Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3897/ 2024
TRA
( ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
17.06.1961 e residente a [...], rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Petrillo ( ) presso il cui studio sito in Napoli alla via Cimarosa n. C.F._2
93 elettivamente domicilia;
Ricorrente CONTRO
, in persona Controparte_1 del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di P.IVA_1
Stefano (C.F. ), giusta procura generale alle liti a CodiceFiscale_3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/24, e Persona_1 presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 CP_2
Napoli; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: accredito contributi
1
contestava, poi, il difetto di contraddittorio con il datore e la fondatezza della domanda per prescrizione e per “la mancanza di prova del rapporto di lavoro, del diritto al versamento contributivo ed al corrispondente accredito, della misura all'accredito, nonché dell'effettivo versamento da parte del datore di lavoro”. All'esito del deposito di note, la causa veniva poi decisa all'esito della trattazione cartolare.
2 Dalla documentazione allegata risulta che, per il primo trimestre 2011, sono stati versati i contributi dal datore di lavoro (cfr. attestato di Parte_2 versamento del 7.4.2011) pari a euro 318,50 proprio per la dipendente ricorrente. Risulta altresì che, con lettera del 4.6.2019, l' aveva già diffidato il datore CP_2 di lavoro a regolarizzare il pagamento dei contributi relativi al Parte_2 rapporto di lavoro domestico e che, successivamente all'invio a cura del datore della ricevuta di versamento, in data 6.9.2019 l' aveva Parte_2 CP_2 informato di avere annullato l'avviso di accertamento per controllo sul pagamento del I trimestre 2011. Nonostante tali controlli, dall'estratto contributivo del 5.2.2024 non risultano accreditati i contributi alla ricorrente, in quanto nell'anno 2011 è indicato il rapporto di lavoro con la datrice solo dal 1.4.2011. Pt_2
Nessuna specifica censura è stata, poi, sollevata dall' sul rapporto di
CP_2 lavoro subordinato instaurato tra la ricorrente e la datrice e sul Parte_2 pagamento dei contributi relativi al primo trimestre 2011, come documentati in atti. Essendo stato dimostrato il versamento e non essendo stata sollevata dall
CP_2 alcuna contestazione sulla relativa misura, pertanto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'accredito presso l' dei contributi per il primo
CP_2 trimestre 2011 in relazione al rapporto di lavoro domestico con;
Parte_2 conseguentemente, va condannato l' al relativo accredito.
CP_2
3 Vanno, poi, rigettate le eccezioni sollevate dall' quanto all'interesse, la CP_2 ricorrente ha diritto all'accertamento della integrità della posizione assicurativa;
non occorre, poi, una specifica domanda amministrativa atteso che, dal tempestivo versamento dei contributi, deriva l'automatico accredito;
quanto alla prescrizione, i contributi sono stati versati tempestivamente in data 7.4.2011; quanto al contraddittorio, non occorre la partecipazione al giudizio del datore di lavoro, non essendo stato richiesto l'accertamento della condanna del datore al versamento dei contributi, ma l'accredito conseguente ai contributi già versati. 4
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni formulata dalla parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata della controparte, va precisato che, ai fini della condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ., sez. III, 06/06/2003, n. 9060).
Nel caso concreto, deve rilevarsi che non è stata dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di un danno (né della sua determinazione) in conseguenza del comportamento processuale della parte nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: la domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno va, pertanto, rigettata. 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata CP_2 in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'accredito presso l dei CP_2 contributi per il primo trimestre 2011;
- conseguentemente, condanna l' al relativo accredito;
CP_2
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_2
1.400,00, oltre spese forfettarie, IVA e cpa come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario di parte ricorrente.
Si comunichi. NAPOLI, 22.04.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 16.02.2024, l'epigrafata ricorrente dichiarava di lavorare, come collaboratrice familiare, senza soluzione di continuità dal 1° luglio 2008 a tutt'oggi, alle dipendenze della signora;
che, per Parte_2