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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3046 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
07/08/1990
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_2 C.F._2
13/09/1987, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio; Conclusioni delle parti: insiste perché sia pronunciato il divorzio tra i coniugi alle seguenti condizioni
Per_ 1) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la loro figlia relativi all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione della inclinazione, capacità easpirazione della stessa, nel rispetto altresì del sistema dei valori di entrambi i genitori. Concordano altresì che la stessa mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre;
2) Il padre, il quale trasferisce la propria residenza altrove, trascorrerà con sua figlia un pomeriggio a settimana in un arco temporale che va dalle ore 16/18 al mattino successivo, compreso l'accompagnamento a scuola, sforzandosi sempre di conciliare detto tempo da passare con sua figlia con gli impegni anche di quest'ultima, nonché un weekend ogni due, dalle ore 16/18 del venerdì fino al lunedì mattina, compreso l'accompagnamento a scuola e, comunque, in qualsiasi momento previo preavviso telefonico e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e il tempo libero di sua figlia oltre che gli impegni della sig.ra Ciascun genitore trascorrerà con la figlia i sette giorni CP_1 durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al primo gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive della figlia trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi non oltre il mese di marzo di ciascun anno. I genitori concordano che trascorreranno con la figlia il giorno dei rispettivi compleanni, loro e della figlia, anche se cadente in giornata o fine settimana di spettanza dell'altro. I genitori, in relazione ai bisogni ed impegni della figlia e propri personali si impegnano a collaborare con massima disponibilità reciproca laddove necessitino variazioni d'orario o altro.
Per_ 3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 250,00 (importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT famiglie), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sull'IBAN che la sig.ra provvederà a comunicare allo stesso entro il 15 di ogni mese a CP_1 decorrere dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione.
4) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente, considerandosi il contenuto di detto protocollo qui ritrascritto e quindi parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
5) Le parti concordano sul fatto che a godere al 100% della detrazione fiscale per la figlia a partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso sarò il sig. mentre, Controparte_2
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% e, a tal fine, le parti s'impegnano ad eseguire ogni adempimento necessario.
6) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
7) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, e ciò anche per la figlia minorenne.
8) ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
9) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in DUEVILLE (VI) in data 30/08/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 24/10/2024 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 642/2024 pubblicata in data 12/12/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 17/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 642/2024 del 12/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso Per_ della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in DUEVILLE (VI) il 30/08/2014 alle condizioni in epigrafe riportate da Controparte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di DUEVILLE (VI) al n. 9, parte I, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3046 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
07/08/1990
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_2 C.F._2
13/09/1987, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio; Conclusioni delle parti: insiste perché sia pronunciato il divorzio tra i coniugi alle seguenti condizioni
Per_ 1) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la loro figlia relativi all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione della inclinazione, capacità easpirazione della stessa, nel rispetto altresì del sistema dei valori di entrambi i genitori. Concordano altresì che la stessa mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre;
2) Il padre, il quale trasferisce la propria residenza altrove, trascorrerà con sua figlia un pomeriggio a settimana in un arco temporale che va dalle ore 16/18 al mattino successivo, compreso l'accompagnamento a scuola, sforzandosi sempre di conciliare detto tempo da passare con sua figlia con gli impegni anche di quest'ultima, nonché un weekend ogni due, dalle ore 16/18 del venerdì fino al lunedì mattina, compreso l'accompagnamento a scuola e, comunque, in qualsiasi momento previo preavviso telefonico e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e il tempo libero di sua figlia oltre che gli impegni della sig.ra Ciascun genitore trascorrerà con la figlia i sette giorni CP_1 durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al primo gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive della figlia trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi non oltre il mese di marzo di ciascun anno. I genitori concordano che trascorreranno con la figlia il giorno dei rispettivi compleanni, loro e della figlia, anche se cadente in giornata o fine settimana di spettanza dell'altro. I genitori, in relazione ai bisogni ed impegni della figlia e propri personali si impegnano a collaborare con massima disponibilità reciproca laddove necessitino variazioni d'orario o altro.
Per_ 3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 250,00 (importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT famiglie), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sull'IBAN che la sig.ra provvederà a comunicare allo stesso entro il 15 di ogni mese a CP_1 decorrere dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione.
4) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente, considerandosi il contenuto di detto protocollo qui ritrascritto e quindi parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
5) Le parti concordano sul fatto che a godere al 100% della detrazione fiscale per la figlia a partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso sarò il sig. mentre, Controparte_2
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% e, a tal fine, le parti s'impegnano ad eseguire ogni adempimento necessario.
6) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
7) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, e ciò anche per la figlia minorenne.
8) ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
9) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in DUEVILLE (VI) in data 30/08/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 24/10/2024 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 642/2024 pubblicata in data 12/12/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 17/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 642/2024 del 12/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso Per_ della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in DUEVILLE (VI) il 30/08/2014 alle condizioni in epigrafe riportate da Controparte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di DUEVILLE (VI) al n. 9, parte I, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo