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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3074/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3074/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE Parte_1 C.F._1
MICHELE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI VIVIANA CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata nei termini di seguito esposti.
quale cessionaria del credito per surroga originariamente maturato in capo a CP_1 Parte_2
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per il
[...] Parte_1 pagamento della somma di euro 8.781,29 oltre interessi, pari all'importo dell'indennizzo versato da
[...]
in adempimento dell'obbligo derivante dal contratto di assicurazione stipulato dal Parte_2 finanziatore Geaitalia s.p.a. a garanzia del prestito concesso in data 6.7.2009 al mediante Parte_1 cessione del quinto della retribuzione mensile.
Il ha proposto opposizione eccependo e deducendo: Parte_1
la carenza di idonea prova scritta del credito, in quanto fondato su di un contratto di assicurazione non sottoscritto da esso opponente;
pagina 1 di 4 l'indeterminatezza del credito e la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento;
la sua estraneità al contratto di assicurazione stipulato tra Geaitalia s.p.a. e Parte_2
l'illegittima applicazione di interessi usurari (risultando il TEG contrattuale, pari al 14,34 %, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, pari al 13,815%) ed il conseguente diritto, azionato in via riconvenzionale, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, in particolare CP_1 contestando il calcolo del TEG contrattuale elaborato dal consulente di parte opponente per avervi erroneamente incluso le spese assicurative obbligatorie ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180 del 1950.
Orbene i primi tre motivi di opposizione sono infondati.
Il credito per surroga originariamente vantato da e poi ceduto a si fonda sul Parte_2 CP_1 contratto di assicurazione stipulato dal finanziatore Geaitalia s.p.a. a garanzia del prestito concesso in data 6.7.2009 al mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, nonchè sulla Parte_1 clausola di surroga contenuta nello stesso contratto di finanziamento, approvata specificamente per iscritto dal Parte_1
Nel contratto di assicurazione il finanziatore Geaitalia s.p.a. risulta al contempo contraente assicurato e beneficiario della copertura assicurativa contro i rischi di impiego: l'assicurazione è stata contratta non nell'interesse del finanziato ma nell'interesse ed a beneficio del finanziatore. La surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario, espressamente autorizzata dallo stesso finanziato, è pertanto sorretta da una valida causa (cfr. sul punto Cass. n. 9866/22).
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ha pagato l'indennizzo Parte_1 Parte_2 assicurativo come da quietanza in atti e, conseguentemente, la stessa società assicuratrice (ed ora la cessionaria è surrogata nei diritti del mutuante nei confronti del mutuatario, potendo esigere CP_1 il credito residuo derivante dal finanziamento.
Si tratta dunque di un credito documentalmente provato.
Risulta tuttavia fondata l'eccezione di usurarietà degli interessi del mutuo sollevata dal Parte_1
L'art. 54 D.P.R. n. 180 del 1950 dispone: "Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non siapossibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito".
Ora, la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare il principio di diritto secondo il quale le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del pagina 2 di 4 tasso soglia (cfr. Cass. 29.1.2024 n. 2600; Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022, n.
3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n.
13166; Cass., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806).
Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle "tasse ed imposte" espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento (Cass. 29.1.2024 n.
2600).
Pertanto, correttamente il nominato c.t.u. ha rideterminato il TEG contrattuale includendovi le spese assicurative e calcolandolo nella misura del 14,41%, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto pari al 13,815%. Lo stesso c.t.u. ha poi correttamente determinato nella misura di euro 4417,32 il debito residuo del al netto degli interessi e degli altri costi usurari e dei ratei Parte_1 di capitale già versati.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del credito nella misura quantificata dal c.t.u.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la condanna della società opposta alla rifusione della metà delle spese di lite (liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m.
147/22), che invece per la restante parte possono essere compensate.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare in favore di la minor somma di euro 4417,32, oltre Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna a rimborsare alla controparte la metà delle spese di lite, che, in detta ridotta CP_1 misura, si liquidano in € 73,00 per spese ed € 2500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Natale dichiaratosi antistatario.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3074/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE Parte_1 C.F._1
MICHELE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI VIVIANA CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata nei termini di seguito esposti.
quale cessionaria del credito per surroga originariamente maturato in capo a CP_1 Parte_2
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per il
[...] Parte_1 pagamento della somma di euro 8.781,29 oltre interessi, pari all'importo dell'indennizzo versato da
[...]
in adempimento dell'obbligo derivante dal contratto di assicurazione stipulato dal Parte_2 finanziatore Geaitalia s.p.a. a garanzia del prestito concesso in data 6.7.2009 al mediante Parte_1 cessione del quinto della retribuzione mensile.
Il ha proposto opposizione eccependo e deducendo: Parte_1
la carenza di idonea prova scritta del credito, in quanto fondato su di un contratto di assicurazione non sottoscritto da esso opponente;
pagina 1 di 4 l'indeterminatezza del credito e la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento;
la sua estraneità al contratto di assicurazione stipulato tra Geaitalia s.p.a. e Parte_2
l'illegittima applicazione di interessi usurari (risultando il TEG contrattuale, pari al 14,34 %, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, pari al 13,815%) ed il conseguente diritto, azionato in via riconvenzionale, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, in particolare CP_1 contestando il calcolo del TEG contrattuale elaborato dal consulente di parte opponente per avervi erroneamente incluso le spese assicurative obbligatorie ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180 del 1950.
Orbene i primi tre motivi di opposizione sono infondati.
Il credito per surroga originariamente vantato da e poi ceduto a si fonda sul Parte_2 CP_1 contratto di assicurazione stipulato dal finanziatore Geaitalia s.p.a. a garanzia del prestito concesso in data 6.7.2009 al mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, nonchè sulla Parte_1 clausola di surroga contenuta nello stesso contratto di finanziamento, approvata specificamente per iscritto dal Parte_1
Nel contratto di assicurazione il finanziatore Geaitalia s.p.a. risulta al contempo contraente assicurato e beneficiario della copertura assicurativa contro i rischi di impiego: l'assicurazione è stata contratta non nell'interesse del finanziato ma nell'interesse ed a beneficio del finanziatore. La surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario, espressamente autorizzata dallo stesso finanziato, è pertanto sorretta da una valida causa (cfr. sul punto Cass. n. 9866/22).
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ha pagato l'indennizzo Parte_1 Parte_2 assicurativo come da quietanza in atti e, conseguentemente, la stessa società assicuratrice (ed ora la cessionaria è surrogata nei diritti del mutuante nei confronti del mutuatario, potendo esigere CP_1 il credito residuo derivante dal finanziamento.
Si tratta dunque di un credito documentalmente provato.
Risulta tuttavia fondata l'eccezione di usurarietà degli interessi del mutuo sollevata dal Parte_1
L'art. 54 D.P.R. n. 180 del 1950 dispone: "Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non siapossibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito".
Ora, la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare il principio di diritto secondo il quale le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del pagina 2 di 4 tasso soglia (cfr. Cass. 29.1.2024 n. 2600; Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022, n.
3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n.
13166; Cass., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806).
Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle "tasse ed imposte" espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento (Cass. 29.1.2024 n.
2600).
Pertanto, correttamente il nominato c.t.u. ha rideterminato il TEG contrattuale includendovi le spese assicurative e calcolandolo nella misura del 14,41%, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto pari al 13,815%. Lo stesso c.t.u. ha poi correttamente determinato nella misura di euro 4417,32 il debito residuo del al netto degli interessi e degli altri costi usurari e dei ratei Parte_1 di capitale già versati.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del credito nella misura quantificata dal c.t.u.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la condanna della società opposta alla rifusione della metà delle spese di lite (liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m.
147/22), che invece per la restante parte possono essere compensate.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare in favore di la minor somma di euro 4417,32, oltre Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna a rimborsare alla controparte la metà delle spese di lite, che, in detta ridotta CP_1 misura, si liquidano in € 73,00 per spese ed € 2500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Natale dichiaratosi antistatario.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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