Articolo 2 della Legge 16 aprile 1954, n. 111
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 maggio 1954
Art. 2.
Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competera' il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.
Entrata in vigore il 14 maggio 1954
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