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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.2037/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Vanessa Di Lernia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Novara (NO) il 01/03/1944 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Vanessa Di Lernia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 05/07/1973, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano anno 1973 – atto n.0063 – reg. vol. uff. 1 – parte 2 – serie C
separati consensualmente con verbale in data 14/02/2007 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 04/04/2007
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i Dottori e dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, essendo Pt_1 CP_1
ormai da tempo definiti i rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 05/07/1973 tra Parte_1
e Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di
Montodine e anche al Comune di Turbigo, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Vanessa Di Lernia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Novara (NO) il 01/03/1944 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Vanessa Di Lernia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 05/07/1973, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano anno 1973 – atto n.0063 – reg. vol. uff. 1 – parte 2 – serie C
separati consensualmente con verbale in data 14/02/2007 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 04/04/2007
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i Dottori e dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, essendo Pt_1 CP_1
ormai da tempo definiti i rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 05/07/1973 tra Parte_1
e Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di
Montodine e anche al Comune di Turbigo, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai