Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4187 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott. ALESSANDRO CABIANCA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4187/2020
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIULIA VALVERI ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. ALESSANDRA TUSSET convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter del 09/05/2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
➢ Per la ricorrente, la quale ha chiesto: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, nei confronti del sig. , come in atti generalizzato, riconosciuta la propria competenza Controparte_1
e giurisdizione del Giudice italiano, Voglia accogliere le già spiegate conclusioni e dunque 1. Nel merito: … [dato atto dello scioglimento del matrimonio civile, sulla
1
19.09.2022] 2. disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio
[...]
, nato in [...] (U.S.A.) il 20.12.2017, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
3. definire le modalità di visita del bambino da parte del sig. come di seguito, disponendo che: a) quando la sig.ra e il figlio CP_1 T_
saranno in Italia (in via non definitiva) il padre potrà stare con il bambino _1 dal giorno successivo all'arrivo ai due giorni antecedenti la partenza dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per ciascun giorno di permanenza in Italia, sino ad un massimo di 7 giorni consecutivi e con possibilità di compresenza della madre per le prime 3 ore al giorno per i primi 3 giorni in base alle esigenze manifestate dal bambino, anche presso la abitazione del padre, a condizione che questa sia luogo idoneo ed attrezzato per ospitare il minore;
b) quando la sig.ra e il figlio saranno negli T_ _1
Stati Uniti (o in un Paese diverso dall'Italia): - il sig. potrà stare con CP_1 _1
per un pomeriggio a giorni alterni nonché il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00, salvo il rispetto dell'orario scolastico e con possibilità di compresenza della madre per le prime 3 ore al giorno per i primi 3 giorni in base alle esigenze manifestate dal bambino;
- il sig. durante il soggiorno all'estero dovrà CP_1
reperire un'abitazione che soddisfi le esigenze del figlio dandone preventiva _1
adeguata informazione alla sig.ra nonché dotarsi di mezzo di trasporto T_
proprio ed adeguato al fine di potersi occupare in modo autonomo dei trasferimenti del figlio;
- nei periodi in cui il padre non si recherà in visita del figlio all'estero, la sig.ra e il sig. si contatteranno reciprocamente tramite Skype, 1/2 T_ CP_1
volte alla settimana in giorno ed orario previamente concordato, compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori stessi e tenuto conto del fuso orario e delle esigenze ed inclinazioni del bambino;
c) in ipotesi la sig.ra rientri in Italia in T_
modo stabile: il sig. potrà stare con il figlio per un pomeriggio a settimana CP_1
previamente concordato, nonché dal sabato mattina (ore 9.00) alla domenica pomeriggio (ore 19.00) a fine settimana alterni, oltre ad una settimana consecutiva da concordare con la madre nei periodi in cui ella sarà in Italia e 5 giorni nel periodo delle festività natalizie in modo che, ad anni alterni, il bambino trascorra il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore. In ogni caso
2 con possibilità di compresenza della madre per le prime 3 ore al giorno per i primi
3 giorni in base alle esigenze manifestate dal bambino;
d) il padre dovrà farsi carico di tutte le esigenze del figlio durante il tempo della sua permanenza presso di lui, comprese quelle alimentari, assicurandosi che per il bambino vi siano idonei dispositivi di sicurezza, trasporto, vita e intrattenimento (a mero titolo di esempio: seggiolino auto sino all'obbligo, letto in camera da letto idonea, ecc.);
4. quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale: - quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, disporre che ciascun genitore eserciti in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale durante il tempo in cui il figlio resterà con ognuno _1
di essi;
- quanto alle questioni di maggior interesse relative alla salute e la crescita sociale-educativa del minore, disporre la limitazione, o in subordine la sospensione temporanea, della responsabilità genitoriale del padre sig. (lasciando CP_1
inalterata quella della madre), consentendo alla sig.ra di assumere, in T_
autonomia ed anche in assenza del consenso paterno, ogni decisione relativa ad esempio alle vaccinazioni (compresa quella anti Sars Covi-19) ed alle attività extra scolastiche. Vorrà inoltre l'Ill.mo Tribunale adito, al fine comunque di consentire che la gestione ordinaria di avvenga senza negative interruzioni e nei tempi _1 più adeguati possibili nell'interesse del minore, in caso di mancata risposta dell'altro genitore o di mancata decisione concorde su qualsiasi questione riguardante il figlio disporre che il genitore presso il quale in quel momento si trova il bambino _1
possa prendere la decisione ritenuta da lui più opportuna con immediata comunicazione all'altro genitore.
5. Quanto al mantenimento, porre a carico del sig.
: a) l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio CP_1 _1
corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese e sul conto T_
americano ad ella intestato (o su altro conto che ella indicherà) la somma in dollari equivalente ad € 650,00 (in base alla valuta del luogo di residenza del figlio _1 nel giorno dell'esecuzione del versamento) al mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, dovendosi intendere per spese straordinarie le spese di asilo/scolastiche, per baby-sitter o altra forma di accudimento da parte di terzi, le spese sanitarie (non coperte da assicurazione, dal sistema sanitario nazionale e/o l'assicurazione sanitaria), per assicurazione
3 sanitaria obbligatoria (per la quota posta a carico della sig.ra in relazione T_
al contratto di lavoro), per attività sportive e ludico/ricreative, oltre alle somme comunque indicate come di natura straordinaria nel Protocollo adottato dal
Tribunale di EZ;
b) il pagamento del volo a/r da e per l'Italia, in via anticipata rispetto all'acquisto dello stesso ad opera della sig.ra nella seguente misura: T_
a) per il 50% sia del costo del biglietto aereo di e della sig.ra per _1 T_
l'anno in cui il sig. si recherà a far visita al figlio in USA (o altro Paese in CP_1
cui egli abiti con la madre); b) per il 100% del costo del biglietto aereo di e _1 della sig.ra per l'anno in cui il sig. non dovesse recarsi a far visita T_ CP_1
al figlio in USA (o altro Paese in cui egli abiti con la madre). - In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze già in atti, in particolare in memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 e non accolte. In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali
15% ex DM 55/14 e compenso professionale, liquidato tenendo conto della maggiorazione del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2018 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati”;
➢ Per il convenuto, che ha domandato “nel merito 1. l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], ad [...] i genitori con Persona_1
prevalente collocazione presso la madre e con obbligo di entrambi i genitori di comunicarsi preventivamente eventuali cambiamenti di residenza, con la precisazione che la madre potrà prendere in via autonoma le decisioni ordinarie urgenti, dovendo invece interpellare il padre per tutte le decisioni sia ordinarie non urgenti che rilevanti che riguardino il figlio;
rigettarsi la domanda ex adverso proposta di limitazione o in subordine di sospensione temporanea della responsabilità genitoriale del padre , nonché la domanda di Controparte_1 decisione autonoma in caso di mancata risposta dell'altro genitore e/o mancata decisione concorde dei genitori, in quanto infondate in fatto e in diritto disponendo che le decisioni riguardanti il figlio siano prese da entrambi i genitori a sensi _1
di legge;
2. ordinarsi a di comunicare al sig. Parte_1 Controparte_1
l'eventuale nominativo di persona con essa convivente, che abbia frequentazione
4 quotidiana ed eventuale convivenza con il figlio per la necessaria tutela del _1 minore, trattandosi di circostanza rilevante per la vita di quest'ultimo;
3. previo rigetto di ogni contraria domanda di controparte per quanto riguarda le visite, disporsi che accompagni il figlio in Italia (in subordine, con Parte_1 _1 autorizzazione all'assistenza del personale di Servizio della Compagnia aerea) per stare con il padre quanto meno ogni estate per un mese, in periodo previamente concordato, ed attribuirsi già a decorrere dalla prossima estate 2024; 4. disporsi che si possa recare nel periodo invernale, quanto meno per un periodo Controparte_1
continuativo di 10 giorni;
5. disporsi che i genitori si contattino reciprocamente via
Skype due giorni durante la settimana per 15/20 minuti nonché sabato e la domenica per 45 minuti al fine di consentire al padre di rimanere in contatto con il figlio e di coltivarne il rapporto;
6. disporsi che possa volare da solo con la zia paterna _1
o con altro familiare;
7. nell'ipotesi in cui rientri in Italia in modo Parte_1
stabile, potrà stare con il figlio per un pomeriggio a settimana Controparte_1
nonché a week-end alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica sera alle 20 con pernottamento, nonché due settimane anche non consecutive in estate, tre giorni a
Pasqua, una settimana a Natale e nelle altre festività in modo alternato di anno in anno;
8. respingersi la domanda ex adverso di compresenza della madre agli incontri padre-figlio, in quanto infondata in fatto e il diritto e per motivi di opportunità;
9. previo rigetto di ogni contraria domanda di controparte, disporsi che CP_1
contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo a
[...] _1 T_
, entro il giorno 10 di ogni mese, con accreditamento sul conto corrente italiano
[...]
intestato a , la somma mensile di Euro 300,00 oltre il 50% delle spese Parte_1
straordinarie indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di EZ (con la precisazione che in ogni caso le spese di assicurazione sanitaria obbligatoria del figlio saranno a carico esclusivo di ), che dovranno essere _1 Parte_1
previamente concordate e documentate, oppure che venga quantificato nella somma omnicomprensiva di Euro 600,00 che comprende anche le varie spese straordinarie, con la precisazione che in ogni caso le spese di assicurazione sanitaria obbligatoria del figlio saranno a carico esclusivo di;
10. rigettarsi la _1 Parte_1
domanda di controparte di pagamento del volo in via anticipata nonché la domanda
5 di pagamento del volo a favore di ed infine la domanda di pagamento Parte_1
del volo al 100% per in quanto domande infondate in fatto e in diritto, _1 disponendo che il costo dell'aereo per sia posto a carico di entrambi i _1
genitori nella misura del 50%; 11. disporsi che il figlio coltivi e studi la _1
lingua italiana e venga iscritto in futuro ad una scuola pubblica primaria bilingue
(italiano seconda lingua) presente in zona, con spesa a carico dei genitori per il 50% per ciascuno. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria come da memorie ex art. 183, comma
6, nn. 2 e 3, c.p.c., con espressa rinuncia già formalizzata all'istanza di cui alla lettera F) della Memoria istruttoria 7 aprile 2022”
➢ Del P.M. che ha concluso: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso la madre onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio del minore nella misura di almeno
600 euro mensili” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 04/06/2020 – cittadina italiana residente negli Parte_1
Stati Uniti d'America – chiedeva pronunciarsi, alle condizioni e suoi presupposti di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
EZ il 19/01/2016 con , cittadino italiano, residente a [...]
Mira; matrimonio dal quale è nato il figlio (20/12/2017), cittadino italiano _1
e americano, residente con la madre negli Stati Uniti fin dalla nascita.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati con sentenza su conclusioni congiunte, pronunciata da questo Tribunale il 31.5.2019 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione.
6 Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparse le parti all'udienza presidenziale, svoltasi mediante collegamento da remoto, veniva raggiunto un accordo sul regime di visita padre – figlio per l'anno
2021, fermo restando il regime di affidamento condiviso di ad entrambi i _1
genitori e la sua collocazione prevalente presso la madre negli Stati Uniti;
il
Presidente delegato, con ordinanza del 03/08/2021, assumeva i provvedimenti provvisori e, nominatosi GI, disponeva il passaggio al rito ordinario, con termini per il deposito di memoria integrativa attorea e della comparsa di costituzione del convenuto.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. e del successivo deposito delle memorie istruttorie, era disposta un'indagine reddituale su entrambi i coniugi con incarico alla Guardia di Finanza di EZ. Nelle more, con ordinanza del 22/07/2022 il
Giudice disponeva in ordine al diritto di visita paterno per i periodi estivi del 2022
e del 2023. Erano precisate le conclusioni ai fini della pronuncia sullo status – resa con sentenza del 19 settembre 2022; rimessa la causa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio sulle condizioni accessorie con reiezione delle istanze di prova costituenda formulate dalle parti, il GI, considerata la residenza abituale del minore all'estero, invitava le parti a prendere posizione su giurisdizione e competenza del
Giudice adìto sulle domande di affidamento, collocazione e mantenimento dello stesso.
La precisazione delle conclusioni veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. che le parti dimettevano rispettivamente il 7/05/2024 la ricorrente e il 6/5/2024 il resistente.
7 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 I co. c.p.c. e con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
*
Richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale n. 1616/2022, quanto alle condizioni accessorie ritiene il Tribunale di essere dotato di giurisdizione.
Il regolamento di Bruxelles II bis (Reg. UE 2201/2003) applicabile ratione temporis al caso di specie, per le domande inerenti la responsabilità genitoriale su un minore radica la competenza giurisdizionale esclusiva del giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente anche se tali domande sono proposte congiuntamente alla separazione giudiziale o al divorzio dei genitori. Allo stesso giudice spetta ex art. 5
n. 2 del regolamento n. 44/2001 anche la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore trattandosi di domanda accessoria a quella sulla responsabilità genitoriale.
Nella specie, permane nondimeno anche sulle domande ex art. 337 ter c.c. la giurisdizione radicata presso il Tribunale italiano per il divorzio delle parti – entrambe cittadine italiane ed il convenuto anche residente in Italia – poiché il figlio minore risiede abitualmente negli Stati Uniti, un Paese al quale non si applicano né il Reg. 2201/2003 – non essendo membro dell'Unione Europea, né la
Convenzione dell'Aja del 1996, alla quale gli USA hanno aderito senza tuttavia ratificarla. Applicando – in via necessariamente residuale (1) – la normativa interna
8 di diritto internazionale privato ed in particolare l'art. 37 l. 218/1995 (2), in questo processo la giurisdizione italiana sulla domanda relativa allo status familiae dei contendenti si estende alle domande relative ad affidamento, visite e mantenimento della prole minore, determinando anche l'applicazione della lex fori.
In tal modo ritenuta la propria giurisdizione sull'intero thema decidendum e l'applicabilità del diritto italiano, si ritiene in primo luogo di dover disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con prevalente _1
collocazione presso la madre ad Annapolis – Maryland (U.S.A.).
La madre terrà informato il padre di W. sulle sue condizioni personali, scolastiche, sociali etc. con cadenza almeno mensile, a mezzo email nella quale ella avrà cura di evitare considerazioni non pertinenti all'esercizio della responsabilità parentale e comunque richieste economiche.
In ragione della considerevole distanza dalla residenza del padre, questi contatterà
– preferibilmente mediante videochiamata – il figlio due volte alla settimana (salvo diverso accordo delle parti, il mercoledì quando ad Annapolis saranno le 17:00 (id est 5:00 pm) e la domenica quando lì saranno le 12:00 am.
Il sig. inoltre, vedrà e terrà con sé , ad Annapolis o località CP_1 _1
limitrofa, per 10 giorni consecutivi da lui tempestivamente comunicati alla sig. ra in periodo tra novembre di ogni anno e marzo dell'anno successivo;
ogni T_
anno per ulteriori 30 giorni, preferibilmente consecutivi, durante l'estate, quando la madre accompagnerà in Italia e al termine lo riporterà negli Stati Uniti. _1
In ogni caso, con possibilità di pernotto di presso il padre con l'opportuna _1
gradualità.
9 Sul piano economico, tenuto conto della capacità reddituale delle parti e della prevalente permanenza del minore con la madre, si ritiene corrisponda ai criteri dell'art. 337 ter c.c. gravare il padre di un assegno mensile di € 450,00 – oltre ISTAT su base annua – da versare alla madre di entro il giorno 5 di ogni mese a _1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore.
Va infatti rilevato che sebbene la ricorrente risulti titolare di un reddito netto mensile corrispondente a circa 2900 € e sia proprietaria di un immobile al Lido di
EZ, in locazione a terzi con un canone di € 900,00 mensili, sostenendo a sua volta un mutuo per la casa di attuale residenza, di sua proprietà esclusiva;
il resistente – già dipendente Telecom e poi lavoratore autonomo – non ha fornito informazioni aggiornate né sul proprio reddito, né sulla propria condizione abitativa (come proprietario o in affitto oppure in comodato), inducendo il
Tribunale a fare applicazione dell'art. 116 c.p.c. per ritenere la sua capacità reddituale non irrisoria o comunque non così limitata da giustificare una quantificazione del contributo ordinario per il figlio inferiore a quello che – tenuto conto del reddito medio pro capite nello Stato del Maryland, pari a circa 49.000,00 $ annui (fatto notorio riportato ad es. da Istituto Commercio Estero – www.ice.it/ repository/pdf/Profilo_Maryland.pdf) – costituisce un versamento di portata prossima alla dimensione alimentare.
Salvo quanto si dirà infra per l'assicurazione sanitaria in favore di , le spese _1
straordinarie per costui andranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno con le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di EZ del 20.9.2019. Anche la quota o maggiorazione di premio assicurativo che la ricorrente verserà periodicamente per il figlio in forza della propria polizza sanitaria andrà suddivisa tra i genitori al
50% ciascuno, restando ad esclusivo carico della madre le spese sanitarie non coperte dall'assicurazione dalla stessa prescelta.
10 Gli esiti della causa e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di EZ, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale n. 1616/2022, affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
colloca prevalentemente presso la madre;
Persona_1
dispone che le comunicazioni tra i genitori e tra padre e figlio e le loro visite si svolgano con le modalità anche temporali previste in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di €
450,00 – oltre ISTAT su base annua – da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, diverse da quelle sanitarie, con le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di EZ del 20.9.2019; la quota o maggiorazione di premio assicurativo che la ricorrente verserà periodicamente per il figlio in forza della propria polizza sanitaria andrà suddivisa tra le parti al 50% ciascuna, restando ad esclusivo carico della ricorrente le spese sanitarie non assicurate;
spese legali compensate.
Così deciso in data 18.12.2024 dal Tribunale di EZ
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli artt. 67 e 81 del TFUE (firmato a Lisbona, 13.12.2007) hanno operato la c.d. comunitarizzazione, rectius europeizzazione del diritto internazionale privato e processuale, trasponendolo fra le materie nelle quali le istituzioni europee hanno espressa competenza ad adottare atti vincolanti quali Regolamenti e Direttive, suggellando definitivamente la residualità del diritto internazionale privato interno rispetto – nell'ordine – alle fonti comunitarie e ai trattati multilaterali o bilaterali. 2 A mente del quale “In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.