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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.512/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/24 e promossa DA
in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA ed elett.te dom.to in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso gli uffici di questa. Appellante CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, con l'Avv. CAPATTI Valeria,
[...] CP_9 CP_10 elett.te dom.to in VIA VOLTAPALETTO 34 44121 FERRARA presso lo studio della stessa. Appellati AVVERSO la sentenza n. 568/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 09/02/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI In primo grado e gli altri appellati suepigrafati Controparte_1 convenivano in giudizio il per chiedere in Parte_1 qualità di coniuge, 5 figli e 5 nipoti di soggetto politrasfuso, il risarcimento del danno per la morte di deceduto il Persona_1 30.12.2011 a seguito di epatocarcinoma su cirrosi epatica HCV correlata, contratta a seguito di trasfusioni di sangue infetto, somministrate presso l'ospedale San Camillo di Comacchio nel periodo dal 6 Febbraio 1980 al 14 giugno 1980 nel corso di due ricoveri per gastrite emorragica e conseguente gastrectomia totale, a cui in data 20 maggio 1993 era seguito il riconoscimento di invalidità per epatopatia cronica post epatica. Allegavano gli attori che il nesso causale tra emotrasfusioni epatite e morte risultava accertato dal verbale n. 5137/95 in data 08/02/1995 della Commissione Medica Ospedaliera di Bologna, a seguito di domanda di cui alla legge n. 210/92, inoltrata dal stesso, nonché dal verbale del 20/1/2015 della Persona_1 Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Padova, a seguito della domanda di indennizzo una tantum inoltrata dalla vedova in data 10.4.2014, con Controparte_1 indennizzo concesso in data 16.7.2015.
-Si costituiva il eccependo il primo luogo la Parte_1 prescrizione del diritto degli attori e contestando nel merito la asserita responsabilità del per la insorta patologia cui Parte_1 seguiva il decesso dell'attore.
-Con l'impugnata sentenza il tribunale accertava la responsabilità del per le lesioni e il decesso di Parte_1 Per_1
e per l'effetto condannava il a titolo
[...] Parte_1 risarcitorio per perdita del legame familiare a pagare in favore degli attori, per ciascuno secondo la tipologia di rapporto e la qualità della relazione, quanto liquidato nel dispositivo, oltre alle spese del giudizio.
-Avverso tale decisione propone appello il e con il Parte_1 primo motivo rilancia l'eccezione di prescrizione specificando nella circostanza che la morte del si era verificata dopo Per_2 l'entrata in vigore della legge “Cirielli” n. 568/2005 che aveva ridotto il termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo, portandola da 10 a 6 anni, al cui paradigma, per giurisprudenza consolidata, va identificata la responsabilità del
, e, tenuto conto dell'articolo 157 CP, se il fatto Parte_1 generatore del danno è considerato dalla legge come reato e se per il reato è previsto in base alla pena edittale un termine prescrizionale superiore, allora doveva trovare applicazione anche per l'azione civile il più lungo termine previsto per l'estinzione del reato. Sotto tale aspetto doveva pertanto applicarsi il termine di prescrizione dal momento di consumazione del reato, “valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole” (cit. Cass . Civ. Sezioni Unite n. 580/2008); pertanto atteso che il era deceduto il 30 dicembre 2011 ed il ricorso era stato Per_1 depositato dagli attori in data 7 maggio 2019, il diritto azionato degli attori doveva ritenersi prescritto. Per il resto, nel merito, si riportava il MINISTERO a tutte le argomentazioni spiegate in primo grado onde escludere la colpa dello stesso e comunque il nesso causale tra le trasfusioni e l'insorgenza della patologia ed il successivo decesso, in ipotesi riconducibile anche ad altre cause. Infine, deduceva il che in ogni caso doveva operarsi la Parte_1 compensatio lucri cum damno con la somma liquidata dal medesimo a titolo di indennizzo una tantum di cui alla citata Parte_1 legge n.210/92.
-Si costituiscono gli attori contestando totalmente la proposta impugnazione ed in ordine al preliminare motivo relativo alla prescrizione eccepiscono che il termine deve farsi decorrere dal momento della effettiva percezione nel nesso causale tra l'infezione ed il decesso che, nel caso di essi attori, coincideva con il deposito nel 2014 della istanza di indennizzo dinanzi alla Commissione Medica e non con la data della morte del in Per_1 ogni caso essendo la domanda di indennizzo idonea ad interrompere la eccepita prescrizione anche facendo la decorrere dal 2011, data del decesso.
-L'appello è infondato.
-A) Osserva questo collegio che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo recentemente di affermare il principio che in tema di responsabilità del per i danni da Parte_1 trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto “iure proprio”, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di prescrizione rapportato al delitto di omicidio colposo, conseguendone che il “dies a quo” vada individuato alla data della morte della vittima (Cass. 19568 del 10/7/23), dovendosi precisare come nel caso di specie la prescrizione veniva individuata in quella decennale in quanto all'epoca del decesso dell'emotrasfuso la prescrizione del reato di omicidio colposo era decennale, non essendo ancora entrata in vigore la legge Cirielli se non nel 2005. Nel nostro caso il decedeva nel 2011, dunque Per_1 successivamente all'entrata in vigore della legge Cirielli, rientrando pertanto la fattispecie nell'abbassamento del limite della prescrizione che, rapportato alla data di deposito della domanda, 2019, consentirebbe in astratto di ritenere prescritto il diritto. Il tribunale aveva ritenuto pacificamente non prescritto il diritto in quanto aveva ragionato nei termini della prescrizione decennale, atteso che va effettivamente riscontrato che nel primo giudizio il aveva avanzato l'eccezione ma in via del Parte_1 tutto generica, senza alcuna specificazione in ordine anche alla incidenza del mutato regime della prescrizione. Ciò posto, va pure osservato che sempre recentemente la stessa Cassazione, sempre in tema di responsabilità del per i Parte_1 danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, ha avuto modo di affermare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito -o possa essere percepito- usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della
“conoscibilità” del danno inteso nella sua dimensione giuridica. Ciò con l'importante precisazione, tuttavia, che la conferma della sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del '92, poggiava sul fatto di potersi escludere, altrimenti, la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta alla vittima, in quanto non erano stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potevano ignorare l'eziopatogenesi della malattia. Nel caso che qui ci occupa potrebbe ragionevolmente osservarsi che al di fuori della remota verifica fatta dalla CMO di Bologna del 1995 in cui veniva accertata la sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e cirrosi, non sono emersi nel processo elementi principali o circostanziali tali da far ritenere che il paziente e/o i suoi stretti congiunti potessero essere a conoscenza che l'insorgenza del carcinoma ed il successivo evento letale fossero molto più probabilisticamente riconducibili alla cirrosi per emotrasfusione piuttosto che ad altre cause. Per mera completezza, è vero che potrebbe anche dedursi il contrario, che dalla mancanza di eventi alternativi e potenzialmente idonei a attivare il meccanismo tumorale dalla degenerazione della cirrosi, come in astratto prospettato dal a proposito di eventuali attività odontoiatriche, Parte_1 endoscopie, o statisticamente fenomeni di tossicodipendenza, esposizione a pratiche sessuali, gli stessi attori non potevano non ignorare, e sin dal remoto 1993, che il processo patologico che ex post va apprezzato nei suoi esiti infausti con un criterio di globalità ed unicità pregiudizievole, fosse riconducibile alla emotrasfusione e dalla correlativa contrazione della cirrosi degenerata poi in tumore. Orbene, ciò che consente di superare anche una tale osservazione e riportare comunque l'accertamento del termine prescrizionale come ha stabilito la citata Cassazione, ovvero dal momento della morte, deve effettivamente condividersi e riconoscersi, come specificamente dedotto dagli appellanti, che sia che si abbracci la tesi del termine prescrizionale ex articolo 2947 terzo comma, con decorrenza dalla domanda di indennizzo ex art.4 legge 210/92 del 10 Aprile 2014, sia che si ritenga logico e giuridicamente corretto il termine prescrizionale ex articolo 2947 terzo comma con decorrenza dall'accertamento della CMO di Padova dell'esistenza del nesso causale del 20.1.2015, la domanda di risarcimento dei danni svolta dai congiunti del rimane Per_1 tempestiva, atteso che l'accertamento della CMO di Padova del 20 gennaio 2015 del nesso di causalità tra il contagio e la morte deve essere ritenuto altresì riconoscimento di responsabilità da parte del ex art. 2944 CC e come tale Parte_1 idoneamente interruttivo della prescrizione. Tale profilo può radicarsi pur sempre in arresti della Suprema Corte, che con recenti pronunzie ha attribuito a giudizi delle CMO un valore di piena prova, prima solamente limitato ai fatti che la Commissione attestava essere avvenuti in sua presenza ed agli atti esaminati. Anche la asserita deduzione che l'eventuale risarcimento deve essere defalcato del riconosciuto e liquidato indennizzo, per come ammesso anche dagli stessi appellanti, in quanto importo dovuto dallo stesso soggetto e per il medesimo fatto lesivo, concorre a costituire anche un profilo di ricognizione di debito che, nel nostro caso, è idonea a comporre un fattore interruttivo della stessa prescrizione. -B) Per quanto riguarda il resto, non vi sono critiche particolari idonee a modificare la decisione, corretta, lineare e aderente ai principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia della Suprema Corte. Rimane confermato sia il fondamento in punto di an debeatur, sia quello giuridico della responsabilità del anche secondo Parte_1 ampio filone di precedenti conformi di questa Sezione. Il CTU nella causa di primo grado di cui si occupa il presente appello, ha rilevato come, nonostante l'excursus temporale quanto ad evoluzione dell' epatite C “è verosimile” che il contagio da sangue infetto sia avvenuto a seguito delle trasfusioni ricevute dal nel corso dei ricoveri presso l'ospedale di Comacchio Per_1 del 1985/86, in considerazione anche del fatto che detto contagio era stato accertato, dopo aver esaminato la documentazione Medica relativa, dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bologna nel 1995. Gli accertamenti del nesso di causalità tra l'emotrasfusione e l'epatite prima, e tra l'epatite ed il decesso poi, stabiliti dalle CMO di Bologna e di Padova, hanno rilevanza di prova, e
“non possono essere messi in discussione dal quanto alla Parte_1 riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio, e il Giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ”(Cass. n. 15734 Parte_1 15/06/2018, Cass. n. 13008 30/06/2020).
-C) In ordine alla errata quantificazione del danno risarcibile per asserita violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.pc., va osservato che le somme richieste da parte attrice nel giudizio di primo grado sono state quantificate in via equitativa secondo le Tabelle del Tribunale di Milano all'epoca in vigore, utilizzate, come noto, dalla maggior parte dei Tribunali italiani, puntualizzandosi altresì che all'epoca della decisione, avevano trovato una certa diffusione le Tabelle romane, ritenute dalla Corte di Cassazione più consone alla quantificazione del danno da perdita parentale in quanto attributive di un punteggio a requisiti quali la convivenza e l'età del danneggiato e della vittima , da cui si quantifica il “valore” del danno, problematica superata poi dalla adozione nel 2022 da parte del Tribunale di Milano del medesimo sistema del “punteggio”. In ogni caso, la scelta del criterio liquidatorio rimane pur sempre espressione di un potere discrezionale del giudicante, e, pertanto, nel nostro caso, non è inficiata di illogicità o irragionevolezza la scelta del primo decidente di operare la quantificazione del risarcimento sulla base delle tabelle milanesi, mancando nel nostro caso ogni riferimento ulteriore rispetto al grado di parentela, reputando il giudicante significativo la constatazione del maggior utilizzo in campo nazionale delle tabelle milanesi. Tuttavia, dovendo così disattendere il motivo del MINISTERO sulla più congrua determinazione del danno liquidabile, proprio il fatto che gli attori hanno fornito elementi descrittivo della qualità e della intensità della relazione consente di ritenere che, seppure avendo creato nuclei familiari autonomi, tra gli attori ed il padre fosse rimasto un forte rapporto espresso con una relazione affettiva e morale continua. Pertanto, non vi sono elementi ulteriori per modificare liquidare le somme liquidate per ciascun figlio, poco al di sopra del minimo tabellare.
-D) Anche in ordine alla liquidazione del danno in favore dei nipoti, la liquidazione del primo giudice appare congrua. Certamente, la Suprema Corte ha fissato il condivisibile principio che “il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020. Tuttavia, la medesima Corte, ha avuto modo di affermare come “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione” (Ordinanza n. 36297 del 13/12/2022). Orbene, nel nostro caso, gli attori hanno allegato un peggioramento della vita, essendosi dissolta tutta una vita di incontri, relazioni, aiuti morali e concreti del nonno, che era il
“perno” di una famiglia numerosa, sicchè, in mancanza di prove contrarie, la liquidazione per i nipoti può essere confermata.
-E) Va accolto il punto in ordine di compensatio lucri cum damno. La coniuge del deceduto, ha percepito, a titolo CP_11 assegno una tantum, la somma di €.77.468,53 di cui il giudice avrebbe potuto/dovuto tener conto in sede di liquidazione del danno. Del resto, le stesse controparti hanno dedotto in citazione e versato il verbale della CMO di Padova del 2015, che ha riconosciuto il nesso causale tra trasfusione e decesso e il conseguente diritto al versamento dell'indennizzo in parola a favore della superstite. Trattandosi di una somma fissa e predeterminata ex lege, essa va dedotta in compensazione anche in assenza di specifiche allegazioni istruttorie, poiché la questione attiene direttamente alla misura del danno ed è quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Il principio dell'operatività del principio di compensazione in materia costituisce ormai ius receptum (v. per tutte Corte Cass, sentenza ss. uu. 22 maggio 2018, n. 121565 e sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31543) ed è volto ad evitare un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione all'identico fatto lesivo. Pertanto, la misura del risarcimento per la va CP_1 ridimensionata, scomputata dalla medesima quanto percepito a titolo di assegno una tantum.
-Le spese seguono la soccombenza sostanziale.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, in modifica dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1
a pagare a la somma complessiva di €
[...] Controparte_1 137.531,47 oltre rivalutazione ed interessi dalla data del 30/12/11 sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno sino alla presente sentenza ed ulteriori interessi al tasso legale sino al soddisfo, confermando per il resto l'impugnata sentenza;
B)condanna il appellante al rimborso delle spese in Parte_1 favore degli appellati del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €17.002,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 6/5/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.512/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/24 e promossa DA
in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA ed elett.te dom.to in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso gli uffici di questa. Appellante CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, con l'Avv. CAPATTI Valeria,
[...] CP_9 CP_10 elett.te dom.to in VIA VOLTAPALETTO 34 44121 FERRARA presso lo studio della stessa. Appellati AVVERSO la sentenza n. 568/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 09/02/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI In primo grado e gli altri appellati suepigrafati Controparte_1 convenivano in giudizio il per chiedere in Parte_1 qualità di coniuge, 5 figli e 5 nipoti di soggetto politrasfuso, il risarcimento del danno per la morte di deceduto il Persona_1 30.12.2011 a seguito di epatocarcinoma su cirrosi epatica HCV correlata, contratta a seguito di trasfusioni di sangue infetto, somministrate presso l'ospedale San Camillo di Comacchio nel periodo dal 6 Febbraio 1980 al 14 giugno 1980 nel corso di due ricoveri per gastrite emorragica e conseguente gastrectomia totale, a cui in data 20 maggio 1993 era seguito il riconoscimento di invalidità per epatopatia cronica post epatica. Allegavano gli attori che il nesso causale tra emotrasfusioni epatite e morte risultava accertato dal verbale n. 5137/95 in data 08/02/1995 della Commissione Medica Ospedaliera di Bologna, a seguito di domanda di cui alla legge n. 210/92, inoltrata dal stesso, nonché dal verbale del 20/1/2015 della Persona_1 Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Padova, a seguito della domanda di indennizzo una tantum inoltrata dalla vedova in data 10.4.2014, con Controparte_1 indennizzo concesso in data 16.7.2015.
-Si costituiva il eccependo il primo luogo la Parte_1 prescrizione del diritto degli attori e contestando nel merito la asserita responsabilità del per la insorta patologia cui Parte_1 seguiva il decesso dell'attore.
-Con l'impugnata sentenza il tribunale accertava la responsabilità del per le lesioni e il decesso di Parte_1 Per_1
e per l'effetto condannava il a titolo
[...] Parte_1 risarcitorio per perdita del legame familiare a pagare in favore degli attori, per ciascuno secondo la tipologia di rapporto e la qualità della relazione, quanto liquidato nel dispositivo, oltre alle spese del giudizio.
-Avverso tale decisione propone appello il e con il Parte_1 primo motivo rilancia l'eccezione di prescrizione specificando nella circostanza che la morte del si era verificata dopo Per_2 l'entrata in vigore della legge “Cirielli” n. 568/2005 che aveva ridotto il termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo, portandola da 10 a 6 anni, al cui paradigma, per giurisprudenza consolidata, va identificata la responsabilità del
, e, tenuto conto dell'articolo 157 CP, se il fatto Parte_1 generatore del danno è considerato dalla legge come reato e se per il reato è previsto in base alla pena edittale un termine prescrizionale superiore, allora doveva trovare applicazione anche per l'azione civile il più lungo termine previsto per l'estinzione del reato. Sotto tale aspetto doveva pertanto applicarsi il termine di prescrizione dal momento di consumazione del reato, “valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole” (cit. Cass . Civ. Sezioni Unite n. 580/2008); pertanto atteso che il era deceduto il 30 dicembre 2011 ed il ricorso era stato Per_1 depositato dagli attori in data 7 maggio 2019, il diritto azionato degli attori doveva ritenersi prescritto. Per il resto, nel merito, si riportava il MINISTERO a tutte le argomentazioni spiegate in primo grado onde escludere la colpa dello stesso e comunque il nesso causale tra le trasfusioni e l'insorgenza della patologia ed il successivo decesso, in ipotesi riconducibile anche ad altre cause. Infine, deduceva il che in ogni caso doveva operarsi la Parte_1 compensatio lucri cum damno con la somma liquidata dal medesimo a titolo di indennizzo una tantum di cui alla citata Parte_1 legge n.210/92.
-Si costituiscono gli attori contestando totalmente la proposta impugnazione ed in ordine al preliminare motivo relativo alla prescrizione eccepiscono che il termine deve farsi decorrere dal momento della effettiva percezione nel nesso causale tra l'infezione ed il decesso che, nel caso di essi attori, coincideva con il deposito nel 2014 della istanza di indennizzo dinanzi alla Commissione Medica e non con la data della morte del in Per_1 ogni caso essendo la domanda di indennizzo idonea ad interrompere la eccepita prescrizione anche facendo la decorrere dal 2011, data del decesso.
-L'appello è infondato.
-A) Osserva questo collegio che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo recentemente di affermare il principio che in tema di responsabilità del per i danni da Parte_1 trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto “iure proprio”, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di prescrizione rapportato al delitto di omicidio colposo, conseguendone che il “dies a quo” vada individuato alla data della morte della vittima (Cass. 19568 del 10/7/23), dovendosi precisare come nel caso di specie la prescrizione veniva individuata in quella decennale in quanto all'epoca del decesso dell'emotrasfuso la prescrizione del reato di omicidio colposo era decennale, non essendo ancora entrata in vigore la legge Cirielli se non nel 2005. Nel nostro caso il decedeva nel 2011, dunque Per_1 successivamente all'entrata in vigore della legge Cirielli, rientrando pertanto la fattispecie nell'abbassamento del limite della prescrizione che, rapportato alla data di deposito della domanda, 2019, consentirebbe in astratto di ritenere prescritto il diritto. Il tribunale aveva ritenuto pacificamente non prescritto il diritto in quanto aveva ragionato nei termini della prescrizione decennale, atteso che va effettivamente riscontrato che nel primo giudizio il aveva avanzato l'eccezione ma in via del Parte_1 tutto generica, senza alcuna specificazione in ordine anche alla incidenza del mutato regime della prescrizione. Ciò posto, va pure osservato che sempre recentemente la stessa Cassazione, sempre in tema di responsabilità del per i Parte_1 danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, ha avuto modo di affermare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito -o possa essere percepito- usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della
“conoscibilità” del danno inteso nella sua dimensione giuridica. Ciò con l'importante precisazione, tuttavia, che la conferma della sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del '92, poggiava sul fatto di potersi escludere, altrimenti, la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta alla vittima, in quanto non erano stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potevano ignorare l'eziopatogenesi della malattia. Nel caso che qui ci occupa potrebbe ragionevolmente osservarsi che al di fuori della remota verifica fatta dalla CMO di Bologna del 1995 in cui veniva accertata la sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e cirrosi, non sono emersi nel processo elementi principali o circostanziali tali da far ritenere che il paziente e/o i suoi stretti congiunti potessero essere a conoscenza che l'insorgenza del carcinoma ed il successivo evento letale fossero molto più probabilisticamente riconducibili alla cirrosi per emotrasfusione piuttosto che ad altre cause. Per mera completezza, è vero che potrebbe anche dedursi il contrario, che dalla mancanza di eventi alternativi e potenzialmente idonei a attivare il meccanismo tumorale dalla degenerazione della cirrosi, come in astratto prospettato dal a proposito di eventuali attività odontoiatriche, Parte_1 endoscopie, o statisticamente fenomeni di tossicodipendenza, esposizione a pratiche sessuali, gli stessi attori non potevano non ignorare, e sin dal remoto 1993, che il processo patologico che ex post va apprezzato nei suoi esiti infausti con un criterio di globalità ed unicità pregiudizievole, fosse riconducibile alla emotrasfusione e dalla correlativa contrazione della cirrosi degenerata poi in tumore. Orbene, ciò che consente di superare anche una tale osservazione e riportare comunque l'accertamento del termine prescrizionale come ha stabilito la citata Cassazione, ovvero dal momento della morte, deve effettivamente condividersi e riconoscersi, come specificamente dedotto dagli appellanti, che sia che si abbracci la tesi del termine prescrizionale ex articolo 2947 terzo comma, con decorrenza dalla domanda di indennizzo ex art.4 legge 210/92 del 10 Aprile 2014, sia che si ritenga logico e giuridicamente corretto il termine prescrizionale ex articolo 2947 terzo comma con decorrenza dall'accertamento della CMO di Padova dell'esistenza del nesso causale del 20.1.2015, la domanda di risarcimento dei danni svolta dai congiunti del rimane Per_1 tempestiva, atteso che l'accertamento della CMO di Padova del 20 gennaio 2015 del nesso di causalità tra il contagio e la morte deve essere ritenuto altresì riconoscimento di responsabilità da parte del ex art. 2944 CC e come tale Parte_1 idoneamente interruttivo della prescrizione. Tale profilo può radicarsi pur sempre in arresti della Suprema Corte, che con recenti pronunzie ha attribuito a giudizi delle CMO un valore di piena prova, prima solamente limitato ai fatti che la Commissione attestava essere avvenuti in sua presenza ed agli atti esaminati. Anche la asserita deduzione che l'eventuale risarcimento deve essere defalcato del riconosciuto e liquidato indennizzo, per come ammesso anche dagli stessi appellanti, in quanto importo dovuto dallo stesso soggetto e per il medesimo fatto lesivo, concorre a costituire anche un profilo di ricognizione di debito che, nel nostro caso, è idonea a comporre un fattore interruttivo della stessa prescrizione. -B) Per quanto riguarda il resto, non vi sono critiche particolari idonee a modificare la decisione, corretta, lineare e aderente ai principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia della Suprema Corte. Rimane confermato sia il fondamento in punto di an debeatur, sia quello giuridico della responsabilità del anche secondo Parte_1 ampio filone di precedenti conformi di questa Sezione. Il CTU nella causa di primo grado di cui si occupa il presente appello, ha rilevato come, nonostante l'excursus temporale quanto ad evoluzione dell' epatite C “è verosimile” che il contagio da sangue infetto sia avvenuto a seguito delle trasfusioni ricevute dal nel corso dei ricoveri presso l'ospedale di Comacchio Per_1 del 1985/86, in considerazione anche del fatto che detto contagio era stato accertato, dopo aver esaminato la documentazione Medica relativa, dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bologna nel 1995. Gli accertamenti del nesso di causalità tra l'emotrasfusione e l'epatite prima, e tra l'epatite ed il decesso poi, stabiliti dalle CMO di Bologna e di Padova, hanno rilevanza di prova, e
“non possono essere messi in discussione dal quanto alla Parte_1 riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio, e il Giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ”(Cass. n. 15734 Parte_1 15/06/2018, Cass. n. 13008 30/06/2020).
-C) In ordine alla errata quantificazione del danno risarcibile per asserita violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.pc., va osservato che le somme richieste da parte attrice nel giudizio di primo grado sono state quantificate in via equitativa secondo le Tabelle del Tribunale di Milano all'epoca in vigore, utilizzate, come noto, dalla maggior parte dei Tribunali italiani, puntualizzandosi altresì che all'epoca della decisione, avevano trovato una certa diffusione le Tabelle romane, ritenute dalla Corte di Cassazione più consone alla quantificazione del danno da perdita parentale in quanto attributive di un punteggio a requisiti quali la convivenza e l'età del danneggiato e della vittima , da cui si quantifica il “valore” del danno, problematica superata poi dalla adozione nel 2022 da parte del Tribunale di Milano del medesimo sistema del “punteggio”. In ogni caso, la scelta del criterio liquidatorio rimane pur sempre espressione di un potere discrezionale del giudicante, e, pertanto, nel nostro caso, non è inficiata di illogicità o irragionevolezza la scelta del primo decidente di operare la quantificazione del risarcimento sulla base delle tabelle milanesi, mancando nel nostro caso ogni riferimento ulteriore rispetto al grado di parentela, reputando il giudicante significativo la constatazione del maggior utilizzo in campo nazionale delle tabelle milanesi. Tuttavia, dovendo così disattendere il motivo del MINISTERO sulla più congrua determinazione del danno liquidabile, proprio il fatto che gli attori hanno fornito elementi descrittivo della qualità e della intensità della relazione consente di ritenere che, seppure avendo creato nuclei familiari autonomi, tra gli attori ed il padre fosse rimasto un forte rapporto espresso con una relazione affettiva e morale continua. Pertanto, non vi sono elementi ulteriori per modificare liquidare le somme liquidate per ciascun figlio, poco al di sopra del minimo tabellare.
-D) Anche in ordine alla liquidazione del danno in favore dei nipoti, la liquidazione del primo giudice appare congrua. Certamente, la Suprema Corte ha fissato il condivisibile principio che “il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020. Tuttavia, la medesima Corte, ha avuto modo di affermare come “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione” (Ordinanza n. 36297 del 13/12/2022). Orbene, nel nostro caso, gli attori hanno allegato un peggioramento della vita, essendosi dissolta tutta una vita di incontri, relazioni, aiuti morali e concreti del nonno, che era il
“perno” di una famiglia numerosa, sicchè, in mancanza di prove contrarie, la liquidazione per i nipoti può essere confermata.
-E) Va accolto il punto in ordine di compensatio lucri cum damno. La coniuge del deceduto, ha percepito, a titolo CP_11 assegno una tantum, la somma di €.77.468,53 di cui il giudice avrebbe potuto/dovuto tener conto in sede di liquidazione del danno. Del resto, le stesse controparti hanno dedotto in citazione e versato il verbale della CMO di Padova del 2015, che ha riconosciuto il nesso causale tra trasfusione e decesso e il conseguente diritto al versamento dell'indennizzo in parola a favore della superstite. Trattandosi di una somma fissa e predeterminata ex lege, essa va dedotta in compensazione anche in assenza di specifiche allegazioni istruttorie, poiché la questione attiene direttamente alla misura del danno ed è quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Il principio dell'operatività del principio di compensazione in materia costituisce ormai ius receptum (v. per tutte Corte Cass, sentenza ss. uu. 22 maggio 2018, n. 121565 e sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31543) ed è volto ad evitare un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione all'identico fatto lesivo. Pertanto, la misura del risarcimento per la va CP_1 ridimensionata, scomputata dalla medesima quanto percepito a titolo di assegno una tantum.
-Le spese seguono la soccombenza sostanziale.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, in modifica dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1
a pagare a la somma complessiva di €
[...] Controparte_1 137.531,47 oltre rivalutazione ed interessi dalla data del 30/12/11 sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno sino alla presente sentenza ed ulteriori interessi al tasso legale sino al soddisfo, confermando per il resto l'impugnata sentenza;
B)condanna il appellante al rimborso delle spese in Parte_1 favore degli appellati del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €17.002,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 6/5/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)