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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4719/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4719/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Laura Simeone, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 2.7.2025)
Per parte ricorrente: “Disattesa ogni contraria istanza, Voglia l'Ill.mo Tribunale, pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, Nel merito, in via principale:
- Affidare mediante il regime dell'affido super esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima.
- Dichiarare il signor tenuto al versamento mensile di Euro 600,00 (oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT) oppure in somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento dei figli minori, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Dichiarare il signor obbligato a contribuire, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie necessarie per il benessere psico-fisico di come da protocollo in uso RSona_1 presso Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Dichiarare la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre;
- Disporre che le visite padre/minori avvengano in forma protetta sino a che i Servizi Sociali territorialmente competenti non ritengano di poter liberalizzarle, e comunque sempre nel rispetto della volontà dei bambini.
- Disporre il divieto di espatrio dei minori.
- Confermare tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e agli operatori specialistici territorialmente competenti, invitandoli ad offrire al nucleo familiare tutti i supporti ritenuti utili e/o necessari.
- Disporre gli accertamenti richiesti dai Servizi Sociali volti a verificare l'uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte del signor invitando lo stesso ad accedere ai Servizi CP_1
Specialistici quali NOA, SERT e CPS territorialmente competenti con obbligo di depositare l'esito degli accertamenti a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Invitare il signor ad intraprendere un percorso di presa in carico con un professionista CP_1 oppure una Associazione al fine di intraprendere un percorso di gestione della rabbia e dell'aggressività, con obbligo di depositare a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria attestazione di avvenuta presa in carico e andamento del percorso. RS
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutela dei minori e Per_1
Nel merito, in subordine:
- Affidare mediante il regime dell'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima.
- Dichiarare il signor tenuto al versamento mensile di Euro 600,00 (oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT) oppure in somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento dei figli minori, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Dichiarare il signor obbligato a contribuire, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie necessarie per il benessere psico-fisico di come da protocollo in uso RSona_1 presso Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Dichiarare la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre;
- Disporre che le visite padre/minori avvengano in forma protetta sino a che i Servizi Sociali territorialmente competenti non ritengano di poter liberalizzarle, e comunque sempre nel rispetto della volontà dei bambini.
- Disporre il divieto di espatrio dei minori. - Confermare tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e agli operatori specialistici territorialmente competenti, invitandoli ad offrire al nucleo familiare tutti i supporti ritenuti utili e/o necessari.
- Disporre gli accertamenti richiesti dai Servizi Sociali volti a verificare l'uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte del signor invitando lo stesso ad accedere ai Servizi CP_1
Specialistici quali NOA, SERT e CPS territorialmente competenti con obbligo di depositare l'esito degli accertamenti a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Invitare il signor ad intraprendere un percorso di presa in carico con un professionista CP_1 oppure una Associazione al fine di intraprendere un percorso di gestione della rabbia e dell'aggressività, con obbligo di depositare a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria attestazione di avvenuta presa in carico e andamento del percorso. RS
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutela dei minori e Per_1
Nel merito, in ulteriore subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria non ritenesse di disporre l'affido super esclusivo oppure esclusivo dei minori alla madre:
- Affidare mediante il regime dell'affido condiviso dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima.
- Dichiarare il signor tenuto al versamento mensile di Euro 600,00 (oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT) oppure in somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento dei figli minori, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Dichiarare il signor obbligato a contribuire, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie necessarie per il benessere psico-fisico di come da protocollo in uso RSona_1 presso Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Dichiarare la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre;
- Disporre che le visite padre/minori avvengano in forma protetta sino a che i Servizi Sociali territorialmente competenti non ritengano di poter liberalizzarle, e comunque sempre nel rispetto della volontà dei bambini.
- Disporre il divieto di espatrio dei minori.
- Confermare tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e agli operatori specialistici territorialmente competenti, invitandoli ad offrire al nucleo familiare tutti i supporti ritenuti utili e/o necessari.
- Disporre gli accertamenti richiesti dai Servizi Sociali volti a verificare l'uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte del signor invitando lo stesso ad accedere ai Servizi CP_1
Specialistici quali NOA, SERT e CPS territorialmente competenti con obbligo di depositare l'esito degli accertamenti a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Invitare il signor ad intraprendere un percorso di presa in carico con un professionista CP_1 oppure una Associazione al fine di intraprendere un percorso di gestione della rabbia e dell'aggressività, con obbligo di depositare a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria attestazione di avvenuta presa in carico e andamento del percorso. RS
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutela dei minori e Per_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M n. 555/2014 come aggiornato nel 2022, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2024 deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Albania in data 1.12.2015, non trascritto nei registri degli atti di matrimonio CP_1 italiani, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i RS figli (in data 27.6.2016) e il 6.7.2021). Per_1
La ricorrente riferiva di vivere in una struttura protetta con indirizzo riservato insieme ai due figli minori, mentre il resistente risultava ristretto nella casa circondariale “Nerio Fischione” di
Brescia, dopo l'adozione nei suoi confronti della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n. 385/2023, pubblicata il 6.2.2023, per il reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie per fatti commessi dal 2016 al mese di agosto 2022, anche in presenza dei figli.
Ella aggiungeva di non lavorare, in quanto in attesa della concessione del permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 286/1998 dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
La ricorrente, quindi, chiedeva, in via principale, la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento super esclusivo dei figli, con collocamento presso di sé, incontri protetti con il padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Prima della celebrazione della prima udienza di merito dinanzi al Giudice delegato, in via indifferibile, i figli minori venivano affidati in forma super esclusiva alla madre, provvedimenti indifferibili successivamente confermati all'udienza del 26.6.2024.
All'esito della prima udienza di merito dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 27.11.2024, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, in via temporanea ed urgente, veniva confermato l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa ed esclusione della frequentazione del padre, la quale avrebbe potuto riprendere solo su richiesta del resistente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte sua, di un percorso di educazione genitoriale e diretto a verificare il suo stato di salute anche attraverso visite presso il CPS e il SERD territorialmente competenti, e veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad €
300,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, e, all'udienza del 2.7.2025, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione senza termini. ***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in Albania, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie, l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata a Gavardo (BS), dove si trovava la casa familiare nella quale entrambe le parti risultavano ancora residenti anagraficamente al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: i minori, infatti, al momento dell'introduzione del giudizio, risiedevano abitualmente e risiedono ancora in provincia di Brescia, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, Gavardo (BS), al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 2022, momento in cui la ricorrente ha lasciato la casa coniugale con i figli minori per trovare accoglienza in una struttura protetta ad indirizzo riservato, così da sottrarsi ai maltrattamenti subiti dal marito, condotta che l'ha indotta a chiedere l'addebito della separazione al resistente. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata nel corso del presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
Fra le cause di addebito della separazione vi è la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge o degli altri membri della famiglia. Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica, pertanto il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr, fra le ultime, Cass. civ. n. 22294/2024).
Nel caso di specie, il resistente ha avuto, nei confronti della moglie, molteplici manifestazioni di violenza, sia fisica che verbale, tanto che ella e i figli minori hanno dovuto allontanarsi dalla casa coniugale sin dal 2022 per trovare rifugio in una struttura protetta, e, nei confronti del resistente, è stata pronunciata la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n.
385/2023, pubblicata il 6.2.2023, per il reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie per fatti commessi dal 2016 al mese di agosto 2022, anche in presenza dei figli (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso).
Le condotte violente del resistente hanno, quindi, trovato pieno riscontro, sia nei documenti depositati in giudizio, che nelle parole della ricorrente, che nella stessa scelta della donna di allontanarsi dalla casa familiare per trovare accoglienza in una struttura protetta per il timore di tornare ad esporre se stessa e i figli alle intemperanze del coniuge.
La condotta prevaricante e violenta di un coniuge ai danni dell'altro rappresenta grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c. Quanto sopra detto rappresenta un'inosservanza così grave dei doveri nascenti dal matrimonio che si è rivelata causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e che giustifica l'addito della separazione al resistente.
4. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stessa. Il resistente è rimasto contumace nel presente giudizio.
Ebbene, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, qualora venga accertata una condotta gravemente aggressiva e violenta tenuta dal padre in famiglia perfino in presenza dei figli, vada disposto l'affidamento esclusivo alla madre (cfr. Trib. Teramo, sent. n. 393/2021), anche in considerazione del fatto che le condotte aggressive e violente del padre, oltre ad essere espressive dell'incapacità di proteggere il benessere dei propri figli e di rispettare la figura materna ai loro occhi, renderebbero difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale (cfr. Trib. Roma, Sez. I, sent. 21.9.2018).
Nel caso di specie, il resistente ha tenuto gravi condotte maltrattanti nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori, espressive di sicura incapacità genitoriale, inoltre è stato latitante nella vita di questi ultimi, anche a causa del proprio stato di detenzione, circostanza che gli impedisce di essere prontamente reperibile per assumere decisioni rilevanti nell'interesse dei figli, ancora, eventuali contatti costanti fra le parti, necessari ai fini dell'esercizio della bigenitorialità, sarebbero disfunzionali, alla luce delle pregresse condotte prevaricanti del resistente ai danni della madre dei propri figli, tese ad annientare la dignità e l'individualità della donna, e, pertanto, ostative all'esercizio di una qualunque forma di genitorialità condivisa.
Il resistente, infine, non si è nemmeno costituito nel presente giudizio per resistere alla domanda di affidamento super esclusivo dei figli a sé formulata dalla ricorrente, circostanza espressiva del suo scarso interesse alla conservazione del rapporto genitoriale.
Quanto sopra detto induce questo Collegio a ritenere la condotta sostanziale e processuale del resistente espressiva della sua incapacità genitoriale, così che l'affidamento dei figli minori a lui non appare confacente all'interesse di costoro.
Sulla capacità genitoriale della ricorrente, invece, non vi è motivo di dubitare, dal momento che ella ha sempre provveduto integralmente e in via esclusiva alle esigenze affettive e materiali dei figli, sottraendoli al clima familiare nocivo che si era creato in conseguenza delle violenze agite dal marito e ricevendo menzioni positive delle proprie capacità genitoriali sia dai Servizi
Sociali che dalla struttura protetta che la sta accogliendo, come si evince dalle relazioni depositate in giudizio, delle quali l'ultima datata 31.3.2025.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento RS esclusivo dei figli e lei nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” di cui Per_1 all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione ai figli (relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, al rilascio di documenti validi per l'espatrio) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la madre, unico genitore col quale costoro convivono dal 2022, mentre dovrà essere esclusa la frequentazione del padre, la quale potrà riprendere solo su richiesta del resistente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte sua, di un percorso di educazione genitoriale e diretto a verificare il suo stato di salute anche attraverso visite presso il CPS e il SERD territorialmente competenti.
Per quanto attiene agli aspetti economici, appare corretto confermare il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente in sede di prima udienza, pari ad € 150,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 300,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, alla luce delle condizioni economiche delle parti (entrambe disoccupate), dell'assenza di frequentazioni paterne, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, dell'età e delle esigenze dei minori.
In conseguenza dell'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, ai sensi dell'art. 2, comma
3, del D. Lgs. 230/2021, l'assegno unico per costoro spetta in via integrale ed esclusiva alla ricorrente.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con conseguente condanna del resistente al rimborso in favore della ricorrente e, per essa, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, all'erario, e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con esclusione della fase decisionale, stante la rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1 con addebito della stessa a CP_1
RS 2) Affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, Per_1 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento presso la madre ed esclusione della frequentazione del padre, la quale potrà riprendere solo su richiesta del resistente ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte sua, di un percorso di educazione genitoriale e diretto a verificare il suo stato di salute anche attraverso visite presso il CPS e il SERD territorialmente competenti;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
RS e con il versamento di un assegno dell'importo di € 150,00 mensili per Per_1 ciascuno (ossia di € 300,00 mensili complessivi), con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (16.4.2024), da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di importo soggetto a rivalutazione Parte_1 monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 Pt_1
e, per essa, allo Stato, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in
[...]
€ 2.356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, e in € 137,80 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4719/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Laura Simeone, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 2.7.2025)
Per parte ricorrente: “Disattesa ogni contraria istanza, Voglia l'Ill.mo Tribunale, pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, Nel merito, in via principale:
- Affidare mediante il regime dell'affido super esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima.
- Dichiarare il signor tenuto al versamento mensile di Euro 600,00 (oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT) oppure in somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento dei figli minori, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Dichiarare il signor obbligato a contribuire, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie necessarie per il benessere psico-fisico di come da protocollo in uso RSona_1 presso Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Dichiarare la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre;
- Disporre che le visite padre/minori avvengano in forma protetta sino a che i Servizi Sociali territorialmente competenti non ritengano di poter liberalizzarle, e comunque sempre nel rispetto della volontà dei bambini.
- Disporre il divieto di espatrio dei minori.
- Confermare tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e agli operatori specialistici territorialmente competenti, invitandoli ad offrire al nucleo familiare tutti i supporti ritenuti utili e/o necessari.
- Disporre gli accertamenti richiesti dai Servizi Sociali volti a verificare l'uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte del signor invitando lo stesso ad accedere ai Servizi CP_1
Specialistici quali NOA, SERT e CPS territorialmente competenti con obbligo di depositare l'esito degli accertamenti a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Invitare il signor ad intraprendere un percorso di presa in carico con un professionista CP_1 oppure una Associazione al fine di intraprendere un percorso di gestione della rabbia e dell'aggressività, con obbligo di depositare a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria attestazione di avvenuta presa in carico e andamento del percorso. RS
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutela dei minori e Per_1
Nel merito, in subordine:
- Affidare mediante il regime dell'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima.
- Dichiarare il signor tenuto al versamento mensile di Euro 600,00 (oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT) oppure in somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento dei figli minori, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Dichiarare il signor obbligato a contribuire, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie necessarie per il benessere psico-fisico di come da protocollo in uso RSona_1 presso Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Dichiarare la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre;
- Disporre che le visite padre/minori avvengano in forma protetta sino a che i Servizi Sociali territorialmente competenti non ritengano di poter liberalizzarle, e comunque sempre nel rispetto della volontà dei bambini.
- Disporre il divieto di espatrio dei minori. - Confermare tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e agli operatori specialistici territorialmente competenti, invitandoli ad offrire al nucleo familiare tutti i supporti ritenuti utili e/o necessari.
- Disporre gli accertamenti richiesti dai Servizi Sociali volti a verificare l'uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte del signor invitando lo stesso ad accedere ai Servizi CP_1
Specialistici quali NOA, SERT e CPS territorialmente competenti con obbligo di depositare l'esito degli accertamenti a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Invitare il signor ad intraprendere un percorso di presa in carico con un professionista CP_1 oppure una Associazione al fine di intraprendere un percorso di gestione della rabbia e dell'aggressività, con obbligo di depositare a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria attestazione di avvenuta presa in carico e andamento del percorso. RS
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutela dei minori e Per_1
Nel merito, in ulteriore subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria non ritenesse di disporre l'affido super esclusivo oppure esclusivo dei minori alla madre:
- Affidare mediante il regime dell'affido condiviso dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima.
- Dichiarare il signor tenuto al versamento mensile di Euro 600,00 (oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT) oppure in somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento dei figli minori, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Dichiarare il signor obbligato a contribuire, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie necessarie per il benessere psico-fisico di come da protocollo in uso RSona_1 presso Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Dichiarare la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre;
- Disporre che le visite padre/minori avvengano in forma protetta sino a che i Servizi Sociali territorialmente competenti non ritengano di poter liberalizzarle, e comunque sempre nel rispetto della volontà dei bambini.
- Disporre il divieto di espatrio dei minori.
- Confermare tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e agli operatori specialistici territorialmente competenti, invitandoli ad offrire al nucleo familiare tutti i supporti ritenuti utili e/o necessari.
- Disporre gli accertamenti richiesti dai Servizi Sociali volti a verificare l'uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte del signor invitando lo stesso ad accedere ai Servizi CP_1
Specialistici quali NOA, SERT e CPS territorialmente competenti con obbligo di depositare l'esito degli accertamenti a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.
- Invitare il signor ad intraprendere un percorso di presa in carico con un professionista CP_1 oppure una Associazione al fine di intraprendere un percorso di gestione della rabbia e dell'aggressività, con obbligo di depositare a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria attestazione di avvenuta presa in carico e andamento del percorso. RS
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutela dei minori e Per_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M n. 555/2014 come aggiornato nel 2022, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2024 deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Albania in data 1.12.2015, non trascritto nei registri degli atti di matrimonio CP_1 italiani, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i RS figli (in data 27.6.2016) e il 6.7.2021). Per_1
La ricorrente riferiva di vivere in una struttura protetta con indirizzo riservato insieme ai due figli minori, mentre il resistente risultava ristretto nella casa circondariale “Nerio Fischione” di
Brescia, dopo l'adozione nei suoi confronti della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n. 385/2023, pubblicata il 6.2.2023, per il reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie per fatti commessi dal 2016 al mese di agosto 2022, anche in presenza dei figli.
Ella aggiungeva di non lavorare, in quanto in attesa della concessione del permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 286/1998 dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
La ricorrente, quindi, chiedeva, in via principale, la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento super esclusivo dei figli, con collocamento presso di sé, incontri protetti con il padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Prima della celebrazione della prima udienza di merito dinanzi al Giudice delegato, in via indifferibile, i figli minori venivano affidati in forma super esclusiva alla madre, provvedimenti indifferibili successivamente confermati all'udienza del 26.6.2024.
All'esito della prima udienza di merito dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 27.11.2024, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, in via temporanea ed urgente, veniva confermato l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa ed esclusione della frequentazione del padre, la quale avrebbe potuto riprendere solo su richiesta del resistente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte sua, di un percorso di educazione genitoriale e diretto a verificare il suo stato di salute anche attraverso visite presso il CPS e il SERD territorialmente competenti, e veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad €
300,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, e, all'udienza del 2.7.2025, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione senza termini. ***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in Albania, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie, l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata a Gavardo (BS), dove si trovava la casa familiare nella quale entrambe le parti risultavano ancora residenti anagraficamente al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: i minori, infatti, al momento dell'introduzione del giudizio, risiedevano abitualmente e risiedono ancora in provincia di Brescia, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, Gavardo (BS), al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 2022, momento in cui la ricorrente ha lasciato la casa coniugale con i figli minori per trovare accoglienza in una struttura protetta ad indirizzo riservato, così da sottrarsi ai maltrattamenti subiti dal marito, condotta che l'ha indotta a chiedere l'addebito della separazione al resistente. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata nel corso del presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
Fra le cause di addebito della separazione vi è la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge o degli altri membri della famiglia. Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica, pertanto il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr, fra le ultime, Cass. civ. n. 22294/2024).
Nel caso di specie, il resistente ha avuto, nei confronti della moglie, molteplici manifestazioni di violenza, sia fisica che verbale, tanto che ella e i figli minori hanno dovuto allontanarsi dalla casa coniugale sin dal 2022 per trovare rifugio in una struttura protetta, e, nei confronti del resistente, è stata pronunciata la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n.
385/2023, pubblicata il 6.2.2023, per il reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie per fatti commessi dal 2016 al mese di agosto 2022, anche in presenza dei figli (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso).
Le condotte violente del resistente hanno, quindi, trovato pieno riscontro, sia nei documenti depositati in giudizio, che nelle parole della ricorrente, che nella stessa scelta della donna di allontanarsi dalla casa familiare per trovare accoglienza in una struttura protetta per il timore di tornare ad esporre se stessa e i figli alle intemperanze del coniuge.
La condotta prevaricante e violenta di un coniuge ai danni dell'altro rappresenta grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c. Quanto sopra detto rappresenta un'inosservanza così grave dei doveri nascenti dal matrimonio che si è rivelata causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e che giustifica l'addito della separazione al resistente.
4. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stessa. Il resistente è rimasto contumace nel presente giudizio.
Ebbene, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, qualora venga accertata una condotta gravemente aggressiva e violenta tenuta dal padre in famiglia perfino in presenza dei figli, vada disposto l'affidamento esclusivo alla madre (cfr. Trib. Teramo, sent. n. 393/2021), anche in considerazione del fatto che le condotte aggressive e violente del padre, oltre ad essere espressive dell'incapacità di proteggere il benessere dei propri figli e di rispettare la figura materna ai loro occhi, renderebbero difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale (cfr. Trib. Roma, Sez. I, sent. 21.9.2018).
Nel caso di specie, il resistente ha tenuto gravi condotte maltrattanti nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori, espressive di sicura incapacità genitoriale, inoltre è stato latitante nella vita di questi ultimi, anche a causa del proprio stato di detenzione, circostanza che gli impedisce di essere prontamente reperibile per assumere decisioni rilevanti nell'interesse dei figli, ancora, eventuali contatti costanti fra le parti, necessari ai fini dell'esercizio della bigenitorialità, sarebbero disfunzionali, alla luce delle pregresse condotte prevaricanti del resistente ai danni della madre dei propri figli, tese ad annientare la dignità e l'individualità della donna, e, pertanto, ostative all'esercizio di una qualunque forma di genitorialità condivisa.
Il resistente, infine, non si è nemmeno costituito nel presente giudizio per resistere alla domanda di affidamento super esclusivo dei figli a sé formulata dalla ricorrente, circostanza espressiva del suo scarso interesse alla conservazione del rapporto genitoriale.
Quanto sopra detto induce questo Collegio a ritenere la condotta sostanziale e processuale del resistente espressiva della sua incapacità genitoriale, così che l'affidamento dei figli minori a lui non appare confacente all'interesse di costoro.
Sulla capacità genitoriale della ricorrente, invece, non vi è motivo di dubitare, dal momento che ella ha sempre provveduto integralmente e in via esclusiva alle esigenze affettive e materiali dei figli, sottraendoli al clima familiare nocivo che si era creato in conseguenza delle violenze agite dal marito e ricevendo menzioni positive delle proprie capacità genitoriali sia dai Servizi
Sociali che dalla struttura protetta che la sta accogliendo, come si evince dalle relazioni depositate in giudizio, delle quali l'ultima datata 31.3.2025.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento RS esclusivo dei figli e lei nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” di cui Per_1 all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione ai figli (relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, al rilascio di documenti validi per l'espatrio) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la madre, unico genitore col quale costoro convivono dal 2022, mentre dovrà essere esclusa la frequentazione del padre, la quale potrà riprendere solo su richiesta del resistente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte sua, di un percorso di educazione genitoriale e diretto a verificare il suo stato di salute anche attraverso visite presso il CPS e il SERD territorialmente competenti.
Per quanto attiene agli aspetti economici, appare corretto confermare il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente in sede di prima udienza, pari ad € 150,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 300,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, alla luce delle condizioni economiche delle parti (entrambe disoccupate), dell'assenza di frequentazioni paterne, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, dell'età e delle esigenze dei minori.
In conseguenza dell'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, ai sensi dell'art. 2, comma
3, del D. Lgs. 230/2021, l'assegno unico per costoro spetta in via integrale ed esclusiva alla ricorrente.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con conseguente condanna del resistente al rimborso in favore della ricorrente e, per essa, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, all'erario, e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con esclusione della fase decisionale, stante la rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1 con addebito della stessa a CP_1
RS 2) Affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, Per_1 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento presso la madre ed esclusione della frequentazione del padre, la quale potrà riprendere solo su richiesta del resistente ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte sua, di un percorso di educazione genitoriale e diretto a verificare il suo stato di salute anche attraverso visite presso il CPS e il SERD territorialmente competenti;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
RS e con il versamento di un assegno dell'importo di € 150,00 mensili per Per_1 ciascuno (ossia di € 300,00 mensili complessivi), con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (16.4.2024), da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di importo soggetto a rivalutazione Parte_1 monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 Pt_1
e, per essa, allo Stato, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in
[...]
€ 2.356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, e in € 137,80 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri