Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24064/2023 R.G. promossa da:
con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MADAIO MICHELE, con elezione di domicilio in CORSO MERIDIONALE 51, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con
[...] elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp. Ex art. 24 dlgs 46/99
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20-12-2023, la società in epigrafe ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 371 2023 00055467 54000, notificato in data 18-11-2023, con il quale l' aveva richiesto il CP_1 pagamento di € 18.597,11 a titolo di contributi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021, eccependo la prescrizione del credito per gli anni fino al 2018.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e l'accertamento della non debenza delle pretese contributive. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione per avere interrotto la prescrizione.
******
Idoneo alla definizione della controversia è l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'opponente, in quanto la pretesa dell' è stata azionata tempestivamente, essendo documentati atti CP_1 interruttivi entro il termine quinquennale. In ordine al termine di prescrizione, è dirimente, invero, l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 23397 del
2016, risolvendo il contrasto insorto in sede di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Alla luce di tale insegnamento, poiché la cartella esattoriale, ovvero l'avviso di addebito, non rientrano tra i provvedimenti idonei a divenire cosa giudicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2953
c.c., la definitività del credito ivi indicato, per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 del d.lgs n.46/99, comporta che dalla notifica della
2 cartella non opposta comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione proprio per legge e non quello ex art. 2953 c.c.. Nella specie l' ha documentato (v. cartoline Ar e PEC in atti) di CP_1 avere interrotto la prescrizione con la notifica delle note di rettifica in data:
23.11.18 (per i contributi relativi al periodo 6/2015), 28.11.2018 (per i contributi relativi al periodo 2-3/2018), 30.11.2018 (per i contributi relativi al periodo 7-8/2015), 29.8.2018 (per i contributi relativi al periodo dal
9/2015 al 9/2017), 4.12.2019 (per i contributi relativi al periodo 4-5/2018). La notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione, avvenuta in data 18-11-2023, ha ulteriormente interrotto la prescrizione prima dello spirare dell'ulteriore quinquennio decorrente dalla data di notifica delle note di rettifica.
Per i soli contributi relativi al periodo dal 9/2015 al 9/2017, per i quali la nota di rettifica è stata notificata il 29.8.2018, ai fini della tempestività della notifica dell'avviso di addebito, rileva la normativa emergenziale Covid. In particolare, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
3 Per effetto di tali disposizioni è stata, in definitiva, disposta la sospensione dei termini di prescrizione per i due distinti periodi dal 23-2-
2020 al 30-6-2020 e, quindi, dal 31-12-2020 al 30-6-2021.
La predetta sospensione comporta che alla data del 18-11-2023 non fosse ancora maturato il termine di prescrizione.
Pertanto, infondata l'unica eccezione fatta valere con riferimento ai contributi per gli anni fino al 2018, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza dell'istante e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
1.700,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva se dovute.
Così deciso in data 05/02/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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