CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1033/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020250000734308000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020250000734308000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020250000734308000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Entrate- NE N. 030
2025 00007343 08 000, notificata il 4.3.2025 a mezzo p.e.c. , relativa a somme iscritte a ruolo per controllo modello 770 anno 2021, per l'importo di euro 17.750,75.
Eccepiva:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale poiché spedita da un indirizzo di posta eleronica certificata che non corrispondeva all'indirizzo primario (o al domicilio digitale) di posta elettronica certificata del Concessionario del Servizio di NE presente nell'I.P.A.;
-il difetto di motivazione in mancanza di indicazione della data di decorrenza degli interessi.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze e con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di TA e sosteneva la regolarità della notifica dell'atto impugnato eseguita dall'Agente della riscossione dall'indirizzo di posta elettronica certificata che era presente nel portale IPA a far data dal 01/09/2022 , per come poteva evincersi dalla certificazione AGID prodotta in giudizio.-
Deduceva inoltre, l'infondatezza dell'eccezione relativa alla determinazione degli interessi, poichè le annotazioni riportate nella cartella di pagamento descrivevano in maniera chiara e puntuale le modalità e i criteri dell'applicazione degli interessi.
Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa inesistenza della notificazione della cartella notificata tramite una PEC non iscritta in pubblici registri, è infondato.
La Suprema Corte, anche in relazione agli atti tributari, ha chiarito che è valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale è chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (Cass. civ. n. 982/2023).
Invero, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419/2020; Cass. n. 29879/2021).
Nel caso di specie, posto che parte ricorrente, difendendosi nel merito ed individuando correttamente le controparti della pretesa tributaria, ha dimostrato univocamente di non aver patito alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di invalidità della notificazione dell'atto impositivo.
A tanto aggiungasi che parte resistente ha dimostrato con la produzione in giudizio della certificazione
AGID, che l'indirzzo Pec dal quale è stata notificata la cartella era presente nei registri IPA a far data dal
2.9.2022.
Altrettanto infondata è l'eccezione relativa all'incertezza della determinazione degli interessi poichè le annotazioni riportate nella cartella di pagamento descrivono in maniera chiara e puntuale le modalità e i criteri dell'applicazione degli interessi.
Si legge infatti nel “Dettaglio degli addebiti” pag.6 e 7 della cartella che: “Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella”.
“Gli interessi sono ricalcolati e dovuti, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in caso di versamento omesso, ovvero fino alla data di effettivo pagamento, in caso di versamento tardivo. Misura del tasso annuo degli interessi: 4% (art. 2 del D.M. 21 maggio 2009).”
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Corte di Giustizia tributaria, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 1.388,00, oltre a rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in TA il giorno 8 gennaio 2026
Il Presidente e Relatore
IN TT
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1033/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020250000734308000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020250000734308000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020250000734308000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Entrate- NE N. 030
2025 00007343 08 000, notificata il 4.3.2025 a mezzo p.e.c. , relativa a somme iscritte a ruolo per controllo modello 770 anno 2021, per l'importo di euro 17.750,75.
Eccepiva:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale poiché spedita da un indirizzo di posta eleronica certificata che non corrispondeva all'indirizzo primario (o al domicilio digitale) di posta elettronica certificata del Concessionario del Servizio di NE presente nell'I.P.A.;
-il difetto di motivazione in mancanza di indicazione della data di decorrenza degli interessi.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze e con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di TA e sosteneva la regolarità della notifica dell'atto impugnato eseguita dall'Agente della riscossione dall'indirizzo di posta elettronica certificata che era presente nel portale IPA a far data dal 01/09/2022 , per come poteva evincersi dalla certificazione AGID prodotta in giudizio.-
Deduceva inoltre, l'infondatezza dell'eccezione relativa alla determinazione degli interessi, poichè le annotazioni riportate nella cartella di pagamento descrivevano in maniera chiara e puntuale le modalità e i criteri dell'applicazione degli interessi.
Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa inesistenza della notificazione della cartella notificata tramite una PEC non iscritta in pubblici registri, è infondato.
La Suprema Corte, anche in relazione agli atti tributari, ha chiarito che è valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale è chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (Cass. civ. n. 982/2023).
Invero, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419/2020; Cass. n. 29879/2021).
Nel caso di specie, posto che parte ricorrente, difendendosi nel merito ed individuando correttamente le controparti della pretesa tributaria, ha dimostrato univocamente di non aver patito alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di invalidità della notificazione dell'atto impositivo.
A tanto aggiungasi che parte resistente ha dimostrato con la produzione in giudizio della certificazione
AGID, che l'indirzzo Pec dal quale è stata notificata la cartella era presente nei registri IPA a far data dal
2.9.2022.
Altrettanto infondata è l'eccezione relativa all'incertezza della determinazione degli interessi poichè le annotazioni riportate nella cartella di pagamento descrivono in maniera chiara e puntuale le modalità e i criteri dell'applicazione degli interessi.
Si legge infatti nel “Dettaglio degli addebiti” pag.6 e 7 della cartella che: “Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella”.
“Gli interessi sono ricalcolati e dovuti, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in caso di versamento omesso, ovvero fino alla data di effettivo pagamento, in caso di versamento tardivo. Misura del tasso annuo degli interessi: 4% (art. 2 del D.M. 21 maggio 2009).”
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Corte di Giustizia tributaria, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 1.388,00, oltre a rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in TA il giorno 8 gennaio 2026
Il Presidente e Relatore
IN TT