Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 202
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella esattoriale

    La notifica è valida anche se proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri, purché sia chiaramente evincibile il mittente. La parte ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa. Inoltre, l'indirizzo PEC da cui è stata notificata la cartella era presente nei registri IPA.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione della data di decorrenza degli interessi

    Le annotazioni nella cartella di pagamento descrivono chiaramente le modalità e i criteri di applicazione degli interessi, indicando che vanno aggiunti per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella e specificando la misura del tasso annuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 202
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 202
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo