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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 744/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio promosso in data 27.02.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
CORNACCHIA, nei confronti di
(C.F. ) 1, con l'Avv. CARMELA Controparte_1 C.F._2
PRINCE,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come rispettivamente precisate in data 10.09-19.11/09.11.2024 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Rescaldina il 31 agosto 2016; atto di matrimonio trascritto allo Stato Civile del Controparte_1
Comune di Rescaldina, Parte I al n 14 anno 2016; mandando la Cancelleria per le comunicazioni ai
Comuni di competenza;
-vorrà porrà a carico del Ricorrente, l'importo proposto in via conciliativa dal Giudice Istruttore all'udienza del 13 giugno 2024.
Spese compensate”.
Per la resistente:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Rescaldina il 31.08.2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, atto iscritto al n. 14 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rescaldina, parte 1^- anno 2016;
2) rigettare le domande formulate dal ricorrente;
3) porre a carico del signor un assegno di mantenimento mensile a favore della resistente Parte_1
di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) condannare il signor , al pagamento delle spese e compensi di causa, da liquidarsi in Parte_1
favore dell'erario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31.08.2016 in Rescaldina.
Dalla loro unione non sono nati figli.
A mezzo della sentenza n. 797/2023 pubblicata in data 29.05.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente precisate che, tra l'altro, prevedevano il versamento alla resistente da parte del ricorrente dell'assegno mensile di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato come per legge.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 27.02.2024 il ricorrente ha allegato di aver vissuto per mesi presso la figlia nata da precedente relazione, di essersi successivamente Per_1
trasferito, necessitando una più ampia assistenza, presso la Struttura San Luigi Gonzaga di
Gorla Minore sostenendo l'esborso mensile di € 3.213,00, di percepire una pensione di circa € 1.050,00 e l'indennità di accompagnamento dell'importo mensile di € 500,00 e che la moglie percepisce dall'INPS un'indennità dell'importo mensile di circa € 350,00, è intestataria di un appartamento della superficie di mq. 200 e del valore di oltre 200 mila euro, “fattosi intestare nel 2018 dal coniuge […] nell'agosto del 2020 si è autonomamente intestata una
Pag. 2 di 10 autovettura Suzuki del costo di € 18.000,00=, acquistata attingendo ai risparmi del In data Per_2
4 maggio 2022 dal conto corrente del Sig. ha effettuato un giro conto di € 5.000,00= sul Parte_1
proprio conto corrente. Nell'ottobre del 2022 ha prelevato dal conto corrente dei € 21.000,00 Pt_2
pari alla metà delle giacenze” e ha chiesto, tra l'altro, la pronuncia divorzile e quantificare l'assegno divorzile nell'importo mensile di € 200,00.
Costituendosi tempestivamente in giudizio in data 13.05.2024, la resistente ha replicato che “l'autovettura fu acquistata nel luglio 2020, di comune accordo tra i coniugi, perché necessitava per soddisfare le esigenze del signor , che aveva bisogno di essere trasportato per le varie necessità e Parte_1
non poteva più guidare a causa della malattia. Ad oggi essa ha un valore commerciale di non più di
6.000,00-7000,00 euro. Fu il marito (con la figlia) che, in data 09.10.2022, provvide a prelevare dal conto corrente comune la somma di € 20.000,00 senza neppure informare la moglie;
questi per tutelarsi, temendo che il marito prosciugasse tutto il conto lasciandola sull'astrico, in data 14.10.2022, fu costretta
a prelevare € 21.000,00, lasciando comunque sul conto corrente poco più della metà della somma ivi depositata come risulta dagli stessi estratti conti prodotti dal signor (estratto conto quarto Parte_1
trimestre 2022 NU Banca). Quanto all'immobile di proprietà della resistente, ex residenza familiare, esso fu acquistato dalla signora da RA RL (e non dal marito) per il prezzo CP_1
di € 140.000,00 (doc. 07) [che] anche solo tenendo conto della documentazione prodotta da , Parte_1
all'età di 77 anni compiuti, egli può contare su un reddito da pensione annuo di circa 20.000,00 euro, un presunto reddito annuo per la vendita dell'immobile di € 10.000,00 all'anno (almeno sino al prossimo anno), un'assicurazione sulla vita per € 25.000,00 (di cui si sconoscono le condizioni), ha investito in fondi un capitale di € 125.000,00 ed ha un saldo attivo sul conto corrente, al dicembre 2023, di €
18.821,99 [che] non può neppure contare sulla pensione di parziale invalidità in quanto, all'ultima visita di controllo del 21.02.2024, l'INPS le ha ridotto l'invalidità dall'80 % al 50% e sospesa, conseguentemente, la prestazione (doc. 03). Non solo, ella dovrà addirittura restituire all'Ente la somma di € 333,33, relativa all'ultima prestazione ricevuta (doc. 04) […] Praticamente ad oggi, all'età di 64 anni, invalida al 50% e da anni in terapia del dolore, grave osteoporosi, con nessuna esperienza di lavoro se non quella di casalinga e di addetta alle pulizie, la resistente non ha assolutamente nessuna capacità lavorativa. L'unica fonte di reddito deriva esclusivamente dall'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili posto a carico di in sede di separazione, quando ancora la signora poteva Parte_1 CP_1
contare almeno sulla pensione di invalidità (doc. 10) […] Tra l'altro, nonostante le ristrettezze in cui sta
Pag. 3 di 10 vivendo e l'aiuto che le stanno dando i figli, il saldo attivo del suo conto corrente si è assottigliato a €
15.724,61 come risulta dalla lista movimenti al 08.03.2024, che si allega Tenuto conto, quindi, del rilevante squilibrio reddituale esistente fra i coniugi, dell'età della resistente, della lunga durata del rapporto di convivenza more uxorio prima, e coniugale poi (complessivamente circa 25 anni), del contributo dato alla famiglia dalla signora che con la propria attività domestica e di pulizia (gratuita) degli CP_1
uffici della società TR srl, che ha consentito al marito di dedicarsi appieno e con soddisfazione economica alla propria attività lavorativa, e della mancanza di mezzi adeguati per vivere oltre che
l'impossibilità di procurarseli per le ragioni obiettive sopra specificate, in applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione […] appare equo determinare l'assegno divorzile a carico del ricorrente in €
800,00”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 20.05.2024, tra l'altro, il ricorrente ha rilevato che “Il lussuoso immobile della Resistente è stato “venduto” da ED RA (ovvero dal Sig.
) alla moglie con la provvista dello stesso Ricorrente!!! La Signora non ha mai avuto la Parte_1
disponibilità di tale somma non avendo mai lavorato. In relazione al conto corrente e alla dichiarazione dei redditi della Sig.ra il Ricorrente non può prendere posizione avendo la Signora prodotto CP_1
solo l'ultimo anno e non gli ultimi 3 anni così come previsto dalla recente normativa. Si evidenzia altresì che la Signora percepirà a breve la pensione di vecchiaia e/o assegno sociale pari ad € 600,00 CP_1
mensili e che l'importo corrisposto dall'INPS non è stato revocato ma solo sospeso temporaneamente in previsione di un nuovo importo stante l'invalidità riconosciuta pari al 50%”.
A mezzo della memoria depositata in data 31.05.2024, tra l'altro, la resistente ha evidenziato che “per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi della resistente […] relativamente agli anni 2021 e 2022 le stesse sono state presentate congiuntamente a quelle del marito, come per gli anni precedenti. Si è sempre occupata di tutto la signora che teneva la contabilità del padre. Controparte_2
In ogni caso, la signora ha sempre percepito esclusivamente la pensione di parziale invalidità”, CP_1
che il ricorrente “non ha prodotto gli estratti conti dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni”, che
“per comune volontà, non ha mai lavorato, presso terzi e/o in proprio, ma si è sempre occupata della famiglia oltre che delle pulizie dell'ufficio del marito (per le quali non è stata certamente retribuita) e, negli ultimi due anni di matrimonio, anche di accudire il marito e i suoi interessi economici-finanziari”, che
“alle pagine 4 e 6 del verbale è scritto chiaramente “Infermità non più revisionabile…”; revisione: NO.
L'accertamento è, pertanto, definitivo e non più revisionabile”, che “ha compiuto 64 anni il 21 marzo
Pag. 4 di 10 2024 e che non può certamente aspettare tre anni per soddisfare i suoi bisogni primari di vita” e che le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021-2022 erano state sempre presentate congiuntamente a quelle del marito che aveva sempre delegato tutto alla figlia , che Per_1
si occupava della sua contabilità.
***
Alla prima udienza celebrata in data 13.06.2024 il Giudice istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio: corresponsione dell'importo mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile da parte del ricorrente alla resistente dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status
(impregiudicate le condizioni concordate in sede di separazione sino a detto momento) sino all'effettiva percezione da parte della resistente della pensione sociale, corresponsione del minore importo mensile di € 350,00 a partire dall'effettiva percezione da parte della resistente della pensione sociale, spese di lite compensate.
Il ricorrente ha dichiarato di accettare detta proposta mentre la resistente ha dichiarato di non accettarla.
Il giudice relatore, in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni della separazione come innanzi consensualizzata dalle parti (nel maggio dell'anno 2023).
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 25.09.2024 il giudice relatore ha dato atto del mancato deposito di tutta la documentazione richiesta ex lege e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c. e fissato al 16.01.2025
l'udienza di cui all'art. 473-bis-28, comma 2, c.p.c. alla quale ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorrente non ha depositato le memorie conclusive di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, lett. b) e c), c.p.c. cui aveva rinunciato.
La resistente ha depositato la “sola” comparsa conclusionale in data 16.12.2024
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda divorzile chiesta da entrambe le parti. Infatti:
Pag. 5 di 10 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione iscritta al n. R. G. 5871/2022;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con la sentenza n. 797/2023 pubblicata in data 29.05.2023;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, né hanno ripreso la convivenza di talché deve ritenersi impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra di essi.
***
L'odierno thema decidendum investe il quantum dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente
(essendone pacifico l'an).
***
Infatti, né il ricorrente, né la resistente hanno chiesto revocare o modificare l'importo dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione che, per l'effetto, resta
“vigente” fino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status. Infatti, “soltanto” il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenere il coniuge economicamente debole che contestualmente cessa ed è (eventualmente) sostituito da quello di corrispondergli l'assegno divorzile.
***
Com'è noto ma vale la pena ricordare, “l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare
e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”2. In altri termini, “il riconoscimento
Pag. 6 di 10 dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”3.
La declinazione dei predetti principi nella fattispecie che qui ci occupa impone considerare quanto segue:
- è pacifico che la convivenza delle parti, more uxorio prima, coniugale poi, sia durata
25 anni circa;
- per tabulas la resistente ha compito 64 anni, in data 21.02.2024 è stata riconosciuta invalida civile al 50% 8e non più all'80%) con la seguente
- è pacifico che, con il consenso del coniuge, la resistente si sia sempre occupata della famiglia e delle pulizie degli uffici del medesimo i. e. è pacifico che la resistente abbia una capacità lavorativa generica che la costringerebbe a svolgere mansioni umili/modeste non compatibili con l'età e le sue certificate condizioni di salute;
- è stato debitamente documentato (e non è stato in alcun modo contestato) che la resistente, “a seguito del degenerare della malattia del marito, negli ultimi due anni di matrimonio si è occupata di tutti i suoi affari (grazie alle procure conferitele ancora in essere - doc.ti n. 16 e n. 17) con
l'assistenza dell'Avv. Diego Cornacchia Diego, oltre che fargli da badante, nonostante le sue gravi problematiche di salute (dorso-sciatalgia in scogliosi dal 2012 oltre ad essere affetta da osteoporosi aggravatasi dalle cure chemioterapiche a seguito di asportazione del tumore mammario nel 2018 (doc. ti
n. 18 e n. 19)”;
Pag. 7 di 10 - è stato documentalmente provato che l'indennità/pensione corrisposta alla resistente dall'INPS dell'importo di € 333,33 nell'anno 2024 (l'unica entrata imputatale dal ricorrente e risultante dagli estratti conti in atti versati dall'01.01.2021 all'08.03.2024 – a tacere dell'assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00 versatole dal coniuge in forza della sentenza di separazione n. 797/2023) è stata sospesa in data 21.02.2024 i. e. dal mese di marzo (o aprile) 2024 la resistente percepisce soltanto il predetto assegno di mantenimento;
- da un punto di vista patrimoniale, per tabulas la resistente è proprietaria dell'immobile dove abita4 e di un'autovettura acquistata nel luglio 2020, pacificamente, “di comune accordo tra i coniugi […] per soddisfare le esigenze del signor , che aveva bisogno di essere trasportato Parte_1
per le varie necessità e non poteva più guidare a causa della malattia” ed è titolare del c/c n. 43419
Banco BPM avente saldo di € 15.724,60 l'08.03.2024;
- è pacifico che, grazie al supporto della resistente, il ricorrente si sia potuto dedicare alla sua crescita professionale e abbia potuto realizzare un discreto patrimonio che non ha voluto compiutamente svelare nella presente sede;
- è pacifico che il ricorrente abbia percepito una pensione mensile netta dall'INPS dell'importo di circa € 1.080,00/1.100,00 negli anni 2020/2022 e di € 1.500,00 circa a partire dall'anno 2023 (N. 33806986), ma dagli e/c emerge l'accredito anche della pensione
N. 07797811 dell'importo di oltre € 4.700,00 (quanto meno) nel mese di dicembre 2022;
- per tabulas, limitandosi al periodo prossimo e successivo alla separazione consensualizzata nel maggio 2023, dagli estratti conti della Banca NU tempestivamente offerti dal ricorrente si rileva che: “Secondo trimestre (ultimo trimestre in quanto il conto è stato estinto il 29.06.2023): versamento in contanti di € 8.250,00, pari alla somma addebitata qualche giorno prima;
versamenti sul conto corrente per complessivi € 172.000,00; CP_3
accrediti pensione per € 1.615,67 al mese. Relativamente gli estratti conti della dal Controparte_4
30.06.2023 al 31.12.2023, si evidenziano le seguenti operazioni: Secondo trimestre: girofondi da
NU a +€ 148.000,00; sottoscrizione polizza vita - € 25.000,00; sottoscrizione fondi CP_3
per - € 25.000,00; sottoscrizione fondi per -€ 100.000,00; accredito pensione +€ 1533,11 mensili;
accredito acconto vendita immobile + € 1.000,00; Saldo trimestre + € 19.425,90. -Terzo trimestre:
Pag. 8 di 10 versamenti mensili di + € 1000,00 acconto prezzo vendita casa Rescaldina, via Alberto Da Giussano,
115-117”; soltanto in data 10.09/27.10.2024 il resistente ha documentato il saldo del conto titoli/fondi per complessivi € 125.700,00 circa al 30.09.2024 (ma non anche i relativi estratti per comprendere le numero operazioni compiute nell'arco del triennio
2021/2023); il resistente non ha inteso offrire né gli estratti del c/c da cui sono stati fatti vari bonifici e giroconti sul c/c Banca NU (nell'anno 2021), né le polizze in atti sottoscritte;
nonostante le criticità sollevate dalla resistente rispetto al prezzo pattuito nel contratto preliminare di vendita immobiliare depositato sub doc. 16 (non registrato!) il ricorrente non ha offerto né documenti integrativi, né chiarimenti.
La resistente non chiede altro che conservare le entrate “minime” garantitele nel mese di maggio 2023 (allorquando, grazie anche all'indennità/pensione INPS, percepiva l'importo mensile complessivo di € 800,00 circa).
Per ius receptum5, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale.
La cd. Riforma Cartabia ha chiaramente introdotto una sorta di statuto delle domande aventi a oggetto diritti indisponibili e, certamente, in detto statuto non è compresa la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile che non abbia finalità prettamente assistenziali.
L'importo richiesto dalla resistente copre le predette esigenze assistenziali e, tenuto conto degli esborsi che il ricorrente sostiene per il suo ricovero nella casa di riposo dal mese di novembre 2023 e del disposto di cui all'art. 473-bis.18 c.p.c.6, appare ragionevole.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della
Pag. 9 di 10 complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, devono essere poste a carico del ricorrente (riducendo del 25% i valori tabellari medi per le prime due fasi e riconoscendo i minimi tabellari per la terza e la quarta fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di €
500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza, a titolo di assegno di mantenimento;
4) DISPONE CHE il ricorrente versi alla resistente l'importo mensile di € 800,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza, a titolo di assegno divorzile;
5) CONDANNA il ricorrente a rifondere all'Erario7 o alla resistente8 le spese di lite sostenute da quest'ultima che liquida in complessivi € 4.534,75, oltre rimborso delle spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 06/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 14.03.2024 2 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 3 Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287/2018 4 Non rileva in questa sede chi lo abbia pagato (vista l'entità dell'assegno chiesto dalla resistente) 5 Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 6 “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete [tra l'altro] è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.” 7 Ove venisse confermata l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato 8 Ove non venisse confermata l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 744/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio promosso in data 27.02.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
CORNACCHIA, nei confronti di
(C.F. ) 1, con l'Avv. CARMELA Controparte_1 C.F._2
PRINCE,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come rispettivamente precisate in data 10.09-19.11/09.11.2024 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Rescaldina il 31 agosto 2016; atto di matrimonio trascritto allo Stato Civile del Controparte_1
Comune di Rescaldina, Parte I al n 14 anno 2016; mandando la Cancelleria per le comunicazioni ai
Comuni di competenza;
-vorrà porrà a carico del Ricorrente, l'importo proposto in via conciliativa dal Giudice Istruttore all'udienza del 13 giugno 2024.
Spese compensate”.
Per la resistente:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Rescaldina il 31.08.2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, atto iscritto al n. 14 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rescaldina, parte 1^- anno 2016;
2) rigettare le domande formulate dal ricorrente;
3) porre a carico del signor un assegno di mantenimento mensile a favore della resistente Parte_1
di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) condannare il signor , al pagamento delle spese e compensi di causa, da liquidarsi in Parte_1
favore dell'erario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31.08.2016 in Rescaldina.
Dalla loro unione non sono nati figli.
A mezzo della sentenza n. 797/2023 pubblicata in data 29.05.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente precisate che, tra l'altro, prevedevano il versamento alla resistente da parte del ricorrente dell'assegno mensile di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato come per legge.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 27.02.2024 il ricorrente ha allegato di aver vissuto per mesi presso la figlia nata da precedente relazione, di essersi successivamente Per_1
trasferito, necessitando una più ampia assistenza, presso la Struttura San Luigi Gonzaga di
Gorla Minore sostenendo l'esborso mensile di € 3.213,00, di percepire una pensione di circa € 1.050,00 e l'indennità di accompagnamento dell'importo mensile di € 500,00 e che la moglie percepisce dall'INPS un'indennità dell'importo mensile di circa € 350,00, è intestataria di un appartamento della superficie di mq. 200 e del valore di oltre 200 mila euro, “fattosi intestare nel 2018 dal coniuge […] nell'agosto del 2020 si è autonomamente intestata una
Pag. 2 di 10 autovettura Suzuki del costo di € 18.000,00=, acquistata attingendo ai risparmi del In data Per_2
4 maggio 2022 dal conto corrente del Sig. ha effettuato un giro conto di € 5.000,00= sul Parte_1
proprio conto corrente. Nell'ottobre del 2022 ha prelevato dal conto corrente dei € 21.000,00 Pt_2
pari alla metà delle giacenze” e ha chiesto, tra l'altro, la pronuncia divorzile e quantificare l'assegno divorzile nell'importo mensile di € 200,00.
Costituendosi tempestivamente in giudizio in data 13.05.2024, la resistente ha replicato che “l'autovettura fu acquistata nel luglio 2020, di comune accordo tra i coniugi, perché necessitava per soddisfare le esigenze del signor , che aveva bisogno di essere trasportato per le varie necessità e Parte_1
non poteva più guidare a causa della malattia. Ad oggi essa ha un valore commerciale di non più di
6.000,00-7000,00 euro. Fu il marito (con la figlia) che, in data 09.10.2022, provvide a prelevare dal conto corrente comune la somma di € 20.000,00 senza neppure informare la moglie;
questi per tutelarsi, temendo che il marito prosciugasse tutto il conto lasciandola sull'astrico, in data 14.10.2022, fu costretta
a prelevare € 21.000,00, lasciando comunque sul conto corrente poco più della metà della somma ivi depositata come risulta dagli stessi estratti conti prodotti dal signor (estratto conto quarto Parte_1
trimestre 2022 NU Banca). Quanto all'immobile di proprietà della resistente, ex residenza familiare, esso fu acquistato dalla signora da RA RL (e non dal marito) per il prezzo CP_1
di € 140.000,00 (doc. 07) [che] anche solo tenendo conto della documentazione prodotta da , Parte_1
all'età di 77 anni compiuti, egli può contare su un reddito da pensione annuo di circa 20.000,00 euro, un presunto reddito annuo per la vendita dell'immobile di € 10.000,00 all'anno (almeno sino al prossimo anno), un'assicurazione sulla vita per € 25.000,00 (di cui si sconoscono le condizioni), ha investito in fondi un capitale di € 125.000,00 ed ha un saldo attivo sul conto corrente, al dicembre 2023, di €
18.821,99 [che] non può neppure contare sulla pensione di parziale invalidità in quanto, all'ultima visita di controllo del 21.02.2024, l'INPS le ha ridotto l'invalidità dall'80 % al 50% e sospesa, conseguentemente, la prestazione (doc. 03). Non solo, ella dovrà addirittura restituire all'Ente la somma di € 333,33, relativa all'ultima prestazione ricevuta (doc. 04) […] Praticamente ad oggi, all'età di 64 anni, invalida al 50% e da anni in terapia del dolore, grave osteoporosi, con nessuna esperienza di lavoro se non quella di casalinga e di addetta alle pulizie, la resistente non ha assolutamente nessuna capacità lavorativa. L'unica fonte di reddito deriva esclusivamente dall'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili posto a carico di in sede di separazione, quando ancora la signora poteva Parte_1 CP_1
contare almeno sulla pensione di invalidità (doc. 10) […] Tra l'altro, nonostante le ristrettezze in cui sta
Pag. 3 di 10 vivendo e l'aiuto che le stanno dando i figli, il saldo attivo del suo conto corrente si è assottigliato a €
15.724,61 come risulta dalla lista movimenti al 08.03.2024, che si allega Tenuto conto, quindi, del rilevante squilibrio reddituale esistente fra i coniugi, dell'età della resistente, della lunga durata del rapporto di convivenza more uxorio prima, e coniugale poi (complessivamente circa 25 anni), del contributo dato alla famiglia dalla signora che con la propria attività domestica e di pulizia (gratuita) degli CP_1
uffici della società TR srl, che ha consentito al marito di dedicarsi appieno e con soddisfazione economica alla propria attività lavorativa, e della mancanza di mezzi adeguati per vivere oltre che
l'impossibilità di procurarseli per le ragioni obiettive sopra specificate, in applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione […] appare equo determinare l'assegno divorzile a carico del ricorrente in €
800,00”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 20.05.2024, tra l'altro, il ricorrente ha rilevato che “Il lussuoso immobile della Resistente è stato “venduto” da ED RA (ovvero dal Sig.
) alla moglie con la provvista dello stesso Ricorrente!!! La Signora non ha mai avuto la Parte_1
disponibilità di tale somma non avendo mai lavorato. In relazione al conto corrente e alla dichiarazione dei redditi della Sig.ra il Ricorrente non può prendere posizione avendo la Signora prodotto CP_1
solo l'ultimo anno e non gli ultimi 3 anni così come previsto dalla recente normativa. Si evidenzia altresì che la Signora percepirà a breve la pensione di vecchiaia e/o assegno sociale pari ad € 600,00 CP_1
mensili e che l'importo corrisposto dall'INPS non è stato revocato ma solo sospeso temporaneamente in previsione di un nuovo importo stante l'invalidità riconosciuta pari al 50%”.
A mezzo della memoria depositata in data 31.05.2024, tra l'altro, la resistente ha evidenziato che “per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi della resistente […] relativamente agli anni 2021 e 2022 le stesse sono state presentate congiuntamente a quelle del marito, come per gli anni precedenti. Si è sempre occupata di tutto la signora che teneva la contabilità del padre. Controparte_2
In ogni caso, la signora ha sempre percepito esclusivamente la pensione di parziale invalidità”, CP_1
che il ricorrente “non ha prodotto gli estratti conti dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni”, che
“per comune volontà, non ha mai lavorato, presso terzi e/o in proprio, ma si è sempre occupata della famiglia oltre che delle pulizie dell'ufficio del marito (per le quali non è stata certamente retribuita) e, negli ultimi due anni di matrimonio, anche di accudire il marito e i suoi interessi economici-finanziari”, che
“alle pagine 4 e 6 del verbale è scritto chiaramente “Infermità non più revisionabile…”; revisione: NO.
L'accertamento è, pertanto, definitivo e non più revisionabile”, che “ha compiuto 64 anni il 21 marzo
Pag. 4 di 10 2024 e che non può certamente aspettare tre anni per soddisfare i suoi bisogni primari di vita” e che le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021-2022 erano state sempre presentate congiuntamente a quelle del marito che aveva sempre delegato tutto alla figlia , che Per_1
si occupava della sua contabilità.
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Alla prima udienza celebrata in data 13.06.2024 il Giudice istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio: corresponsione dell'importo mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile da parte del ricorrente alla resistente dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status
(impregiudicate le condizioni concordate in sede di separazione sino a detto momento) sino all'effettiva percezione da parte della resistente della pensione sociale, corresponsione del minore importo mensile di € 350,00 a partire dall'effettiva percezione da parte della resistente della pensione sociale, spese di lite compensate.
Il ricorrente ha dichiarato di accettare detta proposta mentre la resistente ha dichiarato di non accettarla.
Il giudice relatore, in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni della separazione come innanzi consensualizzata dalle parti (nel maggio dell'anno 2023).
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 25.09.2024 il giudice relatore ha dato atto del mancato deposito di tutta la documentazione richiesta ex lege e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c. e fissato al 16.01.2025
l'udienza di cui all'art. 473-bis-28, comma 2, c.p.c. alla quale ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorrente non ha depositato le memorie conclusive di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, lett. b) e c), c.p.c. cui aveva rinunciato.
La resistente ha depositato la “sola” comparsa conclusionale in data 16.12.2024
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda divorzile chiesta da entrambe le parti. Infatti:
Pag. 5 di 10 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione iscritta al n. R. G. 5871/2022;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con la sentenza n. 797/2023 pubblicata in data 29.05.2023;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, né hanno ripreso la convivenza di talché deve ritenersi impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra di essi.
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L'odierno thema decidendum investe il quantum dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente
(essendone pacifico l'an).
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Infatti, né il ricorrente, né la resistente hanno chiesto revocare o modificare l'importo dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione che, per l'effetto, resta
“vigente” fino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status. Infatti, “soltanto” il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenere il coniuge economicamente debole che contestualmente cessa ed è (eventualmente) sostituito da quello di corrispondergli l'assegno divorzile.
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Com'è noto ma vale la pena ricordare, “l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare
e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”2. In altri termini, “il riconoscimento
Pag. 6 di 10 dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”3.
La declinazione dei predetti principi nella fattispecie che qui ci occupa impone considerare quanto segue:
- è pacifico che la convivenza delle parti, more uxorio prima, coniugale poi, sia durata
25 anni circa;
- per tabulas la resistente ha compito 64 anni, in data 21.02.2024 è stata riconosciuta invalida civile al 50% 8e non più all'80%) con la seguente
- è pacifico che, con il consenso del coniuge, la resistente si sia sempre occupata della famiglia e delle pulizie degli uffici del medesimo i. e. è pacifico che la resistente abbia una capacità lavorativa generica che la costringerebbe a svolgere mansioni umili/modeste non compatibili con l'età e le sue certificate condizioni di salute;
- è stato debitamente documentato (e non è stato in alcun modo contestato) che la resistente, “a seguito del degenerare della malattia del marito, negli ultimi due anni di matrimonio si è occupata di tutti i suoi affari (grazie alle procure conferitele ancora in essere - doc.ti n. 16 e n. 17) con
l'assistenza dell'Avv. Diego Cornacchia Diego, oltre che fargli da badante, nonostante le sue gravi problematiche di salute (dorso-sciatalgia in scogliosi dal 2012 oltre ad essere affetta da osteoporosi aggravatasi dalle cure chemioterapiche a seguito di asportazione del tumore mammario nel 2018 (doc. ti
n. 18 e n. 19)”;
Pag. 7 di 10 - è stato documentalmente provato che l'indennità/pensione corrisposta alla resistente dall'INPS dell'importo di € 333,33 nell'anno 2024 (l'unica entrata imputatale dal ricorrente e risultante dagli estratti conti in atti versati dall'01.01.2021 all'08.03.2024 – a tacere dell'assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00 versatole dal coniuge in forza della sentenza di separazione n. 797/2023) è stata sospesa in data 21.02.2024 i. e. dal mese di marzo (o aprile) 2024 la resistente percepisce soltanto il predetto assegno di mantenimento;
- da un punto di vista patrimoniale, per tabulas la resistente è proprietaria dell'immobile dove abita4 e di un'autovettura acquistata nel luglio 2020, pacificamente, “di comune accordo tra i coniugi […] per soddisfare le esigenze del signor , che aveva bisogno di essere trasportato Parte_1
per le varie necessità e non poteva più guidare a causa della malattia” ed è titolare del c/c n. 43419
Banco BPM avente saldo di € 15.724,60 l'08.03.2024;
- è pacifico che, grazie al supporto della resistente, il ricorrente si sia potuto dedicare alla sua crescita professionale e abbia potuto realizzare un discreto patrimonio che non ha voluto compiutamente svelare nella presente sede;
- è pacifico che il ricorrente abbia percepito una pensione mensile netta dall'INPS dell'importo di circa € 1.080,00/1.100,00 negli anni 2020/2022 e di € 1.500,00 circa a partire dall'anno 2023 (N. 33806986), ma dagli e/c emerge l'accredito anche della pensione
N. 07797811 dell'importo di oltre € 4.700,00 (quanto meno) nel mese di dicembre 2022;
- per tabulas, limitandosi al periodo prossimo e successivo alla separazione consensualizzata nel maggio 2023, dagli estratti conti della Banca NU tempestivamente offerti dal ricorrente si rileva che: “Secondo trimestre (ultimo trimestre in quanto il conto è stato estinto il 29.06.2023): versamento in contanti di € 8.250,00, pari alla somma addebitata qualche giorno prima;
versamenti sul conto corrente per complessivi € 172.000,00; CP_3
accrediti pensione per € 1.615,67 al mese. Relativamente gli estratti conti della dal Controparte_4
30.06.2023 al 31.12.2023, si evidenziano le seguenti operazioni: Secondo trimestre: girofondi da
NU a +€ 148.000,00; sottoscrizione polizza vita - € 25.000,00; sottoscrizione fondi CP_3
per - € 25.000,00; sottoscrizione fondi per -€ 100.000,00; accredito pensione +€ 1533,11 mensili;
accredito acconto vendita immobile + € 1.000,00; Saldo trimestre + € 19.425,90. -Terzo trimestre:
Pag. 8 di 10 versamenti mensili di + € 1000,00 acconto prezzo vendita casa Rescaldina, via Alberto Da Giussano,
115-117”; soltanto in data 10.09/27.10.2024 il resistente ha documentato il saldo del conto titoli/fondi per complessivi € 125.700,00 circa al 30.09.2024 (ma non anche i relativi estratti per comprendere le numero operazioni compiute nell'arco del triennio
2021/2023); il resistente non ha inteso offrire né gli estratti del c/c da cui sono stati fatti vari bonifici e giroconti sul c/c Banca NU (nell'anno 2021), né le polizze in atti sottoscritte;
nonostante le criticità sollevate dalla resistente rispetto al prezzo pattuito nel contratto preliminare di vendita immobiliare depositato sub doc. 16 (non registrato!) il ricorrente non ha offerto né documenti integrativi, né chiarimenti.
La resistente non chiede altro che conservare le entrate “minime” garantitele nel mese di maggio 2023 (allorquando, grazie anche all'indennità/pensione INPS, percepiva l'importo mensile complessivo di € 800,00 circa).
Per ius receptum5, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale.
La cd. Riforma Cartabia ha chiaramente introdotto una sorta di statuto delle domande aventi a oggetto diritti indisponibili e, certamente, in detto statuto non è compresa la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile che non abbia finalità prettamente assistenziali.
L'importo richiesto dalla resistente copre le predette esigenze assistenziali e, tenuto conto degli esborsi che il ricorrente sostiene per il suo ricovero nella casa di riposo dal mese di novembre 2023 e del disposto di cui all'art. 473-bis.18 c.p.c.6, appare ragionevole.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della
Pag. 9 di 10 complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, devono essere poste a carico del ricorrente (riducendo del 25% i valori tabellari medi per le prime due fasi e riconoscendo i minimi tabellari per la terza e la quarta fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di €
500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza, a titolo di assegno di mantenimento;
4) DISPONE CHE il ricorrente versi alla resistente l'importo mensile di € 800,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza, a titolo di assegno divorzile;
5) CONDANNA il ricorrente a rifondere all'Erario7 o alla resistente8 le spese di lite sostenute da quest'ultima che liquida in complessivi € 4.534,75, oltre rimborso delle spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 06/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 14.03.2024 2 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 3 Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287/2018 4 Non rileva in questa sede chi lo abbia pagato (vista l'entità dell'assegno chiesto dalla resistente) 5 Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 6 “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete [tra l'altro] è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.” 7 Ove venisse confermata l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato 8 Ove non venisse confermata l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato