Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 18982/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18982/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Quarto alla Via E. De Nicola 9 presso l'avv. Parte_1
Giovanni Marino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto d'opposizione
OPPONENTE
E
in persona dell'amministratore p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Napoli al Viale della Resistenza Parco Golden House presso l'avv. Raffaele Amoroso, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a delibera condominiale è fondata e va accolta su un punto, mentre per il resto è infondata e va rigettata.
pagina 1 di 7
si è costituito il convenuto, chiedendo di dichiarare CP_1
l'opposizione improcedibile, inammissibile, improponibile, e comunque rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite, con distrazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla dr.ssa ; ora la causa va decisa. Persona_1
Preliminarmente il convenuto ha eccepito che l'atto di citazione sia nullo per CP_1 essere indeterminati il petitum e la causa petendi;
così non è, basta esaminare i vari motivi d'opposizione, come tra poco si farà, e si vede che sono ben chiari cosa chiede
, ossia dichiarare nulle ovvero annullare le deliberazioni impugnate, e i motivi per i Pt_1 quali lo chiede, che appunto nel prosieguo si esamineranno. Solo in un punto l'eccezione della parte convenuta è specifica, laddove si asserisce che non sia “in alcun modo indicato quali siano le lamentate “incongruenze” tra i giustificativi di spesa ricevuti rispetto al bilancio consuntivo 2017 approvato. Difatti parte istante si limita ad asserire che non vi sia coincidenza tra entrate ed uscite rispetto ai giustificativi di spesa ricevuti, senza specificato in maniera, pedissequa e puntuali, quali siano tali voci di bilancio”; ma, tra i motivi d'opposizione svolti, non si rinviene il passaggio menzionato dal convenuto
. Secondo il Condominio convenuto l'atto d'opposizione CP_1 sarebbe improcedibile, perché il procedimento di mediazione obbligatorio relativamente all'impugnazione della deliberazione dell'11/5/2021 è stato esperito presso l'organismo Conciliando Med di Latina, territorialmente incompetente.; ora, è vero che la domanda di mediazione per l'impugnativa della deliberazione dell'11/5/2021 venne presentata ad un OdM con sede in Latina, ma il procedimento di mediazione si svolse a Napoli, come si desume dal verbale negativo. Ed ancora, l'atto di citazione sarebbe improcedibile, perché ai procedimenti di mediazione relativi alle impugnazioni delle due deliberazioni non sarebbero state invitate a partecipare le parti del presente giudizio – ed in particolare, non sarebbe stata invitata la società amministratrice del Condominio opposto, la srls Servizi Immobiliari;
ciò che conta, però, è che ai due procedimenti di mediazione ha partecipato , legale rappresentante di srls Servizi Immobiliari, Persona_2 che amministra il ed era proprio il soggetto che doveva Controparte_1 partecipare, anche se non ne era indicata la qualità di legale rappresentante di srls Servizi Immobiliari, bensì era stata convocata direttamente quale amministratrice del ma si è trattato di un errore ininfluente. L'ultima Controparte_1 questione preliminare sollevata dalla parte opposta è che “nel verbale di domanda presentata all'organismo di mediazione CONCILIANDO MED dell'01/07/2021 non era stato specificatamente richiesto l'annullamento o l'opposizione o qualsivoglia l'impugnazione della delibera assembleare dell'assemblea dell'11 maggio 2021 oggetto di causa.”; nella domanda in questione so legge che l'oggetto è opposizione a delibera condominiale, e che era stato richiesto il verbale dell'assemblea dell'11/5/2021, per cui quella era la deliberazione opposta: e l'opposizione a deliberazione condominiale implica pagina 2 di 7 la richiesta di declaratoria di nullità, o di annullamento, della delibera impugnata. Le questioni preliminari sollevate dalla parte convenuta/opposta sono dunque superate;
si passa dunque ad esaminare i motivi di opposizione alle due delibere impugnate.
Con il primo motivo si deduce che entrambe le deliberazioni, quella del 6/4/2021 e quella del 11/5/2021, siano nulle e/o vadano annullate, perché emesse in violazione dell'art. 67.1 disp.att. cc, il quale dispone: “Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.”; in particolare, premesso che il Condominio in Quarto, , è CP_1 composto da 53 condomini (dunque più di 20, per cui il limite alle deleghe si applica), l'opponente fa rilevare che in entrambe le assemblee il condomino , in CP_2 forza di deleghe ricevute, ha rappresentato più di 1/5 del valore proporzionale del fabbricato. In entrambe le assemblee, però, è pacifico che non CP_2 rappresentava più di 1/5 dei condomini: in quella del 6/4/2021 ne rappresentava 5 compreso sé stesso, e in quella del 11/5/2021 ne rappresentava 2 compreso sé stesso, laddove per violare la norma avrebbe dovuto rappresentarne almeno 11 (10 è meno di 1/5 di 53). E poiché l'art. 67 disp.att. cc stabilisce che il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale, nelle due assemblee la norma non è stata violata, e il motivo d'opposizione va rigettato.
Con un secondo motivo d'opposizione si ripropone la stessa argomentazione svolta al punto precedente, ma con specifico riferimento alla deliberazione del 6/4/2021 sui capi 9 e 10 dell'ordine del giorno;
sul punto, vale quanto già osservato sopra circa il fatto che a quell'assemblea il rappresentava 5 condomini incluso sé CP_1 CP_2 stesso su 53, per cui l'art. 67 disp.att. cc non risulta violato. Nel trattare questo secondo motivo, l'opponente evidenzia che la condomina Parte_2 ha partecipato all'assemblea del 6/4/2021 esprimendo un numero di millesimi (199,55, si legge nel verbale) inferiore a quello attribuitole dal regolamento condominiale;
non specifica però, l'opponente, in che modo tale discrasia si riverbererebbe sulla validità delle deliberazioni adottate in quella seduta dall'assemblea. Anche questo motivo va rigettato.
Con un terzo motivo, si deduce che nel verbale del 6/4/2021, nel riportare l'esito della votazione sul primo capo all'ordine del giorno, si legge che l'assemblea delibera all'unanimità dei presenti, anche se si dà atto che alcuni condomini avevano espresso voto contrario, ed inoltre, non viene riportato il voto contrario della condomina , Pt_1
l'odierna opponente. Nel verbale, in effetti, si legge che “L'assemblea … decide all'unanimità dei presenti (fatto eccezione dei Sigg…)”, ed è evidente che il termine
“unanimità” è adoperato impropriamente, intendendosi invece con il voto di tutti i presenti, tranne quelli di cui si menziona il voto contrario. Anche se avesse votato Pt_1 contro, come dedotto dall'opponente, ciò non avrebbe modificato l'esito della votazione, considerato che alla stessa erano presenti 34 condomini su 53 per 702,77 millesimi, e la delibera venne adottata col voto favorevole di 31 condomini per complessivi millesimi pagina 3 di 7 (702,77 meno 38,21 dei dissenzienti =) 664,56, quindi ben più della metà dei condomini e dei millesimi. Motivo, dunque, da rigettare.
Con un quarto motivo, si chiede di dichiarare nulla o di annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea sui capi 2 e 3 dell'ordine del giorno, ovvero (capo 2) “i lavori urgenti stralciati dal progetto per intervento di risanamento piano interrato oltre al rifacimento dei giunti sismici, anche in virtù della sentenza nr 6495/2017, si allega documento i cui preventivi dei lavori dovranno essere redatto con riferimento al computo metrico di cui Intervento di risanamento piano interrato con aggiunta di voci Giunti di dilatazioni al nr 39/40/41 dello stralcio pavimentazioni marciapiedi ed area parcheggio) giusta delibera del 15/11/2014”, mentre sul capo 3 veniva approvata “la parcella all'ing CP_2
per un importo di € 13.800 oltre oneri fiscali sul lavoro svolto” (per redazione CP_3 progetto, relazione tecnica e computo metrico estimativo di quei lavori urgenti, giusto incarico del 9/1/2015). Secondo l'opponente, i lavori approvati con la deliberazione impugnata, pur venendo definiti come stralciati dal progetto affidato nel 2014 all'ing.
sarebbero del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto di tale incarico, e CP_2 quindi avrebbero dovuto “essere portati nuovamente in discussione nell'assemblea condominiale, essendo necessaria uno nuova deliberazione”. Inoltre, poiché con la deliberazione sul capo 1 era stato incaricato un tecnico di valutare se il Condominio avrebbe potuto accedere ai benefici dell'Ecobonus, sarebbe stato opportuno, prima di affidare nuovi lavori, attendere l'esisto della perizia tecnica sul possibile accesso all'Eco bonus. In terzo luogo, la opponente non aveva ricevuto la documentazione tecnica necessaria per valutare il lavoro svolto dall'ing. nel progettare i lavori Testimone_1 urgenti, in quanto la discussione portata in assemblea solo artificiosamente era stata ricollegata al deliberato del 15/11/2014. Infine, anche su questo punto si ribadiva che all'assemblea del 6/4/2021 la condomina aveva partecipato con Parte_2 un numero di millesimi inferiore a quello attribuitole dal regolamento condominiale. A proposito di tali argomentazioni, si osserva quanto segue: a) i lavori urgenti sono stati approvati appunto dall'assemblea del 6/4/2021, per cui non si capisce perché, secondo l'opponente, avrebbero dovuto “essere nuovamente portati in discussione all'assemblea condominiale”; il fatto che siano stati qualificati come “stralcio” da lavori oggetto di un precedente incarico, e che invece non siano qualificabili come tali ma siano del tutto nuovi, non muta il dato sostanziale, che si tratta di lavori approvati dall'assemblea condominiale, anche ammesso che siano stati erroneamente definititi come stralcio;
b) la valutazione sull'opportunità o meno di affidare questi specifici lavori prima di attendere l'esito della perizia affidata ad un tecnico per valutare se fosse possibile accedere all'Ecobonus, rientra nella discrezionalità dell'assemblea; del resto, se sono stati valutati urgenti, è logico che non si potesse attendere l'esito della perizia;
c) nel capo 2 all'ordine del giorno si legge che all'avviso di convocazione era allegato un documento “i cui preve3ntivi dei lavori …” etc., e non risulta che abbia mai, prima dell'assemblea, Pt_1 abbia mai contestato la mancata allegazione o l'incompletezza di quel documento (e pagina 4 di 7 nemmeno in assemblea, a quanto risulta); d) non è provato che l'eventuale alterazione dei millesimi spettanti a abbia modificato l'esito del voto;
e comunque, in calce al Parte_2 verbale del 6/4/2021 è stilato un nuovo elenco dei presenti, nel quale a viene Parte_2 attribuita la quota di 204,01 millesimi, che non è contestato sia quella corretta in base al regolamento condominiale. Anche tale motivo d'opposizione appare dunque infondato.
Con un quinto motivo d'opposizione, si chiede di dichiarare nulla o annullare la deliberazione adottata sul punto 2 all'OdG dell'assemblea dell'11/5/2021, colla quale furono approvati i consuntivi 2019 e 2020. Secondo l'opponente, i bilanci approvati sarebbero errati, in quanto lo stato patrimoniale di entrambi sarebbe stato stilato sulla scorta di rendiconti degli anni 2013/2016 errati e mai approvati dall'assemblea; uno degli errori consisterebbe nel fatto che negli stati patrimoniali 2019 e 2020 sarebbe riportato tra le passività il debito di in base alla sentenza 6634/2017, laddove avrebbe Parte_2 dovuto essere inserito tra le attività del . Ora, il fatto che gli stati patrimoniali CP_1 dei rendiconti approvati si basassero su rendiconti di anni precedenti mai approvati, è di per sé irrilevante: ciò che conta è se i consuntivi approvati siano o meno errati, a prescindere da dove siano stati desunti i dati in essi contenuti. Tuttavia, l'opponente ha menzionato un errore contenuto negli stati patrimoniali relativi ai rendiconti approvati: sarebbe stato “ riportato tra le passività di gestione quanto dovuto dalla società Parte_2
a seguito della sentenza n° 6634 del 2017 emessa dal Tribunale di Napoli.”, laddove avrebbe dovuto essere riportato tra le attività. Su tale specifico punto, nulla ha contestato il opposto, pur potendolo bene fare, considerato che dispone del bilancio CP_1 impugnato;
è stato anche nominato un CTU contabile, al quale i rendiconti approvati colla deliberazione impugnata non sono stati forniti. Vero è che l'opponente deve provare che il rendiconto impugnato sia affetto da errori, ma vale anche il principio di non contestazione – in base al quale deve ritenersi che effettivamente i rendiconti approvati con la deliberazione impugnata sono errati, e quindi la relativa deliberazione va annullata.
Con un sesto motivo d'opposizione, si deduce che sia nulla o vada annullata la deliberazione adottata sul capo 3 dell'OdG dell'assemblea dell'11/5/2021, laddove si legge che l'assemblea ha votato all'unanimità, ed invece aveva votato contro. Pt_1
Quand'anche fosse vero che (rappresentata a quell'assemblea, unitamente al Pt_1 comproprietario , da ) aveva votato contro, ciò non Controparte_4 Controparte_5 muterebbe l'esito della votazione. Questo motivo è dunque infondato.
Con un settimo motivo, si chiede di dichiarare nulla o annullare la deliberazione sul capo 4 dell'OdG dell'assemblea dell'11/5/2021, perché è conseguenziale ad una precedente deliberazione del 6/4/2024 che va annullata;
inoltre, con quella deliberazione l'assemblea ha scelto la ditta appaltatrice dei lavori urgenti decisi dalla precedente assemblea del 6/4, senza dotarsi preventivamente di un disciplinare di gara o comunque di regole per scegliere la ditta vincitrice – tanto che, a parità perfetta di offerta tra due ditte, una è stata preferita all'altra senza che ne siano stati esplicitati i motivi. Prima di tutto, la pagina 5 di 7 deliberazione del 6/4/2021 non è stata annullata;
in secondo luogo, nessuna norma impone all'assemblea di condominio, prima di affidare un appalto, di dotarsi di un disciplinare di gara o comunque di esplicitare le regole per scegliere la ditta vincitrice, e nemmeno per scegliere tra due offerte identiche: l'unico limite all'azione dell'assemblea nell'esercizio della sua discrezionalità è l'eccesso di potere, in questo caso nemmeno prospettato. Motivo da respingere, dunque.
Con un ottavo motivo, si deduce che la deliberazione sul capo 5 all'OdG dell'assemblea dell'11/5/2021 Sia nulla o da annullare, essendo stati affidati una serie di incarichi tecnici senza avere previamente adottato un disciplinare di gara o comunque delle regole, e che non si è tenuto conto di eventuali conflitti d'interesse – in particolare, senza considerare che come direttore dei lavori, responsabile tecnico e responsabile per la sicurezza era stato scelto lo studio tecnico “Studio tecnico che ha legami di parentela con il CP_2 signor che come detto in precedenza rappresentava, in assemblea, a CP_2 seguito delle deleghe ricevute, più di un quinto del valore proporzionale dei condomini.” Che l'assemblea condominiale non sia tenuta a dotarsi di un disciplinare di gara o di particolari regole, prima di affidare un incarico, si è già detto;
quanto al conflitto d'interessi, Cass. 10754/2011 afferma: “In tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d'interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del .”; ora, il solo vincolo di parentela tra il condominio CP_1 ed il titolare dello studio tecnico non implica conflitto d'interessi nel senso sopra CP_2 CP_2 indicato. Motivo infondato.
Con un nono motivo, si chiede di dichiarare nulla o annullare la deliberazione sul capo 6 all'OdG dell'assemblea del 11/5/2021, perché fu assegnato un incarico ad un professionista senza disciplinare di gara, comunque regole di gara;
e perché a parità di preventivo fu scelto un professionista di Firenze e non uno, molto più vicino, di Quarto.
Sulla mancanza di disciplinare di gara o comunque di regole di gara esplicitate, si è già detto;
quanto al professionista con studio in Firenze, l'assemblea può avere avuto diversi buoni motivi per preferirlo a quello di Quarto, anche se i due avevano presentato preventivi identici – a partire dalle qualità professionali del professionista fiorentino, a insindacabile giudizio dell'assemblea; oltretutto, pur avendo lo studio a Firenze, quel professionista potrebbe comunque aver garantito la presenza in Quarto per tutta la durata dei lavori.
Come si vede, l'opposizione va solo parzialmente accolta, sul punto 2 dell'OdG dell'assemblea del l'11/5/2021, e per il resto va rigettata;
stante la soccombenza reciproca, si compensano le spese di lite.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18982/2021 rgac vertente tra: opponente;
opposto; così Parte_3 Controparte_1 CP_1 provvede: 1) Annulla la deliberazione adottata sul punto 2 all'Ordine del Giorno dell'assemblea del opposto tenutasi in data 11/5/2021; CP_1
2) Rigetta per il resto l'impugnazione di delibere assembleari;
3) Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Portici in data 5/6/2025 Il Giudice
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