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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/12/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
RI IO Presidente
LA ON Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2534/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA A. SAFFI 12 04100 Parte_1 P.IVA_1
LATINA presso lo studio dell'avv. SCATTINI FABRIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
GIA' “ (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in VIA PRIV.R. CERONI MI 20155 MILANO presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. PASCULLI MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA COLONNA N. 4 Parte_2 P.IVA_3
20149 MILANO presso lo studio dell'avv. CONCIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PESENTI MARCO ) C.F._1
APPELLATE
pagina 1 di 17 Conclusioni
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inesistenza della costituzione nel giudizio di primo grado di e per essa , e per l'effetto dichiararne la Controparte_2 Parte_2 contumacia;
- dichiarare la carenza di legittimazione processuale della e per essa della CP_3 [...]
intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 cpc o, in subordine, dichiarare Parte_2 la contumacia della stessa per nullità della procura conferita a CP_3 [...] in data 20 dicembre 2021 per genericità e indeterminatezza dell'oggetto; Parte_2
- dichiarare, di conseguenza, l'inesistenza della costituzione, nel giudizio di primo grado, di
[...]
, e quindi la contumacia della stessa;
CP_1
- disporre lo stralcio di tutto quanto ex adverso depositato;
- ammettere i mezzi istruttori così come richiesti nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo - Repertorio n. 28894, Raccolta n. 12857, a rogito Notaio - stipulato in data 29.10.2008 dalla parte attrice con Persona_1 [...]
(poi ora ) per superamento del limite di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 finanziabilità e per l'effetto, per i motivi di cui sopra, rigettare la richiesta di conversione dello stesso in mutuo ipotecario, e per l'effetto
- dichiarare nulla e/o inefficace la conseguente iscrizione ipotecaria concessa per la somma complessiva di € 720.000,00 sugli immobili acquistati in proprietà superficiaria e siti in Roma, Via dell'Appagliatore 84, 84/A e 86 e per l'effetto ordinarne la cancellazione;
- accertare che il tasso previsto nel contratto di mutuo - Repertorio n. 28894, Raccolta n. 12857, a rogito Notaio - stipulato in data 29.10.2008 dalla parte attrice con Persona_1 [...]
(poi ora ) non è corrispondente a quello Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 nominale dichiarato nel contratto di mutuo, pari al 6,492% annuo, e non corrispondente neanche al
TAEG indicato nel contratto in 6,78%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso di interesse effettivo è pari al 12,579% considerando il cosiddetto “costo occulto” dell'anatocismo derivante dall'applicazione del regime di interesse composto in luogo del corretto regime di interesse semplice e pari al 10,476% su base annuale in una specifica ipotesi dell'estinzione anticipata del
pagina 2 di 17 mutuo alla scadenza della quinta rata di ammortamento del prestito, che, confrontato con il tasso soglia del 9,450% alla data di stipula del mutuo, risulta essere usurario e per l'effetto,
- dichiarare nulla e di alcuno effetto la clausola degli interessi;
- accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato è usurario ex L. 108/96, per cui nulla è dovuto a titolo di interessi ex art. 1815 c.c., con azzeramento di tutti gli interessi versati e imputazione degli stessi a capitale ammontanti ad € 106.292,22 e, solo in via subordinata, nel caso non si ritenga applicabile la sanzione dell'art. 1815 c.c. ma la speciale sanzione prevista dall'art. 117, comma 7 del
T.U.B., accertare e dichiarare dovuti i soli interessi al tasso B.O.T. e azzeramento di tutti gli interessi versati in eccesso rispetto a tale tasso B.O.T. e imputazione degli stessi a capitale (per un totale di €
100.134,97);
- accertare e dichiarare che nella rata di mutuo, di cui al piano di ammortamento, vi sono interessi anatocistici applicati a tutta la durata del mutuo per effetto del costo occulto derivante dall'applicazione del regime dell'interesse composto in luogo del regime dell'interesse semplice, ovvero che la rata di mutuo, così come calcolata dalla contiene geneticamente o CP_5 intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti, con conseguente ripetizione ex art. 1283 c.c. di tutti gli interessi versati a tale titolo ed ammontanti ad €
56.854,32;
- accertare e dichiarare, in via meramente subordinata, che la parte di ipoteca iscritta a titolo di interessi moratori pari ad € 96.000, risulta in violazione delle previsioni di cui all'art. 2855, c. 2, c.c., disponendone in ogni caso la cancellazione;
- dichiarare nullo il contratto di mutuo per vizio del consenso, non avendo la Banca informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendolo accettare senza la dovuta ed obbligatoria informativa in particolar modo in merito al diverso tasso effettivamente applicato anche tenuto conto del fatto che il T.A.E.G. indicato nel contratto di mutuo in misura pari al 6,78% è inferiore al corretto T.A.E.G. calcolato nella perizia econometrica pari al 6,83% e, inoltre, il tasso risulta essere stato desunto dal manipolato tasso
Euribor, oltreché essere significativamente diverso al momento in cui si considera il cosiddetto “costo occulto” del regime di capitalizzazione composta che accresce il TEG al 12,579%;
- condannare e per esse in Controparte_2 CP_3 Parte_2 persona del L.R. pt al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. nella misura degli interessi usurari/anatocistici pattuiti o nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia (o che
pagina 3 di 17 emergerà in corso di causa), vista l'usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso di interesse nominale annuo è pari al 6,492%, il TAEG è pari al 6,78%, mentre in realtà il tasso di interesse effettivo è pari al 12,579% considerando il cosiddetto “costo occulto” dell'anatocismo derivante dall'applicazione del regime di interesse composto in luogo del corretto regime di interesse semplice e al 10,476% su base annuale in una specifica ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo alla scadenza della quinta rata di ammortamento del prestito, essendo inoltre stati applicati interessi anatocistici i quali anch'essi determinano
l'incremento del tasso di interesse effettivamente pagato dal mutuatario oltre il limite del tasso soglia usura del 9,450%;
- condannare (ora ), e per esse Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Parte_2 in persona del L.R. p.t. ex art. 96 c III cpc per aver simulato la propria partecipazione al
[...] procedimento di mediazione ed aver forzato parte attrice ad azionare il presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste affinché l'adìta Corte voglia:
• disporre CTU contabile sul contratto di mutuo stipulato in data 29.10.2008 con Controparte_4
(ora a rogito Notaio Repertorio n. 28894,
[...] Controparte_2 Persona_1
Raccolta n. 12857 al fine di accertare e confermare la natura usuraria e anatocistica degli interessi pattuiti in detto contratto compresa la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria in merito all'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito per manipolazione Euribor e per omessa comunicazione del regime di capitalizzazione applicato al contratto di mutuo, sulla base delle argomentazioni già esposte negli elaborati di parte.
Per IA' “ Controparte_1 Controparte_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale:
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dalla soc. per i Parte_1 motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata:
- dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande proposte dalla soc. Parte_1 poiché infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
pagina 4 di 17 in via istruttoria:
- dichiarare inammissibili o comunque rigettare le istanze istruttorie avanzate dalla soc. Parte_1 per i motivi esposti in atti;
[...] in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali di studio.
Per appresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 Parte_2
“In via preliminare:
[...]
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione,
l'inammissibilità dell'appello avversario si sensi all'art. 342 co. I, c.p.c., ovvero, in difetto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere in toto, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla società con atto di citazione in appello e, per l'effetto, Parte_1 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 6118/2023 (R.G. n. 33153/2021) pronunciata dal
Tribunale di Milano e pubblicata in data 18/07/2023;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, per, Parte_1 Controparte_2 in estrema sintesi, sentir accertare la nullità di un contratto di mutuo fondiario stipulato con
[...] in data 29.10.2008 e per sentir condannare la Banca convenuta alla restituzione degli Controparte_4 interessi anatocistici versati e al risarcimento del danno;
fra le plurime domande vi era anche quella di imputare a capitale gli interessi versati in violazione della normativa antiusura.
A fondamento delle richieste, la società attrice indicava plurimi vizi dai quali sarebbe stato affetto il contratto e cioè, sempre in estrema sintesi, anatocismo occulto, usura, violazione della normativa sulla pagina 5 di 17 trasparenza in relazione all'indeterminatezza del tasso di interesse, e violazione del limite di finanziabilità.
Si costituiva davanti al Tribunale, per mezzo della procuratrice la Parte_2 convenuta cui subentrava nelle more del giudizio Controparte_2 Controparte_1
a seguito di fusione per incorporazione, e chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.
[...]
Interveniva in giudizio, chiedendo anch'essa il rigetto delle domande attoree, Controparte_3 rappresentata dalla procuratrice e dichiarava di essere successore a Parte_2 titolo particolare di per effetto di cessione di crediti in blocco, stipulata in CP_2 Controparte_2 data 3.12.2021 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.12.2021.
A seguito della costituzione di e dell'intervento di la società Controparte_2 Controparte_3 attrice eccepiva che, per effetto della cessione in data anteriore alla costituzione in giudizio della cedente, doveva considerarsi estinta la procura speciale conferita da a Controparte_2
e pertanto la costituzione di per mezzo Parte_2 Controparte_2 della suddetta procuratrice doveva considerarsi inesistente, con la conseguenza che la Banca convenuta doveva essere dichiarata contumace.
Con riferimento alla cessionaria del credito intervenuta ex art. 111 c.p.c., la società attrice eccepiva la carenza di legittimazione processuale di per non essere provata l'inclusione del diritto Controparte_3 controverso fra quelli oggetto della cessione in blocco, nonché la nullità della procura conferita da a Controparte_3 Parte_2
In comparsa conclusionale, la società attrice sollevava un'ulteriore eccezione di rito a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione di . Controparte_6
1.1. La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6118/23, ha respinto tutte le domande ed eccezioni formulate da ed ha condannato la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, liquidate in euro 10.323,00 oltre accessori, disponendo la compensazione fra attrice e CP_5 terza intervenuta.
Per quanto ancora rileva, il Tribunale:
-ha respinto le eccezioni di “inesistenza della costituzione di , di “carenza Controparte_2 di legittimazione processuale di e di estinzione della procura rilasciata da Controparte_3 [...] per effetto della fusione in sollevate dalla società Controparte_2 Controparte_1 attrice.
pagina 6 di 17 Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che l'intervenuta cessione dei crediti in blocco del 3.12.2021 da ad non avesse determinato l'estinzione della procura conferita da Controparte_2 CP_3 [...]
a poiché il trasferimento del credito non determina trasferimento del contratto e, CP_2 Pt_2 quanto alla legittimazione di ha ritenuto che fosse stata acquisita idonea prova dell'inserimento CP_3 del credito controverso fra quelli oggetto di cessione, anche in virtù di apposita dichiarazione resa sul punto dalla Banca cedente;
ha poi ritenuto che la fusione per incorporazione intervenuta nelle more del giudizio non avesse determinato alcuna estinzione della procura bensì che vi fosse stata, sia quale effetto ex lege che per espressa previsione pattizia, la prosecuzione in capo all'incorporante dei rapporti, compresi quelli derivanti dalle procure rilasciate
-ha respinto la contestazione relativa all'effetto anatocistico nella predisposizione dell'ammortamento alla francese del mutuo nonché la contestazione relativa ad un difetto di trasparenza per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta, escludendo anche che il preteso anatocismo producesse un effetto usurario
-ha escluso l'usura, osservando che la mutuataria non aveva assolto all'onere probatorio incombente su chi deduce la violazione della normativa antiusura e ritenendo che, comunque, la prospettazione di un'usura derivante dal computo della penale prevista per l'estinzione anticipata non fosse fondata in diritto, essendo la penale di estinzione anticipata un costo eventuale, non rilevante ai fini del calcolo del
TEG; ha escluso anche, per difetto di allegazione e prova, che ricorresse usura soggettiva
-ha respinto la doglianza relativa alla pretesa difformità fra il TAEG indicato in contratto e quello concretamente applicato, condividendo la difesa della parte convenuta in ordine alla genericità e al difetto di prova dell'assunto
-ha respinto l'eccezione di nullità per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, richiamando le pronunce della S.C. che hanno escluso che il suddetto limite costituisca elemento essenziale del contratto
-ha respinto, infine, la domanda risarcitoria, ritenendo non provati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della convenuta. CP_5
2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di sei motivi come Parte_1 più avanti rubricati e riassunti per punti essenziali.
Si è costituita anche in appello chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.
pagina 7 di 17 Si è costituita anche rappresentata dalla procuratrice Controparte_3 Parte_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto.
Respinta dalla Corte l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dalla società appellante, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
2.1 La decisione della Corte
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla discussione orale, che l'appello non possa trovare accoglimento.
2.2. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalle parti appellate.
La nuova formulazione della norma, introdotta con il c.d. correttivo alla riforma Cartabia (d. lgs.
164/24), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, prevede che l'appello sia “motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” e che “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La sanzione dell'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. è, quindi, prevista quale conseguenza della mancata individuazione dello specifico capo della decisione impugnato, in relazione al quale devono essere rivolte le censure della parte appellante.
L'appello in esame, che contiene l'individuazione delle parti della sentenza impugnate e indica le ragioni della decisione che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi già fissati dalla giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza della (più rigorosa) formulazione previgente della norma, risulta, pertanto, ammissibile.
2.3 I motivi di appello
2.3.1. Inesistenza della costituzione - intervento della cessionaria - legittimazione processuale
L'appellante ritiene che il Tribunale non abbia ben compreso il fondamento dell'eccezione relativa alla costituzione della e ribadisce che la costituzione di in primo grado dovrebbe CP_5 Controparte_2 ritenersi inesistente poiché tale costituzione è avvenuta, per mezzo della procuratrice Parte_2 in data 23.12.2021, quando la procura rilasciata il 20.4.2015 da a
[...] Controparte_2 doveva ritenersi estinta o implicitamente revocata per effetto della cessione Parte_2
pagina 8 di 17 in blocco, in data 3.12.2021, da a , che da quella data era subentrata a Controparte_2 CP_3
nella gestione dei crediti in sofferenza. Pt_2
Secondo l'appellante, quindi, “ non avrebbe potuto/dovuto costituirsi a mezzo della procuratrice CP_7 ma in proprio”.
Ritiene la Corte che questa prima parte del motivo sia infondata.
La regolarità della costituzione della convenuta per mezzo della procuratrice speciale deve CP_5 essere verificata innanzitutto in relazione alle domande svolte dalla società attrice e cioè si deve verificare se, in relazione alle domande di accertamento della nullità del contratto e di ripetizione/risarcimento, fosse munita di una procura speciale idonea alla Parte_2 costituzione in giudizio in nome e per conto di . Controparte_2
La procura notarile del 20.4.2015 richiamata nella comparsa di costituzione e prodotta in primo grado
(doc. 1) conferiva a la potestà di agire in nome e per conto della mandante Parte_2
“per il compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione ed al recupero dei crediti” in sofferenza della mandante.
Nel presente giudizio si controverte sulla gestione del credito, tenuto conto delle domande della società attrice volte ad ottenere, fra le altre cose, l'accertamento della nullità parziale del contratto e dell'imputazione degli interessi versati a capitale e del corrispondente interesse della creditrice ad ottenere il rigetto di tali domande, per evitare che si accerti un credito residuo, ancora da soddisfare, di importo meno elevato.
Con riferimento alle domande svolte, la procura era, quindi, idonea ai fini della costituzione in giudizio.
L'appellante, tuttavia, contesta che tale procura fosse ancora efficace nella data in cui è avvenuta la costituzione in giudizio (23.12.2021), a seguito della cessione dei crediti da a in data CP_7 CP_3
3.12.2021.
In relazione a tale contestazione, ritiene la Corte che alle ragioni esposte dal Tribunale possa aggiungersi una motivazione avente rilievo assorbente.
Nel corso del giudizio di primo grado, è stata, infatti, depositata (in data 13.4.2022) una comparsa nell'interesse di che ben può valere quale comparsa di costituzione di CP_8 [...]
Controparte_2
La costituzione in tale data è certamente regolare, poiché avvenuta in forza di una procura alle liti rilasciata al (nuovo) difensore avv. Matteo Pasculli (all. B) da un procuratore speciale di CP_7
pagina 9 di 17 , che aveva ricevuto una procura notarile a rappresentare la in data Controparte_9 CP_5
11.4.2018 “per la gestione, in ogni loro fase e grado, di cause e giudizi passivi di cui sia parte la
Società mandante, connessi a crediti "non performing" ed in sofferenza che siano stati oggetto di cessione”(all. A).
Il presente giudizio, nel quale vengono formulate contro la le domande suindicate, costituisce CP_5 appunto un giudizio passivo di cui è parte connesso a un credito in sofferenza che è stato CP_7 oggetto di cessione.
Tale costituzione di “in proprio” ha, pertanto, sanato eventuali vizi della costituzione precedente CP_7
[v. Cass. 34775/21 “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator"].
Sempre con il primo motivo, l'appellante ribadisce la carenza di legittimazione di per non essere CP_3 provata l'inclusione del credito controverso fra i crediti ceduti e fa rilevare che la pretesa dichiarazione del cedente, richiamata dal Tribunale quale prova di tale inclusione (“quanto alla inclusione tra i crediti ceduti nella cessione del credito risulta satisfattiva la dichiarazione della cedente contenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 dalla banca in data Controparte_2
21.3.2021” - pag. 8 sentenza appellata), non risulterebbe agli atti.
L'appellante ritiene poi che la mancata produzione del contratto di cessione determini la nullità della procura conferita da a il 20 dicembre 2021, poiché sarebbe nulla CP_3 Parte_2 per indeterminatezza dell'oggetto una procura conferita in attuazione di un mandato con rappresentanza nel quale non siano identificati i rapporti di credito cui la procura si riferisce.
Ritiene la Corte che anche questa parte del motivo sia infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, si deve osservare che nella memoria richiamata dal Tribunale, depositata da il CP_7
21.3.2021, viene espressamente dichiarato, a differenza di quanto sostiene l'appellante, che CP_3
è l'attuale titolare del credito per cui è causa così come cedutole in
[...] Controparte_2 forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 3/12/2021… Tra i crediti oggetto della cessione rientra quello oggetto del presente giudizio” (pag. 3 memoria depositata il 21.3.2021).
pagina 10 di 17 Si deve poi ricordare che, quando il 13.4.2022 si è ritualmente costituita con il nuovo difensore, CP_7 ha fatto proprie le difese sino ad allora svolte dal precedente difensore e, comunque, da quel momento ha adottato una linea difensiva coerente con la dichiarata cessione del credito a CP_3
L'intervento di quindi, ben può valere quale intervento adesivo alle ragioni di da CP_3 CP_7 considerarsi regolarmente costituita, quantomeno dal 13.4.2022.
La costituzione di a mezzo della procuratrice non risulta infine viziata, poiché la procura CP_3 Pt_2 rilasciata il 20.12.2021 “affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”)” risulta idonea al fine di giustificare l'intervento in un giudizio nel quale si controverte intorno ad un diritto acquistato da CP_3
Sempre con tale primo motivo, l'appellante insiste infine nel sostenere l'estinzione della procura rilasciata da a , anche per effetto della fusione per incorporazione intervenuta nelle more CP_7 Pt_2 del giudizio.
Ritiene la Corte che anche questa parte del motivo sia infondata.
Con la fusione per incorporazione di , si è realizzata la prosecuzione di tutti i Controparte_10 rapporti, anche processuali, in capo a . Controparte_1
La fusione ha prodotto i suoi effetti dal 24.4.2022 (v. doc. 2 fascicolo appello ) e quindi Controparte_1 da tale data è proseguito in capo a il rapporto processuale instauratosi con la Controparte_1 costituzione di in data 13.4.2022, restando irrilevante l'eventuale irritualità della precedente CP_7 costituzione di in nome e per conto di Pt_2 CP_7
2.3.2. Piano di ammortamento alla francese - regime di capitalizzazione composta - effetto anatocistico
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto generiche le proprie doglianze in ordine all'effetto anatocistico insito nell'adozione di un regime di capitalizzazione composta, rinviando alle spiegazioni offerte con la perizia di parte prodotta in primo grado, anche con riferimento all'effetto usurario prodotto dall'anatocismo.
Sempre con tale motivo vengono reiterate la doglianza relativa alla violazione della trasparenza per la mancata dichiarazione del regime di capitalizzazione nonché l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza.
pagina 11 di 17 Ritiene la Corte che il motivo sia inammissibile ancor prima che infondato.
Nell'atto di appello, infatti, non viene contestata in modo specifico la ratio decidendi della sentenza, che esclude l'anatocismo osservando che “Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi per cui nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale metodo non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (testualmente sentenza appellata).
L'appellante ritiene di aver svolto sin dal primo grado una contestazione specifica sul punto, rimandando ad una consulenza di parte prodotta (doc. 5), della quale, tuttavia, non indica in appello neppure i passaggi rilevanti a sostegno della propria tesi.
In ogni caso, ad abundantiam, si può osservare che, anche esaminando direttamente la consulenza di parte, la doglianza risulta infondata.
L'assunto della suddetta consulenza di parte, secondo cui sarebbe “palese che, tecnicamente secondo le leggi della matematica finanziaria, il piano di ammortamento alla francese, così come usualmente sviluppato dagli intermediari bancari, ovvero mediante determinazione della rata fissa con una formula di capitalizzazione composta, produca un aggravio di interessi equivalente all'anatocismo che deriverebbe dal calcolo, per ciascun periodo, degli interessi sugli interessi maturati nei periodi precedenti” (pag. 9 doc. 5 cit.) è, infatti, smentito dalla giurisprudenza del S.C. con argomenti qui condivisi.
Cass. 1587/25, in motivazione, ha, infatti, osservato che “…il fatto che per indicare le modalità di rimborso nell'ammortamento "alla francese" si affermi che la capitalizzazione avviene in regime
"composto" … è unicamente rappresentativo del fenomeno per cui la quota capitale è sì incrementata con gli interessi generati non, però, su altri interessi, ma sul capitale residuo, sicché nella dinamica fisiologica del rapporto, allorché cioè il rimborso avviene regolarmente in conformità al piano di ammortamento, gli interessi scaduti non sono destinati a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo diventando parte della somma fruttifera;
è perciò condivisibile l'affermazione, già operata altrove (Cass., Sez. V, 2/10/2023, n. 27823), secondo cui «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare
pagina 12 di 17 la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato».
Allo stesso modo, la S.C. ha escluso che l'adozione di un piano di ammortamento senza l'indicazione del regime di capitalizzazione adottato comporti violazione della trasparenza o indeterminatezza del contratto [v. Cass. S.U. 15130/24 “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; v. analogamente per i mutui a tasso variabile Cass. 7382/25 “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”].
2.3.3. RA
L'appellante ritiene erroneo il rigetto della domanda di accertamento del carattere usurario del contratto, ribadendo che ai fini del TEG dovrebbe tenersi conto della penale di estinzione anticipata, che, a differenza di quanto indicato nelle istruzioni di Banca d'Italia, che per il giudice non dovrebbero essere vincolanti, costituisce un costo legato all'erogazione del credito.
pagina 13 di 17 Ritiene la Corte che anche questo motivo sia infondato, per una ragione di diritto, assorbente di ogni questione relativa all'assolvimento dell'onere probatorio.
Come ha osservato la S.C., infatti, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni
a quella connessi” (Cass. 7352/22; conf. Cass. 23866/22).
2.3.4 T.A.E.G.
L'appellante ritiene che la sentenza sia priva di motivazione nella parte in cui respinge la doglianza relativa alla difformità fra Taeg indicato e Taeg applicato, deducendo che il Taeg “indicato nel contratto di mutuo in misura pari al 6,78%, non corrisponde nemmeno a quello calcolato dal perito incaricato, laddove si indica il 6,83%” e che la conseguenza di tale difformità dovrebbe essere l'applicazione dell'art. 117 co. 6 TUB.
L'appellante aggiunge poi che la sentenza dovrebbe essere riformata, accertando che “il tasso previsto nel contratto di mutuo per cui è causa non corrisponde a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo, pari al 6,492% annuo, né al TAEG indicato nel contratto in 6,78%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso di interesse effettivo è pari al 12,579% considerando il cosiddetto
“costo occulto” dell'anatocismo derivante dall'applicazione del regime di interesse composto in luogo del corretto regime di interesse semplice e pari al 10,476% su base annuale in una specifica ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo alla scadenza della quinta rata di ammortamento del prestito, che, confrontato con il tasso soglia del 9,450% alla data di stipula del mutuo, risulta essere usurario”.
Ritiene la Corte che anche questo motivo sia infondato.
La sentenza appellata, infatti, non è priva di motivazione, bensì motiva il rigetto ritenendo indimostrato l'assunto della difformità.
In ogni caso, anche prescindendo dalla prova di tale pretesa difformità, la domanda dell'appellante di ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB è priva di fondamento in diritto, non costituendo la difformità un'ipotesi di nullità.
L'eventuale erronea indicazione del Taeg non determina, infatti, nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, essendo il Taeg un indicatore previsto a fini di trasparenza e non l'oggetto della pattuizione fra le parti, alla quale si riferisce l'art. 117 TUB (v. Cass. 4597/23 “In tema di
pagina 14 di 17 contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993”).
Le ulteriori deduzioni dell'appellante sono parimenti infondate, essendo infondati i precedenti motivi di appello relativi all'anatocismo e all'usura.
2.3.5. Violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.
L'appellante censura la decisione di rigetto dell'eccezione di nullità per violazione del limite di finanziabilità, osservando testualmente che “Non può negarsi, però, l'evidente posizione di inferiorità/ subordinazione in cui vengono a trovarsi i contraenti spesso costretti alla stipula di un contratto a condizioni svantaggiose per ottenere liquidità per l'avvio o la prosecuzione dell'attività professionale, come nel caso che ci interessa, ove la non solo ha preteso l'iscrizione ipotecaria per € CP_5
720.000,00 su di un immobile acquistato in proprietà superficiaria ma ha altresì preteso la sottoscrizione da parte dei soci e dei rispettivi coniugi (estranei alla società ) di 4 Parte_1 fideiussioni per un importo pari ad € 600.000,00 ciascuna!!”.
Ritiene la Corte che anche questo motivo sia inammissibile ancor prima che infondato.
Il motivo, infatti, non contiene una censura specifica alla motivazione della sentenza che ha respinto la domanda di nullità osservando che il limite di finanziabilità non costituisce elemento essenziale del contratto e richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha indicato il carattere non imperativo della norma.
Nel merito, in ogni caso, la decisione del Tribunale risulta condivisibile, essendo conforme ai principi enunciati dalla S.C. sulla violazione del limite di finanziabilità, la quale, anche ove provata, non inciderebbe sulla validità del contratto.
2.3.6. Risarcimento dei danni
L'appellante, oltre a censurare la parte di sentenza relativa al rigetto della domanda risarcitoria per essere frutto di un copia/incolla, insiste nella richiesta di risarcimento dei danni che deriverebbero dall'accertamento dei vizi del contratto denunciati con i precedenti motivi di impugnazione.
Ritiene la Corte che l'infondatezza dei motivi precedenti assorba tale motivo.
pagina 15 di 17 Per completezza va osservato che nelle conclusioni precisate vi è anche la seguente domanda
“condannare (ora ), e per esse Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Parte_2 in persona del L.R. p.t. ex art. 96 c III cpc per aver simulato la propria partecipazione al
[...] procedimento di mediazione ed aver forzato parte attrice ad azionare il presente giudizio”, formulata senza miglior specificazione.
Ritiene la Corte che, se con tale domanda l'appellante avesse inteso censurare la sentenza di primo grado per non aver disposto la condanna ex art. 96 c.p.c., si dovrebbe rilevare che non vi è un motivo specifico di impugnazione e quindi la doglianza risulterebbe inammissibile;
se, invece, si tratta di domanda formulata a questa Corte, va esclusa, atteso l'esito del giudizio, la ricorrenza dei presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. della parte appellata, che non risulta soccombente bensì vittoriosa.
2.4. Le spese di lite
La società appellante soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle società appellate, cedente e cessionaria del credito, entrambe costituite mediante il deposito di distinti atti difensivi.
Alle società appellate vittoriose è dovuto un compenso unico, in conformità a quanto statuito dalla S.C.
(v. Cass. 17215/15 “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo
i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.”; v. anche Cass. 8688/23).
Il compenso viene, quindi, liquidato unitariamente in favore di entrambe le appellate, con solidarietà dal lato attivo, nell'importo complessivo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata nonché dell'aumento del 30 % per il numero di parti, ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM cit.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate, come precisato in motivazione, in euro 12.988,30 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA ON RI IO
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
RI IO Presidente
LA ON Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2534/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA A. SAFFI 12 04100 Parte_1 P.IVA_1
LATINA presso lo studio dell'avv. SCATTINI FABRIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
GIA' “ (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in VIA PRIV.R. CERONI MI 20155 MILANO presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. PASCULLI MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA COLONNA N. 4 Parte_2 P.IVA_3
20149 MILANO presso lo studio dell'avv. CONCIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PESENTI MARCO ) C.F._1
APPELLATE
pagina 1 di 17 Conclusioni
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inesistenza della costituzione nel giudizio di primo grado di e per essa , e per l'effetto dichiararne la Controparte_2 Parte_2 contumacia;
- dichiarare la carenza di legittimazione processuale della e per essa della CP_3 [...]
intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 cpc o, in subordine, dichiarare Parte_2 la contumacia della stessa per nullità della procura conferita a CP_3 [...] in data 20 dicembre 2021 per genericità e indeterminatezza dell'oggetto; Parte_2
- dichiarare, di conseguenza, l'inesistenza della costituzione, nel giudizio di primo grado, di
[...]
, e quindi la contumacia della stessa;
CP_1
- disporre lo stralcio di tutto quanto ex adverso depositato;
- ammettere i mezzi istruttori così come richiesti nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo - Repertorio n. 28894, Raccolta n. 12857, a rogito Notaio - stipulato in data 29.10.2008 dalla parte attrice con Persona_1 [...]
(poi ora ) per superamento del limite di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 finanziabilità e per l'effetto, per i motivi di cui sopra, rigettare la richiesta di conversione dello stesso in mutuo ipotecario, e per l'effetto
- dichiarare nulla e/o inefficace la conseguente iscrizione ipotecaria concessa per la somma complessiva di € 720.000,00 sugli immobili acquistati in proprietà superficiaria e siti in Roma, Via dell'Appagliatore 84, 84/A e 86 e per l'effetto ordinarne la cancellazione;
- accertare che il tasso previsto nel contratto di mutuo - Repertorio n. 28894, Raccolta n. 12857, a rogito Notaio - stipulato in data 29.10.2008 dalla parte attrice con Persona_1 [...]
(poi ora ) non è corrispondente a quello Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 nominale dichiarato nel contratto di mutuo, pari al 6,492% annuo, e non corrispondente neanche al
TAEG indicato nel contratto in 6,78%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso di interesse effettivo è pari al 12,579% considerando il cosiddetto “costo occulto” dell'anatocismo derivante dall'applicazione del regime di interesse composto in luogo del corretto regime di interesse semplice e pari al 10,476% su base annuale in una specifica ipotesi dell'estinzione anticipata del
pagina 2 di 17 mutuo alla scadenza della quinta rata di ammortamento del prestito, che, confrontato con il tasso soglia del 9,450% alla data di stipula del mutuo, risulta essere usurario e per l'effetto,
- dichiarare nulla e di alcuno effetto la clausola degli interessi;
- accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato è usurario ex L. 108/96, per cui nulla è dovuto a titolo di interessi ex art. 1815 c.c., con azzeramento di tutti gli interessi versati e imputazione degli stessi a capitale ammontanti ad € 106.292,22 e, solo in via subordinata, nel caso non si ritenga applicabile la sanzione dell'art. 1815 c.c. ma la speciale sanzione prevista dall'art. 117, comma 7 del
T.U.B., accertare e dichiarare dovuti i soli interessi al tasso B.O.T. e azzeramento di tutti gli interessi versati in eccesso rispetto a tale tasso B.O.T. e imputazione degli stessi a capitale (per un totale di €
100.134,97);
- accertare e dichiarare che nella rata di mutuo, di cui al piano di ammortamento, vi sono interessi anatocistici applicati a tutta la durata del mutuo per effetto del costo occulto derivante dall'applicazione del regime dell'interesse composto in luogo del regime dell'interesse semplice, ovvero che la rata di mutuo, così come calcolata dalla contiene geneticamente o CP_5 intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti, con conseguente ripetizione ex art. 1283 c.c. di tutti gli interessi versati a tale titolo ed ammontanti ad €
56.854,32;
- accertare e dichiarare, in via meramente subordinata, che la parte di ipoteca iscritta a titolo di interessi moratori pari ad € 96.000, risulta in violazione delle previsioni di cui all'art. 2855, c. 2, c.c., disponendone in ogni caso la cancellazione;
- dichiarare nullo il contratto di mutuo per vizio del consenso, non avendo la Banca informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendolo accettare senza la dovuta ed obbligatoria informativa in particolar modo in merito al diverso tasso effettivamente applicato anche tenuto conto del fatto che il T.A.E.G. indicato nel contratto di mutuo in misura pari al 6,78% è inferiore al corretto T.A.E.G. calcolato nella perizia econometrica pari al 6,83% e, inoltre, il tasso risulta essere stato desunto dal manipolato tasso
Euribor, oltreché essere significativamente diverso al momento in cui si considera il cosiddetto “costo occulto” del regime di capitalizzazione composta che accresce il TEG al 12,579%;
- condannare e per esse in Controparte_2 CP_3 Parte_2 persona del L.R. pt al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. nella misura degli interessi usurari/anatocistici pattuiti o nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia (o che
pagina 3 di 17 emergerà in corso di causa), vista l'usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso di interesse nominale annuo è pari al 6,492%, il TAEG è pari al 6,78%, mentre in realtà il tasso di interesse effettivo è pari al 12,579% considerando il cosiddetto “costo occulto” dell'anatocismo derivante dall'applicazione del regime di interesse composto in luogo del corretto regime di interesse semplice e al 10,476% su base annuale in una specifica ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo alla scadenza della quinta rata di ammortamento del prestito, essendo inoltre stati applicati interessi anatocistici i quali anch'essi determinano
l'incremento del tasso di interesse effettivamente pagato dal mutuatario oltre il limite del tasso soglia usura del 9,450%;
- condannare (ora ), e per esse Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Parte_2 in persona del L.R. p.t. ex art. 96 c III cpc per aver simulato la propria partecipazione al
[...] procedimento di mediazione ed aver forzato parte attrice ad azionare il presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste affinché l'adìta Corte voglia:
• disporre CTU contabile sul contratto di mutuo stipulato in data 29.10.2008 con Controparte_4
(ora a rogito Notaio Repertorio n. 28894,
[...] Controparte_2 Persona_1
Raccolta n. 12857 al fine di accertare e confermare la natura usuraria e anatocistica degli interessi pattuiti in detto contratto compresa la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria in merito all'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito per manipolazione Euribor e per omessa comunicazione del regime di capitalizzazione applicato al contratto di mutuo, sulla base delle argomentazioni già esposte negli elaborati di parte.
Per IA' “ Controparte_1 Controparte_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale:
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dalla soc. per i Parte_1 motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata:
- dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande proposte dalla soc. Parte_1 poiché infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
pagina 4 di 17 in via istruttoria:
- dichiarare inammissibili o comunque rigettare le istanze istruttorie avanzate dalla soc. Parte_1 per i motivi esposti in atti;
[...] in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali di studio.
Per appresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 Parte_2
“In via preliminare:
[...]
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione,
l'inammissibilità dell'appello avversario si sensi all'art. 342 co. I, c.p.c., ovvero, in difetto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere in toto, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla società con atto di citazione in appello e, per l'effetto, Parte_1 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 6118/2023 (R.G. n. 33153/2021) pronunciata dal
Tribunale di Milano e pubblicata in data 18/07/2023;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, per, Parte_1 Controparte_2 in estrema sintesi, sentir accertare la nullità di un contratto di mutuo fondiario stipulato con
[...] in data 29.10.2008 e per sentir condannare la Banca convenuta alla restituzione degli Controparte_4 interessi anatocistici versati e al risarcimento del danno;
fra le plurime domande vi era anche quella di imputare a capitale gli interessi versati in violazione della normativa antiusura.
A fondamento delle richieste, la società attrice indicava plurimi vizi dai quali sarebbe stato affetto il contratto e cioè, sempre in estrema sintesi, anatocismo occulto, usura, violazione della normativa sulla pagina 5 di 17 trasparenza in relazione all'indeterminatezza del tasso di interesse, e violazione del limite di finanziabilità.
Si costituiva davanti al Tribunale, per mezzo della procuratrice la Parte_2 convenuta cui subentrava nelle more del giudizio Controparte_2 Controparte_1
a seguito di fusione per incorporazione, e chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.
[...]
Interveniva in giudizio, chiedendo anch'essa il rigetto delle domande attoree, Controparte_3 rappresentata dalla procuratrice e dichiarava di essere successore a Parte_2 titolo particolare di per effetto di cessione di crediti in blocco, stipulata in CP_2 Controparte_2 data 3.12.2021 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.12.2021.
A seguito della costituzione di e dell'intervento di la società Controparte_2 Controparte_3 attrice eccepiva che, per effetto della cessione in data anteriore alla costituzione in giudizio della cedente, doveva considerarsi estinta la procura speciale conferita da a Controparte_2
e pertanto la costituzione di per mezzo Parte_2 Controparte_2 della suddetta procuratrice doveva considerarsi inesistente, con la conseguenza che la Banca convenuta doveva essere dichiarata contumace.
Con riferimento alla cessionaria del credito intervenuta ex art. 111 c.p.c., la società attrice eccepiva la carenza di legittimazione processuale di per non essere provata l'inclusione del diritto Controparte_3 controverso fra quelli oggetto della cessione in blocco, nonché la nullità della procura conferita da a Controparte_3 Parte_2
In comparsa conclusionale, la società attrice sollevava un'ulteriore eccezione di rito a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione di . Controparte_6
1.1. La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6118/23, ha respinto tutte le domande ed eccezioni formulate da ed ha condannato la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, liquidate in euro 10.323,00 oltre accessori, disponendo la compensazione fra attrice e CP_5 terza intervenuta.
Per quanto ancora rileva, il Tribunale:
-ha respinto le eccezioni di “inesistenza della costituzione di , di “carenza Controparte_2 di legittimazione processuale di e di estinzione della procura rilasciata da Controparte_3 [...] per effetto della fusione in sollevate dalla società Controparte_2 Controparte_1 attrice.
pagina 6 di 17 Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che l'intervenuta cessione dei crediti in blocco del 3.12.2021 da ad non avesse determinato l'estinzione della procura conferita da Controparte_2 CP_3 [...]
a poiché il trasferimento del credito non determina trasferimento del contratto e, CP_2 Pt_2 quanto alla legittimazione di ha ritenuto che fosse stata acquisita idonea prova dell'inserimento CP_3 del credito controverso fra quelli oggetto di cessione, anche in virtù di apposita dichiarazione resa sul punto dalla Banca cedente;
ha poi ritenuto che la fusione per incorporazione intervenuta nelle more del giudizio non avesse determinato alcuna estinzione della procura bensì che vi fosse stata, sia quale effetto ex lege che per espressa previsione pattizia, la prosecuzione in capo all'incorporante dei rapporti, compresi quelli derivanti dalle procure rilasciate
-ha respinto la contestazione relativa all'effetto anatocistico nella predisposizione dell'ammortamento alla francese del mutuo nonché la contestazione relativa ad un difetto di trasparenza per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta, escludendo anche che il preteso anatocismo producesse un effetto usurario
-ha escluso l'usura, osservando che la mutuataria non aveva assolto all'onere probatorio incombente su chi deduce la violazione della normativa antiusura e ritenendo che, comunque, la prospettazione di un'usura derivante dal computo della penale prevista per l'estinzione anticipata non fosse fondata in diritto, essendo la penale di estinzione anticipata un costo eventuale, non rilevante ai fini del calcolo del
TEG; ha escluso anche, per difetto di allegazione e prova, che ricorresse usura soggettiva
-ha respinto la doglianza relativa alla pretesa difformità fra il TAEG indicato in contratto e quello concretamente applicato, condividendo la difesa della parte convenuta in ordine alla genericità e al difetto di prova dell'assunto
-ha respinto l'eccezione di nullità per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, richiamando le pronunce della S.C. che hanno escluso che il suddetto limite costituisca elemento essenziale del contratto
-ha respinto, infine, la domanda risarcitoria, ritenendo non provati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della convenuta. CP_5
2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di sei motivi come Parte_1 più avanti rubricati e riassunti per punti essenziali.
Si è costituita anche in appello chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.
pagina 7 di 17 Si è costituita anche rappresentata dalla procuratrice Controparte_3 Parte_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto.
Respinta dalla Corte l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dalla società appellante, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
2.1 La decisione della Corte
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla discussione orale, che l'appello non possa trovare accoglimento.
2.2. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalle parti appellate.
La nuova formulazione della norma, introdotta con il c.d. correttivo alla riforma Cartabia (d. lgs.
164/24), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, prevede che l'appello sia “motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” e che “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La sanzione dell'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. è, quindi, prevista quale conseguenza della mancata individuazione dello specifico capo della decisione impugnato, in relazione al quale devono essere rivolte le censure della parte appellante.
L'appello in esame, che contiene l'individuazione delle parti della sentenza impugnate e indica le ragioni della decisione che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi già fissati dalla giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza della (più rigorosa) formulazione previgente della norma, risulta, pertanto, ammissibile.
2.3 I motivi di appello
2.3.1. Inesistenza della costituzione - intervento della cessionaria - legittimazione processuale
L'appellante ritiene che il Tribunale non abbia ben compreso il fondamento dell'eccezione relativa alla costituzione della e ribadisce che la costituzione di in primo grado dovrebbe CP_5 Controparte_2 ritenersi inesistente poiché tale costituzione è avvenuta, per mezzo della procuratrice Parte_2 in data 23.12.2021, quando la procura rilasciata il 20.4.2015 da a
[...] Controparte_2 doveva ritenersi estinta o implicitamente revocata per effetto della cessione Parte_2
pagina 8 di 17 in blocco, in data 3.12.2021, da a , che da quella data era subentrata a Controparte_2 CP_3
nella gestione dei crediti in sofferenza. Pt_2
Secondo l'appellante, quindi, “ non avrebbe potuto/dovuto costituirsi a mezzo della procuratrice CP_7 ma in proprio”.
Ritiene la Corte che questa prima parte del motivo sia infondata.
La regolarità della costituzione della convenuta per mezzo della procuratrice speciale deve CP_5 essere verificata innanzitutto in relazione alle domande svolte dalla società attrice e cioè si deve verificare se, in relazione alle domande di accertamento della nullità del contratto e di ripetizione/risarcimento, fosse munita di una procura speciale idonea alla Parte_2 costituzione in giudizio in nome e per conto di . Controparte_2
La procura notarile del 20.4.2015 richiamata nella comparsa di costituzione e prodotta in primo grado
(doc. 1) conferiva a la potestà di agire in nome e per conto della mandante Parte_2
“per il compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione ed al recupero dei crediti” in sofferenza della mandante.
Nel presente giudizio si controverte sulla gestione del credito, tenuto conto delle domande della società attrice volte ad ottenere, fra le altre cose, l'accertamento della nullità parziale del contratto e dell'imputazione degli interessi versati a capitale e del corrispondente interesse della creditrice ad ottenere il rigetto di tali domande, per evitare che si accerti un credito residuo, ancora da soddisfare, di importo meno elevato.
Con riferimento alle domande svolte, la procura era, quindi, idonea ai fini della costituzione in giudizio.
L'appellante, tuttavia, contesta che tale procura fosse ancora efficace nella data in cui è avvenuta la costituzione in giudizio (23.12.2021), a seguito della cessione dei crediti da a in data CP_7 CP_3
3.12.2021.
In relazione a tale contestazione, ritiene la Corte che alle ragioni esposte dal Tribunale possa aggiungersi una motivazione avente rilievo assorbente.
Nel corso del giudizio di primo grado, è stata, infatti, depositata (in data 13.4.2022) una comparsa nell'interesse di che ben può valere quale comparsa di costituzione di CP_8 [...]
Controparte_2
La costituzione in tale data è certamente regolare, poiché avvenuta in forza di una procura alle liti rilasciata al (nuovo) difensore avv. Matteo Pasculli (all. B) da un procuratore speciale di CP_7
pagina 9 di 17 , che aveva ricevuto una procura notarile a rappresentare la in data Controparte_9 CP_5
11.4.2018 “per la gestione, in ogni loro fase e grado, di cause e giudizi passivi di cui sia parte la
Società mandante, connessi a crediti "non performing" ed in sofferenza che siano stati oggetto di cessione”(all. A).
Il presente giudizio, nel quale vengono formulate contro la le domande suindicate, costituisce CP_5 appunto un giudizio passivo di cui è parte connesso a un credito in sofferenza che è stato CP_7 oggetto di cessione.
Tale costituzione di “in proprio” ha, pertanto, sanato eventuali vizi della costituzione precedente CP_7
[v. Cass. 34775/21 “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator"].
Sempre con il primo motivo, l'appellante ribadisce la carenza di legittimazione di per non essere CP_3 provata l'inclusione del credito controverso fra i crediti ceduti e fa rilevare che la pretesa dichiarazione del cedente, richiamata dal Tribunale quale prova di tale inclusione (“quanto alla inclusione tra i crediti ceduti nella cessione del credito risulta satisfattiva la dichiarazione della cedente contenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 dalla banca in data Controparte_2
21.3.2021” - pag. 8 sentenza appellata), non risulterebbe agli atti.
L'appellante ritiene poi che la mancata produzione del contratto di cessione determini la nullità della procura conferita da a il 20 dicembre 2021, poiché sarebbe nulla CP_3 Parte_2 per indeterminatezza dell'oggetto una procura conferita in attuazione di un mandato con rappresentanza nel quale non siano identificati i rapporti di credito cui la procura si riferisce.
Ritiene la Corte che anche questa parte del motivo sia infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, si deve osservare che nella memoria richiamata dal Tribunale, depositata da il CP_7
21.3.2021, viene espressamente dichiarato, a differenza di quanto sostiene l'appellante, che CP_3
è l'attuale titolare del credito per cui è causa così come cedutole in
[...] Controparte_2 forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 3/12/2021… Tra i crediti oggetto della cessione rientra quello oggetto del presente giudizio” (pag. 3 memoria depositata il 21.3.2021).
pagina 10 di 17 Si deve poi ricordare che, quando il 13.4.2022 si è ritualmente costituita con il nuovo difensore, CP_7 ha fatto proprie le difese sino ad allora svolte dal precedente difensore e, comunque, da quel momento ha adottato una linea difensiva coerente con la dichiarata cessione del credito a CP_3
L'intervento di quindi, ben può valere quale intervento adesivo alle ragioni di da CP_3 CP_7 considerarsi regolarmente costituita, quantomeno dal 13.4.2022.
La costituzione di a mezzo della procuratrice non risulta infine viziata, poiché la procura CP_3 Pt_2 rilasciata il 20.12.2021 “affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”)” risulta idonea al fine di giustificare l'intervento in un giudizio nel quale si controverte intorno ad un diritto acquistato da CP_3
Sempre con tale primo motivo, l'appellante insiste infine nel sostenere l'estinzione della procura rilasciata da a , anche per effetto della fusione per incorporazione intervenuta nelle more CP_7 Pt_2 del giudizio.
Ritiene la Corte che anche questa parte del motivo sia infondata.
Con la fusione per incorporazione di , si è realizzata la prosecuzione di tutti i Controparte_10 rapporti, anche processuali, in capo a . Controparte_1
La fusione ha prodotto i suoi effetti dal 24.4.2022 (v. doc. 2 fascicolo appello ) e quindi Controparte_1 da tale data è proseguito in capo a il rapporto processuale instauratosi con la Controparte_1 costituzione di in data 13.4.2022, restando irrilevante l'eventuale irritualità della precedente CP_7 costituzione di in nome e per conto di Pt_2 CP_7
2.3.2. Piano di ammortamento alla francese - regime di capitalizzazione composta - effetto anatocistico
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto generiche le proprie doglianze in ordine all'effetto anatocistico insito nell'adozione di un regime di capitalizzazione composta, rinviando alle spiegazioni offerte con la perizia di parte prodotta in primo grado, anche con riferimento all'effetto usurario prodotto dall'anatocismo.
Sempre con tale motivo vengono reiterate la doglianza relativa alla violazione della trasparenza per la mancata dichiarazione del regime di capitalizzazione nonché l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza.
pagina 11 di 17 Ritiene la Corte che il motivo sia inammissibile ancor prima che infondato.
Nell'atto di appello, infatti, non viene contestata in modo specifico la ratio decidendi della sentenza, che esclude l'anatocismo osservando che “Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi per cui nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale metodo non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (testualmente sentenza appellata).
L'appellante ritiene di aver svolto sin dal primo grado una contestazione specifica sul punto, rimandando ad una consulenza di parte prodotta (doc. 5), della quale, tuttavia, non indica in appello neppure i passaggi rilevanti a sostegno della propria tesi.
In ogni caso, ad abundantiam, si può osservare che, anche esaminando direttamente la consulenza di parte, la doglianza risulta infondata.
L'assunto della suddetta consulenza di parte, secondo cui sarebbe “palese che, tecnicamente secondo le leggi della matematica finanziaria, il piano di ammortamento alla francese, così come usualmente sviluppato dagli intermediari bancari, ovvero mediante determinazione della rata fissa con una formula di capitalizzazione composta, produca un aggravio di interessi equivalente all'anatocismo che deriverebbe dal calcolo, per ciascun periodo, degli interessi sugli interessi maturati nei periodi precedenti” (pag. 9 doc. 5 cit.) è, infatti, smentito dalla giurisprudenza del S.C. con argomenti qui condivisi.
Cass. 1587/25, in motivazione, ha, infatti, osservato che “…il fatto che per indicare le modalità di rimborso nell'ammortamento "alla francese" si affermi che la capitalizzazione avviene in regime
"composto" … è unicamente rappresentativo del fenomeno per cui la quota capitale è sì incrementata con gli interessi generati non, però, su altri interessi, ma sul capitale residuo, sicché nella dinamica fisiologica del rapporto, allorché cioè il rimborso avviene regolarmente in conformità al piano di ammortamento, gli interessi scaduti non sono destinati a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo diventando parte della somma fruttifera;
è perciò condivisibile l'affermazione, già operata altrove (Cass., Sez. V, 2/10/2023, n. 27823), secondo cui «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare
pagina 12 di 17 la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato».
Allo stesso modo, la S.C. ha escluso che l'adozione di un piano di ammortamento senza l'indicazione del regime di capitalizzazione adottato comporti violazione della trasparenza o indeterminatezza del contratto [v. Cass. S.U. 15130/24 “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; v. analogamente per i mutui a tasso variabile Cass. 7382/25 “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”].
2.3.3. RA
L'appellante ritiene erroneo il rigetto della domanda di accertamento del carattere usurario del contratto, ribadendo che ai fini del TEG dovrebbe tenersi conto della penale di estinzione anticipata, che, a differenza di quanto indicato nelle istruzioni di Banca d'Italia, che per il giudice non dovrebbero essere vincolanti, costituisce un costo legato all'erogazione del credito.
pagina 13 di 17 Ritiene la Corte che anche questo motivo sia infondato, per una ragione di diritto, assorbente di ogni questione relativa all'assolvimento dell'onere probatorio.
Come ha osservato la S.C., infatti, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni
a quella connessi” (Cass. 7352/22; conf. Cass. 23866/22).
2.3.4 T.A.E.G.
L'appellante ritiene che la sentenza sia priva di motivazione nella parte in cui respinge la doglianza relativa alla difformità fra Taeg indicato e Taeg applicato, deducendo che il Taeg “indicato nel contratto di mutuo in misura pari al 6,78%, non corrisponde nemmeno a quello calcolato dal perito incaricato, laddove si indica il 6,83%” e che la conseguenza di tale difformità dovrebbe essere l'applicazione dell'art. 117 co. 6 TUB.
L'appellante aggiunge poi che la sentenza dovrebbe essere riformata, accertando che “il tasso previsto nel contratto di mutuo per cui è causa non corrisponde a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo, pari al 6,492% annuo, né al TAEG indicato nel contratto in 6,78%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso di interesse effettivo è pari al 12,579% considerando il cosiddetto
“costo occulto” dell'anatocismo derivante dall'applicazione del regime di interesse composto in luogo del corretto regime di interesse semplice e pari al 10,476% su base annuale in una specifica ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo alla scadenza della quinta rata di ammortamento del prestito, che, confrontato con il tasso soglia del 9,450% alla data di stipula del mutuo, risulta essere usurario”.
Ritiene la Corte che anche questo motivo sia infondato.
La sentenza appellata, infatti, non è priva di motivazione, bensì motiva il rigetto ritenendo indimostrato l'assunto della difformità.
In ogni caso, anche prescindendo dalla prova di tale pretesa difformità, la domanda dell'appellante di ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB è priva di fondamento in diritto, non costituendo la difformità un'ipotesi di nullità.
L'eventuale erronea indicazione del Taeg non determina, infatti, nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, essendo il Taeg un indicatore previsto a fini di trasparenza e non l'oggetto della pattuizione fra le parti, alla quale si riferisce l'art. 117 TUB (v. Cass. 4597/23 “In tema di
pagina 14 di 17 contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993”).
Le ulteriori deduzioni dell'appellante sono parimenti infondate, essendo infondati i precedenti motivi di appello relativi all'anatocismo e all'usura.
2.3.5. Violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.
L'appellante censura la decisione di rigetto dell'eccezione di nullità per violazione del limite di finanziabilità, osservando testualmente che “Non può negarsi, però, l'evidente posizione di inferiorità/ subordinazione in cui vengono a trovarsi i contraenti spesso costretti alla stipula di un contratto a condizioni svantaggiose per ottenere liquidità per l'avvio o la prosecuzione dell'attività professionale, come nel caso che ci interessa, ove la non solo ha preteso l'iscrizione ipotecaria per € CP_5
720.000,00 su di un immobile acquistato in proprietà superficiaria ma ha altresì preteso la sottoscrizione da parte dei soci e dei rispettivi coniugi (estranei alla società ) di 4 Parte_1 fideiussioni per un importo pari ad € 600.000,00 ciascuna!!”.
Ritiene la Corte che anche questo motivo sia inammissibile ancor prima che infondato.
Il motivo, infatti, non contiene una censura specifica alla motivazione della sentenza che ha respinto la domanda di nullità osservando che il limite di finanziabilità non costituisce elemento essenziale del contratto e richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha indicato il carattere non imperativo della norma.
Nel merito, in ogni caso, la decisione del Tribunale risulta condivisibile, essendo conforme ai principi enunciati dalla S.C. sulla violazione del limite di finanziabilità, la quale, anche ove provata, non inciderebbe sulla validità del contratto.
2.3.6. Risarcimento dei danni
L'appellante, oltre a censurare la parte di sentenza relativa al rigetto della domanda risarcitoria per essere frutto di un copia/incolla, insiste nella richiesta di risarcimento dei danni che deriverebbero dall'accertamento dei vizi del contratto denunciati con i precedenti motivi di impugnazione.
Ritiene la Corte che l'infondatezza dei motivi precedenti assorba tale motivo.
pagina 15 di 17 Per completezza va osservato che nelle conclusioni precisate vi è anche la seguente domanda
“condannare (ora ), e per esse Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Parte_2 in persona del L.R. p.t. ex art. 96 c III cpc per aver simulato la propria partecipazione al
[...] procedimento di mediazione ed aver forzato parte attrice ad azionare il presente giudizio”, formulata senza miglior specificazione.
Ritiene la Corte che, se con tale domanda l'appellante avesse inteso censurare la sentenza di primo grado per non aver disposto la condanna ex art. 96 c.p.c., si dovrebbe rilevare che non vi è un motivo specifico di impugnazione e quindi la doglianza risulterebbe inammissibile;
se, invece, si tratta di domanda formulata a questa Corte, va esclusa, atteso l'esito del giudizio, la ricorrenza dei presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. della parte appellata, che non risulta soccombente bensì vittoriosa.
2.4. Le spese di lite
La società appellante soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle società appellate, cedente e cessionaria del credito, entrambe costituite mediante il deposito di distinti atti difensivi.
Alle società appellate vittoriose è dovuto un compenso unico, in conformità a quanto statuito dalla S.C.
(v. Cass. 17215/15 “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo
i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.”; v. anche Cass. 8688/23).
Il compenso viene, quindi, liquidato unitariamente in favore di entrambe le appellate, con solidarietà dal lato attivo, nell'importo complessivo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata nonché dell'aumento del 30 % per il numero di parti, ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM cit.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate, come precisato in motivazione, in euro 12.988,30 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA ON RI IO
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