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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore MODENA MARCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029272024 IRES-ALTRO 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029272024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029272024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029342024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029342024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029342024 IRAP 2021
- sul ricorso n. 675/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029352024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029352024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029352024 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 802/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 01/08/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. T8B030102927-2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, ha accertato l'omessa fatturazione di canoni di locazione per euro 88.888,80, rilevanti ai fini IRES ed IRAP, sulla base delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare reperite per l'anno 2020, di conseguenza ha modificato la dichiarazione dei redditi originariamente presentata, chiedendo il pagamento della maggiore imposta, più sanzioni e interessi. Identici accertamenti, sono stati notificati alla ricorrente per gli anni 2021 e 2022, sulla base delle quotazioni dell'OMI, per l'anno 2021 i canoni di locazione risultavano per euro 88.888,80, mentre per il 2022 per euro 77.167,20. Anche questi accertamenti sono stati impugnati dalla ricorrente e sono stati annotati al R.G. 674/2025 e 675/2025, visto che le eccezioni sollevate sono state le stesse, in questo unico giudizio vengono riuniti.
La ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio ed eccepiva:
- l'illegittimità dell'atto impugnato per essere la motivazione fondata su presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei presupposti di applicazione dell'art. 19-bis2, d.P.R. 633/1972, stante la mancata, effettiva locazione dell'immobile, nonché per errata applicazione dello stesso articolo;
- l'illegittimità dell'atto impugnato per errata quantificazione dell'IVA oggetto di rettifica;
- Le le sanzioni, poi sarebbero illegittime per mancata interruzione della continuazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472/1997 in considerazione del fatto che le violazioni sono state constatate nell'anno 2020 o, al più, nell'anno 2021 con la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015;
- riguardo sempre alle sanzioni ritiene carente e contraddittoria la motivazione, nonché per manifesta sproporzione tra l'effettiva gravità delle condotte contestate. Chiede quindi l'accoglimento dei ricorsi, e l'annullamento degli atti impositivi, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 27/10/2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e insistendo nella pretesa, faceva conoscere che dalle indagini effettuate sulla villa posseduta dalla Ricorrente_1 S.R.L., è stato rilevato che le utenze ed i conseguenti consumi appalesano l'intervenuto utilizzo dell'immobile, a fronte del quale non è stata registrata in contabilità alcuna fattura attiva, esse, pertanto, non possono essere giustificate, come pretenderebbe controparte, con la mera necessità di manutenzione dell'immobile. Dopo di che ribadisce su tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente, e chiede alla Corte di respingere i ricorsi, con vittoria di spese di giudizio. In data 24/11/2025, l'Ufficio in autotutela riduceva le sanzioni elevate, poi successivamente in data 27/11/2025, trasmetteva alla Corte l'avvenuto accordo conciliativo tra le parti ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, per tutti e tre gli anni accertati, di conseguenza chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, osserva la Corte che i ricorsi debbano essere considerati estinti, per il raggiunto accordo conciliativo. Visto l'accordo conciliativo previsto dall'art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, le parti non hanno più interesse nel continuare le liti, per cui queste devono essere considerate estinte. Sussistono poi giustificati motivi, visto l'accordo raggiunto nel compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Firenze, lì 16/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore MODENA MARCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029272024 IRES-ALTRO 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029272024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029272024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029342024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029342024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029342024 IRAP 2021
- sul ricorso n. 675/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029352024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029352024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B0301029352024 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 802/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 01/08/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. T8B030102927-2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, ha accertato l'omessa fatturazione di canoni di locazione per euro 88.888,80, rilevanti ai fini IRES ed IRAP, sulla base delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare reperite per l'anno 2020, di conseguenza ha modificato la dichiarazione dei redditi originariamente presentata, chiedendo il pagamento della maggiore imposta, più sanzioni e interessi. Identici accertamenti, sono stati notificati alla ricorrente per gli anni 2021 e 2022, sulla base delle quotazioni dell'OMI, per l'anno 2021 i canoni di locazione risultavano per euro 88.888,80, mentre per il 2022 per euro 77.167,20. Anche questi accertamenti sono stati impugnati dalla ricorrente e sono stati annotati al R.G. 674/2025 e 675/2025, visto che le eccezioni sollevate sono state le stesse, in questo unico giudizio vengono riuniti.
La ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio ed eccepiva:
- l'illegittimità dell'atto impugnato per essere la motivazione fondata su presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei presupposti di applicazione dell'art. 19-bis2, d.P.R. 633/1972, stante la mancata, effettiva locazione dell'immobile, nonché per errata applicazione dello stesso articolo;
- l'illegittimità dell'atto impugnato per errata quantificazione dell'IVA oggetto di rettifica;
- Le le sanzioni, poi sarebbero illegittime per mancata interruzione della continuazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472/1997 in considerazione del fatto che le violazioni sono state constatate nell'anno 2020 o, al più, nell'anno 2021 con la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015;
- riguardo sempre alle sanzioni ritiene carente e contraddittoria la motivazione, nonché per manifesta sproporzione tra l'effettiva gravità delle condotte contestate. Chiede quindi l'accoglimento dei ricorsi, e l'annullamento degli atti impositivi, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 27/10/2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e insistendo nella pretesa, faceva conoscere che dalle indagini effettuate sulla villa posseduta dalla Ricorrente_1 S.R.L., è stato rilevato che le utenze ed i conseguenti consumi appalesano l'intervenuto utilizzo dell'immobile, a fronte del quale non è stata registrata in contabilità alcuna fattura attiva, esse, pertanto, non possono essere giustificate, come pretenderebbe controparte, con la mera necessità di manutenzione dell'immobile. Dopo di che ribadisce su tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente, e chiede alla Corte di respingere i ricorsi, con vittoria di spese di giudizio. In data 24/11/2025, l'Ufficio in autotutela riduceva le sanzioni elevate, poi successivamente in data 27/11/2025, trasmetteva alla Corte l'avvenuto accordo conciliativo tra le parti ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, per tutti e tre gli anni accertati, di conseguenza chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, osserva la Corte che i ricorsi debbano essere considerati estinti, per il raggiunto accordo conciliativo. Visto l'accordo conciliativo previsto dall'art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, le parti non hanno più interesse nel continuare le liti, per cui queste devono essere considerate estinte. Sussistono poi giustificati motivi, visto l'accordo raggiunto nel compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Firenze, lì 16/12/2025