Art. 5.
La concessione, prevista dall' art. 3 della legge 11 marzo 1953, n. 206 , e relativa alla esportazione temporanea di cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie, e' estesa ai cilindri ed assi di rame e di altri metalli.
La concessione, prevista dall' art. 3 della legge 11 marzo 1953, n. 206 , e relativa alla esportazione temporanea di cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie, e' estesa ai cilindri ed assi di rame e di altri metalli.