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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
I Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: TT. SS Marianna Lopiano Presidente TT. SS Maria Rosaria Barbato Giudice relatore TT. SS Anna Coletti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5411 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: accertamento falsità testamento e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] C.F. , nato a
[...] C.F._2 Parte_3
Sorrento il 15/06/1945, C.F. , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
12.09.1949 C.F. , nata a [...] il [...] C.F. C.F._4 Parte_5
, elettivamente domiciliati in Piano di Sorrento al Corso Italia n.62 presso lo C.F._5 studio degli avv.ti Gianvincenzo Esposito e Danilo Esposito, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di mandato depositato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13.05.2022
ATTORI
nato a [...], il [...] C.F. Parte_6 [...]
, elett.te domiciliato in Roma (RM), Via Valadier n. 52, presso lo studio degli Avv.ti C.F._6
Savino Guglielmi e Barbara Sabatino che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti come da atto separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25.07.2023;
ATTORE
E
nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._7 domiciliata in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 15 presso lo studio dell'avv. Luigi
Tuccillo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
1 nata a [...] il [...] Codice Fiscale Controparte_2 C.F._8
, e nata a [...] il [...] Codice Fiscale
[...] CP_3 [...]
, rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, dall'Avv. Giovanni Borriello ed C.F._9 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo n. 26.
CONVENUTE
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024.
Gli avvocati Gianvincenzo e Danilo Esposito procuratori costituiti per i Sig.ri , Parte_1
, , e , chiedono al Tribunale di Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 voler valutare l'opportunità di fiSSre un'udienza di comparizione delle parti, al fine di tentare una conciliazione .
Gli avv.ti Esposito insistono affinché il Tribunale nomini un nuovo CTU e rinnovi la consulenza, alla luce dell'osservazioni formulate dai propri consulenti di parte e non esaminate e/o confutate dal CTU. In ogni caso si riportano alle conclusioni formulate nell'atto di citazione ed insistono per il loro accoglimento. Impugnano e contestano le avverse deduzioni, eccezioni e considerazioni perché infondate in fatto ed in diritto;
Gli avvocati Barbara Sabatino e Savino Guglielmi- per l'attore Prof. Parte_6
preliminarmente: chiedono di voler fiSSre udienza al fine di espletare il tentativo di
[...] conciliazione convocando tutte le parti processuali costituite.
Si riportano a tutti gli scritti difensivi presentati in corso di causa ed ai verbali di udienza insistendo nella richiesta di rinnovazione della CTU, così come richiesto con note congiunte del 23/11/2023, da intendersi in questa sede pedissequamente riproTTe, e concludono chiedendo Dichiarare che il testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, Reg. in Napoli il Per_1
21/05/2021 al n. 22301 serie IT, non proviene dal defunto essendo stato redatto Persona_2 interamente da persona aliena;
2. In via subordinata che il medesimo testamento, pubblicato in data
17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, 21/05/2021 al n. 22301 serie IT, non è Per_1 avvalorato da tutte le condizioni di legge richieste per la sua validità ed efficacia quale testamento olografo;
3. Per l'effetto di quanto sub 1) e/o 2) dichiarare l'annullamento del testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, Reg. in Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 Per_1 serie IT, quale testamento olo el compianto 4. Per l'effetto di quanto sub Persona_2
1) e/o 2) dichiarare che, in assenza di altro testamento valido, la successione del compianto si aprirà secondo le regole ordinarie previste dal Codice Civile;
5. In caso di Persona_2
2 accoglimento di quanto sub 1) e/o 2), e in conseguenza di quanto sub 4), dichiarare l'indegnità dell'erede che ha integrato gli estremi dell'art 463 c.c;
6. IN VIA ISTRUTTORIA, alla luce delle risultanze della CTU e delle osservazioni successivamente depositate, si chiede la rinnovazione della CTU.
7. ISTANZA DI EMANARE ORDINE DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI EX ART
210 C.P.C.- Considerata la necessità di avere una copia conforme all'originale ad alta definizione
(600 DPI) del testamento olografo del compianto pubblicato in Sorrento in data Persona_2
17/05/2021 dal notaio notaio in Napoli con studio alla via S. Giacomo n. 24, Persona_3 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, Rep.5526Racc.
3963, registrato in Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 serie IT (allegato in copia conforme in baSS definizione), si chiede emanarsi Ordine di esibizione in giudizio del predetto documento da impartirsi al medesimo notaio notaio in Napoli con studio alla via S. Giacomo n. Persona_3
24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola che è il depositario dell'originale del documento di cui si chiede l'esibizione. Si rappresenta che tale Ordine si rende neceSSrio dal momento che il medesimo notaio si è rifiutato di esibire tale copia richiesta sia dalla Consulente incaricata dagli Attori (nonostante numerosi inviti da parte di questa
Consulente il notaio che ha redatto il verbale di pubblicazione del testamento olografo non ha inviato, per tramite degli eredi, una scansione a 600 DPI del documento oggetto di esame, ma esclusivamente una scansione della copia steSS — pag 1, righi da 14 a 16 della perizia grafologica TT.SS , che dagli Attori e da ultimo da codesto difensore (vedi, per tutte, PEC del Per_4
09/09/2021). Tale esibizione si rende neceSSria in quanto la scansione a baSS definizione non consente, né ai CTP né al CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina, un'indagine completa della scheda testamentaria (dalla natura della scansione del documento in possesso non è possibile, al momento, analizzare il tipo di mezzo scrittorio utilizzato né se, apparentemente e verosimilmente tutto l'intero documento è stato vergato con mezzi scrittori contenenti incrostazione nera — pag 6, righi a 2 a 4 della perizia grafologica TT.SS . Riservate tutte le integrazioni di merito ed Per_4 istruttorie consentite.” 8. Con vittoria di spese e compensi da liquidare ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari;
l'avv. Luigi Tuccillo per la convenuta chiede, l'accoglimento delle conclusioni Controparte_1 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. Giovanni Borrielli per le convenute e si riporta alla propria Controparte_2 CP_3 comparsa di costituzione e risposta e, segnatamente, alle conclusioni ivi rassegnate;
Il P.M., in data 04.12.2024 concludeva facendo proprie le risultanze della ctu.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori Parte_1 Parte_2 Pt_3
deducevano che in data
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_6
12.05.2021 era deceduto in Sorrento il sig. celibe, senza discendenti ed Persona_2 ascendenti, sicchè ai sensi dell'art. 570 c.c. i chiamati all'eredità avrebbero dovuto essere i fratelli e le sorelle, ovvero per i germani già defunti, i loro successibili, e quindi precisamente oltre agli attori: (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
il 28.03.1966), figlie del AN OR (nata a [...] Persona_5 CP_3
Sorrento il 16.08.1974), figlia del AN OR (nato a [...] Persona_6 Controparte_4
di Sorrento il 16.09.1990), unico discendente in vita della RM MO , Persona_7
3 (coniuge di , figlio di ); che, tuttavia, dopo il Controparte_6 Persona_8 Persona_7
decesso era stato rinvenuto un testamento, presuntivamente olografo, datato 2 gennaio 2019, che istituiva erede universale la sola nipote figlia del fratello OR AN Controparte_1
che il testamento veniva pubblicato in data 17.05.2021 in Sorrento innanzi al notaio Per_2
che tale testamento, alla luce di perizia calligrafica redatta da perito di parte, Persona_3
grafologo peritale-giudiziario di fama nazionale, era risultato falso e comunque non scritto di pugno dal de cuius, sicchè era loro interesse che fosse emanata una sentenza di accertamento negativo della provenienza del testamento di al fine di aprire una regolare successione ex Persona_2
lege; che il procedimento instaurato per sequestro conservativo ante causam, iscritto al n.
4420/2021 r.g. era stato rinviato per verificare la possibilità di una conciliazione delle parti in sede di mediazione ed in quel giudizio si era costituita la quale aveva depositato una Controparte_1
perizia calligrafica con risultati di segno opposto;
che la mediazione aveva avuto esito negativo;
che con il paSSggio delle quote di cui il defunto era socio in capo alla sola che Controparte_1
andrebbero ad accrescere quelle già di sua proprietà, venivano meno gli equilibri societari e familiari faticosamente costruiti nel corso di decenni;
che non era credibile che la volontà del defunto fosse quella risultante dal testamento impugnato;
che il danno che poteva essere provocato non era ristorabile con un risarcimento solo economico;
che indicativi della falsità del testamento erano anche i comportamenti assunti dalla convenuta successivamente al decesso Controparte_1 dello zio;
che quest'ultima, infatti, dopo solo cinque giorni, senza avvisare gli altri parenti, aveva fatto pubblicare il testamento;
aveva aperto la caSSforte, dove sarebbe stata rinvenuta la scheda testamentaria, svuotandola del suo contenuto;
aveva provveduto ad incaSSre la polizza accesa dallo zio in suo favore e non aveva esibito il resto della documentazione relativa ad eventuali titoli sottoscritti dal defunto zio in favore degli altri parenti, costringendoli a laboriose ricerche;
che anche il notaio che aveva redatto il verbale di pubblicazione del testamento non aveva voluto rilasciare una copia dello stesso ad alta definizione, neceSSria per eventuali ulteriori perizie o per una consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò posto gli attori dichiaravano di proporre “querela di falso” avverso il testamento pubblicato in data 17.05.2021 dal notaio rep. 5526 racc. 3963, Reg. in Napoli il 21.05.2021 al n. 22301 Per_1
serie 1T, considerato proveniente dal compianto nato a [...] il [...] Persona_2
ed ivi residente, in vita, alla via Fuorimura n. 5, deceduto in data 12.05.2021, offrendo in comparazione documenti meglio descritti in citazione e chiedendo il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio calligrafica, citavano in giudizio e rassegnavano le seguenti Controparte_1
conclusioni: 1) Dichiarare che il testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio Per_1
rep.5526 Racc. 3963, Reg. in Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 serie IT, non proviene dal defunto
4 essendo stato redatto interamente da persona aliena;
2) in via subordinata che il Persona_2
medesimo testamento, pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, Per_1
21/05/2021 al n. 22301 serie IT, non è avvalorato da tutte le condizioni di legge richieste per la sua validità ed efficacia quale testamento olografo;
3) per l'effetto di quanto sub 1) e/o 2) dichiarare l'annullamento del testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, Per_1
Reg. in Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 serie IT, quale testamento olografo del compianto
4 per l'effetto di quanto sub 1) e/o 2) dichiarare che, in assenza di altro Persona_2
testamento valido, la successione del compianto si aprirà secondo le regole Persona_2
ordinarie previste dal Codice Civile;
In caso di accoglimento di quanto sub 1) e/o 2), e in conseguenza di quanto sub 4), dichiarare l'indegnità dell'erede che ha integrato gli estremi dell'art
463 c.c; con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2021 si costituiva in giudizio la quale in via del tutto preliminare, eccepiva il difetto di integrità del Controparte_1
contraddittorio, in quanto gli attori, pur avendo agito in giudizio per ottenere una declaratoria di nullità/annullamento del testamento olografo del sig. del 02.01.2019 e di Persona_2 conseguenza l'apertura della successione legittima del predetto de cuius, si erano limitati a citare in giudizio la sola beneficiaria delle disposizioni testamentarie in contestazione, e non anche tutti i successibili, pure richiamati nella premeSS del libello introduttivo.
Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della domanda ed instava per il suo rigetto, deducendo che a differenza di quanto arditamente sostenuto dalle controparti, il testamento in questione era autentico, in quanto interamente scritto e firmato di suo pugno dal de cuius; che a sostegno della incontestabile genuinità del testamento in contestazione depositava il parere dell'esperto grafologo e, qualora ritenuto neceSSrio chiedeva l'ammissione di una C.T.U. grafologica per la verificazione del testamento olografo del 02.01.2019 oggetto di causa e, segnatamente, della relativa scrittura e della firma ivi apposta per accertare che le stesse provengono interamente dalla mano del sig. . Persona_2
Ancora la convenuta, in ordine alla domanda cautelare di sequestro conservativo, proposta in corso di causa, segnalava che già pendeva tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con
N.R.G. 4420/21 altro procedimento per sequestro conservativo promosso ante causam dagli odierni attori rimesso al Presidente dell'adito Ufficio Giudiziario per l'eventuale riunione con il presente giudizio;
in ogni caso contestava l'ammissibilità della richiesta misura cautelare e la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
contestava, altresì, l'allegazione degli attori in ordine a presunte conTTe sospette assunte all'indomani del decesso dello zio, evidenziando che privo di valenza ai fini decisori appariva l'avverso richiamo all'apertura della
5 caSSforte in cui era stato rinvenuto il testamento impugnato;
all'uopo deduceva che, infatti, rispettando la volontà dello zio, aveva sempre mantenuto il più assoluto riserbo sulla esistenza del testamento de quo - che il sig. aveva conservato all'interno della caSSforte di Persona_2
casa sua - ed aveva pedissequamente adempiuto, a morte avvenuta, alle istruzioni ricevute in vita dal de cuius provvedendo sia all'apertura della caSSforte (il cui codice le era stato segretamente comunicato dal testatore), che alla immediata consegna del testamento allo studio notarile, prescelto dallo stesso testatore, ai fini della relativa pubblicazione;
che, all'interno della caSSforte aveva rinvenuto soltanto il testamento per cui è causa e null'altro; che risibili erano i riferimenti sia all'incasso della polizza accesa dallo zio in favore della nipote, non comprendendosi le ragioni per le quali, una volta verificatasi la morte del sig. la beneficiaria avrebbe dovuto Persona_2
ritardare le operazioni di incasso, che alla asserita mancata esibizione, ad opera della sig.ra CP_1
di non meglio chiariti documenti riguardanti ulteriori titoli sottoscritti dal de cuius in favore
[...]
di altri parenti, non comprendendosi sulla base di quale presupposti, fattuali e giuridici, le controparti avessero ritenuto che la sig.ra fosse stata a conoscenza dell'esistenza di tali Per_2
polizze (che gli stessi attori definiscono eventuali) e della loro materiale ubicazione.
La convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: a) disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali eredi legittimi del sig. , in quanto Persona_2
litisconsorti neceSSri pretermessi, ponendo detto adempimento a carico degli attori;
b) previa riunione con il procedimento cautelare ante causam pendente dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata con N.R.G. 4420/2021, rigettare l'avversa domanda cautelare, poiché improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
c) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda cautelare, nominare il custode dei beni sequestrati tra i professionisti del settore iscritti all'albo dell'adito Tribunale e/o comunque tra soggetti estranei sia alle parti in causa, che alle compagini sociali delle società intereSSte;
d) rigettare l'avversa domanda principale, poiché improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
e) con vittoria di spese di lite.
La prima udienza del 17.01.2022 veniva rinviata su richiesta di parte attrice per le condizioni di salute dell'avv. Andreina Esposito, originario difensore costituito degli attori, all'udienza del
04.07.2022
In data 13 maggio 2022 si costituivano in giudizio per gli attori nuovi difensori in sostituzione del primo difensore, deducendo che l'avv. Andreina Esposito era deceduta in data 03.02.2022, e che all'udienza del 14.02.2022, il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato l'interruzione dei giudizi cautelari riuniti (n. 4420/2021 R.G. P/S e n. 5411-1/2021 R.G. P/S) ex art. 302 cpc e che era intenzione degli attori , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5 Parte_4 Parte_6
6 proseguire il giudizio di merito iscritto al n. 5411/21 r.g,, a tal fine riportandosi all'atto di Pt_6
citazione introduttivo del giudizio.
All'udienza del 04.07.2022, presenti di persona gli attori e e la Pt_1 Pt_4 Parte_2 convenuta veniva disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 Controparte_1
c.p.c. nei confronti di e quali CP_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 chiamati all'eredità di e la causa veniva rinviata all'udienza del 25.01.2023. Persona_2
Con comparsa depositata in data 03.01.2023 si costituivano in giudizio e Controparte_2 [...]
al solo fine di rilevare che, per quanto ad esse risultava, non sussistevano elementi per CP_3
contestare la genuinità ed autenticità del testamento olografo impugnato dagli attori;
le predette convenute, quali potenziali beneficiarie di un'eventuale successione legittima del de cuius Per_2
si rimettevano alla decisone del giudice in ordine alla necessità/opportunità di procedere
[...] all'attività istruttoria, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 25.01.2023 su richiesta dei difensori di parte attrice e della convenuta
[...] veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto l'autenticità o meno della CP_1 scheda testamentaria impugnata;
l'incarico veniva conferito all'udienza del 08.03.2023 e l'elaborato peritale veniva depositato in data 09.09.2023.
Il nuovo giudice relatore, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, con ordinanza resa all'udienza del 29.11.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, rigettava la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto non richiesti alla prima udienza, e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.07.2024, disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
La predetta udienza veniva differita d'ufficio a quella del 28.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale sulle contrapposte conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione in Collegio previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_4 Controparte_5
chiamati in causa quali litisconsorti neceSSri ai sensi dell'art. 102 c.p.c., i quali non si sono
[...]
costituiti in giudizio sebbene ritualmente citati (cfr atto di integrazione del contradditorio notificato a , a mani della madre in data 15.07.2022, ed a a mani Controparte_4 Controparte_5
proprie, in data 15.07.2022, depositato da parte attrice in data 24.01.2023).
Sempre in via preliminare, va detto che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento
7 per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omeSS partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/09/2006, n. 21065; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 25722 del 24/10/2008), non essendo neceSSria neanche la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna
(Cass. 2 ottobre 2013, n, 22657; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25722; Cass. 11 agosto 1982, n. 4526).
Nella specie gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29.11.2023.
Il Pubblico Ministero ha anche rassegnato le sue conclusioni in data 04.12.2024.
Ancora, preliminarmente, si osserva che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (impugnazione dei testamenti) dell'art. 50 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) e come tale è riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale, anche perché risulta essere stata proposta una querela di falso (art. 225 c.p.c.), sebbene quest'ultima domanda deve essere giuridicamente riqualificata.
All'uopo si osserva che la giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che "la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di eSS l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso"
(CaSSzione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307).
Ed invero, componendo un contrasto giurisprudenziale che riteneva annullabile il testamento solo con querela di falso (cfr. Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012, secondo cui "pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), le Sezioni Unite citate hanno, alla fine, dato prevalenza alla natura sostanziale di atto privato del testamento olografo, vieppiù considerando che l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede dichiararsi la nullità non verrebbe alterato, riqualificando la domanda come 'accertamento negativo'.
Quindi, può ritenersi che gli attori, con la dichiarazione di disconoscimento della grafia utilizzata per la redazione del testamento, e del resto coerentemente alle conclusioni espreSSmente rassegnate in citazione, abbiano proposto un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura
8 dal de cuius (cfr CaSSzione civile sez. II, 17/11/2023, n.31974: la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di eSS l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. La questione del difetto di autografia è stata sollevata dagli attori in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento e la causa di nullità è stata identificata nel difetto di autografia del testamento).
Infine sempre in via preliminare si dà atto che la domanda cautelare di sequestro conservativo proposta dagli attori con l'atto di citazione introduttivo della lite non è più stata coltivata nel corso del giudizio, come chiaramente evincibile dalla comparsa di costituzione di nuovo difensore per gli attori depositata in data 13.05.2022, con prosecuzione della sola domanda di merito, e nella quale si rappresenta che il sub-procedimento relativo alla domanda cautelare, a seguito della riunione disposta con quello precedente, promosso ante causam dagli stessi attori nei confronti di
[...]
pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con N.R.G. 4420/21, veniva dichiarato CP_1
interrotto per intervenuto decesso del precedente difensore degli istanti.
Il procedimento cautelare in esame non risulta riassunto ad opera di nessuna delle parti.
Merito.
Va senz'altro affermata la legittimazione attiva degli attori, che quali chiamati all'eredità del loro congiunto in quanto germani o nipoti dello stesso, hanno interesse Persona_2 all'accertamento della non autenticità del testamento, nonché la legittimazione passiva della convenuta che quale erede testamentaria ha per contro interesse ad avvalersi del Controparte_1
documento impugnato.
Correttamente il contraddittorio è stato integrato anche nei confronti degli altri chiamati all'eredità per legge di dal momento che "nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di Persona_2
un testamento sono parti neceSSrie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto deTTo in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, contemporaneamente dal testamento per alcuni, dalla legge per altri"
(cfr Cass. civ., sent. n. 2671 del 23.02.2001).
Ciò posto, al fine di accertare la veridicità di quanto deTTo dagli attori nel corso del presente giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica grafologica d'ufficio sul testamento in oggetto.
La scheda testamentaria in questione è del seguente tenore: “Io sottoscritto Persona_9
nato a [...] il 4·2·1940 nella pienezza delle mie facoltà mentali revoco, anche per
[...]
una diversa volontà maturata, ogni mia precedente scrittura testamentaria e così per la mia morte
9 dispongo dei miei beni. e istituisco mio erede universale mia nipote CP_7 Controparte_1
figli di mio fratello . A lei è devoluto tutto il mio patrimonio e le quote di mia proprieta a Per_5
me intestata della Società GAJA SRL e CARUSO SRL FURIMUR SRL. A lei Parte_7
sono devolute tutte le somme di danaro sul conto corrente Banca SELLA di Sorrento a me intestato
e i titoli sul dossier dalla medesima BANCA SELLA accreditati. A lei sono devoluti tutti i beni immobili di mia proprietà ed in mio possesso custoditi all'interno dell'appartamento del fabbricato di Via S. Francesco 1 3° Piano ultimo mio domicilio. Desidero essere cremato e le ceneri disposte vicino a mio fratello . SORRENTO 2 Gennaio 2019 Pt_8 Persona_2
(cfr testamento pubblicato in Sorrento (NA) con verbale per Notaio TT.
[...] Persona_3
di Napoli redatto il giorno 17.05.2021, rep. n. 5526 / racc. 3963, e registrato in Napoli il 21.05.2021 al n. 22301 serie 1T, allegato in atti da entrambe le parti).
Si premette che il ctu, nel contraddittorio con i periti di parte, in data 06.04.2023 si è recato presso l'Archivio Notarile di Napoli, e dal relativo verbale delle operazioni peritali risulta che “si procede con i rilievi fotografici in digitale del testamento de quo in originale e di comune accordo i cc.tt.pp in osservanza del principio del contraddittorio decidono di proseguire direttamente all'ufficio anagrafe del comune di Sorrento” (cfr verbale di operazioni peritali del 06.04.2023 allegato alla ctu).
All'uopo si evidenzia che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve neceSSriamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione;
tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni” (cfr CaSSzione civile sez. II, 08/02/2024, n.3603).
Pertanto il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che la scheda testamentaria periziata è stata disaminata e valutata in originale, ed ha indicato quali scritture di comparazione i seguenti reperti autografi di firma 1 SUL PASSAPORTO RILASCIATO IN DATA 22/11/1974; firma 2 Persona_2
SULLA PATENTE NAUTICA DATATA 22.04.2000; firma 3 SUL PASSAPORTO RILASCIATO IN DATA
24/02/2014 (gli originali dei predetti documenti risultano consegnati al ctu dalla convenuta all'udienza di conferimento dell'incarico del 08.03.2021); il ctu ha altresì chiarito di aver reiterato ad entrambe le parti in causa, la necessità di fornire ulteriori documenti di certa provenienza, relativi allo stato di salute ed il tenore scolastico/culturale del de cuius e che nel corso delle operazioni peritali non è stata fornita dalle parti ulteriore documentazione, fatta eccezione per le
10 cartelle cliniche e documentazione sanitaria relativa a pervenute a mezzo PEC Persona_2
in data 24.04.2023 dal consulente di parte convenuta.
Il predetto ausiliario esaminando la scheda testamentaria in originale, grazie all'ausilio di rilievi fotografici e scansioni digitali, ha rilevato che “dall'osservazione si sono rilevate turbative della motricità quali tremori, cariche elettriche dei tracciati di una mano in linea con l'età anagrafica, ma soprattutto indicativa di un tracciato non privo di saltellamenti e sbalzi “patologici”; la dinamica grafica nella sua totalità, appare pertanto congrua con le leggi della fisiologia scritturale di un settantanovenne non privo di patimenti senescenti.”.
In particolare il ctu ha esaminato la riconducibilità della grafia al testatore, attraverso lo studio analitico delle impronte fisiografiche, (ductus-grafico), la disamina dell'autografia di Per_2
utilizzando solo i documenti di certa provenienza, riferiti agli anni 1974 2000 e 2014,
[...] ossia vergati sequenzialmente all'età di 34, 60 e 70 anni;
l'esame della situazione clinica del testatore, di anni 79 al momento della redazione del testamento;
la disamina analitica di tutti gli elementi grafologici, esaminando il ductus, gli allineamenti, il rapporto con il rigo di base;
il calibro;
la dimensione orizzontale;
la distribuzione delle masse nello spazio grafico;
la coesione, le pressioni;
la morfologia delle aste;
gli occhielli;
la variabilità, le maiuscole, le peculiari singole lettere, i gesti fuggitivi, evidenziando sotto ogni profilo compatibilità esecutive ed una risultanza grafica conferente.
Il ctu ha affermato che: “la disamina analitica di tutti gli elementi grafologici, segno dopo segno, conduce verso sintomi di autenticità ed irrisori punti di estraneità ... I trend in parametrica pertanto, rivelerebbero segni formali ma soprattutto qualitativo/sostanziali inequivocabili, che ricondurrebbero ad un'unica mano scrivente l'intera scheda testamentaria”.
All'esito degli accertamenti posti in essere nel contraddittorio delle parti, resi nella consulenza espletata conformemente ai criteri metodologici in uso in ambito forense per l'esame dei documenti con esaustiva e condivisibile motivazione a cui può, quindi, integralmente farsi richiamo, la dr. SS ha affermato che: “dall'analisi grafologica effettuata è emersa una Controparte_8
riconducibilità morfo-dinamica in tutti gli elettivi generi e specie grafologiche, non di meno nei gesti pilota, dirimenti per le seguenti conclusioni “la scheda testamentaria periziata a firma di
risulta essere riferibile nella sua interezza all'alveo scrittorio dello stesso” (cfr Persona_2
relazione peritale depositata in data 09.09.2023).
Le predette conclusioni sono state oggetto di rilievi critici ad opera dei consulenti di parte degli attori, che in particolare hanno contestato al ctu la mancanza di metodo scientifico, l'assenza di termini idonei per un confronto grafico, disponendo il ctu solo di tre firme autografe del testatore, di cui l'ultima (del 2014) di cinque anni antecedente al testamento.
11 In primo luogo si osserva che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio da parte del consulente tecnico d'ufficio nella stesura finale dell'elaborato peritale, in quanto il predetto ausiliario non ha modificato le proprie conclusioni ma ha riepilogato in uno schema i segni grafologici che ha posto alla base delle sue conclusioni, evidenziandosi, in ogni caso, che anche all'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti nel pieno contraddittorio hanno avuto modo di formulare rilievi critici alla stesura definitiva, come in effetti hanno fatto gli attori, instando per la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le osservazioni trasmesse ai consulenti di parte degli attori alla bozza dell'elaborato peritale risultano fondarsi sia su rilievi generali di carattere metodologico, che sulla specifica confutazione dei risultati cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, in ogni caso, nel prendere posizione sulle osservazioni dei predetti consulenti, nei limiti in cui quelle si riferiscono in modo specifico all'esame del testo della scheda testamentaria, ha precisato le ragioni per le quali dissente dalle valutazioni espresse dai consulenti di parte attrice.
Nel rispondere ai predetti rilievi critici il ctu ha evidenziato che un attendibile, oggettivo ed acclarato metodo grafologico, si può riassumere nelle seguenti fasi: osservazione immediata e mediata del cartaceo de quo, osservazione dei reperti autografi realmente disponibili, confronto sistematico e mirato fra le lettere omografe del contenuto testamentario con quelle della sottoscrizione in calce, e, successiva parametrica con le comparative della mano autografa;
e che l'accertamento impone come da protocollo unicamente la ricerca e la richiesta di firme di pubblica fede perché di certa provenienza;
indi ha risposto puntualmente anche ai rilievi di tipo tecnico in ordine all'analisi grafica effettuata confermando le sue conclusioni, rimarcando che “non esiste alcun manoscritto di certa provenienza ma unicamente sottoscrizioni”.. “ tutte le immagini inserite dalla scrivente sono digitali, e, l'assenza di ingerenze strumentali è stata comprovata dai rilievi mediante fotocamera digitale reflex corredata di obiettivo macro e flash anulare, scanner con risoluzione di 720 d.p.i., e video/comparatore ad IR (cfr pagg. 54-69 elaborato peritale).
Ancora il consulente tecnico d'ufficio nel controdedurre ai rilievi critici dei consulenti di parte attrice, ed a sostegno della ritenuta autenticità della scheda testamentaria, ha evidenziato che
“trattasi di scrittura diffusamente instabile e sussultante ma non tremula, così come testimonia la parametrica delle immagini richiamate” (cfr pag. 56 elaborato peritale); che ogni soggetto anziano,
è innanzitutto un individuo, e la risposta o reazione in campo medico, è ampiamente diversificata da soggetto a soggetto (pag. 57 elaborato peritale); che “non si registra ordine esecutivo, né precisione
o tonicità grafica, né ancor meno sembra ottimo l'andamento sul rigo di base” e che la scheda testamentaria è intereSSta invece da correzioni, ritocchi, conversioni e cancellature (pagg. 61 e 62 elaborato peritale); che “l'indice probatorio d'identità è il dato finale ricavato dalla ricerca ed
12 include tutti gli elementi, con il giusto peso di ognuno che sono emersi dalla ricerca. Ma, non è il numero delle coincidenze registrate che conta, bensì il peso che ciascuna di queste apporta alla valutazione finale della ricerca;
Per converso: “Nella comparazione, l'aver trovato numerose forme o segni di lettere diverse, rispetto a poche somiglianze strutturali e qualitativo/sostanziali di maggiore valore probatorio d'identità, fa pendere la bilancia dalla parte di queste ultime” (cfr pag
67 elaborato peritale).
Ebbene le riportate conclusioni, ribadite anche in sede di chiarimenti, costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato attraverso una adeguata valutazione di tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame, per cui possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale e può concludersi nel senso che l'esame calligrafico del testamento olografo non depone per la falsità dello stesso.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed in assenza di altri elementi di rilievo probatorio, non si può addivenire ad un giudizio di falsità del testamento, mancandone una prova rigorosa, il cui onere incombeva sugli attori, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, (tra le altre Cass. Civile Sez. U. 12307/2015 e Cass. Civile
109/2017, 18363/2018).
Invero non solo nella fattispecie non risultano in atti ulteriori elementi probatori anche di carattere indiziario idonei a supportare la tesi degli istanti in ordine alla asserita non autenticità del testamento, nell'assunto che il testatore mai avrebbe voluto alterare gli equilibri familiari beneficiando una sola nipote, ma deve altresì rilevarsi che gli stessi attori, prima dell'instaurazione della lite, fornivano al loro consulente di parte grafologo, quale scrittura di comparazione, un precedente testamento olografo del 2010 non pubblicato con il quale per quanto Persona_2
risulta dalla predetta perizia, con atto di ultima volontà di tenore del tutto identico a quello oggetto di lite, istituiva suo unico erede universale un altro nipote, figlio della sorella Persona_8
MO Luigia, in tal modo sconfeSSndo lo stesso assunto di partenza in base al quale non poteva corrispondere alla volontà del defunto quella di istituire unico erede universale un solo congiunto
(cfr perizia del consulente di parte degli attori allegata all'atto di citazione).
Nè tantomeno sussistono elementi per accogliere la domanda subordinata di annullamento del testamento in oggetto, in quanto non avvalorato da tutte le condizioni di legge per la sua validità ed efficacia quale testamento olografo.
In disparte la genericità della censura, si evidenzia che ai sensi dell'art. 602 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.[II]. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e
13 cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.[III]. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammeSS soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Nel caso in esame alla luce della espletata ctu i requisiti dell'autografia e della sottoscrizione del testamento olografo in oggetto sono sussistenti, così come la scheda testamentaria riporta la data con indicazione del giorno mese ed anno (Sorrento, 2 gennaio 2019) e la sottoscrizione è apposta in calce alla scheda testamentaria (cfr scheda testamentaria, pubblicata in Sorrento (NA) con verbale per Notaio TT. di Napoli redatto il giorno 17.05.2021, rep. n. 5526 / racc. 3963, e Persona_3
registrato in Napoli il 21.05.2021 al n. 22301 serie 1T).
Anche la domanda di annullamento del testamento spiegata in via subordinata va pertanto disattesa.
Dal rigetto della domanda di accertamento della non autenticità del testamento oggetto di lite, e di quella di annullamento delle stesso, discende l'assorbimento di ogni decisione sulle ulteriori domande spiegate dagli attori e di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni rassegnate in citazione
(declaratoria di apertura della successione legittima di ed declaratoria di Persona_2 indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 c.c.).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra gli attori e la convenuta e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ai sensi del d.m.
55/2014 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (valore indeterminabile di baSS complessità – da 26.000,00 ad euro 52.000,00 euro), ed all'attività difensiva, nella misura media prevista per lo scaglione suindicato, e minima per la sola fase istruttoria (fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria, euro 903,00 e fase conclusionale, euro 2.905,00), oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute e con distrazione in favore dell'avv. Luigi Tucillo, procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Si compensano integralmente nei rapporti tra convenuta e i litisconsorti neceSSri Controparte_2
CP_ e che non hanno spiegato alcuna domanda rimettendosi al Tribunale.
Restano definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
14 1. rigetta la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità per difetto di autenticità del testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep. 5526 Racc. 3963, Reg. in Per_1
Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 serie IT, nonché quella di annullamento del predetto testamento;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
, al rimborso, in favore di delle spese
[...] Parte_6 Controparte_1
di lite che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15%, IVA, Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi
Tuccillo, procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
3. compensa le spese di lite nei rapporti tra gli attori, la convenuta e le chiamate in causa e;
CP_3 Controparte_2
4. pone definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. SS Maria Rosaria Barbato Dott. SS Marianna Lopiano
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
I Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: TT. SS Marianna Lopiano Presidente TT. SS Maria Rosaria Barbato Giudice relatore TT. SS Anna Coletti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5411 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: accertamento falsità testamento e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] C.F. , nato a
[...] C.F._2 Parte_3
Sorrento il 15/06/1945, C.F. , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
12.09.1949 C.F. , nata a [...] il [...] C.F. C.F._4 Parte_5
, elettivamente domiciliati in Piano di Sorrento al Corso Italia n.62 presso lo C.F._5 studio degli avv.ti Gianvincenzo Esposito e Danilo Esposito, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di mandato depositato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13.05.2022
ATTORI
nato a [...], il [...] C.F. Parte_6 [...]
, elett.te domiciliato in Roma (RM), Via Valadier n. 52, presso lo studio degli Avv.ti C.F._6
Savino Guglielmi e Barbara Sabatino che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti come da atto separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25.07.2023;
ATTORE
E
nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._7 domiciliata in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 15 presso lo studio dell'avv. Luigi
Tuccillo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
1 nata a [...] il [...] Codice Fiscale Controparte_2 C.F._8
, e nata a [...] il [...] Codice Fiscale
[...] CP_3 [...]
, rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, dall'Avv. Giovanni Borriello ed C.F._9 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo n. 26.
CONVENUTE
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024.
Gli avvocati Gianvincenzo e Danilo Esposito procuratori costituiti per i Sig.ri , Parte_1
, , e , chiedono al Tribunale di Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 voler valutare l'opportunità di fiSSre un'udienza di comparizione delle parti, al fine di tentare una conciliazione .
Gli avv.ti Esposito insistono affinché il Tribunale nomini un nuovo CTU e rinnovi la consulenza, alla luce dell'osservazioni formulate dai propri consulenti di parte e non esaminate e/o confutate dal CTU. In ogni caso si riportano alle conclusioni formulate nell'atto di citazione ed insistono per il loro accoglimento. Impugnano e contestano le avverse deduzioni, eccezioni e considerazioni perché infondate in fatto ed in diritto;
Gli avvocati Barbara Sabatino e Savino Guglielmi- per l'attore Prof. Parte_6
preliminarmente: chiedono di voler fiSSre udienza al fine di espletare il tentativo di
[...] conciliazione convocando tutte le parti processuali costituite.
Si riportano a tutti gli scritti difensivi presentati in corso di causa ed ai verbali di udienza insistendo nella richiesta di rinnovazione della CTU, così come richiesto con note congiunte del 23/11/2023, da intendersi in questa sede pedissequamente riproTTe, e concludono chiedendo Dichiarare che il testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, Reg. in Napoli il Per_1
21/05/2021 al n. 22301 serie IT, non proviene dal defunto essendo stato redatto Persona_2 interamente da persona aliena;
2. In via subordinata che il medesimo testamento, pubblicato in data
17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, 21/05/2021 al n. 22301 serie IT, non è Per_1 avvalorato da tutte le condizioni di legge richieste per la sua validità ed efficacia quale testamento olografo;
3. Per l'effetto di quanto sub 1) e/o 2) dichiarare l'annullamento del testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, Reg. in Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 Per_1 serie IT, quale testamento olo el compianto 4. Per l'effetto di quanto sub Persona_2
1) e/o 2) dichiarare che, in assenza di altro testamento valido, la successione del compianto si aprirà secondo le regole ordinarie previste dal Codice Civile;
5. In caso di Persona_2
2 accoglimento di quanto sub 1) e/o 2), e in conseguenza di quanto sub 4), dichiarare l'indegnità dell'erede che ha integrato gli estremi dell'art 463 c.c;
6. IN VIA ISTRUTTORIA, alla luce delle risultanze della CTU e delle osservazioni successivamente depositate, si chiede la rinnovazione della CTU.
7. ISTANZA DI EMANARE ORDINE DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI EX ART
210 C.P.C.- Considerata la necessità di avere una copia conforme all'originale ad alta definizione
(600 DPI) del testamento olografo del compianto pubblicato in Sorrento in data Persona_2
17/05/2021 dal notaio notaio in Napoli con studio alla via S. Giacomo n. 24, Persona_3 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, Rep.5526Racc.
3963, registrato in Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 serie IT (allegato in copia conforme in baSS definizione), si chiede emanarsi Ordine di esibizione in giudizio del predetto documento da impartirsi al medesimo notaio notaio in Napoli con studio alla via S. Giacomo n. Persona_3
24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola che è il depositario dell'originale del documento di cui si chiede l'esibizione. Si rappresenta che tale Ordine si rende neceSSrio dal momento che il medesimo notaio si è rifiutato di esibire tale copia richiesta sia dalla Consulente incaricata dagli Attori (nonostante numerosi inviti da parte di questa
Consulente il notaio che ha redatto il verbale di pubblicazione del testamento olografo non ha inviato, per tramite degli eredi, una scansione a 600 DPI del documento oggetto di esame, ma esclusivamente una scansione della copia steSS — pag 1, righi da 14 a 16 della perizia grafologica TT.SS , che dagli Attori e da ultimo da codesto difensore (vedi, per tutte, PEC del Per_4
09/09/2021). Tale esibizione si rende neceSSria in quanto la scansione a baSS definizione non consente, né ai CTP né al CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina, un'indagine completa della scheda testamentaria (dalla natura della scansione del documento in possesso non è possibile, al momento, analizzare il tipo di mezzo scrittorio utilizzato né se, apparentemente e verosimilmente tutto l'intero documento è stato vergato con mezzi scrittori contenenti incrostazione nera — pag 6, righi a 2 a 4 della perizia grafologica TT.SS . Riservate tutte le integrazioni di merito ed Per_4 istruttorie consentite.” 8. Con vittoria di spese e compensi da liquidare ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari;
l'avv. Luigi Tuccillo per la convenuta chiede, l'accoglimento delle conclusioni Controparte_1 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. Giovanni Borrielli per le convenute e si riporta alla propria Controparte_2 CP_3 comparsa di costituzione e risposta e, segnatamente, alle conclusioni ivi rassegnate;
Il P.M., in data 04.12.2024 concludeva facendo proprie le risultanze della ctu.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori Parte_1 Parte_2 Pt_3
deducevano che in data
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_6
12.05.2021 era deceduto in Sorrento il sig. celibe, senza discendenti ed Persona_2 ascendenti, sicchè ai sensi dell'art. 570 c.c. i chiamati all'eredità avrebbero dovuto essere i fratelli e le sorelle, ovvero per i germani già defunti, i loro successibili, e quindi precisamente oltre agli attori: (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
il 28.03.1966), figlie del AN OR (nata a [...] Persona_5 CP_3
Sorrento il 16.08.1974), figlia del AN OR (nato a [...] Persona_6 Controparte_4
di Sorrento il 16.09.1990), unico discendente in vita della RM MO , Persona_7
3 (coniuge di , figlio di ); che, tuttavia, dopo il Controparte_6 Persona_8 Persona_7
decesso era stato rinvenuto un testamento, presuntivamente olografo, datato 2 gennaio 2019, che istituiva erede universale la sola nipote figlia del fratello OR AN Controparte_1
che il testamento veniva pubblicato in data 17.05.2021 in Sorrento innanzi al notaio Per_2
che tale testamento, alla luce di perizia calligrafica redatta da perito di parte, Persona_3
grafologo peritale-giudiziario di fama nazionale, era risultato falso e comunque non scritto di pugno dal de cuius, sicchè era loro interesse che fosse emanata una sentenza di accertamento negativo della provenienza del testamento di al fine di aprire una regolare successione ex Persona_2
lege; che il procedimento instaurato per sequestro conservativo ante causam, iscritto al n.
4420/2021 r.g. era stato rinviato per verificare la possibilità di una conciliazione delle parti in sede di mediazione ed in quel giudizio si era costituita la quale aveva depositato una Controparte_1
perizia calligrafica con risultati di segno opposto;
che la mediazione aveva avuto esito negativo;
che con il paSSggio delle quote di cui il defunto era socio in capo alla sola che Controparte_1
andrebbero ad accrescere quelle già di sua proprietà, venivano meno gli equilibri societari e familiari faticosamente costruiti nel corso di decenni;
che non era credibile che la volontà del defunto fosse quella risultante dal testamento impugnato;
che il danno che poteva essere provocato non era ristorabile con un risarcimento solo economico;
che indicativi della falsità del testamento erano anche i comportamenti assunti dalla convenuta successivamente al decesso Controparte_1 dello zio;
che quest'ultima, infatti, dopo solo cinque giorni, senza avvisare gli altri parenti, aveva fatto pubblicare il testamento;
aveva aperto la caSSforte, dove sarebbe stata rinvenuta la scheda testamentaria, svuotandola del suo contenuto;
aveva provveduto ad incaSSre la polizza accesa dallo zio in suo favore e non aveva esibito il resto della documentazione relativa ad eventuali titoli sottoscritti dal defunto zio in favore degli altri parenti, costringendoli a laboriose ricerche;
che anche il notaio che aveva redatto il verbale di pubblicazione del testamento non aveva voluto rilasciare una copia dello stesso ad alta definizione, neceSSria per eventuali ulteriori perizie o per una consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò posto gli attori dichiaravano di proporre “querela di falso” avverso il testamento pubblicato in data 17.05.2021 dal notaio rep. 5526 racc. 3963, Reg. in Napoli il 21.05.2021 al n. 22301 Per_1
serie 1T, considerato proveniente dal compianto nato a [...] il [...] Persona_2
ed ivi residente, in vita, alla via Fuorimura n. 5, deceduto in data 12.05.2021, offrendo in comparazione documenti meglio descritti in citazione e chiedendo il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio calligrafica, citavano in giudizio e rassegnavano le seguenti Controparte_1
conclusioni: 1) Dichiarare che il testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio Per_1
rep.5526 Racc. 3963, Reg. in Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 serie IT, non proviene dal defunto
4 essendo stato redatto interamente da persona aliena;
2) in via subordinata che il Persona_2
medesimo testamento, pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, Per_1
21/05/2021 al n. 22301 serie IT, non è avvalorato da tutte le condizioni di legge richieste per la sua validità ed efficacia quale testamento olografo;
3) per l'effetto di quanto sub 1) e/o 2) dichiarare l'annullamento del testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep.5526 Racc. 3963, Per_1
Reg. in Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 serie IT, quale testamento olografo del compianto
4 per l'effetto di quanto sub 1) e/o 2) dichiarare che, in assenza di altro Persona_2
testamento valido, la successione del compianto si aprirà secondo le regole Persona_2
ordinarie previste dal Codice Civile;
In caso di accoglimento di quanto sub 1) e/o 2), e in conseguenza di quanto sub 4), dichiarare l'indegnità dell'erede che ha integrato gli estremi dell'art
463 c.c; con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2021 si costituiva in giudizio la quale in via del tutto preliminare, eccepiva il difetto di integrità del Controparte_1
contraddittorio, in quanto gli attori, pur avendo agito in giudizio per ottenere una declaratoria di nullità/annullamento del testamento olografo del sig. del 02.01.2019 e di Persona_2 conseguenza l'apertura della successione legittima del predetto de cuius, si erano limitati a citare in giudizio la sola beneficiaria delle disposizioni testamentarie in contestazione, e non anche tutti i successibili, pure richiamati nella premeSS del libello introduttivo.
Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della domanda ed instava per il suo rigetto, deducendo che a differenza di quanto arditamente sostenuto dalle controparti, il testamento in questione era autentico, in quanto interamente scritto e firmato di suo pugno dal de cuius; che a sostegno della incontestabile genuinità del testamento in contestazione depositava il parere dell'esperto grafologo e, qualora ritenuto neceSSrio chiedeva l'ammissione di una C.T.U. grafologica per la verificazione del testamento olografo del 02.01.2019 oggetto di causa e, segnatamente, della relativa scrittura e della firma ivi apposta per accertare che le stesse provengono interamente dalla mano del sig. . Persona_2
Ancora la convenuta, in ordine alla domanda cautelare di sequestro conservativo, proposta in corso di causa, segnalava che già pendeva tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con
N.R.G. 4420/21 altro procedimento per sequestro conservativo promosso ante causam dagli odierni attori rimesso al Presidente dell'adito Ufficio Giudiziario per l'eventuale riunione con il presente giudizio;
in ogni caso contestava l'ammissibilità della richiesta misura cautelare e la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
contestava, altresì, l'allegazione degli attori in ordine a presunte conTTe sospette assunte all'indomani del decesso dello zio, evidenziando che privo di valenza ai fini decisori appariva l'avverso richiamo all'apertura della
5 caSSforte in cui era stato rinvenuto il testamento impugnato;
all'uopo deduceva che, infatti, rispettando la volontà dello zio, aveva sempre mantenuto il più assoluto riserbo sulla esistenza del testamento de quo - che il sig. aveva conservato all'interno della caSSforte di Persona_2
casa sua - ed aveva pedissequamente adempiuto, a morte avvenuta, alle istruzioni ricevute in vita dal de cuius provvedendo sia all'apertura della caSSforte (il cui codice le era stato segretamente comunicato dal testatore), che alla immediata consegna del testamento allo studio notarile, prescelto dallo stesso testatore, ai fini della relativa pubblicazione;
che, all'interno della caSSforte aveva rinvenuto soltanto il testamento per cui è causa e null'altro; che risibili erano i riferimenti sia all'incasso della polizza accesa dallo zio in favore della nipote, non comprendendosi le ragioni per le quali, una volta verificatasi la morte del sig. la beneficiaria avrebbe dovuto Persona_2
ritardare le operazioni di incasso, che alla asserita mancata esibizione, ad opera della sig.ra CP_1
di non meglio chiariti documenti riguardanti ulteriori titoli sottoscritti dal de cuius in favore
[...]
di altri parenti, non comprendendosi sulla base di quale presupposti, fattuali e giuridici, le controparti avessero ritenuto che la sig.ra fosse stata a conoscenza dell'esistenza di tali Per_2
polizze (che gli stessi attori definiscono eventuali) e della loro materiale ubicazione.
La convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: a) disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali eredi legittimi del sig. , in quanto Persona_2
litisconsorti neceSSri pretermessi, ponendo detto adempimento a carico degli attori;
b) previa riunione con il procedimento cautelare ante causam pendente dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata con N.R.G. 4420/2021, rigettare l'avversa domanda cautelare, poiché improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
c) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda cautelare, nominare il custode dei beni sequestrati tra i professionisti del settore iscritti all'albo dell'adito Tribunale e/o comunque tra soggetti estranei sia alle parti in causa, che alle compagini sociali delle società intereSSte;
d) rigettare l'avversa domanda principale, poiché improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
e) con vittoria di spese di lite.
La prima udienza del 17.01.2022 veniva rinviata su richiesta di parte attrice per le condizioni di salute dell'avv. Andreina Esposito, originario difensore costituito degli attori, all'udienza del
04.07.2022
In data 13 maggio 2022 si costituivano in giudizio per gli attori nuovi difensori in sostituzione del primo difensore, deducendo che l'avv. Andreina Esposito era deceduta in data 03.02.2022, e che all'udienza del 14.02.2022, il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato l'interruzione dei giudizi cautelari riuniti (n. 4420/2021 R.G. P/S e n. 5411-1/2021 R.G. P/S) ex art. 302 cpc e che era intenzione degli attori , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5 Parte_4 Parte_6
6 proseguire il giudizio di merito iscritto al n. 5411/21 r.g,, a tal fine riportandosi all'atto di Pt_6
citazione introduttivo del giudizio.
All'udienza del 04.07.2022, presenti di persona gli attori e e la Pt_1 Pt_4 Parte_2 convenuta veniva disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 Controparte_1
c.p.c. nei confronti di e quali CP_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 chiamati all'eredità di e la causa veniva rinviata all'udienza del 25.01.2023. Persona_2
Con comparsa depositata in data 03.01.2023 si costituivano in giudizio e Controparte_2 [...]
al solo fine di rilevare che, per quanto ad esse risultava, non sussistevano elementi per CP_3
contestare la genuinità ed autenticità del testamento olografo impugnato dagli attori;
le predette convenute, quali potenziali beneficiarie di un'eventuale successione legittima del de cuius Per_2
si rimettevano alla decisone del giudice in ordine alla necessità/opportunità di procedere
[...] all'attività istruttoria, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 25.01.2023 su richiesta dei difensori di parte attrice e della convenuta
[...] veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto l'autenticità o meno della CP_1 scheda testamentaria impugnata;
l'incarico veniva conferito all'udienza del 08.03.2023 e l'elaborato peritale veniva depositato in data 09.09.2023.
Il nuovo giudice relatore, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, con ordinanza resa all'udienza del 29.11.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, rigettava la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto non richiesti alla prima udienza, e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.07.2024, disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
La predetta udienza veniva differita d'ufficio a quella del 28.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale sulle contrapposte conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione in Collegio previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_4 Controparte_5
chiamati in causa quali litisconsorti neceSSri ai sensi dell'art. 102 c.p.c., i quali non si sono
[...]
costituiti in giudizio sebbene ritualmente citati (cfr atto di integrazione del contradditorio notificato a , a mani della madre in data 15.07.2022, ed a a mani Controparte_4 Controparte_5
proprie, in data 15.07.2022, depositato da parte attrice in data 24.01.2023).
Sempre in via preliminare, va detto che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento
7 per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omeSS partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/09/2006, n. 21065; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 25722 del 24/10/2008), non essendo neceSSria neanche la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna
(Cass. 2 ottobre 2013, n, 22657; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25722; Cass. 11 agosto 1982, n. 4526).
Nella specie gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29.11.2023.
Il Pubblico Ministero ha anche rassegnato le sue conclusioni in data 04.12.2024.
Ancora, preliminarmente, si osserva che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (impugnazione dei testamenti) dell'art. 50 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) e come tale è riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale, anche perché risulta essere stata proposta una querela di falso (art. 225 c.p.c.), sebbene quest'ultima domanda deve essere giuridicamente riqualificata.
All'uopo si osserva che la giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che "la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di eSS l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso"
(CaSSzione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307).
Ed invero, componendo un contrasto giurisprudenziale che riteneva annullabile il testamento solo con querela di falso (cfr. Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012, secondo cui "pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), le Sezioni Unite citate hanno, alla fine, dato prevalenza alla natura sostanziale di atto privato del testamento olografo, vieppiù considerando che l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede dichiararsi la nullità non verrebbe alterato, riqualificando la domanda come 'accertamento negativo'.
Quindi, può ritenersi che gli attori, con la dichiarazione di disconoscimento della grafia utilizzata per la redazione del testamento, e del resto coerentemente alle conclusioni espreSSmente rassegnate in citazione, abbiano proposto un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura
8 dal de cuius (cfr CaSSzione civile sez. II, 17/11/2023, n.31974: la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di eSS l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. La questione del difetto di autografia è stata sollevata dagli attori in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento e la causa di nullità è stata identificata nel difetto di autografia del testamento).
Infine sempre in via preliminare si dà atto che la domanda cautelare di sequestro conservativo proposta dagli attori con l'atto di citazione introduttivo della lite non è più stata coltivata nel corso del giudizio, come chiaramente evincibile dalla comparsa di costituzione di nuovo difensore per gli attori depositata in data 13.05.2022, con prosecuzione della sola domanda di merito, e nella quale si rappresenta che il sub-procedimento relativo alla domanda cautelare, a seguito della riunione disposta con quello precedente, promosso ante causam dagli stessi attori nei confronti di
[...]
pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con N.R.G. 4420/21, veniva dichiarato CP_1
interrotto per intervenuto decesso del precedente difensore degli istanti.
Il procedimento cautelare in esame non risulta riassunto ad opera di nessuna delle parti.
Merito.
Va senz'altro affermata la legittimazione attiva degli attori, che quali chiamati all'eredità del loro congiunto in quanto germani o nipoti dello stesso, hanno interesse Persona_2 all'accertamento della non autenticità del testamento, nonché la legittimazione passiva della convenuta che quale erede testamentaria ha per contro interesse ad avvalersi del Controparte_1
documento impugnato.
Correttamente il contraddittorio è stato integrato anche nei confronti degli altri chiamati all'eredità per legge di dal momento che "nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di Persona_2
un testamento sono parti neceSSrie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto deTTo in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, contemporaneamente dal testamento per alcuni, dalla legge per altri"
(cfr Cass. civ., sent. n. 2671 del 23.02.2001).
Ciò posto, al fine di accertare la veridicità di quanto deTTo dagli attori nel corso del presente giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica grafologica d'ufficio sul testamento in oggetto.
La scheda testamentaria in questione è del seguente tenore: “Io sottoscritto Persona_9
nato a [...] il 4·2·1940 nella pienezza delle mie facoltà mentali revoco, anche per
[...]
una diversa volontà maturata, ogni mia precedente scrittura testamentaria e così per la mia morte
9 dispongo dei miei beni. e istituisco mio erede universale mia nipote CP_7 Controparte_1
figli di mio fratello . A lei è devoluto tutto il mio patrimonio e le quote di mia proprieta a Per_5
me intestata della Società GAJA SRL e CARUSO SRL FURIMUR SRL. A lei Parte_7
sono devolute tutte le somme di danaro sul conto corrente Banca SELLA di Sorrento a me intestato
e i titoli sul dossier dalla medesima BANCA SELLA accreditati. A lei sono devoluti tutti i beni immobili di mia proprietà ed in mio possesso custoditi all'interno dell'appartamento del fabbricato di Via S. Francesco 1 3° Piano ultimo mio domicilio. Desidero essere cremato e le ceneri disposte vicino a mio fratello . SORRENTO 2 Gennaio 2019 Pt_8 Persona_2
(cfr testamento pubblicato in Sorrento (NA) con verbale per Notaio TT.
[...] Persona_3
di Napoli redatto il giorno 17.05.2021, rep. n. 5526 / racc. 3963, e registrato in Napoli il 21.05.2021 al n. 22301 serie 1T, allegato in atti da entrambe le parti).
Si premette che il ctu, nel contraddittorio con i periti di parte, in data 06.04.2023 si è recato presso l'Archivio Notarile di Napoli, e dal relativo verbale delle operazioni peritali risulta che “si procede con i rilievi fotografici in digitale del testamento de quo in originale e di comune accordo i cc.tt.pp in osservanza del principio del contraddittorio decidono di proseguire direttamente all'ufficio anagrafe del comune di Sorrento” (cfr verbale di operazioni peritali del 06.04.2023 allegato alla ctu).
All'uopo si evidenzia che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve neceSSriamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione;
tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni” (cfr CaSSzione civile sez. II, 08/02/2024, n.3603).
Pertanto il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che la scheda testamentaria periziata è stata disaminata e valutata in originale, ed ha indicato quali scritture di comparazione i seguenti reperti autografi di firma 1 SUL PASSAPORTO RILASCIATO IN DATA 22/11/1974; firma 2 Persona_2
SULLA PATENTE NAUTICA DATATA 22.04.2000; firma 3 SUL PASSAPORTO RILASCIATO IN DATA
24/02/2014 (gli originali dei predetti documenti risultano consegnati al ctu dalla convenuta all'udienza di conferimento dell'incarico del 08.03.2021); il ctu ha altresì chiarito di aver reiterato ad entrambe le parti in causa, la necessità di fornire ulteriori documenti di certa provenienza, relativi allo stato di salute ed il tenore scolastico/culturale del de cuius e che nel corso delle operazioni peritali non è stata fornita dalle parti ulteriore documentazione, fatta eccezione per le
10 cartelle cliniche e documentazione sanitaria relativa a pervenute a mezzo PEC Persona_2
in data 24.04.2023 dal consulente di parte convenuta.
Il predetto ausiliario esaminando la scheda testamentaria in originale, grazie all'ausilio di rilievi fotografici e scansioni digitali, ha rilevato che “dall'osservazione si sono rilevate turbative della motricità quali tremori, cariche elettriche dei tracciati di una mano in linea con l'età anagrafica, ma soprattutto indicativa di un tracciato non privo di saltellamenti e sbalzi “patologici”; la dinamica grafica nella sua totalità, appare pertanto congrua con le leggi della fisiologia scritturale di un settantanovenne non privo di patimenti senescenti.”.
In particolare il ctu ha esaminato la riconducibilità della grafia al testatore, attraverso lo studio analitico delle impronte fisiografiche, (ductus-grafico), la disamina dell'autografia di Per_2
utilizzando solo i documenti di certa provenienza, riferiti agli anni 1974 2000 e 2014,
[...] ossia vergati sequenzialmente all'età di 34, 60 e 70 anni;
l'esame della situazione clinica del testatore, di anni 79 al momento della redazione del testamento;
la disamina analitica di tutti gli elementi grafologici, esaminando il ductus, gli allineamenti, il rapporto con il rigo di base;
il calibro;
la dimensione orizzontale;
la distribuzione delle masse nello spazio grafico;
la coesione, le pressioni;
la morfologia delle aste;
gli occhielli;
la variabilità, le maiuscole, le peculiari singole lettere, i gesti fuggitivi, evidenziando sotto ogni profilo compatibilità esecutive ed una risultanza grafica conferente.
Il ctu ha affermato che: “la disamina analitica di tutti gli elementi grafologici, segno dopo segno, conduce verso sintomi di autenticità ed irrisori punti di estraneità ... I trend in parametrica pertanto, rivelerebbero segni formali ma soprattutto qualitativo/sostanziali inequivocabili, che ricondurrebbero ad un'unica mano scrivente l'intera scheda testamentaria”.
All'esito degli accertamenti posti in essere nel contraddittorio delle parti, resi nella consulenza espletata conformemente ai criteri metodologici in uso in ambito forense per l'esame dei documenti con esaustiva e condivisibile motivazione a cui può, quindi, integralmente farsi richiamo, la dr. SS ha affermato che: “dall'analisi grafologica effettuata è emersa una Controparte_8
riconducibilità morfo-dinamica in tutti gli elettivi generi e specie grafologiche, non di meno nei gesti pilota, dirimenti per le seguenti conclusioni “la scheda testamentaria periziata a firma di
risulta essere riferibile nella sua interezza all'alveo scrittorio dello stesso” (cfr Persona_2
relazione peritale depositata in data 09.09.2023).
Le predette conclusioni sono state oggetto di rilievi critici ad opera dei consulenti di parte degli attori, che in particolare hanno contestato al ctu la mancanza di metodo scientifico, l'assenza di termini idonei per un confronto grafico, disponendo il ctu solo di tre firme autografe del testatore, di cui l'ultima (del 2014) di cinque anni antecedente al testamento.
11 In primo luogo si osserva che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio da parte del consulente tecnico d'ufficio nella stesura finale dell'elaborato peritale, in quanto il predetto ausiliario non ha modificato le proprie conclusioni ma ha riepilogato in uno schema i segni grafologici che ha posto alla base delle sue conclusioni, evidenziandosi, in ogni caso, che anche all'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti nel pieno contraddittorio hanno avuto modo di formulare rilievi critici alla stesura definitiva, come in effetti hanno fatto gli attori, instando per la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le osservazioni trasmesse ai consulenti di parte degli attori alla bozza dell'elaborato peritale risultano fondarsi sia su rilievi generali di carattere metodologico, che sulla specifica confutazione dei risultati cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, in ogni caso, nel prendere posizione sulle osservazioni dei predetti consulenti, nei limiti in cui quelle si riferiscono in modo specifico all'esame del testo della scheda testamentaria, ha precisato le ragioni per le quali dissente dalle valutazioni espresse dai consulenti di parte attrice.
Nel rispondere ai predetti rilievi critici il ctu ha evidenziato che un attendibile, oggettivo ed acclarato metodo grafologico, si può riassumere nelle seguenti fasi: osservazione immediata e mediata del cartaceo de quo, osservazione dei reperti autografi realmente disponibili, confronto sistematico e mirato fra le lettere omografe del contenuto testamentario con quelle della sottoscrizione in calce, e, successiva parametrica con le comparative della mano autografa;
e che l'accertamento impone come da protocollo unicamente la ricerca e la richiesta di firme di pubblica fede perché di certa provenienza;
indi ha risposto puntualmente anche ai rilievi di tipo tecnico in ordine all'analisi grafica effettuata confermando le sue conclusioni, rimarcando che “non esiste alcun manoscritto di certa provenienza ma unicamente sottoscrizioni”.. “ tutte le immagini inserite dalla scrivente sono digitali, e, l'assenza di ingerenze strumentali è stata comprovata dai rilievi mediante fotocamera digitale reflex corredata di obiettivo macro e flash anulare, scanner con risoluzione di 720 d.p.i., e video/comparatore ad IR (cfr pagg. 54-69 elaborato peritale).
Ancora il consulente tecnico d'ufficio nel controdedurre ai rilievi critici dei consulenti di parte attrice, ed a sostegno della ritenuta autenticità della scheda testamentaria, ha evidenziato che
“trattasi di scrittura diffusamente instabile e sussultante ma non tremula, così come testimonia la parametrica delle immagini richiamate” (cfr pag. 56 elaborato peritale); che ogni soggetto anziano,
è innanzitutto un individuo, e la risposta o reazione in campo medico, è ampiamente diversificata da soggetto a soggetto (pag. 57 elaborato peritale); che “non si registra ordine esecutivo, né precisione
o tonicità grafica, né ancor meno sembra ottimo l'andamento sul rigo di base” e che la scheda testamentaria è intereSSta invece da correzioni, ritocchi, conversioni e cancellature (pagg. 61 e 62 elaborato peritale); che “l'indice probatorio d'identità è il dato finale ricavato dalla ricerca ed
12 include tutti gli elementi, con il giusto peso di ognuno che sono emersi dalla ricerca. Ma, non è il numero delle coincidenze registrate che conta, bensì il peso che ciascuna di queste apporta alla valutazione finale della ricerca;
Per converso: “Nella comparazione, l'aver trovato numerose forme o segni di lettere diverse, rispetto a poche somiglianze strutturali e qualitativo/sostanziali di maggiore valore probatorio d'identità, fa pendere la bilancia dalla parte di queste ultime” (cfr pag
67 elaborato peritale).
Ebbene le riportate conclusioni, ribadite anche in sede di chiarimenti, costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato attraverso una adeguata valutazione di tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame, per cui possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale e può concludersi nel senso che l'esame calligrafico del testamento olografo non depone per la falsità dello stesso.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed in assenza di altri elementi di rilievo probatorio, non si può addivenire ad un giudizio di falsità del testamento, mancandone una prova rigorosa, il cui onere incombeva sugli attori, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, (tra le altre Cass. Civile Sez. U. 12307/2015 e Cass. Civile
109/2017, 18363/2018).
Invero non solo nella fattispecie non risultano in atti ulteriori elementi probatori anche di carattere indiziario idonei a supportare la tesi degli istanti in ordine alla asserita non autenticità del testamento, nell'assunto che il testatore mai avrebbe voluto alterare gli equilibri familiari beneficiando una sola nipote, ma deve altresì rilevarsi che gli stessi attori, prima dell'instaurazione della lite, fornivano al loro consulente di parte grafologo, quale scrittura di comparazione, un precedente testamento olografo del 2010 non pubblicato con il quale per quanto Persona_2
risulta dalla predetta perizia, con atto di ultima volontà di tenore del tutto identico a quello oggetto di lite, istituiva suo unico erede universale un altro nipote, figlio della sorella Persona_8
MO Luigia, in tal modo sconfeSSndo lo stesso assunto di partenza in base al quale non poteva corrispondere alla volontà del defunto quella di istituire unico erede universale un solo congiunto
(cfr perizia del consulente di parte degli attori allegata all'atto di citazione).
Nè tantomeno sussistono elementi per accogliere la domanda subordinata di annullamento del testamento in oggetto, in quanto non avvalorato da tutte le condizioni di legge per la sua validità ed efficacia quale testamento olografo.
In disparte la genericità della censura, si evidenzia che ai sensi dell'art. 602 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.[II]. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e
13 cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.[III]. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammeSS soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Nel caso in esame alla luce della espletata ctu i requisiti dell'autografia e della sottoscrizione del testamento olografo in oggetto sono sussistenti, così come la scheda testamentaria riporta la data con indicazione del giorno mese ed anno (Sorrento, 2 gennaio 2019) e la sottoscrizione è apposta in calce alla scheda testamentaria (cfr scheda testamentaria, pubblicata in Sorrento (NA) con verbale per Notaio TT. di Napoli redatto il giorno 17.05.2021, rep. n. 5526 / racc. 3963, e Persona_3
registrato in Napoli il 21.05.2021 al n. 22301 serie 1T).
Anche la domanda di annullamento del testamento spiegata in via subordinata va pertanto disattesa.
Dal rigetto della domanda di accertamento della non autenticità del testamento oggetto di lite, e di quella di annullamento delle stesso, discende l'assorbimento di ogni decisione sulle ulteriori domande spiegate dagli attori e di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni rassegnate in citazione
(declaratoria di apertura della successione legittima di ed declaratoria di Persona_2 indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 c.c.).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra gli attori e la convenuta e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ai sensi del d.m.
55/2014 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (valore indeterminabile di baSS complessità – da 26.000,00 ad euro 52.000,00 euro), ed all'attività difensiva, nella misura media prevista per lo scaglione suindicato, e minima per la sola fase istruttoria (fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria, euro 903,00 e fase conclusionale, euro 2.905,00), oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute e con distrazione in favore dell'avv. Luigi Tucillo, procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Si compensano integralmente nei rapporti tra convenuta e i litisconsorti neceSSri Controparte_2
CP_ e che non hanno spiegato alcuna domanda rimettendosi al Tribunale.
Restano definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
14 1. rigetta la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità per difetto di autenticità del testamento pubblicato in data 17/05/2021 dal notaio rep. 5526 Racc. 3963, Reg. in Per_1
Napoli il 21/05/2021 al n. 22301 serie IT, nonché quella di annullamento del predetto testamento;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
, al rimborso, in favore di delle spese
[...] Parte_6 Controparte_1
di lite che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15%, IVA, Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi
Tuccillo, procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
3. compensa le spese di lite nei rapporti tra gli attori, la convenuta e le chiamate in causa e;
CP_3 Controparte_2
4. pone definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. SS Maria Rosaria Barbato Dott. SS Marianna Lopiano
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