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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 69/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv.to DE SIMONE RAFFAELE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. DE LUCA SILVIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 14/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 05/07/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di CI (al N.35, Parte II, serie A, anno 2001). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie
(il 21/09/2002 a Sarno), (il 18/01/2005 ad Avellino), Persona_1 Persona_2 entrambe maggiorenni, e (il 15/09/2016 a Nola), le parti hanno indicato Persona_3 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 13/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui Persona_3 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.
2) la figlia in quanto minore, è affidata alla madre, che continuerà ad abitare nella casa di Persona_3
CI (NA) alla via Falciatore, n.12, ma la potestà parentale continuerà ad essere esercitata dai coniugi congiuntamente, i quali sin da ora scelgono l'istituto dell'affido condiviso.
2 3) il padre potrà vedere la figlia quando lo vorrà previo preavviso telefonico. In caso di dissenso la minore starà con il padre il giovedì ed il sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica a settimane alterne dalle ore 10.00 alle
20.00, con possibilità di pernotto il sabato.
4) il padre potrà tenere con sé la figlia durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, previo accordo con la madre. In caso di dissenso, la piccola trascorrerà le festività con il padre in modo alternato;
quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia 15 giorni nel mese di luglio o agosto sempre ad anni alterni.
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia, entro il 15 di ogni mese, un Per_3 Pt_1 assegno di euro centocinquanta (150/00), somma rivalutabile in base agli indici di rivalutazione del costo della vita
(ISTAT); lo stesso corrisponderà il 50% delle spese cosiddette straordinarie, relative sempre al mantenimento della figlia (es. spese mediche, spese scolastiche, ecc.) previa comunicazione e relativa giustificazione;
6) qualsiasi decisione in ordine all'educazione e all'istruzione della prole sarà presa concordemente da entrambi i coniugi.
7) i coniugi danno atto della reciproca loro rinunzia a qualsivoglia assegno di mantenimento alimentare.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26/06/1979, e nato a [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio a CI (NA) il 05/07/2001 (atto n. 35, Parte II, Serie A, anno 2001);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 69/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv.to DE SIMONE RAFFAELE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. DE LUCA SILVIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 14/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 05/07/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di CI (al N.35, Parte II, serie A, anno 2001). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie
(il 21/09/2002 a Sarno), (il 18/01/2005 ad Avellino), Persona_1 Persona_2 entrambe maggiorenni, e (il 15/09/2016 a Nola), le parti hanno indicato Persona_3 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 13/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui Persona_3 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.
2) la figlia in quanto minore, è affidata alla madre, che continuerà ad abitare nella casa di Persona_3
CI (NA) alla via Falciatore, n.12, ma la potestà parentale continuerà ad essere esercitata dai coniugi congiuntamente, i quali sin da ora scelgono l'istituto dell'affido condiviso.
2 3) il padre potrà vedere la figlia quando lo vorrà previo preavviso telefonico. In caso di dissenso la minore starà con il padre il giovedì ed il sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica a settimane alterne dalle ore 10.00 alle
20.00, con possibilità di pernotto il sabato.
4) il padre potrà tenere con sé la figlia durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, previo accordo con la madre. In caso di dissenso, la piccola trascorrerà le festività con il padre in modo alternato;
quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia 15 giorni nel mese di luglio o agosto sempre ad anni alterni.
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia, entro il 15 di ogni mese, un Per_3 Pt_1 assegno di euro centocinquanta (150/00), somma rivalutabile in base agli indici di rivalutazione del costo della vita
(ISTAT); lo stesso corrisponderà il 50% delle spese cosiddette straordinarie, relative sempre al mantenimento della figlia (es. spese mediche, spese scolastiche, ecc.) previa comunicazione e relativa giustificazione;
6) qualsiasi decisione in ordine all'educazione e all'istruzione della prole sarà presa concordemente da entrambi i coniugi.
7) i coniugi danno atto della reciproca loro rinunzia a qualsivoglia assegno di mantenimento alimentare.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26/06/1979, e nato a [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio a CI (NA) il 05/07/2001 (atto n. 35, Parte II, Serie A, anno 2001);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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