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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2024 e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
(AV), rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERO ORLANDELLA, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellante
E in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO PAOLO
BONITO, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
Appellata
E
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]122/A, CP_2
TREVICO (AV);
Appellato - contumace
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza n. 657/2021 emessa dal Giudice di Pace di Ariano
Irpino il 24.11.2021, con la quale il sinistro occorso il 13.08.2019 tra l'autovettura Fiat
1 50, tg 18 (in possesso e condotta dall'odierna appellante/originaria attrice) e la
Alfa Romeo tg. EH (di proprietà e condotta da ) veniva addebitato al CP_2
50% ad ambedue i conducenti, ragion per cui – in parziale accoglimento della domanda attorea – la e venivano condannati in solido al Controparte_3 CP_2
pagamento in favore dell'odierna appellante (allora attrice) alla complessiva somma di €
1.700,00, pari alla metà dei danni come quantificati dal Giudice di Pace;
in particolare, con l'appello in esame, chiedeva la riforma della citata sentenza sia nella Parte_1
parte in cui non veniva riconosciuta la responsabilità esclusiva della controparte rimasta contumace (nonostante la documentazione fotografica in atti e la dichiarazione testimoniale dell'unica persona certamente presente al momento del sinistro, denunciando le ragioni per le quali non poteva considerarsi attendibile l'unico teste di parte convenuta), sia nella parte in cui veniva quantificato un danno minore (nonostante la presenza in atti di preventivi debitamente confermati in udienza dai testi escussi).
La si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo Controparte_4
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nonché la sua improcedibilità, quindi argomentando in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice Parte_1
(ritenendola eccezione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del
[...]
processo), insistendo per l'espletamento di una CTU dinamica e spiegando appello incidentale al fine di vedere accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'odierna appellante nella causazione del sinistro oggetto di causa.
, pur regolarmente citato, non si costituiva né nel primo né nel secondo CP_2
grado di giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Concesso un rinvio della prima udienza (su espressa richiesta di parte appellante non contestata da parte appellata), all'udienza del 15.4.2022 entrambe le parti chiedevano direttamente la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, quindi, all'udienza del
23.11.2023 la causa veniva riservata in decisione una prima volta, ma veniva rimessa sul ruolo con ordinanza dell'8.5.2024 non risultando essere stato notificato l'appello incidentale alla parte appellata contumace, in violazione degli artt. 343 (ratione temporis vigente) e 292 c.p.c.
Verificata la regolarità anche della notifica dell'appello incidentale a CP_2
rimasto contumace, all'udienza del 31.10.2024 entrambe le parti chiedevano trattenersi
2 la causa in decisione e la sottoscritta procedeva in conformità, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti, e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ.,
Sezz. UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord.
n. 13535, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II,
09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Sempre in via preliminare, inoltre, occorre rilevare che parte appellata – pur argomentando in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante – non spiegava appello incidentale sul punto, di talchè deve ritenersi passata in giudicato la parte della sentenza nella quale il Giudice di Pace superava detta eccezione nei termini che, per comodità, di seguito si riportano:
3 Sempre in via preliminare, infine, occorre rilevare che – sebbene la compagnia assicurativa nei propri atti avesse più volte richiesto l'espletamento di una CTU dinamica – non si premurava mai di ribadire detta istanza in udienza, dove – invece – si associava alla richiesta di parte appellante di procedersi direttamente alla precisazione delle conclusioni (cfr. verbali di udienza del 15.9.2022 e del 31.10.2024).
Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.
Pur volendo prescindere dall'attendibilità dell'unico teste di parte convenuta (per le ragioni compiutamente e condivisibilmente argomentate da parte appellante, che riferiva anche di aver già dato mandato per procedere per falsa testimonianza), nonché dalla
4 testimonianza scritta dell'unico teste indicato da parte appellante sull'an, infatti, dalla posizione delle auto e dalla individuazione del punto di scontro segnato dal medesimo teste di parte convenuta sulla foto raffigurante i luoghi di causa (cfr. allegato 10 al fascicolo di primo grado depositato da parte appellante), nonché dallo stato dei luoghi e dai danni subiti dalle autovetture coinvolte come compiutamente raffigurati nelle foto in atti si evince chiaramente l'esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_2
sinistro oggetto di causa.
Dalla foto B allegata sub 9 al fascicolo di primo grado di parte appellante, infatti, si evince che l'urto avveniva allorquando l'autovettura FI 50 condotta da Parte_1
stava ancora percorrendo la strada comunale Molini, tant'è vero che era
[...]
posizionata prima dello STOP che precedeva l'immissione nella Strada provinciale San
Sossio – Vallesaccarda;
la AL ME SS condotta dal invece, per CP_2
pacifica ammissione di tutte le parti, proveniva proprio dalla citata strada provinciale, dalla sinistra della FI 50, e si stava immettendo nella strada comunale Molini, già occupata dalla . Parte_1
Sia dalle foto allegate sub 9 che dalle foto allegate sub 15, inoltre, si evince chiaramente che la FI 50 teneva strettamente la propria destra ed aveva le ruote davanti rivolte verso destra, circostanza dalla quale è desumibile la veridicità della ricostruzione dei fatti di parte attrice e – per contro – la non veridicità della ricostruzione dell'unico teste di parte convenuta (che, invece, dichiarava che la FI
50 fosse in procinto di svoltare alla propria sinistra e non alla propria destra).
Elemento dirimente della responsabilità esclusiva di infine, è la CP_2
allocazione dei danni subiti dalle autovetture come compiutamente raffigurati nelle foto allegate sub 9 lett. A e sub 10 lett. A: in questa seconda foto, infatti, si evince che la
FI 50 veniva colpita nella propria fiancata sinistra, che veniva interamente urtata
(dalla parte sovrastante la propria ruota anteriore fino a quella adiacente la ruota posteriore) dalla AL ME, che – invece – riportava danni solo nella propria parte anteriore sinistra (cfr. foto 9 sub A); in sintesi, considerato che – per pacifica ammissione di tutte le parti – l'AL ME stava eseguendo una svolta a destra e vista la posizione di quiete delle auto dopo l'urto, nonché i danni – come già evidenziati
– appare compiutamente provata la responsabilità esclusiva di che – CP_2
nell'eseguire la svolta a destra – non rallentava la propria velocità, non riuscendo così a
5 controllare la forza centrifuga della propria autovettura che si allargava alla propria sinistra, urtando l'autovettura della che ancora regolarmente occupava la Parte_1
propria corsia di destra sulla strada comunale Molini.
L'appello, infine, merita accoglimento anche in relazione alla quantificazione dei danni;
la domanda attorea, infatti, veniva corroborata sia dai due preventivi (uno dell'autocarrozzeria per complessivi € 2.744,39, l'altro dell'elettrauto per complessivi €
2.523,88 – cfr. allegati sub 11 e 16 all'atto di citazione) sia dalle dichiarazioni testimoniali rese da coloro che avevano redatto i preventivi.
Orbene, per giurisprudenza di legittimità granitica (che si condivide) “Al fine della valutazione e liquidazione dei danni, i preventivi di spesa, con l'indicazione specifica dei prezzi dei lavori e delle merci, possono essere utilizzati dal giudice del merito come elementi di prova per la formazione del suo convincimento” (Cass. n. 3982 del
28.11.1975, ex multis), nel caso in esame i citati preventivi, le compiute dichiarazioni testimoniali di coloro che li avevano redatti e le foto raffiguranti i danni effettivamente patiti dalla macchina posseduta dalla fanno ritenere compiutamente provata Parte_1
la domanda attorea anche nel quantum, ridotto dall'appellante stesso in complessivi €
5.000,00, nonostante l'importo più elevato documentato.
Ad colorandum, appare utile evidenziare che la Cassazione ha avuto anche più volte modo di chiarire le ragioni dell'irrilevanza della prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo (cfr. Cass. n. 17670 del 26.6.20241) e, del resto, nel caso in esame, la chiariva di non aver proceduto alla riparazione proprio a causa Parte_1
della sua esosità.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo alla luce del D.M. 55/14 per il primo grado di giudizio e del
D.M. 147/2022 per il secondo (cfr. sul punto Cass. Sez. Unite n. 17406/12, nonché
Cass. 18920/12 che svolge argomentazioni che si ritengono applicabili anche all'art. 28
DM 55/14).
6
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale, riforma la sentenza n. 657/2021 emessa dal Giudice di Pace di ARIANO IRPINO e, per l'effetto, dichiara CP_2
unico responsabile del sinistro per cui è causa e ON
[...]
e , in solido, al risarcimento in Controparte_4 CP_2
favore di dei danni patrimoniali subiti Parte_1 quantificati in complessivi € 5.000,00, oltre interessi dalla data della messa in mora al soddisfo da applicarsi sulla somma annualmente rivalutata;
2) ON la e , in solido, Controparte_4 CP_2
a rimborsare direttamente in favore dell'Avv. ORLANDELLA LIBERO
(dichiaratosi antistatario) le spese di lite relative al doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 299,00 per i C.C.U.U.U. ed i diritti e complessivi €
2.966,00 per compensi (di cui € 661,00 per le due fasi di studio, € 677,00 per le due fasi introduttive, € 352,00 per la fase istruttoria dinanzi al Giudice di Pace ed € 1.276,00 per le due fasi decisionali), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 30/04/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata
e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).