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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16642/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16642/2024 tra
rappresentata e difesa dall'avv. NOBILI Guido per procura 24.9.24 Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 10 Marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e all'AUPP dr.ssa Fortunato Federica compare per l'avv. NOBILI GUIDO. Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Nobili precisa le conclusioni come da atto di citazione ed esibisce, riservandosi di depositarla telematicamente, la fattura emessa da Conciliant s.a.s. in data 16.10.2024 n. 3-
1037 di € 107,36 relativa alla mediazione. Evidenzia il contegno del che non si è CP_1 presentata in mediazione e richiama la nota spese quanto alla misura della condanna di controparte con aumento del 33% per manifesta fondatezza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16642/2024 avente a oggetto: impugnazione deliberazione assembleare. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. NOBILI Guido per procura 24.9.24 Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.3.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere l'efficacia della delibera assembleare del del Controparte_1
29.11.2023, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di giuridico effetto l'intera delibera dell'assemblea del del 29.11.2023 (tutti i punti all'o.d.g.), per Controparte_1 omessa convocazione della condòmina attrice (violazione art. 1136 c.c.) e/o per mancanza nel processo verbale di qualsivoglia riferimento all'assemblea di prima convocazione, come esposto in narrativa in diritto ai punti I e II;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di giuridico effetto la delibera dell'assemblea del del 29.11.2023 (relativamente al punto 4 Controparte_1 all'o.d.g.), per mancanza di individuazione e riproduzione nel relativo verbale, dei nomi dei condòmini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, come esposto in narrativa in diritto al punto III;
pagina 2 di 4 - accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di giuridico effetto la delibera dell'assemblea del del 29.11.2023 (relativamente ai punti 3 e 5 Controparte_1 all'o.d.g.), per violazione dell'art. 1123 c.c., come esposto in narrativa in diritto al punto IV;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari di lite e di mediazione, oltre accessori di legge ex D.m.
55/2014 come modificato dal d.m 37/2018 e s.m.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha impugnato le deliberazioni assunte in data 29.11.2023 Parte_1 dall'assemblea del Condominio sito in , (in seguito, ), CP_2 Controparte_1 CP_1 per i seguenti motivi:
- omessa convocazione di essa condomina all'assemblea;
- omesso riferimento all'assemblea in prima convocazione;
- omessa indicazione dei condomini assenzienti, dissenzienti od astenuti e delle relative quote millesimali quanto alla deliberazione assunta al punto 4 dell'ordine del giorno;
- violazione dell'art. 1123 c.c. e incongruenze contabili quanto alle deliberazioni di cui ai punti
3 e 5 dell'ordine del giorno dal (punti 3 e 5 o.d.g.) – Controparte_1
VIOLAZIONE ART. 1123 c.c.
ha concluso chiedendo al Tribunale l'annullamento delle deliberazioni Parte_1 impugnate, con vittoria di spese.
Il , nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito in CP_1 giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. La domanda di annullamento delle deliberazioni assunte ai punti da 1 a 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea svolta in data 29.11.2023 dal è procedibile, risultando CP_1 svolta la mediazione e, nel merito, fondata.
ha allegato l'omessa convocazione di essa condomina all'assemblea. Parte_1
Il , rimasto contumace, non ha assolto l'onere sullo stesso incombente di provare CP_1 la rituale convocazione di all'assemblea del 29.11.2023. Parte_1
L'art. 1136, sesto comma, c.c. dispone che: “L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.
Nel caso di specie risulta provata l'omessa convocazione di all'assemblea Parte_1 del 29.11.2023.
Ne consegue che tutte le deliberazioni assunte ai punti da 1 a 5 dell'ordine del giorno devono essere annullate.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione assorbe l'esame dei restanti motivi. pagina 3 di 4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ex art. 91 c.p.c. CP_1
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., tabella n. 2, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 trattandosi di causa di valore indeterminabile, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta, con aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/14 e s.m.i. per la redazione con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione – la disposizione consente un aumento fino al 30% che si ritiene di limitare al 10% tenuto conto che sono stati prodotti solo sette documenti - e così per € 4.189,90, oltre a € 803,00 per la mediazione sempre nei valori minimi e così per complessivi € 4.992,90, oltre a € 655,36 per esborsi.
Non si ritiene di dover aumentare il compenso ex art. 4 comma ottavo del D.M. 55/14 e s.m.i. alla luce della semplicità delle questioni trattate e temuto conto della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA le deliberazioni assunte dal sito in , ai punti da CP_1 CP_2 Controparte_1
1 a 5 dell'assemblea svolta in data 29.11.2023.
CONDANNA il Condominio sito in , a rimborsare a CP_2 Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio liquidate in € 4.992,90 per compensi, € 655,36 per esborsi
[...]
e € 224,00, oltre IVA e CPA, quali spese di mediazione.
Torino, 10 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16642/2024 tra
rappresentata e difesa dall'avv. NOBILI Guido per procura 24.9.24 Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 10 Marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e all'AUPP dr.ssa Fortunato Federica compare per l'avv. NOBILI GUIDO. Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Nobili precisa le conclusioni come da atto di citazione ed esibisce, riservandosi di depositarla telematicamente, la fattura emessa da Conciliant s.a.s. in data 16.10.2024 n. 3-
1037 di € 107,36 relativa alla mediazione. Evidenzia il contegno del che non si è CP_1 presentata in mediazione e richiama la nota spese quanto alla misura della condanna di controparte con aumento del 33% per manifesta fondatezza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16642/2024 avente a oggetto: impugnazione deliberazione assembleare. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. NOBILI Guido per procura 24.9.24 Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.3.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere l'efficacia della delibera assembleare del del Controparte_1
29.11.2023, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di giuridico effetto l'intera delibera dell'assemblea del del 29.11.2023 (tutti i punti all'o.d.g.), per Controparte_1 omessa convocazione della condòmina attrice (violazione art. 1136 c.c.) e/o per mancanza nel processo verbale di qualsivoglia riferimento all'assemblea di prima convocazione, come esposto in narrativa in diritto ai punti I e II;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di giuridico effetto la delibera dell'assemblea del del 29.11.2023 (relativamente al punto 4 Controparte_1 all'o.d.g.), per mancanza di individuazione e riproduzione nel relativo verbale, dei nomi dei condòmini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, come esposto in narrativa in diritto al punto III;
pagina 2 di 4 - accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di giuridico effetto la delibera dell'assemblea del del 29.11.2023 (relativamente ai punti 3 e 5 Controparte_1 all'o.d.g.), per violazione dell'art. 1123 c.c., come esposto in narrativa in diritto al punto IV;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari di lite e di mediazione, oltre accessori di legge ex D.m.
55/2014 come modificato dal d.m 37/2018 e s.m.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha impugnato le deliberazioni assunte in data 29.11.2023 Parte_1 dall'assemblea del Condominio sito in , (in seguito, ), CP_2 Controparte_1 CP_1 per i seguenti motivi:
- omessa convocazione di essa condomina all'assemblea;
- omesso riferimento all'assemblea in prima convocazione;
- omessa indicazione dei condomini assenzienti, dissenzienti od astenuti e delle relative quote millesimali quanto alla deliberazione assunta al punto 4 dell'ordine del giorno;
- violazione dell'art. 1123 c.c. e incongruenze contabili quanto alle deliberazioni di cui ai punti
3 e 5 dell'ordine del giorno dal (punti 3 e 5 o.d.g.) – Controparte_1
VIOLAZIONE ART. 1123 c.c.
ha concluso chiedendo al Tribunale l'annullamento delle deliberazioni Parte_1 impugnate, con vittoria di spese.
Il , nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito in CP_1 giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. La domanda di annullamento delle deliberazioni assunte ai punti da 1 a 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea svolta in data 29.11.2023 dal è procedibile, risultando CP_1 svolta la mediazione e, nel merito, fondata.
ha allegato l'omessa convocazione di essa condomina all'assemblea. Parte_1
Il , rimasto contumace, non ha assolto l'onere sullo stesso incombente di provare CP_1 la rituale convocazione di all'assemblea del 29.11.2023. Parte_1
L'art. 1136, sesto comma, c.c. dispone che: “L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.
Nel caso di specie risulta provata l'omessa convocazione di all'assemblea Parte_1 del 29.11.2023.
Ne consegue che tutte le deliberazioni assunte ai punti da 1 a 5 dell'ordine del giorno devono essere annullate.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione assorbe l'esame dei restanti motivi. pagina 3 di 4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ex art. 91 c.p.c. CP_1
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., tabella n. 2, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 trattandosi di causa di valore indeterminabile, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta, con aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/14 e s.m.i. per la redazione con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione – la disposizione consente un aumento fino al 30% che si ritiene di limitare al 10% tenuto conto che sono stati prodotti solo sette documenti - e così per € 4.189,90, oltre a € 803,00 per la mediazione sempre nei valori minimi e così per complessivi € 4.992,90, oltre a € 655,36 per esborsi.
Non si ritiene di dover aumentare il compenso ex art. 4 comma ottavo del D.M. 55/14 e s.m.i. alla luce della semplicità delle questioni trattate e temuto conto della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA le deliberazioni assunte dal sito in , ai punti da CP_1 CP_2 Controparte_1
1 a 5 dell'assemblea svolta in data 29.11.2023.
CONDANNA il Condominio sito in , a rimborsare a CP_2 Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio liquidate in € 4.992,90 per compensi, € 655,36 per esborsi
[...]
e € 224,00, oltre IVA e CPA, quali spese di mediazione.
Torino, 10 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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