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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4333/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CINO ALESSIO;
Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33420220003276203000 notificato in data 25.10.2024, recante le somma di euro 3.994,08 a titolo di per contributi dovuti alla Gestione Artigiani, lamentando la violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 46/99, in quanto l'avviso di accertamento n. TD3010200436/2019, dell'Agenzia delle Entrate - sul quale si fonda l'avviso di addebito dell' – è stato impugnato innanzi alla CP_1
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che con sentenza n. 2869/2022 depositata il 10/05/2022, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si è costituito l' rappresentando l'avvenuto CP_1 annullamento dell'avviso di addebito e chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
E' stata fissata per la discussione l'udienza del
26.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa è stata decisa.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' in atti infatti il provvedimento di annullamento sicchè è venuto meno l'interesse che aveva dato origine alla controversia.
Essendo tuttavia intervenuto il provvedimento di annullamento il 12.3.2025 successivamente alla presentazione del ricorso( 11.11.2024) l' va CP_1 condannato al pagamento delle spese di litre che , compensate al 50%, liquida come in dispositivo.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Pone a carico dell' le spese di lite che , compensate CP_1 al 50%,liquida in € 700,00,oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,29.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino