Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20039 / 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 20039/2016 R. G. Promossa da
(c.f. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in via Ponte, elettivamente domiciliato in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, nello studio dell'avv. Cristina Bellerone, che lo rappresenta e difende per procura in atti -attore– CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni, preposto all'avvocatura del elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale;
CP_1
- convenuto – E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvina Controparte_3
Calabrò ed elettivamente domiciliata in via Prof. Carnevale 110, presso lo CP_1 studio dell'avv. Giuseppe Cincotta
- terzo chiamato in causa – Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione datato 27.04.2016 l'attore premetteva che “in data 15.09.2012, alle ore 10 circa, mentre si trovava alla guida del proprio motocarro tipo IA, tg. AEM980, appena uscito dal varco del suo terreno ed immessosi nella stada comunale in località “Cicerata” Valle dei Lacci di perdeva il CP_1 controllo del mezzo a causa del manto stradale non asfaltato, caratterizzato da avvallamenti e dossi, reso viscido e ulteriormente sdrucciolevole dalla pioggia”. Sempre l'attore asseriva che: “l'istante riusciva con prontezza a sbalzare fuori dall'abitacolo, mentre il motocarro di sua proprietà continuava la marcia velocemente precipitando e capovolgendosi nel terreno sottostante, riportando ingenti danni, pari ad € 19.800,00, posto che il tratto in questione è privo di guardrail o simil”. L'attore, quindi, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 chiedendo che fosse accertato “…in via principale la responsabilità del convenuto ex art 2051 c.c.; 2°- in via subordinata, accertare la responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c.; 3°- accogliere, pertanto, la domanda e per l'effetto condannare ex adverso al totale risarcimento dei danni che ammontano ad € 17.162,14 così come sopra specificato, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo… 5) con il favore delle spese di causa”. Con comparsa del 06.09.2016 si costituiva il contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice e chiedendo: “1. Preliminarmente dichiarare inammissibili e/o improponibile e/o infondate tutte le domande attoree comprese le istanze istruttorie svolte nei confronti del er le motivazioni di cui in narrativa;
2 differire la data di prima Controparte_1 comparizione delle parti autorizzando a titolo cautelativo la chiamata in causa
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del terzo con sede a via XXIV Maggio n. 18; 2 Controparte_4 CP_1 ritenere e dichiarare che il fatto è avvenuto per fatto e colpa del conducente attore e/o per caso fortuito e/o per fatto e colpa della terza chiamata in causa e conseguentemente dichiarare rispettivamente la responsabilità esclusiva dell'attore nel primo caso e/o la responsabilità della terza chiamata in causa con la estromissione del dal presente giudizio;
3 in ogni caso, Controparte_1 nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti del limitare la pronunzia in ragione dell'effettivo danno provato a CP_1 carico dell'ente; … 6 con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio” Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa datata 15.03.2017, si costituiva la che chiedeva “…Preliminarmente, dichiarare il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente estromettere la dal presente giudizio;
Controparte_2
2 nel merito e senza il recesso dalla superiore eccezione, ritenere dichiarare che il sinistro è avvenuto per fatto colpa del conducente attore e/o per caso fortuito e conseguentemente dichiarare la responsabilità del signor Parte_1 nella determinazione dell'evento lesivo e/o della causa di forza maggiore;
3. In via subordinata, ritenere e dichiarare che il sinistro è avvenuto per fatto o colpa dell'ente proprietario della strada, tenuto alla custodia, e conseguentemente dichiarare la responsabilità esclusiva del ella determinazione Controparte_1 del sinistro;
4 in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dal avverso la ditta Controparte_1
NO riconoscere la corresponsabilità del suddetto Ente stante Controparte_2 la sospensione dei lavori edili e la mancata delimitazione dell'area con assoluto divieto di transito;
4. In via meramente subordinata, e senza recesso dalle superiori richieste, liquidare il danno nella misura effettivamente subito dall'attore, atteso che, la quantificazione operata da quest'ultimo, include sia il prezzo per l'acquisto di un nuovo autocarro sia le spese sostenute per la riparazione di quello danneggiato, appare la moltiplicazione del danno stesso;
… 8. con vittoria di spese e compensi di causa”. All'udienza del 10.04.2017 erano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc e così il con le prime, chiedeva: “1. preliminarmente Controparte_1
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dichiarare la inammissibilità delle domande attoree nei confronti del CP_1 per i motivi già articolati;
2. in subordine ritenere e dichiarare che
[...]
l'infortunio lamentato si è verificato o per imprudenza del conducente o caso fortuito o comunque per fattori estranei all'ente o responsabilità di terzi;
3. In via ulteriormente subordinata ritenere e dichiarare che la responsabilità è addebitabile alla impresa (terza chiamata in causa);
4. in via Controparte_2 ulteriormente denegata ritenere e dichiarare che la tenga Controparte_2 indenne l'Ente di quello che eventualmente dovrà corrispondere al danneggiato in esito al giudizio;
5 in ogni caso nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande attore nei confronti del Comune limitare la pronunzia e ragione dell'effettivo credito provato”. Accadeva poi che con comparsa del 9.02.2018 si costituiva l'avv. Cristina Bellerone quale nuovo procuratore di parte attrice facendo proprie tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni, già svolte dai precedenti difensori. Successivamente erano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e si procedeva alla audizione di testimoni;
poi, alla udienza del 16.09.2024 era disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni per il 18.12.2024. Alla udienza del 23.13.2024 la causa era posta in decisione concedendo termine ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche che nessuna delle parti effettuava.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione sollevata dall'Ente convenuto e dalla terza chiamata in causa di inammissibilità e/o improponibilità del presente giudizio “in quanto proposto dopo quasi 3 anni” dalla proposizione del giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo. L'eccezione, oltre ad essere genericamente formulata senza alcun riferimento normativo, è infondata atteso che con provvedimento del 13.08.2013 il ricorso ex art. 696 cpc è stato dichiarato inammissibile e, pertanto, il giudizio istaurato dall'attore è un giudizio ordinario autonomo, di natura risarcitoria, e non anche la prosecuzione del giudizio preventivo. Inoltre, per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nelle cause di responsabilità sanitaria ove il tentativo obbligatorio di conciliazione
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viene esperito nelle forme della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (ATP) è stato chiarito che: “la perentorietà del termine di 90 giorni (dal decorso dei sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 8 L. 24/2017 e 696 bis c.p.c.) per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito, va intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare tali effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della domanda di merito” (Tribunale Civile di Roma, sezione XIII, ordinanza del 29 settembre 2021). Ciò detto l'eccezione è infondata e va rigettata. Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in causa è infondata e va rigettata. Controparte_2
La asserisce: “alla data del sinistro per cui è causa, ovvero il Controparte_2
15 settembre 2012, la aveva ultimato i lavori di Controparte_2 manutenzione del muro di sostegno della strada su cui si è verificato l'evento dannoso”. Ritenendo che, tale circostanza si evince “sia dalla certificazione di denuncia del cantiere datata 2.05.2012 (all.2 della comparsa di cost. e risposta), dalla quale risulta una durata dei lavori sulla strada Cicerata compresa tra il 02.05.2012 e il 29.06.2012, sia dalla succitata certificazione di ultimazione dei lavori del 22.01.2013 (all.3 della comparsa di cost. e risposta)”. Ma, a differenza di quanto sostenuto dalla non vi è Controparte_2 prova della data in cui la società appaltatrice abbia effettivamente concluso i lavori nella strada oggetto di giudizio. La certificazione di denuncia del cantiere datata 2.05.2012, dalla quale risulta una durata dei lavori nella frazione Pianoconte compresa tra il 02.05.2012 e il 29.06.2012, non è idonea a provare che i lavori siano stati eseguiti e consegnati in detto arco temporale atteso che il certificato di ultimazioni lavori sottoscritto anche dal Comune di è del 22.01.2013. CP_1
Essendo, alla data del sinistro, pendente tra il Comune di e la CP_1 [...] contratto di appalto per la “rifunzionalizzazione asse viario Controparte_2 minore del Comune di legittima si appalesa la chiamata in causa della CP_1
NO Costruzione da parte dell'Ente convenuto. Nel merito.
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L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. è diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cassazione Civile, Sez. III, sent. 21 Settembre 2015, n. 1846; sent. 20 gennaio 2014, n. 999; sent. 26 Maggio 2014, n. 11660; sent. 6 luglio 2004, n. 12329). In ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie considerata (art. 2043 o art. 2051 c.c.), va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale…rimanendo, pertanto, sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa e ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame” (vedi Cass. civ. 3012\2010 e sul principio iura novit curia, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757). Ciò premesso, si ritiene che la fattispecie de quo rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa
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salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito (vedi, Cass.civ. 13/01/2015 n. 287). In particolare, in tema di responsabilità dell'Ente proprietario per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. quando le situazioni di pericolo risultino, immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e Cass. civ. n. 21508\2011). Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, infatti, devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (Cass. civ. 22 aprile 2010 n. 9527). Pertanto, è dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ. n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ.n. 21198\2011). La responsabilità ex art.2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Corte di Cassazione, Sezione Civile Seconda, ordinanza del 9.11.2020 n.
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25018; Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896). Nel caso di specie, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno Parte_1 perché “… il giorno 15.09.2012, alle ore 10 circa, mentre si trovava alla guida del proprio motocarro tipo IA, tg. AEM980, appena uscito dal varco del suo terreno ed immessosi nella stada comunale in località “Cicerata” Valle dei Lacci di perdeva il controllo del mezzo a causa del manto stradale non CP_1 asfaltato, caratterizzato da avvallamenti e dossi, reso viscido e ulteriormente sdrucciolevole dalla pioggia” -sostenendo che- “l'istante riusciva con prontezza a sbalzare fuori dall'abitacolo, mentre il motocarro di sua proprietà continuava la marcia velocemente precipitando e capovolgendosi nel terreno sottostante, riportando ingenti danni, pari ad € 19.800,00, posto che il tratto in questione è privo di guard rail o simil”, con conseguente riferibilità dell'accaduto alla responsabilità dell'ente convenuto e formulazione di domanda risarcitoria verso il medesimo ente;
quest'ultimo, invece, contestava l'accaduto evidenziando che “...la strada su cui è avvenuto l'incidente per le sue caratteristiche tecniche e dimensionali appartiene alla categria della strada vicinale difatti è un ex mulattiera percorribile solo a piedi…” ritenendo che l'attore: “… era dunque a conoscenza dello stato dei luoghi e che la strada non era percorribile con mezzi meccanici ma solo a piedi. Quindi la stradella giammai poteva costituire una insidia imprevedibile e giammai poteva costituirlo per il sig. abitante T_ della zona!”. Dalla documentazione versata in atti emerge che la strada oggetto di giudizio è una strada in terra battuta priva di parapetti e per le sue caratteristiche tecniche e dimensionali percorribile solo a piedi essendo una strada vicinale ex mulattiera (cfr. relazione prot. 22831 del 18.07.2013 a firma del RUP Per_1 versata in atti da parte attrice) e che il varco di proprietà del
[...] T_ che gli consente di immettersi nella strada comunale si trova in pendenza rispetto la Strada comunale. Nella relazione del Corpo di Polizia Municipale, prot. 3438 del 29.11.2012, testualmente si legge: “… durante il sopralluogo praticato dal sottoscritto il 16 settembre dell'anno in corso, e cioè il giorno successivo al sinistro, il varco della proprietà dell'incidentato si presenta in lieve pendenza verso la strada comunale;
può darsi che mentre il signor si T_ approssimava all'uscita, per immettersi nella strada comunale, perdeva il
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controllo del mezzo, sicuramente per l'abbondante pioggia che aveva reso scivoloso il suo varco e la sede stradale, ambedue in terra battuta non escludendo come con causa un'anomalia del mezzo e o a seguito del carico costituito da un Bob-cut che era caricato all'interno del cassone”. Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi. Il teste Assistente Capo escussa all'udienza del Testimone_1
14.10.2019 ha dichiarato: “… Sulla circostanza di cui alla lettera B del medesimo atto (vero o no che la il località Cicerata di Parte_2
sulla quale si è verificato il sinistro è sempre stata in terra battuta ed CP_1 interdetta al traffico veicolare) non so dire se la è sempre stata in terra Parte_2 battuta ma posso dire che lo era il giorno del sopralluogo successivo all'incidente…; in relazione alla lettera m) (vero o no che il varco di proprietà dell'attore dal quale è partito, con andatura veloce il motocarro del signor si presentava in lieve pendenza ed in terra battuta) posso confermare CP_5 che il varco dell'attore si presentava in lieve pendenza non so dire se in terra battuta né se l'attore fosse partito in modo veloce”. In relazione al numero I di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, cpc n. 1 (vero o no che in data 15/09/12, alle ore 10 circa, il sig. alla guida del suo motocarro tipo IA T_
(denominato macchina operatrice semovente, tg. AEM980, con telaio LOMAR 852 MO), appena uscito dal varco del suo terreno ed immessosi sulla strada comunale in località “Cicerata” di perdeva il controllo del mezzo su tratto CP_1 di strada non asfaltata senza alcun guard rail e simili, con la presenza di avvallamenti e dossi, pozzanghere piene d'acqua e fango), posso dire che ciò corrisponde a quanto dichiarato dall'attore durante il sopralluogo;
preciso che la strada è non asfaltata in cemento, preciso che la strada è priva di recensione, nulla so sulla presenza avvallamenti, dossi, pozzanghere al momento dell'incidente non ricordo se vi fossero al momento del sopralluogo”. Il teste , cognato dell'attore, escusso alla udienza del 18.10.2023 Tes_2 ha confermato “…che all'epoca la strada fosse in terra battuta e senza protezione laterale come adesso solo che è stata cementata ad opera del comune da circa un anno;
confermo la dinamica del sinistro per come descritta nel capitolo II che mi viene letto;
io mi trovavo io con mio nipote in casa sua ma all'esterno sotto dei portici perché pioveva ad una distanza di circa 6 metri e la
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strada dove è avvenuto il sinistro è una strada pubblica;
nella strada in questione situata in località Cicerata non vi sono passi carrabili…” Provato che la stradella in cui si è verificato il sinistro era in terra battuta e priva di parapetti, la stessa richiedeva particolare prudenza nell'attraversamento. Se è vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Principio poi confermato da successive pronunce fra cui la n. 33074/23 che ha statuito che “… la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non
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prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”. Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass.civ., sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015; ed ancora Cass. n.25237\2017 e n. 25856\2017; Cass. 1/2/2018 n. 2477). Nel caso di specie, sebbene i testi escussi abbiano detto che il mezzo trasportava solo cassette vuote, è documentalmente provato, che sopra il motocarro tipo , tg. AEM980, vi fosse un bobcut che per il peso, richiedeva CP_6 maggiorre prudenza nel percorrere la strada comunale in terra battuta, priva di parapetti. Invero, nella relazione prot. 3041 del 18.09.2012 a firma del Comandante di Polizia Municipale, dott. , si legge: “intorno alle ore 10,00 Per_2 circa, lo scrivente, unitamente all'agente si portava sui Testimone_1 luoghi oggetto di segnalazione ove ad attendere c'era il signor , il quale T_ riferiva sulla dinamica dell'incidente occorsogli, esibendo numero 4 pose fotografiche del mezzo precipitato con a bordo un bobcat mostrando la zona di caduta… riferiva altresì che i mezzi erano stati rimossi con sollevatore meccanico da parte di privati, mostrando il luogo ove erano depositati per far vedere i danni patiti.” Non vi è dubbiò che il ha concorso con la propria condotta a causare T_
l'evento dannoso. E' stato provato, altresì, che il giorno del sinistro eventi calamitali particolarmente intensi hanno riguardato il Comune di Ed infatti, nella CP_1 relazione n. 3438 del 29.11.2012 si legge: “il sottoscritto ispettore Persona_3
Capo in servizio al suindicato Comando incaricato dal proprio Comandante/dirigente al fine di esaminare tutta la vicenda e trarre le opportune deduzioni sull'accaduto (lo stesso ha esperito sopralluogo il giorno successivo al sinistro confronta nota numero 3041/PM datata 18/09/2012) riferisce quanto
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di seguito. Premesso che in primo luogo va tenuta in debita considerazione che alle 10:00 del 15 settembre 2012, ora e giorno dell'incidente, sulle nostre Isole si era abbattuto una pioggia alluvionale che ha tempestato l'isola di creando CP_1 inondazioni e straripamenti dei torrenti che hanno invaso tutti i centri urbani di e Canneto…”. CP_1
Il teste Assistente Capo escussa all'udienza del Testimone_1
14.10.2019 ha dichiarato: “in relazione al capitolato di prova di cui alla lettera quattro della comparsa di costituzione del in merito alla Controparte_1 lettera a) (vero o no che in data 15 settembre 2012 alle 10:00 e cioè nell'ora e giorno del sinistro subito dal , si era abbattuta sull'isola di Parte_1 CP_1 una forte Alluvione che aveva causato inondazioni) pur non ricordando, posso confermare quanto risulta dalla relazione di servizio prot 3041/PM del 18 settembre 2012 allegato al fascicolo del Controparte_1
Il teste , cognato dell'attore, escusso alla udienza del 18.10.2023 Tes_2 ha dichiarato: “… confermo la dinamica del sinistro per come descritta nel capitolo II che mi viene letto;
io mi trovavo io con mio nipote in casa sua ma all'esterno sotto dei portici perché pioveva ad una distanza di circa 6 metri e la strada dove è avvenuto il sinistro è una strada pubblica”. Le condizioni meteo che hanno riguardato L'Isola di il giorno del sinistro CP_1 sono state confermate anche dall'attore. Nell'atto di citazione si legge: “… perdeva il controllo del mezzo a causa del manto stradale non asfaltato, caratterizzato da avvallamenti e dossi, reso viscido e ulteriormente sdrucciolevole dalla pioggia”. Occorre evidenziare che, come sopra esposto, la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. non si configura allorquando si realizzi un caso fortuito, che presenta caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. L'intervento di un fattore esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (forza maggiore, fatto del terzo o fatto del danneggiato) cui è eziologicamente riconducibile il danno, vale, sostanzialmente, ad attestare l'assenza di colpa in capo al «custode» (Cass. Civ. 3651/2006). Sul punto: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi
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dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.” (Cass. civ., sez. VI- 3, 30 marzo 2022, n. 10188). Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il nubifragio, verificatosi il giorno del sinistro, non era un evento prevedibile e, in quanto tale, lo stesso, considerato come fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, esclude del tutto la responsabilità dell' convenuto concorrendo con la condotta tenuta CP_7 dall'attore, peraltro conoscente dei luoghi. Alla luce delle pregresse argomentazioni le domande di parte attrice sono infondate e vanno rigettate. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre ritenute ultronee. Con il rigetto delle domande attoree, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di . Le spese sono quindi Parte_1 liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione del valore fino a 26.000. Le spese vengono interamente compensate tra le altre parti in considerazione del fatto che la chiamata in causa del terzo è apparsa motivata dalla prospettazione dei fatti ad opera dell'attore anche se successivamente la domanda è risultata infondata.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20039/2016 così provvede:
1) Rigetta le eccezioni preliminari per le ragioni di cui in arte motiva;
2) Rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
dell'ente comunale convenuto, che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva €. 2.540,00, oltre spese generali e oneri fiscali di legge;
5) Compensa le spese tra il la Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Barcellona P. G..
Il G. I. in funzione di giudice unico on.
Dott. Francesco Montera
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