Articolo 64 del Codice della nautica da diporto
Articolo 49 noviesArticolo 65
Versione
15 settembre 2005
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Versione
22 dicembre 2020
Art. 64. Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito ((...)) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita')) .
Entrata in vigore il 22 dicembre 2020
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