Sentenza 17 marzo 1978
Massime • 2
Il potere del ministro per i lavori pubblici di rimuovere il divieto di edificazione nella cosiddetta "fascia di rispetto" ai margini di strade od autostrade, ai sensi dell'art 9 secondo comma della legge 24 luglio 1961 n 729, si ricollega ad una valutazione negativa dell'incidenza delle opere autorizzate sulla sicurezza e sulle esigenze della viabilita, a prescindere dalle finalita cui le opere medesime siano destinate. Pertanto, la rimozione di detto divieto, ottenuta da un comune per la realizzazione di edificio scolastico su fondo privato illegittimamente occupato, deve ritenersi idonea ad evidenziare la sopravvenuta edificabilita in genere del fondo medesimo, da considerare nella Determinazione del danno spettante al proprietario a seguito della definitiva perdita del bene.*
Il risarcimento spettante al proprietario di un fondo illegittimamente occupato, a causa della sopravvenuta impossibilita di restituzione del bene, perche destinato alla costruzione di opera pubblica, e rivolto a reintegrare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla definitiva perdita di tutte le facolta inerenti al diritto dominicale, la quale consegue a detta destinazione, pur in difetto di un formale provvedimento ablativo. Pertanto, al fine della quantificazione di tale risarcimento, deve farsi riferimento alle condizioni del fondo non all'epoca dell'occupazione, ma all'epoca della realizzazione dell'opera pubblica, quale momento del verificarsi di quella perdita, e, quindi, dell'insorgenza del danno oggetto del risarcimento stesso. ( V 1143/76, mass n 379825; ( V 3098/73, mass n 366864; ( V 2479/73, mass n 365903; ( V 557/65, mass n 311010).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1978, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1978 |
Testo completo
Il risarcimento spettante al proprietario di un fondo illegittimamente occupato, a causa della sopravvenuta impossibilita di restituzione del bene, perche destinato alla costruzione di opera pubblica, e rivolto a reintegrare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla definitiva perdita di tutte le facolta inerenti al diritto dominicale, la quale consegue a detta destinazione, pur in difetto di un formale provvedimento ablativo. Pertanto, al fine della quantificazione di tale risarcimento, deve farsi riferimento alle condizioni del fondo non all'epoca dell'occupazione, ma all'epoca della realizzazione dell'opera pubblica, quale momento del verificarsi di quella perdita, e, quindi, dell'insorgenza del danno oggetto del risarcimento stesso. ( V 1143/76, mass n 379825; ( V 3098/73, mass n 366864; ( V 2479/73, mass n 365903; ( V 557/65, mass n 311010).*