Versione
14 maggio 1954
14 maggio 1954
Art. 2.
Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competera' il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.
Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competera' il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1986, n. 759Provvedimento: Il portiere di un immobile urbano ha diritto di percepire, per il lavoro svolto nelle domeniche, la paga giornaliera, pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, con la maggiorazione del 40 per cento e, per il lavoro svolto nelle altre festività, il doppio della paga medesima, ugualmente computata, oltre la maggiorazione del 40 per cento (art. 2 legge 16 aprile 1954 n. 111 e legge 16 maggio 1956 n. 526. […]Leggi di più...
- compenso relativo·
- illegittimità·
- lavoro subordinato·
- qualifiche·
- lavoro·
- clausole contrattuali prevedenti l'opera di un sostituto ovvero una maggiorazione in sua mancanza·
- criteri rispettivi·
- categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro·
- portiere·
- determinazione·
- lavoro svolto nelle domeniche e nelle altre festività·
- indennità·
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