Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 782/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, riunito nella camera di consiglio del 15/05/2025 e composto dai
Sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 782 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 23/01/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
tra
(C.F. , in proprio nonché quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
pro tempore di (P.IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliati in Sulmona (AQ), Via Lamaccio n. 1, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Armando Valeri, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-attori-
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. ) e C.F._3 Parte_5 C.F._4 Pt_6
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Pescara, Viale Pindaro
[...] C.F._5
nr. 27, presso lo studio degli Avv.ti Guido La Morgia e Gabriella Trabucco Marini, che li rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
1
Oggetto: altri istituti di diritto societario.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 23/01/2025.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 23/2020 con la quale il Tribunale di
Sulmona dichiarava la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di L'Aquila, in proprio nonché quale legale rappresentante Parte_1
pro tempore della società (di seguito, breviter, Controparte_1 [...]
CP_
, adiva l'intestato Tribunale al fine di “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote societarie del 24.04.2018 per grave inadempimento dei IG.ri
, , ed nonché della società da Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
loro gestita, e la conseguente responsabilità contrattuale gravante in capo agli Parte_2
stessi in ragione della violazione delle pattuizioni e degli obblighi imposti dagli artt. 1 e 2 del ripassato contratto;
per l'effetto, condannare i convenuti medesimi alla restituzione della somma complessivamente pari ad € 58.932,55 in loro favore corrisposta dall'attore e dalla società dallo stesso rappresentata in vista della futura acquisizione delle quote di nonchè al Parte_2
risarcimento dei danni da essi cagionati al Sig. e ad in ragione della loro illecita Parte_1 CP_1
condotta, danni quantificati nella somma pari ad € 150.420,89, ovvero in quella differente maggiore
o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi dal diritto al saldo;
in subordine, comunque
condannare gli odierni convenuti alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in favore del Sig. anche Parte_1
in qualità di rappresentante di di tutte le somme dal medesimo elargite in favore di CP_1 Parte_2
e dei suoi soci, stante l'oggettivo venir meno della causa giustificativa dei menzionati
[...] pagamenti”.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- che, con scrittura privata del 24.04.2018, prometteva di acquistare, per sé Parte_1
o per persona fisica o giuridica da nominare e nei confronti dei convenuti , Parte_3
, quali soci della la totalità delle Parte_4 Parte_5 Parte_2
quote della predetta società;
- che nella medesima scrittura privata veniva pattuito un termine di n. 180 giorni entro il quale procedere alla stipula dell'atto definitivo di cessione delle quote;
2 - che siffatto termine non era da considerarsi perentorio né essenziale, atteso che al successivo art. 5 della scrittura le parti stabilivano espressamente che “nel caso in cui la cessione dell'intero pacchetto azionario non dovesse avvenire entro 180 (cento ottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di intenti, i tempi dell'accordo possono essere ridiscussi tra le parti”;
- che all'art. 1 veniva inoltre prevista, con riferimento al sopra indicato periodo interinale di n.
180 giorni, una forma di gestione condivisa della società tra i soci promittenti venditori e il promissario acquirente;
- che in esecuzione di siffatto accordo preliminare, in data 15.06.2018, società di cui CP_1
il era legale rappresentante, versava in favore di la somma pari Parte_1 Parte_3
a € 5.000,00, quale acconto sulla maggior somma di € 25.000,00 spettante complessivamente ai tre soci, individuata dall'art. 2 dell'accordo preliminare come l'effettivo valore delle quote della Parte_2
- che, nel periodo di sei mesi intercorrente tra il maggio 2018 e il novembre 2018, CP_1
eseguiva in favore di svariati bonifici bancari per una somma Parte_2
complessivamente pari a € 38.650,00 a titolo di sostegno finanziario della società per l'esecuzione degli appalti alla stessa commissionati;
- che, inoltre, provvedeva all'adempimento (totale o parziale) di varie obbligazioni CP_1
pecuniarie gravanti su per un complessivo importo di € 10.282,55; Parte_2
- che i termini dell'accordo consacrato con scrittura privata del 24.04.2018 venivano totalmente disattesi dai IG.ri , i quali, in palese violazione dell'art. 1 del contratto, Pt_2 estromettevano di fatto il e dall'organizzazione e gestione della società, Parte_1 CP_1
tanto con riguardo alle operazioni di ordinaria amministrazione quanto, e soprattutto, con riferimento a quelle di straordinaria amministrazione;
- che in data 20.12.2018 incassava la somma pari a € 83.129,36 quale Parte_2
pagamento del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) relativo a un consistente contratto di appalto stipulato con il Consorzio Piazza Postiglione n. 1, il quale era stato in larga parte finanziato ed eseguito da altresì omettendo di interpellare il per il CP_1 Parte_1
reimpiego della somma, e ciò in aperta violazione dell'accordo preliminare;
- che, a seguito di interlocuzione con le controparti, il apprendeva come i convenuti Parte_1
solessero eseguire, a sua totale insaputa, ripetuti e importanti prelevamenti dal conto Bper
3 intestato ad per poi impiegare le somme prelevate per scopi non meglio Parte_2
documentati;
- in punto di diritto, i) il grave inadempimento, da parte dei convenuti, del contratto preliminare stipulato in data 24.04.2018, avendo gli stessi completamente estromesso il e Parte_1 [...]
CP_ dalla gestione condivisa di e avendo altresì indebitamente gestito e Parte_2
reimpiegato l'intero importo del SAL n. 1 relativo all'appalto stipulato con il Consorzio
Postiglione 1, oltre a tutte le somme confluite sui conti intestati alla stessa società; ii) la necessità di accertare la risoluzione del preliminare con diritto di parte attrice a ripetere la complessiva somma di € 48.932,55 elargita alla controparte;
iii) la sussistenza del diritto degli attori al risarcimento del danno subito, pari a € 150.420,89, determinata sulla base degli importi relativi al SAL n. 1 e al SAL n. 2 incassati da e sottratti alla Parte_2
disponibilità degli attori, entrambi decurtati della quota del 5% che sarebbe legittimamente spettata, secondo l'art. 2 del contratto, ai convenuti;
iv) la necessità di estendere la condanna al convenuto , nella qualità di amministratore di fatto della società convenuta. Parte_6
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano , Parte_2 Parte_3
e , chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare Parte_4 Parte_5 Parte_6
il difetto di legittimazione passiva di essi convenuti rispetto a tutte le domande ex adverso proposte e insistendo per il rigetto delle domande attoree, nonché per condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, chiedevano di contenere il risarcimento nella misura di quanto effettivamente dovuto alla parte attrice, all'esito dell'accertamento del concorso colposo della stessa nella causazione dell'evento di danno dedotto in giudizio.
Nello specifico, deducevano:
- la carenza di legittimazione passiva della in quanto il contratto Parte_2
preliminare di cessione di quote era stato stipulato con i sigg. , Parte_3 Parte_6
, e;
[...] Parte_5 Parte_4
- la carenza di legittimazione passiva dei convenuti , , Parte_3 Parte_6
e rispetto alla domanda di ripetizione delle somme versate Parte_5 Parte_4
dal nonché rispetto alla domanda di ripetizione di indebito, in quanto i versamenti Parte_1
erano avvenuti a favore della società Parte_2
- la carenza di legittimazione passiva del convenuto , in quanto all'epoca dei Parte_6
fatti privo della qualità di socio e di amministratore della società convenuta;
4 - che i convenuti, a fronte degli impegni assunti con il preliminare, estinguevano i mutui gravanti sull'immobile di proprietà della società, risolvevano il contratto di affitto di azienda in essere con la società D.L. di , mettevano nella disponibilità della parte Controparte_2
attrice i libri sociali, le scritture contabili e l'ultimo bilancio di esercizio mediante consegna alla depositaria fiscale CP_3
- nel merito, i) che l'atto di cessione non era stato stipulato entro il termine pattuito in contratto
(n. 180 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del preliminare), a causa della condotta gravemente colpevole del il quale, nonostante le numerose richieste dei Parte_1
comparenti di definire la vicenda in tempi brevi, non si era reso disponibile a sottoscrivere l'atto traslativo;
ii) che l'attore non aveva effettuato il subentro nelle obbligazioni di garanzia rilasciate, negli anni, dai convenuti in favore della iii) che le somme Parte_2
relative agli appalti erano state incassate dalla società convenuta a seguito del disinteresse dell'attore rispetto alla stipula dell'atto definitivo;
iv) che i prelievi dalle casse della società
convenuta erano stati debitamente contabilizzati nel mastrino dei movimenti di cassa;
v) che le somme asseritamente versate dalla alla società convenuta erano da considerarsi CP_1
in ogni caso estranee rispetto al contratto preliminare stipulato tra le parti, in quanto al più
ricollegabili al corrispettivo per le prestazioni rese dalla società convenuta in favore della società attrice nell'ambito del contratto di “nolo a freddo” sottoscritto tra le parti in data
08.01.2018, come da fatture allegate in atti;
v) che le ulteriori somme asseritamente corrisposte alla società convenuta erano da considerarsi attribuzioni spontanee delle parti attrici in vista del futuro investimento, con conseguente esclusione dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c.; vi) l'impossibilità di quantificare il risarcimento asseritamente dovuto all'attore con riferimento agli importi incassati dalla società convenuta in relazione ai SAL dell'aggregato “Piazza Postiglione 1”, in quanto relativi alle attività compiute dalla stessa a proprie spese nell'ambito del rapporto negoziale in corso con il consorzio;
vii) in subordine,
che l'attore aveva in ogni caso contribuito alla determinazione dell'evento di danno dedotto in giudizio.
La causa, a seguito di riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di
Sulmona, veniva istruita documentalmente, nonché mediante prova testimoniale, e rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 23/01/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
5 Va ribadita, preliminarmente, la competenza dell'intestato Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Sulmona con ordinanza n. 23/2020, vertendosi in materia di contratto preliminare di cessione di quote di una società a responsabilità limitata, con conseguente operatività del disposto di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 in materia di cause che abbiano ragioni di connessione con quelle di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione.
Ciò posto, le eccezioni di carenza di legittimazione passiva dei convenuti sono parzialmente fondate.
Nello specifico, con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 24.04.2018 e di risarcimento del danno, sussiste la sola legittimazione passiva dei convenuti
, e in quanto promittenti venditori delle quote Controparte_4 Parte_4 Parte_5
della (cfr. doc. 1 indice di parte attrice); al contrario, la domanda di risoluzione Parte_2
contrattuale non può essere estesa a soggetti estranei al contratto, pena la violazione del disposto di cui all'art. 1372 c.c. (cfr. sul punto Cass., n. 1920/2001 secondo cui le obbligazioni derivanti da contratto preliminare producono effetto soltanto nei confronti delle rispettive parti e non anche dei terzi).
Con riferimento alla domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., invece, sussiste la sola legittimazione passiva della società nella misura in cui abbia o meno incassato Parte_2
i pagamenti effettuati dagli attori, ove non dovuti.
Per converso, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto Pt_6
rispetto a tutte domande attoree, in quanto estraneo al contratto preliminare per cui è causa
[...]
e alle elargizioni asseritamente effettuate dalle parti attrici in favore della società convenuta. In tal senso, nessun rilievo assume, ai fini della legittimatio ad causam, l'asserita qualità di amministratore di fatto della non concernendo il presente giudizio la responsabilità del Parte_2 convenuto ai sensi dell'art. 2476 c.c. e non avendo parte attrice allegato alcuna condotta dello stesso ricollegabile all'inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti.
Nel merito, alla luce delle domande spiegate dalle parti attrici e delle difese delle parti convenute - entrambe aventi a oggetto il reciproco inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 24.04.2018 - si rende necessario accertare quale di esse sia effettivamente stata inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto per cui è causa.
Sotto tale aspetto, appare utile prendere le mosse dalle obbligazioni di cui al predetto contratto preliminare, in virtù del quale i promittenti venditori , e Parte_3 Parte_4 [...]
si obbligavano a vendere a che si obbligava ad acquistare per sé o per Pt_5 Parte_1
persona fisica o giuridica da nominare, la totalità delle quote della Parte_2
6 Nel contratto preliminare veniva precisato: i) che l'atto definitivo dovesse essere sottoscritto entro il termine di n. 180 giorni dalla sottoscrizione del preliminare;
ii) che nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del definitivo la società convenuta dovesse essere gestita,
quanto alle attività di ordinaria amministrazione, dall'allora amministratore e dal promissario acquirente, mentre, quanto alle attività di straordinaria amministrazione, sarebbe stato fissato di volta in volta un incontro tra le parti;
iii) che il promissario acquirente dovesse “intervenire”, al momento della stipula del preliminare, nei rapporti con gli istituti di credito;
iv) che il promissario acquirente dovesse corrispondere ai promittenti venditori il 5% dell'importo derivante dall'esecuzione degli appalti di titolarità della società convenuta (ivi compresi i S.A.L.), a seguito dell'incasso dei corrispettivi;
v) che, ove la cessione non fosse intervenuta nel termine di n. 180 giorni dalla sottoscrizione del preliminare, i tempi dell'accordo avrebbero potuto essere ridiscussi dalle parti;
vi)
che, ove il promissario acquirente avesse rinunciato all'acquisizione delle quote, gli importi versati a norma dell'art. 2 del preliminare non sarebbero stati restituiti (cfr. doc. 1 indice di parte attrice).
Tanto premesso, scrutinando in prima battuta la domanda attorea, occorre interrogarsi sulla sussistenza di un inadempimento del predetto contratto preliminare da parte dei convenuti,
inadempimento che deve porsi in termini di non scarsa importanza.
In proposito, risulta non contestato i) che la società convenuta abbia incassato € 83.129,36 a titolo di primo S.A.L. relativo al contratto di appalto stipulato con il Consorzio Piazza Postiglione n. 1 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9: “somme, ripetesi, incassate dalla suddetta società allorchè il Sig. si era già da tempo disinteressato all'affare relativo al rilevamento Parte_1 dell'intera partecipazione societaria della ) e reimpiegato la predetta somma Parte_2
senza alcun accordo con il promissario acquirente (cfr. memora ex art. 183, co. 6, n. 1 di parte convenuta, pagg. 2 e 3: “le somme incassate dalla società convenuta per l'Aggregato di Piazza
Postiglione 1 sono state dalla stessa utilizzate per il pagamento delle spese correlate alle lavorazioni in corso”; ii) che i convenuti abbiano effettuato prelievi in denaro dalle casse sociali (cfr. docc. 5, 9,
10 indice di parte attrice, nonché comparsa di costituzione e risposta, pag. 9: “quanto, invece, ai recriminati prelievi di denaro contante, deve, inoltre, evidenziarsi come gli stessi - al pari dei versamenti che ne sono conseguiti sempre per finalità indubbiamente riconducibili all'oggetto sociale - risultino contabilmente riportati nel “mastrino dei movimenti di cassa” tenuto dalla
). Parte_2
E', dunque, evidente che i convenuti si sono resi inadempienti rispetto agli artt. 1 e 2 del contratto preliminare stipulato tra le parti, in quanto i) la gestione della società, sia per le attività di ordinaria
7 amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione, sarebbe dovuta avvenire di concerto con il promissario acquirente;
ii) le somme relative all'esecuzione degli appalti di titolarità della società convenuta sarebbero spettate al promissario acquirente, salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere ai promittenti venditori il 5% dei relativi importi.
Le parti convenute non hanno dimostrato di aver coinvolto il promissario acquirente nelle operazioni gestorie specificamente contestate, avendo esclusivamente giustificato detto mancato coinvolgimento sulla base dell'asserito disinteresse dell'attore alla stipula dell'atto definitivo di cessione di quote.
Dall'istruttoria espletata, per converso, si evince che l'incasso delle somme relative al primo S.A.L. del contratto di appalto stipulato con il Consorzio Piazza Postiglione n. 1 sia avvenuto estromettendo l'attore dall'operazione gestoria. Allo stesso modo, quanto ai prelievi di denaro dalle casse sociali, non risulta provato il coinvolgimento dell'attore rispetto all'impiego delle somme prelevate. Il tutto a fronte del ruolo attivo dell'attore nella gestione della società: i testi di parte convenuta hanno, difatti,
confermato che il nel periodo intercorrente tra il maggio e il novembre 2018, intratteneva Parte_1
i rapporti con i fornitori, si occupava dell'approvvigionamento dei materiali edili e della programmazione dei lavori, aveva accesso ai conti correnti della società convenuta (cfr. verbali di udienza del 28/02/2022 e del 13/05/2022); allo stesso modo, dalle email sub. doc. 20 indice di parte attrice, si evince che la società convenuta e informavano costantemente l'attore delle Parte_6
poste debitorie della medesima società. Risulta, dunque, provato l'inadempimento, da parte dei convenuti, delle obbligazioni previste negli artt. 1 e 2 del contratto preliminare.
Ciò posto, i convenuti contestano all'attore, in termini di inadempimento del contratto preliminare, i) la violazione del termine essenziale fissato dalle parti per la stipula dell'atto definitivo di cessione di quote;
ii) il mancato subentro nelle obbligazioni di garanzia rilasciate dagli stessi convenuti in favore della iii) il mancato pagamento degli importi pattuiti per la cessione societaria;
Parte_2
iv) il disinteresse, manifestato per facta concludentia, alla stipula del definitivo.
Quanto alla violazione sub. i), alla luce del principio di interpretazione complessiva delle clausole del contratto preliminare per cui è causa (art. 1363 c.c.), deve escludersi la natura essenziale del termine di n. 180 giorni convenuto per la stipula del definitivo.
Com'è noto, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale delle clausole del contratto va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale (cfr. Cass., n. 18180/2007). In tal senso, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando all'esito
8 dell'indagine, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione
“entro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta utilità prefissati nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. Cass., n. 21838/2010).
Nella specie, il termine di n. 180 giorni previsto nell'art. 1 del preliminare per la conclusione del definitivo va raccordato con la previsione di cui all'art. 5 del medesimo testo contrattuale, secondo cui il mancato rispetto del termine originariamente pattuito avrebbe determinato la facoltà per le parti di ridiscutere i tempi dell'accordo. Pertanto, deve condividersi la tesi di parte attrice secondo cui al detto termine non possa essere attribuita natura essenziale.
Quanto al mancato subentro nelle garanzie rilasciate in favore della detto Parte_2 inadempimento non può essere imputato all'attore, in quanto, giusta l'art. 4 del preliminare (cfr. doc.
1 indice di parte attrice), il subentro sarebbe dovuto avvenire entro la stipula del definitivo, di fatto mai stipulato.
Risultano, invece, provati per mancata contestazione (art. 115 c.p.c.) l'omesso pagamento di €
20.000,00 a titolo di corrispettivo della cessione e il disinteresse dell'attore alla stipula del definitivo.
In particolare, quanto alla prima circostanza, l'attore ha documentato il solo versamento, in data
15.06.2018, di € 5.000,00, quale acconto sulla maggior somma di € 25.000,00 spettante complessivamente ai tre soci (cfr. doc. 2 indice di parte attrice); tuttavia, nel contratto preliminare era stato previsto che l'attore dovesse versare ulteriori € 20.000,00 “mediante n. 4 rate con cadenza mensile entro la data di stipula definitiva” (cfr. doc. 1 indice di parte attrice). Né, al fine di escludere l'inadempimento della predetta obbligazione, possono essere portati in compensazione gli ulteriori versamenti effettuati dalla in favore della società convenuta, in quanto non incassati dai soci CP_1
e, pertanto, non qualificabili alla stregua di pagamento del corrispettivo della cessione.
In ordine alla seconda circostanza, invece, risulta ex actis il sollecito inviato dai convenuti per la stipula del definitivo (cfr. doc. 4 indice di parte convenuta), sollecito al quale non risulta seguita alcuna risposta da parte dell'attore. Pertanto, anche l'attore risulta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare del 24.04.2018.
L'inadempimento di entrambe le parti risulta essere di non scarsa importanza, avuto riguardo alla complessiva economia del rapporto (cfr. Cass. n. 24206/2015). Se, infatti, per un verso, il disinteresse dell'attore alla stipula del definitivo può essere giustificato dall'estromissione dello stesso dalla
9 gestione della società, per altro verso, tale estromissione può essere causalmente ricollegata all'omesso adempimento, da parte dell'attore, delle obbligazioni su di lui gravanti, con particolare riferimento all'omesso pagamento delle rate mensili del corrispettivo concordato per la cessione.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, in caso di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte e la conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass., n. 28391/2020). Tale principio di diritto si inserisce nel solco dell'orientamento tracciato da Cass. civ., SS.UU., 15.01.1983 n. 329, secondo cui, laddove il giudice debba decidere su contrapposte domande di risoluzione per mancato rispetto delle obbligazioni assunte, questi può scegliere se accogliere l'una o l'altra, ma non può respingerle entrambe e dichiarare lo scioglimento del rapporto per mutuo dissenso, giacché in tale ipotesi violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Le Sezioni semplici della Corte di legittimità, tuttavia, si sono più volte discostate da tale assunto,
affermando che la proposizione di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento costituisce espressione di un mutuo dissenso (Cass. civ., 29.04.1993, n. 5065).
Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento, avendo esso trovato il favore della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare che quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente,
il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee a un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (cfr. Cass. n. 26097/2014; n. 19706/2020; Cass. n.
19569/2021)
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata, è emerso che tutte le parti siano rimaste inadempienti alle obbligazioni convenute nel preliminare. Entrambi gli inadempimenti, di non scarsa importanza,
hanno di fatto alterato il sinallagma contrattuale, da ritenersi definitivamente compromesso. Alla luce degli accertamenti condotti in questa sede, peraltro, l'inadempimento non può che considerarsi reciproco, ponendosi le condotte delle parti violative degli obblighi contrattuali in condizione di assoluta parità. Se, infatti, per un verso, l'omesso coinvolgimento dell'attore nella gestione sociale,
l'incasso dei SAL e i prelievi delle casse sociali sono condotte da sole sufficienti a cagionare l'alterazione del sinallagma contrattuale, per altro verso, l'attore ha irreversibilmente manifestato per facta concludentia la volontà di non addivenire alla stipula del definitivo omettendo il pagamento
10 delle rate del prezzo di acquisto delle quote e non dando seguito al sollecito ricevuto dalle parti convenute per la stipula dell'atto traslativo.
S'impone, quindi, la risoluzione del descritto contratto preliminare di cessione di quote per grave inadempimento di entrambe le parti contrattuali, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle stesse.
Passando alla domanda restitutoria da parte attrice, essa concerne la ripetizione della somma pari a €
48.932,55 corrisposta dall'attore e dalla società in vista della futura acquisizione delle CP_1
quote della società convenuta. A differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, detta somma, oggetto di prova documentale (cfr. docc. 2, 3, 4 indice di parte attrice), non risulta in alcun modo ricollegabile al contratto di “nolo a freddo” sub. doc. 8 indice di parte convenuta, in quanto le causali dei pagamenti non fanno riferimento alle fatture sub. doc. 16 indice di parte attrice, né risulta dimostrata in questa sede l'effettiva esecuzione del contratto. Allo stesso modo, l'eventuale spontanea corresponsione delle somme in vista della futura acquisizione della società convenuta non determina il venir meno dell'obbligo restitutorio, sul presupposto che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento, comportando il venir meno del vincolo contrattuale, rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, con conseguente applicazione dei principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta a ottenere la restituzione di quel pagamento.
La domanda ex art. 2033 c.c. merita, pertanto, accoglimento, con condanna della Parte_2 alla restituzione alle parti attrici della somma di € 48.932,55, in quanto dalla prima incassata sine titulo et sine causa.
Le restituzioni, non potendo essere qualificate alla stregua di obbligazione risarcitoria, danno luogo a un debito di valuta (cfr. Cass., n. 10373/2002); alla luce del disposto di cui all'art. 2033 c.c., inoltre, gli interessi sulla somma di € 48.932,55, oggetto di indebito, saranno dovuti dal giorno della domanda, mancando la prova della malafede della controparte contrattuale e non avendo parte attrice svolto specifica domanda sul punto.
Quanto al tasso applicabile a titolo di interessi di mora, trova applicazione, dalla data dei singoli pagamenti sino alla data della domanda il tasso di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., che - in virtù del consolidato insegnamento della Cass. civ., SS.UU., n. 19499/08, da ultimo richiamato da Cass. civ.,
n. 24598/17 - si basa sul criterio presuntivo valido per tutte le categorie di creditori ed è pari al rendimento medio annuale netto dei titoli di Stato, se superiore agli interessi legali e comunque mai inferiore a quest'ultimo; e comunque fatta salva la prova del creditore di aver subito un danno diverso e maggiore rispetto a quello presunto di cui supra, nella specie non fornita.
11 Dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, sono altresì dovuti, ai sensi dell'attuale art. 1284, comma 4, c.c. (novellato come detto dal D.L. 132/14), gli interessi di mora, calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/02.
In ragione dell'accoglimento parziale delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta e, nel merito, della reciprocità dell'inadempimento del contratto preliminare per cui è causa, le spese di lite, liquidate in dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 14/2022, per lo scaglione di riferimento, possono essere compensate tra le parti nella misura del 60%.
La parziale fondatezza della domanda proposta da parte attrice impone altresì il rigetto della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti, poiché logicamente incompatibile con l'accoglimento di parte delle pretese attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_6
II. dichiara il difetto di legittimazione passiva della società in relazione Parte_2
alla domanda di risoluzione del contratto preliminare;
III. dichiara il difetto di legittimazione attiva dei convenuti , Parte_3 Pt_4
in relazione alla domanda di indebito oggettivo;
[...] Parte_5
IV. dichiara risolto il contratto preliminare stipulato in data 24.04.2018 tra Parte_1
da un lato, e , e , dall'altro; Parte_3 Parte_4 Parte_5
V. condanna la a corrispondere alle parti attrici la somma di € Parte_2
48.932,55, oltre interessi di mora dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, nei termini indicati in parte motiva;
VI. rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
VII. compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 60%;
VIII. condanna , , , e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
società in solido tra loro, al pagamento del 40% delle spese di lite, Parte_2 liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e oltre al pagamento del 40% delle spese di notifica e di contributo unificato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso nella videoconferenza del 15/05/2025
12 Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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