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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/10/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IA di AU in data 31/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.1981/2024R.g. Tra n.14/09/1951 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Nicoletta Maria Carè
RICORRENTE E ( ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Esposito RESISTENTE OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981 CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso iscritto in data 13/09/2024, depositato in data 12/09/2024, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria d i costituzione: In via cautelare: rigettare l'avversaria istanza di sospensione del provvedimento impugnato, mancandone i presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora;
In via pregiudiziale: Dichiarare inammissibile / improcedibile l'avversaria opposizione per le ragioni sopra indicate;
Nel merito: in via principale: respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente perché infondata in fatto e diritto, confermando l'ordinanza opposta. In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la stessa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1 risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 28.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle
1 parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza depositate dalla sola parte resistente , ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione , nei termini di seguito precisati, di cui dispone la comunicazione alle parti . Il ricorso va dichiarato inammissibile. Come emerge dagli atti, l'atto oggetto di odierna impugnazione consiste in una rideterminazione (ex art. 23 D.L. 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza ingiunzione, già notificata al ricorrente il 24.04.2023. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma. In tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)». Per tale ragione, il ricorso è inammissibile. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Si comunichi. Vibo Valentia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
IA Di AU
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