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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/10/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1245/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1245/2022 promossa da:
( C F ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DISCENZA TERESA
ATTORE contro
( C F , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. D' AMBROSIO CLAUDIO
CONVENUTA
( C F e P IVA Controparte_2
), con il patrocinio dell' avv. PACCHIANA MARA P.IVA_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI All' udienza del 16.05.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da AS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all' intestato Tribunale il al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti da esso attore a seguito dell' evento verificatosi nel territorio comunale in data 4 ottobre 2020, quantificati in euro 51577.
Si precisava nell' atto di citazione che nel frangente sopra descritto l' attore, mentre transitava a piedi verso piazza Municipio, risalendo via Martiri d'Ungheria lungo il lato sinistro della carreggiata, inciampava nella pavimentazione in sampietrini, asseritamente “ abbastanza disconnessa” , e precipitava nel
“fossato” che costeggia la suddetta strada, dell' altezza di circa 2 metri, riportando – a seguito della caduta – le lesioni riportate nella documentazione medica allegata, per una inabilità permanente del 15% ed una inabilità temporanea di 120 giorni, così ripartita:-60 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%;-30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%;-15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;-15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Dell' evento dannoso appena descritto il riteneva responsabile il Pt_1
, siccome custode ai sensi dell' art 2051 cc delle Controparte_1 strade comprese nel territorio comunale e quindi per avere omesso di tenere le stesse in uno stato idoneo a consentirne il transito alla collettività in condizioni di sicurezza e – nello specifico – per non avere dotato il lato della strada su cui è avvenuta la caduta di una protezione laterale.
La pretesa attorea veniva contrastata dal a mezzo Controparte_1 di comparsa di costituzione in cui escludeva la propria responsabilità circa la causazione dell' evento per cui è causa, e tanto in forza della constatazione per cui , a seguito della caduta, il era finito in una area privata e non Pt_1 pubblica, il cui proprietario aveva creato il dislivello rispetto a viale Martiri d' Ungheria.
Aggiungeva l' amministrazione convenuta che la caduta era comunque da addebitare al comportamento negligente tenuto dall' attore , contestava inoltre l' eccessività della avversa pretesa , chiedeva – ed otteneva – lo spostamento della prima udienza ai sensi dell' art 269 cpc , al fine di chiamare in causa la CP_2
, ente che copre la responsabilità civile di essa convenuta, e Controparte_2 concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda , in via subordinata il ridimensionamento della stessa ed infine di essere manlevata dalla in caso di condanna. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione Controparte_2
e di risposta in cui eccepiva preliminarmente il mancato previo esperimento della procedura di mediazione ex d lgs n. 28/2010 ed il proprio difetto di legittimazione passiva per essere caduto l' attore in una area privata non protetta , il cui proprietario – e non l' amministrazione convenuta – era tenuto ad apprestare le cautele necessarie ad evitare l' evento dannoso.
In punto di merito la compagnia assicurativa affermava che il tratto stradale su cui sarebbe avvenuta la caduta del non presenta sconnessioni, ragion Parte_2 per cui la responsabilità del sinistro non è in alcun modo addebitabile all' amministrazione comunale convenuta, e concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare l' improcedibilità della domanda ed in subordine il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito , il rigetto della domanda e
– in caso di accoglimento della stessa – l' affermazione del concorso dell' attore nella causazione dell' evento dannoso con conseguente riduzione del quantum dovuto, tenendo conto dei massimali di polizza.
Il procedimento veniva istruito attraverso prove orali ed una ctu medico legale sulla persona dell' attore , e veniva trattenuto per la decisione – previa concessione dei termini ex art 190 cpc – all' udienza del 16.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l' eccezione – sollevata dalla Controparte_2 di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione nei propri confronti: si osserva sul punto che la parte attrice ha regolarmente instaurato ( all. nn. 10 – 11 – 12 - 13 alla domanda ) la procedura di negoziazione assistita nei confronti della convenuta e della chiamata in causa , e la natura del rapporto assicurativo intercorrente tra tali soggetti processuali non determina l' insorgenza dell' obbligo di procedere al tentativo di mediazione , atteso che – per giurisprudenza uniforme (cfr ex aliis e recentemente Trib Bari n. 1472/2025) “l' obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: di conseguenza le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di proponibilità “.
Passando al merito della controversia , appare indiscutibile e peraltro non è oggetto di contestazione tra le parti che l' azione che ci occupa debba essere inquadrata nell' alveo applicativo di cui all' art. 2051 cc, avendo l' atto di citazione fatto riferimento – quale causa del danno di cui si chiede il risarcimento – alla caduta dell' attore determinata da una anomalia della strada in cui si trovava a transitare, prospettando in tal modo una responsabilità dell' ente convenuto , tenuto – in quanto proprietario della strada – a custodirla in modo da evitare che dalla stessa possano derivare danni per la collettività.
Va premesso che la sussistenza della legittimazione passiva del
[...]
è indubbia, atteso che l' obbligo dell' ente pubblico di provvedere CP_3 alla manutenzione ed alla gestione dei beni demaniali – e quindi delle strade – site all' interno del proprio territorio è affermata in modo unanime dalla giurisprudenza ( cfr ex plurimis Trib Napoli Nord n. 774/2025: “ un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche - limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso - rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa" ; AS. n. 15779/2006 : “ l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo, risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia “).
Come è noto, il regime di responsabilità di cui all' art 2051 cc grava il danneggiato unicamente della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa che il convenuto aveva in custodia e l' evento dannoso.
Dalla documentazione fotografica versata in atti risulta che la strada su cui stava transitando il è affiancata da una area sottostante – con un dislivello Parte_2 di circa 1 mt e priva di protezione laterale – e tale circostanza è peraltro confermata dalla amministrazione comunale convenuta.
Il teste – da ritenersi attendibile per essere stato presente sul luogo in Tes_1 cui è avvenuto il patto per cui è causa e per non avere interesse personale concreto ed attuale nel procedimento – ha affermato di avere avvistato il mentre camminava su via Martiri d' Ungheria , di averlo quindi perso di Parte_2 vista e di aver saputo da altri che lo stesso attore era stato rinvenuto nell' area adiacente alla strada e di avere visto una auto ambulanza arrivare.
Ora, se è vero che il teste non ha visto la caduta dell' attore , è altrettanto vero che gli elementi della sua deposizione ( l' avere visto l' attore camminare sulla strada, l' averlo quindi visto scomparire, l' avere 15-20 minuti più tardi veduto arrivare una ambulanza ed avere saputo da terzi che il era caduto) fanno Parte_2 fondatamente ritenere che il sia effettivamente caduto da viale Martiri Parte_2
d' Ungheria finendo nell' adiacenza di detta arteria stradale.
Infatti , in assenza di ricostruzioni alternative della genesi dell' evento dannoso, si deve dare credito alla ricostruzione dello stesso così come risultante dalla dichiarazione del teste , e tanto in applicazione del consolidato Tes_1 principio per cui il giudice – ove il danno sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause – è tenuto “a scegliere quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo la veste di probabilità prevalente” (AS. n. 25884/2022).
Tanto premesso , appare evidente che l' obbligo di apporre una ringhiera o comunque una protezione idonea ad evitare che gli utenti della pubblica strada possano cadere nel fossato posto lateralmente alla stessa gravasse sulla amministrazione convenuta, non potendosi revocare in dubbio che questa – nella qualità di proprietaria e quindi di custode della strada – sia tenuta ad evitare che dalla stessa possano derivare danni a coloro che si trovano a farne uso (si veda in particolare , sul punto , l' art 30 del Codice della Strada , che prescrive all'ente proprietario della strada di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”) .
A fronte della prova della caduta del sul territorio comunale l' Pt_1 amministrazione convenuta e la terza chiamata in causa avrebbero dovuto – per andare esenti dalla responsabilità ex art 2051 ex adverso invocata – dimostrare la derivazione dell' evento dannoso dal caso fortuito.
Per giurisprudenza unanime il caso fortuito può consistere anche in una condotta colpevole del terzo o della vittima (c d “ fortuito incidentale“) .
Nel caso che ci intrattiene ritiene lo scrivente giudice che la condotta tenuta dall' attore debba ritenersi negligente , per non essere egli transitato sul lato della strada opposto a quello prospiciente il fossato , che non presentava alcuna situazione di pericolo e poteva quindi essere percorso in sicurezza.
La negligenza della condotta tenuta dal in occasione dell' evento che ci Pt_1 occupa deve ritenersi ancora più grave in ragione del fatto che il detto attore risiede in a e quindi la situazione di pericolo del tracciato su cui CP_3 CP_1 cadde non gli era sconosciuta.
La condotta negligente del deve essere inquadrata nella nozione di caso Pt_1 fortuito proposta da quel consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr ex aliis AS III ord n 25837 / 17 , sent n 18317 / 15 ) secondo cui il fortuito escludente la responsabilità del custode è rappresentato da una condotta della vittima del danno che sia imprevedibile per il custode stesso .
Ebbene , la condotta negligente della vittima non è necessariamente una condotta imprevedibile, né è vero il contrario .
La eterogeneità tra i concetti di “ negligenza della vittima “ ed “ imprevedibilità “ della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che l' accertamento di una condotta negligente da parte della vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode , la quale viene meno solo quando viene accertata anche la non prevedibilità della condotta ( cfr di nuovo AS III n. 25837 / 17 ed anche AS III n. 13222 / 16 ) .
In sede di applicazione della coordinata giuridica che precede al caso in esame, si ritiene che la condotta tenuta dall' attore nel caso di specie non possa essere ritenuta imprevedibile – per essere egli transitato su di un tratto stradale in cui non erano stati apposti segnali di pericolo, né divieti di transito e nemmeno delle strutture di protezione laterale – e quindi non può essere ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull' amministrazione convenuta e l' evento dannoso ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell' attore ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc ( cfr ex aliis Trib Civitavecchia n. 911 / 2021 e AS ord n. 6034
/ 18 sez III ) in una misura che si ritiene di quantificare nel 50 % ed in tale quota l' amministrazione convenuta deve essere ritenuta responsabile dell' incidente per cui è causa ai sensi dell' art 2051 cc.
Detto dell' an , l' indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante agli attori.
Soccorre sul punto la ctu espletata dalla dott ssa , di cui Persona_1 si condividono metodo di indagine e conclusioni, siccome esenti da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia .
L' ausiliare del Tribunale ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall' attore con la dinamica del sinistro descritta in citazione , ha individuato tali lesioni in “ frattura del processo trasverso di C1, frattura del margine antero- inferiore del corpo di C2 e della lamina di C2 con diastasi dell'articolazione interapofisaria omolaterale di C2-C3 “, ed ha quantificato il conseguente danno in 60 giorni di inabilità temporanea totale , 20 giorni di inabilità temporanea al 75%, 15 giorni al 50% e 10 giorni al 25 % , oltre ad un danno biologico del 14% , ed ha ritenuto congrue per euro 577 le spese sostenute dal . Pt_1
Il tutto per un totale di euro 34195,29 di cui euro 3314,40 per inabilità temporanea totale, 828,60 per inabilità temporanea parziale al 75%, 414,30 per inabilità temporanea parziale al 50% , euro 138,10 per inabilità temporanea parziale al 25% , euro 29499,89 per danno biologico del 14% ( calcolo effettuato sulla base dei criteri orientativi dei Tribunali di Milano e di Roma per il danno non patrimoniale , sulla cui applicabilità alle lesioni conseguenti ad ipotesi di responsabilità ex art 2051 cc cfr AS nn. 12408 / 11 e 13982 / 15 , Trib La Spezia n. 852 / 18 Trib Catania n. 3678 / 19), ed euro 577 per spese mediche.
Per quel che concerne la richiesta della parte attrice di ottenere una ulteriore somma risarcitoria per effetto della c d personalizzazione del danno, si osserva quanto segue.
Come è noto , l' aumento del risarcimento per effetto della personalizzazione richiede l'individuazione nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. È cioè necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san TI “ (AS. nn. 26972-26976/08 ) .
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare i principi che precedono al caso che ci occupa , si evidenzia che l' attrice non ha dato prova di avere subito un danno ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella riportata da esso attore .
In altre parole , l' istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attore presenti un quid pluris rispetto a quello che normalmente consegue alle lesioni descritte nella ctu .
Conseguentemente , non è dovuta all' attore , a titolo di personalizzazione del danno , alcuna somma ulteriore rispetto a quella sopra indicata .
Si verte in ipotesi di debito di valore , e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato.
La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso , mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di AS n. 1712/95. Per effetto di tali calcoli la somma di euro 341595,29 ascende ad euro 44661,28 e, ridotta del 50 % per il concorso di colpa dell' attore nella causazione del danno, diviene pari ad euro 22330,64.
Per effetto della chiamata in causa della operata dalla Controparte_2 convenuta e della mancata contestazione dell' operatività del rapporto di garanzia la predetta compagnia assicuratrice viene condannata a tenere indenne il da quanto lo stesso viene condannato a pagare in favore Controparte_1 della parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n 55 / 14 comprendente l' importo corrispondente al decisum e vengono distratte in favore del difensore dell' attore , dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc .
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara , per le ragioni esposte in narrativa , il Controparte_1 responsabile dell' incidente per cui è causa nella misura del 50 % ; per l' effetto condanna il predetto in persona del Sindaco pro tempore , CP_1 al pagamento in favore dell' attore - a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni da costui subiti a seguito dell' incidente per cui è causa - della somma di euro 22330,64, maggiorata di interessi dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo, nonché delle spese di lite, liquidate in euro 4780, di cui 280 per spese e 4500 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15
% , iva e cap, con distrazione delle stesse in favore dell' avv. Discenza Teresa, dichiaratasi antistataria ex art 93 cpc;
spese di ctu definitivamente a carico del salvo l' Controparte_1 obbligo di solidarietà in favore del consulente;
condanna la – in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore – a tenere indenne il da quanto è tenuto a Controparte_1 pagare in dipendenza della presente sentenza.
Larino, 6 ottobre 2025.
Il giudice Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1245/2022 promossa da:
( C F ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DISCENZA TERESA
ATTORE contro
( C F , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. D' AMBROSIO CLAUDIO
CONVENUTA
( C F e P IVA Controparte_2
), con il patrocinio dell' avv. PACCHIANA MARA P.IVA_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI All' udienza del 16.05.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da AS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all' intestato Tribunale il al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti da esso attore a seguito dell' evento verificatosi nel territorio comunale in data 4 ottobre 2020, quantificati in euro 51577.
Si precisava nell' atto di citazione che nel frangente sopra descritto l' attore, mentre transitava a piedi verso piazza Municipio, risalendo via Martiri d'Ungheria lungo il lato sinistro della carreggiata, inciampava nella pavimentazione in sampietrini, asseritamente “ abbastanza disconnessa” , e precipitava nel
“fossato” che costeggia la suddetta strada, dell' altezza di circa 2 metri, riportando – a seguito della caduta – le lesioni riportate nella documentazione medica allegata, per una inabilità permanente del 15% ed una inabilità temporanea di 120 giorni, così ripartita:-60 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%;-30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%;-15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;-15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Dell' evento dannoso appena descritto il riteneva responsabile il Pt_1
, siccome custode ai sensi dell' art 2051 cc delle Controparte_1 strade comprese nel territorio comunale e quindi per avere omesso di tenere le stesse in uno stato idoneo a consentirne il transito alla collettività in condizioni di sicurezza e – nello specifico – per non avere dotato il lato della strada su cui è avvenuta la caduta di una protezione laterale.
La pretesa attorea veniva contrastata dal a mezzo Controparte_1 di comparsa di costituzione in cui escludeva la propria responsabilità circa la causazione dell' evento per cui è causa, e tanto in forza della constatazione per cui , a seguito della caduta, il era finito in una area privata e non Pt_1 pubblica, il cui proprietario aveva creato il dislivello rispetto a viale Martiri d' Ungheria.
Aggiungeva l' amministrazione convenuta che la caduta era comunque da addebitare al comportamento negligente tenuto dall' attore , contestava inoltre l' eccessività della avversa pretesa , chiedeva – ed otteneva – lo spostamento della prima udienza ai sensi dell' art 269 cpc , al fine di chiamare in causa la CP_2
, ente che copre la responsabilità civile di essa convenuta, e Controparte_2 concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda , in via subordinata il ridimensionamento della stessa ed infine di essere manlevata dalla in caso di condanna. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione Controparte_2
e di risposta in cui eccepiva preliminarmente il mancato previo esperimento della procedura di mediazione ex d lgs n. 28/2010 ed il proprio difetto di legittimazione passiva per essere caduto l' attore in una area privata non protetta , il cui proprietario – e non l' amministrazione convenuta – era tenuto ad apprestare le cautele necessarie ad evitare l' evento dannoso.
In punto di merito la compagnia assicurativa affermava che il tratto stradale su cui sarebbe avvenuta la caduta del non presenta sconnessioni, ragion Parte_2 per cui la responsabilità del sinistro non è in alcun modo addebitabile all' amministrazione comunale convenuta, e concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare l' improcedibilità della domanda ed in subordine il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito , il rigetto della domanda e
– in caso di accoglimento della stessa – l' affermazione del concorso dell' attore nella causazione dell' evento dannoso con conseguente riduzione del quantum dovuto, tenendo conto dei massimali di polizza.
Il procedimento veniva istruito attraverso prove orali ed una ctu medico legale sulla persona dell' attore , e veniva trattenuto per la decisione – previa concessione dei termini ex art 190 cpc – all' udienza del 16.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l' eccezione – sollevata dalla Controparte_2 di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione nei propri confronti: si osserva sul punto che la parte attrice ha regolarmente instaurato ( all. nn. 10 – 11 – 12 - 13 alla domanda ) la procedura di negoziazione assistita nei confronti della convenuta e della chiamata in causa , e la natura del rapporto assicurativo intercorrente tra tali soggetti processuali non determina l' insorgenza dell' obbligo di procedere al tentativo di mediazione , atteso che – per giurisprudenza uniforme (cfr ex aliis e recentemente Trib Bari n. 1472/2025) “l' obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: di conseguenza le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di proponibilità “.
Passando al merito della controversia , appare indiscutibile e peraltro non è oggetto di contestazione tra le parti che l' azione che ci occupa debba essere inquadrata nell' alveo applicativo di cui all' art. 2051 cc, avendo l' atto di citazione fatto riferimento – quale causa del danno di cui si chiede il risarcimento – alla caduta dell' attore determinata da una anomalia della strada in cui si trovava a transitare, prospettando in tal modo una responsabilità dell' ente convenuto , tenuto – in quanto proprietario della strada – a custodirla in modo da evitare che dalla stessa possano derivare danni per la collettività.
Va premesso che la sussistenza della legittimazione passiva del
[...]
è indubbia, atteso che l' obbligo dell' ente pubblico di provvedere CP_3 alla manutenzione ed alla gestione dei beni demaniali – e quindi delle strade – site all' interno del proprio territorio è affermata in modo unanime dalla giurisprudenza ( cfr ex plurimis Trib Napoli Nord n. 774/2025: “ un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche - limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso - rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa" ; AS. n. 15779/2006 : “ l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo, risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia “).
Come è noto, il regime di responsabilità di cui all' art 2051 cc grava il danneggiato unicamente della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa che il convenuto aveva in custodia e l' evento dannoso.
Dalla documentazione fotografica versata in atti risulta che la strada su cui stava transitando il è affiancata da una area sottostante – con un dislivello Parte_2 di circa 1 mt e priva di protezione laterale – e tale circostanza è peraltro confermata dalla amministrazione comunale convenuta.
Il teste – da ritenersi attendibile per essere stato presente sul luogo in Tes_1 cui è avvenuto il patto per cui è causa e per non avere interesse personale concreto ed attuale nel procedimento – ha affermato di avere avvistato il mentre camminava su via Martiri d' Ungheria , di averlo quindi perso di Parte_2 vista e di aver saputo da altri che lo stesso attore era stato rinvenuto nell' area adiacente alla strada e di avere visto una auto ambulanza arrivare.
Ora, se è vero che il teste non ha visto la caduta dell' attore , è altrettanto vero che gli elementi della sua deposizione ( l' avere visto l' attore camminare sulla strada, l' averlo quindi visto scomparire, l' avere 15-20 minuti più tardi veduto arrivare una ambulanza ed avere saputo da terzi che il era caduto) fanno Parte_2 fondatamente ritenere che il sia effettivamente caduto da viale Martiri Parte_2
d' Ungheria finendo nell' adiacenza di detta arteria stradale.
Infatti , in assenza di ricostruzioni alternative della genesi dell' evento dannoso, si deve dare credito alla ricostruzione dello stesso così come risultante dalla dichiarazione del teste , e tanto in applicazione del consolidato Tes_1 principio per cui il giudice – ove il danno sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause – è tenuto “a scegliere quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo la veste di probabilità prevalente” (AS. n. 25884/2022).
Tanto premesso , appare evidente che l' obbligo di apporre una ringhiera o comunque una protezione idonea ad evitare che gli utenti della pubblica strada possano cadere nel fossato posto lateralmente alla stessa gravasse sulla amministrazione convenuta, non potendosi revocare in dubbio che questa – nella qualità di proprietaria e quindi di custode della strada – sia tenuta ad evitare che dalla stessa possano derivare danni a coloro che si trovano a farne uso (si veda in particolare , sul punto , l' art 30 del Codice della Strada , che prescrive all'ente proprietario della strada di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”) .
A fronte della prova della caduta del sul territorio comunale l' Pt_1 amministrazione convenuta e la terza chiamata in causa avrebbero dovuto – per andare esenti dalla responsabilità ex art 2051 ex adverso invocata – dimostrare la derivazione dell' evento dannoso dal caso fortuito.
Per giurisprudenza unanime il caso fortuito può consistere anche in una condotta colpevole del terzo o della vittima (c d “ fortuito incidentale“) .
Nel caso che ci intrattiene ritiene lo scrivente giudice che la condotta tenuta dall' attore debba ritenersi negligente , per non essere egli transitato sul lato della strada opposto a quello prospiciente il fossato , che non presentava alcuna situazione di pericolo e poteva quindi essere percorso in sicurezza.
La negligenza della condotta tenuta dal in occasione dell' evento che ci Pt_1 occupa deve ritenersi ancora più grave in ragione del fatto che il detto attore risiede in a e quindi la situazione di pericolo del tracciato su cui CP_3 CP_1 cadde non gli era sconosciuta.
La condotta negligente del deve essere inquadrata nella nozione di caso Pt_1 fortuito proposta da quel consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr ex aliis AS III ord n 25837 / 17 , sent n 18317 / 15 ) secondo cui il fortuito escludente la responsabilità del custode è rappresentato da una condotta della vittima del danno che sia imprevedibile per il custode stesso .
Ebbene , la condotta negligente della vittima non è necessariamente una condotta imprevedibile, né è vero il contrario .
La eterogeneità tra i concetti di “ negligenza della vittima “ ed “ imprevedibilità “ della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che l' accertamento di una condotta negligente da parte della vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode , la quale viene meno solo quando viene accertata anche la non prevedibilità della condotta ( cfr di nuovo AS III n. 25837 / 17 ed anche AS III n. 13222 / 16 ) .
In sede di applicazione della coordinata giuridica che precede al caso in esame, si ritiene che la condotta tenuta dall' attore nel caso di specie non possa essere ritenuta imprevedibile – per essere egli transitato su di un tratto stradale in cui non erano stati apposti segnali di pericolo, né divieti di transito e nemmeno delle strutture di protezione laterale – e quindi non può essere ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull' amministrazione convenuta e l' evento dannoso ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell' attore ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc ( cfr ex aliis Trib Civitavecchia n. 911 / 2021 e AS ord n. 6034
/ 18 sez III ) in una misura che si ritiene di quantificare nel 50 % ed in tale quota l' amministrazione convenuta deve essere ritenuta responsabile dell' incidente per cui è causa ai sensi dell' art 2051 cc.
Detto dell' an , l' indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante agli attori.
Soccorre sul punto la ctu espletata dalla dott ssa , di cui Persona_1 si condividono metodo di indagine e conclusioni, siccome esenti da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia .
L' ausiliare del Tribunale ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall' attore con la dinamica del sinistro descritta in citazione , ha individuato tali lesioni in “ frattura del processo trasverso di C1, frattura del margine antero- inferiore del corpo di C2 e della lamina di C2 con diastasi dell'articolazione interapofisaria omolaterale di C2-C3 “, ed ha quantificato il conseguente danno in 60 giorni di inabilità temporanea totale , 20 giorni di inabilità temporanea al 75%, 15 giorni al 50% e 10 giorni al 25 % , oltre ad un danno biologico del 14% , ed ha ritenuto congrue per euro 577 le spese sostenute dal . Pt_1
Il tutto per un totale di euro 34195,29 di cui euro 3314,40 per inabilità temporanea totale, 828,60 per inabilità temporanea parziale al 75%, 414,30 per inabilità temporanea parziale al 50% , euro 138,10 per inabilità temporanea parziale al 25% , euro 29499,89 per danno biologico del 14% ( calcolo effettuato sulla base dei criteri orientativi dei Tribunali di Milano e di Roma per il danno non patrimoniale , sulla cui applicabilità alle lesioni conseguenti ad ipotesi di responsabilità ex art 2051 cc cfr AS nn. 12408 / 11 e 13982 / 15 , Trib La Spezia n. 852 / 18 Trib Catania n. 3678 / 19), ed euro 577 per spese mediche.
Per quel che concerne la richiesta della parte attrice di ottenere una ulteriore somma risarcitoria per effetto della c d personalizzazione del danno, si osserva quanto segue.
Come è noto , l' aumento del risarcimento per effetto della personalizzazione richiede l'individuazione nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. È cioè necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san TI “ (AS. nn. 26972-26976/08 ) .
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare i principi che precedono al caso che ci occupa , si evidenzia che l' attrice non ha dato prova di avere subito un danno ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella riportata da esso attore .
In altre parole , l' istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attore presenti un quid pluris rispetto a quello che normalmente consegue alle lesioni descritte nella ctu .
Conseguentemente , non è dovuta all' attore , a titolo di personalizzazione del danno , alcuna somma ulteriore rispetto a quella sopra indicata .
Si verte in ipotesi di debito di valore , e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato.
La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso , mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di AS n. 1712/95. Per effetto di tali calcoli la somma di euro 341595,29 ascende ad euro 44661,28 e, ridotta del 50 % per il concorso di colpa dell' attore nella causazione del danno, diviene pari ad euro 22330,64.
Per effetto della chiamata in causa della operata dalla Controparte_2 convenuta e della mancata contestazione dell' operatività del rapporto di garanzia la predetta compagnia assicuratrice viene condannata a tenere indenne il da quanto lo stesso viene condannato a pagare in favore Controparte_1 della parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n 55 / 14 comprendente l' importo corrispondente al decisum e vengono distratte in favore del difensore dell' attore , dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc .
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara , per le ragioni esposte in narrativa , il Controparte_1 responsabile dell' incidente per cui è causa nella misura del 50 % ; per l' effetto condanna il predetto in persona del Sindaco pro tempore , CP_1 al pagamento in favore dell' attore - a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni da costui subiti a seguito dell' incidente per cui è causa - della somma di euro 22330,64, maggiorata di interessi dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo, nonché delle spese di lite, liquidate in euro 4780, di cui 280 per spese e 4500 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15
% , iva e cap, con distrazione delle stesse in favore dell' avv. Discenza Teresa, dichiaratasi antistataria ex art 93 cpc;
spese di ctu definitivamente a carico del salvo l' Controparte_1 obbligo di solidarietà in favore del consulente;
condanna la – in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore – a tenere indenne il da quanto è tenuto a Controparte_1 pagare in dipendenza della presente sentenza.
Larino, 6 ottobre 2025.
Il giudice Dott. Riccardo De Mutiis