, entro un termine perentorio, per rettificarlo da errori meramente
“contabili”, allora, a fortiori, il cliente stesso avrà anche il diritto di “impugnare” l'atto negoziale e le relative clausole che ne costituiscono la fonte, onde ottenerne la declaratoria di nullità, in ogni tempo (art. 1422 c.c.), secondo la disciplina generale in materia di invalidità negoziali (art. 1418 e ss. c.c.) e di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.). Ragionando diversamente si giungerebbe al paradosso di riconoscere l'interesse del cliente all'accertamento della nullità del contratto di un conto corrente ancora aperto, negandogli, al contempo, la tutela che gli spetta una volta che non abbia “contestato” gli estratti conto riferiti al medesimo rapporto. Peraltro, i termini di decadenza costituiscono una restrizione del diritto di difesa, declinato nel diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva (artt. 24 e 111 Cost., 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 CEDU), per cui le norme che li sanciscono devono considerarsi eccezionali e riferite soltanto ai casi ivi espressamente disciplinati: proprio la previsione di un termine di decadenza posto all'esercizio del diritto di impugnazione degli estratti conto per ottenerne una “rettifica” a livello meramente contabile impone di ritenere che il cliente conservi integro il proprio diritto di “impugnare”, senza limiti di tempo, il contratto e le relative clausole, se reputati invalidi.
6.1 Venendo, quindi, alla censura relativa alla capitalizzazione degli interessi, giova ricordare che l'art. 120 del D.lgs. n. 385/93 (TUB) ha demandato ad un'apposita delibera del Comitato
Interministeriale per il credito e il risparmio il compito di stabilire le modalità e i criteri di produzione degli interessi su interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità sia nel conteggio sui saldi passivi, sia su quelli attivi.
L'art. 1 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120 TUB, recita:
«Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità
e i criteri indicati negli articoli che seguono».
Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente
8 stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
L'art. 6 della stessa delibera ha, infine, il seguente tenore: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa, oltre che dalla specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2,
c.c., della clausola anatocistica (Cass., n. 18664/2023).
Invero, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente o inferiore rispetto a quello effettivo, da un lato, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, dall'altro, non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass., n. 7359/2025; Cass., n. 9672/2024; Cass. n. 18664/2023; Cass.,
n. 35121/2022; Cass., n. 4321/2022; Tribunale di Viterbo, n. 724/2024).
Pertanto, se è vero che la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 non impone che nei contratti bancari venga pattuito un tasso degli interessi creditori uguale o superiore rispetto a quello previsto per gli interessi debitori, né prescrive che tra gli uni e gli altri vi sia un significativo divario percentuale, non è men vero che in caso di capitalizzazione infrannuale (quindi, anche nell'ipotesi di capitalizzazione trimestrale) la validità della relativa clausola dipende non solo dalla previsione della pari periodicità tra il tasso degli interessi creditori e quello relativo agli interessi debitori e dalla specifica approvazione per iscritto della medesima da parte del cliente. In caso contrario, infatti, vi sarebbe un rispetto soltanto formale della normativa in materia di trasparenza bancaria - dove la forma è “forma-contenuto”, diversamente da quanto avviene nei rapporti “Consumer to
Consumer” (c.d. primo contratto), ove la tutela (formale) di ciascuno contraenti (in condizioni di
“parità”) è disciplinata unicamente dalle norme del codice civile (compresi gli artt. 1341, c. 2, e
1342 c.c.) -, in spregio alla ratio ispiratrice dell'intero testo unico bancario, vocato alla tutela del
9 cliente, considerato “parte debole” del rapporto a cagione della congenita asimmetria informativa che caratterizza i rapporti “Business to Consumer” (c.d. secondo contratto).
Il medesimo ragionamento, mutatis mutandis, deve necessariamente valere, stante l'identità di ratio
(art. 3 Cost.), nel caso di contratto concluso da un'impresa con un istituto bancario (impresa a propria volta). Dalla legge n. 192/1998 (c.d. legge sulla subfornitura), infatti, si enuclea il principio in virtù del quale nei rapporti “Business to Business” (c.d. terzo contratto), connotati non
(necessariamente) da asimmetria informativa, ma da asimmetria economica, è nullo il patto che crei un eccessivo squilibrio di diritti (in favore di un'impresa) e obblighi (a discapito di un'altra impresa); espressione che peraltro riprende alla lettera quella contenuta nell'art. 33 del Codice del consumo, sicché, come nel caso in cui un “consumatore” contratti con un istituto bancario, anche nell'ipotesi in cui un'impresa contratti con un istituto di credito è quest'ultimo a dover dimostrare di aver eseguito compiutamente la trattativa individuale con il cliente.
Occorre ricordare, altresì, che il documento di sintesi è uno strumento informativo che consente al cliente di concludere consapevolmente il contratto, conoscendone appieno tutte le condizioni, come ben ricorda la convenuta: da un lato, l'eventuale difformità delle condizioni ivi riportare rispetto a quanto in effetti applicato in corso di rapporto potrebbe giustificare, al più, una responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario per violazione della normativa in materia di trasparenza, nonché della buona fede oggettiva e correttezza;
dall'altro, le indicazioni riportate nel documento di sintesi stesso non possono essere utilizzate per integrare il contenuto (l'oggetto, ai sensi dell'art. 1325 c.c.) del contratto, da determinarsi muovendo dalla lettura delle relative clausole, le quali ne condizionano la validità. L'odierna attrice, infatti, si è doluta della nullità del contratto in considerazione delle singole clausole di cui il medesimo si compone, non già per eventuali “vizi” del documento di sintesi.
Tali considerazioni valgono anche rispetto alla clausola inerente la periodicità della capitalizzazione degli interessi, la quale risulterebbe nulla se pattuita in violazione delle norme di validità poste dall'art. 120 TUB e dalla delibera CICR 9 febbraio 2000.
Ora, dal documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente n. 636/57 risulta un tasso creditore (TAN) pari all'1% e un tasso avere annuo (tasso effettivo annuo o TAE) pari allo
0,9963%. Nelle clausole contrattuali allegate al “contratto di corrispondenza”, fra le quali figura quella concernente la identica periodicità (nella specie, trimestrale) nei rapporti dare-avere tra le parti, sottoscritta dall'attrice, invece, risulta un tasso creditore (tasso avere di periodo) pari allo
0,9963% e un tasso avere annuo (TAE) pari all'1%. Il tasso debitore e il tasso debitore annuo (TAE riferito agli interessi debitori), invece, sono riportati nella stessa percentuale sia nel documento di sintesi, sia nelle clausole contrattuali.
10 Pertanto, in considerazione di quanto detto poc'anzi circa la natura del “documento di sintesi”, deve ritenersi che le parti abbiano voluto pattuire un tasso creditore pari allo 0,9963% e un tasso annuo effettivo a credito dell'attrice pari all'1%: il TAE risulta superiore al TAN, per cui gli effetti della capitalizzazione sono evidentemente stati presi in considerazione nel contratto di conto corrente, così come nelle successive modifiche delle condizioni contrattuali, apportate in conformità all'art. 118 TUB.
6.2 Senonché, è necessario esaminare la questione relativa alla decorrenza del divieto di produzione di interessi su interessi reintrodotto con la legge di bilancio per l'anno 2014, la quale ha modificato l'art. 120, c. 2, TUB, demandando al CICR il compito di darvi, nuovamente, attuazione.
In ordine a tale questione si registrano due orientamenti: un orientamento sostiene che l'art. 120, c.
2, TUB, non avrebbe potuto trovare applicazione (il divieto di anatocismo non avrebbe potuto operare) fino a quando non fosse stata adottata dal CICR la delibera ivi prevista, in quanto non solo l'art. 120 TUB stesso sarebbe una fattispecie a formazione progressiva, ma ai sensi dell'art. 161, c.
5, TUB, “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”: nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016 era comunque ammessa la produzione di interessi su interessi, in forza della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr., ex plurimis, Tribunale di Pavia, sent. n.141 del 28.01.2019; Tribunale di Avellino, sent. n. 90 del
15.01.2019; Corte di Appello di Torino, sent. n. 509 del 20.03.2019; Tribunale di Pescara, sent.
n.1194 del 23.08.2018; Tribunale di Livorno, sent. n. 560 del 16.05.2018); un altro orientamento, invece, ritiene che la legge n. 147/2013 (e la correlata modifica all'art. 120, c. 2, TUB) troverebbe applicazione sin dalla sua entrata in vigore, in quanto: la delibera del CICR ne reca soltanto la disciplina “operativa”, per cui non incide sul momento della sua entrata in vigore;
il divieto di anatocismo, in sé considerato, non necessita(va) di alcun completamento da parte del detto
Comitato - giacché l'intervento demandato a quest'ultimo in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, perché la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di “interessi sugli interessi” implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità, talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera;
il richiamo all'art. 161, comma 5, TUB (inserito nel titolo IX del d.lgs. n. 385 del 1993, dedicato alle disposizioni transitorie e finali), è privo di pertinenza, perché era evidentemente volto a definire gli effetti che conservavano, all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, le norme regolamentari in
11 precedenza emanate: finalità della richiamata disposizione era infatti quella di evitare che, per effetto di abrogazioni di norme primarie, si creassero, a cascata, aree non regolate dalla normativa secondaria fino all'intervento di una nuova disciplina attuativa del predetto testo unico (Cass., n.
21344/2024).
Il Tribunale ritiene di aderire al secondo degli orientamenti appena richiamati, perché maggiormente rispettoso della ratio di tutela sottesa al testo unico bancario (emanato in attuazione della Direttiva 93/13/CEE, conformemente alla quale, quindi, deve essere interpretato), alla legge n.
192/1998, nonché alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea (art. 2 TUE, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), della Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.) e della CEDU
(art. 6), relative al diritto di difesa e al giusto processo.
Invero, il D.lgs. 395/1993 è stato emanato in attuazione della direttiva 93/13/CEE, recante la disciplina concernente la tutela del consumatore, per cui, trovando applicazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, comma 1, della stessa (con il D.Lgs.
395/1993 si è sicuramente avuta “attuazione del diritto dell'Unione”), occorre garantire il rispetto dei diritti che l'ordinamento dell'Unione europea riconosce alle parti “deboli” del rapporto, pregiudicate da una congenita asimmetria informativa. Alla luce della costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, non si potrebbe fornire a un diritto previsto dall'ordinamento europeo una tutela minore rispetto a quella riconosciuta in analoghe situazioni di diritto interno, dovendosi, piuttosto, garantire una tutela di pari intensità o comunque non inferiore
(principio di equivalenza), ovvero una tutela rafforzata, evitando al contempo di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali diritti (principio di effettività) (Corte di giustizia, sent. del 16 dicembre 1976, causa 45/76; sent. del 19 marzo 2020, causa C-406/18; sent. del 12 febbraio
2020, causa C-704/18; sent. del 19 dicembre 2019, causa C-752/18; sent. del 26 giugno 2019, causa
C-407/18; sent. del 4 ottobre 2018, causa C-571/16; sent. del 30 settembre 2003, causa C-224/01; sent. del 21 novembre 2002, causa C-473/00). Invero, l'autonomia procedurale degli stati membri - che si traduce nella facoltà di ciascuno Stato membro dell'UE di determinare le modalità di tutela dei diritti -, nei “settori disciplinati dal diritto dell'Unione” (art. 19 TUE) - il “settore” che viene in rilievo nel presente giudizio è sicuramente disciplinato dal diritto dell'Unione (Direttiva 93/13/CEE
e ss.mm.ii.) - non è assoluta e sconfinata, ma deve necessariamente essere esercitata in funzione del rispetto dei diritti fondamentali che discendono, quali corollari, dal principio/valore dello Stato di diritto (art. 2 TUE), tra i quali si erge il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
disposizione da interpretarsi, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta stessa e alla luce della relativa spiegazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi in relazione all'art. 6 CEDU.
12 Ne discende che il divieto di anatocismo reintrodotto dalla legge di bilancio per il 2014 è operante sin dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia dal 1° gennaio 2014.
Una volta appurata l'invalidità della clausola che prevede la “fittizia” pari periodicità, deve escludersi qualsiasi tipo di capitalizzazione (annuale, trimestrale ecc.) degli interessi passivi, in quanto la ridetta clausola è nulla per contrarietà a norme imperative (quali devono ritenersi l'art. 120 TUB, e di riflesso la delibera del CICR 9 febbraio 2000, nonché l'art. 9 della legge n.
192/1998, perché vi è sottesa la ratio di tutela non solo del contraente “debole”, ma dell'intero sistema bancario e del mercato in generale), che, ex art. 1418, c. 1, c.c., pongono regole di validità.
Si aggiunga che nell'ordinamento non è rintracciabile una norma parimenti imperativa che, ex artt.
1339 e 1419 c.c., possa integrare il contenuto del contratto, sostituendo la clausola invalida con una clausola valida;
anzi, al contrario, è rinvenibile una disposizione, l'art. 1283 c.c. (norma imperativa), che sancisce il divieto di anatocismo.
La giurisprudenza di legittimità, invero, ha precisato che le clausole con le quale i contraenti prevedano la capitalizzazione (anche trimestrale) sono da considerarsi nulle, in quanto frutto di un uso negoziale, non già di un uso normativo o consuetudine cui l'art. 1283 c.c. rinvia (Cass., n.
6995/2011; Cass., SS.UU., n. 24418/2010; Cass., SS.UU., n. 21095/2004; Cass., n. 4490/2002;
Cass., n. 17338/2002; C. cost., n. 450/2000; Cass., n. 12507/1999; Cass., n. 2374/1999).
Venendo, quindi, all'importo chiesto in restituzione dall'attrice, giova ricordare che è vero che la perizia stragiudiziale consiste in un'allegazione difensiva, ma la convenuta sembra dimenticare non solo che nell'ordinamento processual-civilistico vige il principio di non contestazione (art. 115
c.p.c.) e che le deduzioni attoree devono essere integrate con il contenuto degli allegati prodotti in giudizio per saggiarne la consistenza, ma anche che la perizia stragiudiziale è una prova atipica, avente forza probatoria di presunzione semplice o di argomento di prova.
Pertanto, il giudice del merito ben può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale – qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass., n. 3524/2023; Cass.,
n. 26550/2011; Cass., n. 12411/2011; Cass., n. 9551/2009, Cass., n. 4186/2004; Cass., n.1902/2002;
Cass., n. 2574/1992; Cass., n. 1416/1987; Cass., n. 5286/1980).
13 Ne discende che non è indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ma è sufficiente una perizia di parte (tenuto eventualmente conto del comportamento processuale della controparte) anche stragiudiziale, onde determinare o rideterminare le somme eventualmente dovute da una parte all'altra del rapporto di conto corrente.
Ebbene, il CTU ha rilevato che durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente la convenuta ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori (pag. 20 della CTU).
Inoltre, dalla perizia tecnica stragiudiziale di parte attrice (all. 3 dell'atto di citazione) risulta che dall'inizio del 2014 sino alla fine del 2018 si è verificato un fenomeno anatocistico e si è avuta la capitalizzazione degli interessi, anche su interessi scaduti, pari all'importo complessivo di circa
2.000,00 euro. La convenuta non ha contestato né le risultanze della perizia stragiudiziale depositata dall'attrice, neppure tramite un proprio consulente tecnico, né di aver applicato la capitalizzazione nel corso del rapporto, essendosi limitata ad insistere sulla mancanza di efficacia probatoria dell'elaborato peritale;
asserto che, all'evidenza, non si sostanzia in una “contestazione” agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., concretandosi in un appunto di carattere prettamente giuridico.
La perizia stragiudiziale dell'attrice, peraltro, risulta ben argomentata e condivisibile, in quanto vi sono riportati i singoli passaggi matematici seguiti dal consulente per formulare il proprio convincimento, nonché la dimostrazione analitica della bontà dei criteri di calcolo utilizzati;
il tutto arricchito dalla letteratura relativa alla specifica materia trattata.
Infine, ma non per importanza, la convenuta non ha dimostrato, né, ancor prima, dedotto, di aver adeguato le condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi e all'anatocismo ai criteri sanciti dall'art. 1, comma 629, legge 147/2013, fatti propri dalla delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016 (art. 5).
In considerazione dell'esaustività e della persuasività della perizia stragiudiziale dell'attrice, pertanto, non vi sono presupposti per la rimessione della causa sul ruolo onde integrare i quesiti posti al consulente tecnico d'ufficio, come richiesto dall'attrice.
7. Quanto alla lamentata usurarietà dei tassi di interesse e delle altre condizioni pattuite, il CTU l'ha esclusa - al momento della conclusione del contratto, come stabilito dalla legge n. 108/96, novellato dalla norma di interpretazione autentica di cui al decreto-legge n. 394 del 2000, convertito in legge
24/2001, nonché nei trimestri successivi, alla luce del mutamento delle condizioni economiche ex art. 118 TUB (conformemente a Cass., n. 8669/2025) – sia rispetto agli interessi corrispettivi e al corrispondente TEG, confrontandoli con il tasso soglia stabilito dalla legge n. 108/96 e dai decreti attuativi della medesima tempo per tempo vigenti (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n.
27442/2018; Cass., n. 9896/2008; C. cost., n. 29/2002; Cass., n. 8442/2002; Cass., n. 14899/2000),
14 sia in relazione alla commissione di massimo scoperto, comparandola, dapprima, per il periodo compreso tra il 2004 e il 2009, con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della “CMS media” registrata nei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96; poi, dal 1° gennaio 2010, con il tasso soglia, includendola, a tal fine, nel calcolo del
TEG, in forza del principio di simmetria (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n. 1464/2019; Cass.,
n. 22270/2016; Cass., SS.UU., n. 16303/2018; Cass., n. 12965/2016).
8. Venendo alla commissione di massimo scoperto, si ricorda che consiste nel corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto qualora è determinata o determinabile (art. 1346 c.c.) quando, oltre ad essere frutto di una specifica pattuizione e ad esserne individuata la percentuale, la relativa clausola rechi
l'indicazione dei rispettivi criteri di quantificazione, delle modalità e della periodicità di calcolo, nonché dei criteri di applicazione (a titolo esemplificativo, se debba essere applicata punta di massimo scoperto trimestrale o sulla parte di fido non utilizzata), in modo tale da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca (Cass., n. 5359/2024; Cass., n. 1373/2024; Cass., n. 18664/2023; Cass., n. 19825/2022).
Ebbene, nel contratto oggetto di causa la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto pattuita in data 29.06.2004 è stata modificata in data 14.09.2004. Nonostante la modifica apportata, la commissione di massimo scoperto risulta comunque indeterminata, perché, sebbene ne sia indicata la misura percentuale (pari allo 0,125% e allo 0,25%), non ne sono indicati né i criteri di calcolo, né i criteri di applicazione, in quanto vi è la dicitura “Fascia in euro 100.000” e “Oltre”
(euro 100.000,00), ma non anche se trovasse applicazione sulla “punta di massimo scoperto trimestrale” ovvero “sulla parte di fido non utilizzata”.
Diversamente, con la modifica delle condizioni intervenuta in data 27.07.2010 è stato espressamente indicato, oltre alla percentuale, anche il criterio di applicazione della commissione di massimo scoperto (all. 10 atto di citazione).
Ne discende la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto pattuita per il periodo compreso tra il 29.06.2004 e il 27.07.2010.
Dall'ipotesi di ricalcolo n. 1 della CTU risulta l'addebito all'attrice, a titolo di commissione di massimo scoperto, dell'importo complessivo di € 2.689,75 (pag. 24 CTU), comprensivo della somma di € 168,20, addebitata a tale titolo a seguito della ulteriore modifica delle condizioni economiche avvenuta il 27.07.2010 (pag. 21 CTU).
15 Pertanto, risulta che il minor importo pari ad € 2.522,00 (€ 2.689,75 - € 168,20) è a credito dell'attrice, in quanto addebitatole a titolo di commissione di massimo scoperto in forza di una clausola nulla.
9. Ora, il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo di un conto corrente in forza della nullità del contratto ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto mediante il deposito degli estratti conto che evidenzino gli importi addebitati in forza di clausole nulle (Cass., n.
12993/2023; Cass., n. 7697/2023; Cass., n. 30822/2018; Cass., n. 24948/2017; Cass. n., 7501/2012;
Cass., n. 3387/2001; Cass., n. 2334/1998; Cass., n. 7027/1997; Cass., n. 12897/1995).
Tuttavia, qualora il cliente rivesta la posizione di attore e non depositi tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto di conto corrente, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla rideterminazione del rapporto di dare e avere assumendo come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale a debito (Cass., n.
19564/2021) - non il c.d. “saldo zero”, dal quale muovere qualora sia l'istituto bancario ad agire in giudizio ovvero, se convenuto in giudizio, a proporre una domanda riconvenzionale - risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, giusta il disposto dell'art. 2697 c.c. (Cass., n. 37800/2022). Qualora il cliente depositi non tutti ma solo alcuni degli estratti conto, infatti, da un lato, non adempie al proprio onere probatorio per la parte di rapporto non documentata, e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato (Cass., n. 18961/2023; Cass., n. 12993/2023; Cass.,
n. 35979/2022; Cass., n. 23852/2020).
Ebbene, l'attrice, correntista, non ha prodotto tutti gli estratti conto del rapporto, ma ha depositato solo quelli relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31.12.2021 (all.ti da 2.1 a 2.57 dell'atto di citazione); non risultano altri elementi dai quali desumere un debito o un credito dell'attrice, nel periodo non documentato (dal 29.06.2004 sino al 1° gennaio 2006); la convenuta non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale.
Pertanto, per rideterminare il rapporto dare-avere tra le parti bisogna muovere dall'estratto conto relativo al trimestre gennaio – marzo 2006, primo estratto conto utile, recante un saldo a debito dell'attrice, pari a circa 20.000,00 euro (Ipotesi 1 CTU).
16 Dovendo aderire all'ipotesi n. 1 di cui alla CTU (pag. 20), risulta un saldo attivo in favore della pari a 1.031,85 euro (pag. 24 CTU). CP_2
Le conclusioni raggiunte dal CTU devono essere integralmente recepite, in quanto rispettose della giurisprudenza sedimentatasi in materia, frutto di un'attenta disamina della documentazione prodotta dalle parti e lineari, logiche e congrue, perché sorrette da adeguato impianto argomentativo.
Peraltro, le osservazioni mosse dal CT di parte convenuta (relative all'esplicitazione dell'entità del saldo scaturente dall'ipotesi di ricalcolo n.1, rispetto alla quale il CTU aveva peraltro già ampiamente argomentato) si sono dimostrate inconsistenti, mentre il CT di parte attrice non ha sollevato osservazioni in proposito.
Si palesano ininfluenti ai fini della decisione, invece, le osservazioni mosse dal CT di parte convenuta alla seconda ipotesi di ricalcolo (formulata muovendo dal c.d. “saldo zero”), così come l'ipotesi stessa, nonché il chiarimento richiesto al consulente d'ufficio dal CT di parte attrice in relazione all'individuazione delle rimesse solutorie ai fini della decorrenza della prescrizione.
Il CTU, infine, ha rilevato l'accredito all'attrice di interessi attivi, pari ad € 10,40, nonché
l'addebito, giustificato, tanto di interessi passivi (espressamente e validamente pattuiti), pari a complessivi € 56.614,85, quanto di ulteriori spese a vario titolo (parimenti esplicitamente e validamente pattuite), pari ad € 2.916,41.
In definitiva, tenuto conto del saldo attivo in favore della pari ad € 1.031,85, e del credito CP_2 maturato dall'attrice, pari a 4.522,00 euro (€ 2.522,00 + € 2.000,00), risulta un saldo a favore della dell'attrice medesima pari a complessivi 3.500,00 euro (€ 4.522,00 - € 1.031,85).
Ne consegue la condanna della convenuta a rettificare il saldo del conto corrente n. 636/57 del
29.06.2004, “stornando” l'importo pari ad € 4.522,00 euro.
10. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca (Cass., SS.UU., n. 32061/2022) determinata dall'inammissibilità della domanda proposta in via principale dall'attrice e dall'accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla stessa. Parte_1
11. Le spese di CTU, liquidate con provvedimento dell'11.07.2024, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
17 Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. AV PA, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto all'R.G. n. 674/2022, vertente tra e Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta in via principale da Parte_1
2) Accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 636/57 limitatamente alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale, all'anatocismo e alle commissioni di massimo scoperto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, dichiara non dovuti, rispettivamente, gli importi pari ad € 2.000,00 e ad € 2.522,00;
3) Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 636/57 era pari, alla data del 31.12.2021, ad
€ 3.500,00 a credito della società Parte_1
4) Condanna a rettificare il saldo del conto corrente n. 636/57, Controparte_1 mediante lo “storno” dell'importo pari ad € 4.522,00;
5) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con provvedimento dell'11.07.2024, a carico di e di in solido;
Parte_1 Controparte_1
6) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. AV PA
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