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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARGIONI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO RIGHI 65 50137 FIRENZEpresso il difensore avv. TARGIONI MARCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 27 giugno 2024 Parte_1
citava a giudizio chiedendo dichiararsi la illegittimità (per Controparte_1
insussistenza della violazione disciplinare contestata, per mancanza di proporzionalità tra violazione e sanzione e per violazione delle garanzie previste dall'art 7 l.330/70) del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogatole in data
9 aprile 2024. Invocava , quindi, il riconoscimento, in tesi, delle tutele previste dal comma 2 dell'art 3 dlvo 23/15 ed in ipotesi di quelle previste dal comma 1 del suddetto articolo.
Rivendicava inoltre il pagamento della somma di € 393,36 a titolo di aumenti salariali previsti dal contratto collettivo territoriale applicabile al rapporto ed €
79,31 a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario svolte nel mese di febbraio 2024. 1 si costituiva, sostenendo la piena legittimità del recesso e Controparte_1
contestando l'esistenza dei crediti retributivi rivendicati. Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte da controparte.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il licenziamento
, assunta dalla in data 9 gennaio 2019 con Parte_1 Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario part-time, mansioni di addetta al confezionamento e inquadramento quale operaio livello comune CCNL Agricoltura Operai, risulta essere stata licenziata senza preavviso con lettera del 9 aprile 2024 quale sanzione per essersi assentata senza giustificazione nei giorni dal 18 al 29 marzo 2024.
L'assenza è pacifica.
La ricorrente ( cui spetta l'onere di dimostrare il carattere giustificato dell'assenza cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 2988 del 07/02/2011) si difende sostenendo che parte datoriale aveva implicitamente accettato la sua richiesta di usufruire – nel periodo oggetto di causa- di un'aspettativa non retribuita o comunque che la suddetta datrice aveva tenuto una condotta contraria a buona fede , facendole prima intendere di aver accettato la richiesta, salvo negarla quando la lavoratrice, già all'estero, non era più in grado di tornare in Italia per prendere servizio.
Tali assunti difensivi non hanno trovato adeguato riscontro probatorio.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la a fine gennaio 2023 aveva Pt_1
rappresentato al responsabile del personale , la necessità di Parte_2
assentarsi per circa un mese verso marzo 2023 Il suddetto aveva preso Parte_2
atto della richiesta dicendo che l'avrebbe trasmessa alla direzione per la necessaria autorizzazione ( cfr teste . Parte_2
Il 24 gennaio la lavoratrice aveva inviato al un messaggio Whatsapp con Parte_2
2 il quale specificava i giorni della richiesta e cioè da lunedì 4 a venerdì 29 marzo
2024 ( cfr doc 3 ric nonché teste . Parte_2
Il messaggio – regolarmente letto e ricevuto dal era rimasto senza Parte_2
risposta ( fatto pacifico).
In data 28 febbraio la lavoratrice aveva trasmesso al un documento ( Parte_2
redatto in lingua Moldava) che attestava la necessità di sottoporsi a cure odontoiatriche in Moldavia nel mese di marzo ( cfr doc 6 ric) Il chiedeva Parte_2
una traduzione giurata del suddetto documento qualificandolo come “atto ufficiale per la richiesta di aspettativa”. ( cfr doc 6 cit).
La traduzione giurata veniva consegnata in azienda in data 11 marzo dal marito della ricorrente ( cfr teste . Tes_1
In data 13 marzo la società datrice comunicava alla lavoratrice che era stata accettata la sua richiesta di godere delle ferie dal 4 al 15 marzo , ma che l'aspettativa richiesta per il periodo successivo non poteva essere riconosciuta ( cfr doc 8 ric).
Nessun elemento è stato fornito al giudicante per ritenere che parte datoriale avesse implicitamente accettato la richiesta di assentarsi per l'intero periodo.
Anche a non volere ritenere attendibile ( ma non vi sono ragioni) il che Parte_2
afferma di aver chiarito a voce alla , circa 10 giorni dopo il colloquio di Pt_1
fine gennaio, che l'azienda poteva accogliere solo una richiesta di ferie per due settimane, l'accettazione dell'assenza per l'intero periodo non può dedursi ( come sostenuto in ricorso) dal mero fatto che non vi sarebbe stata alcuna risposta al whats app del 24 gennaio, non potendo dedursi dalla mera inerzia la volontà di consentire l'assenza.
Deve inoltre sottolinearsi che non vi sono elementi in atti che dimostrino che la ricorrente abbia richiesto di godere di un periodo di aspettativa per motivi di salute prima della fine di febbraio 2023, allorquando ha effettivamente inviato al
3 la documentazione attestante la necessità di sottoporsi a cure Parte_2
odontoiatriche.
Anche in questo caso la mera circostanza che parte datoriale abbia richiesto una traduzione giurata del documento non vale certamente a rendere plausibile la convinzione che la richiesta sarebbe stata accolta.
In definitiva non vi sono elementi per ritenere l'assenza giustificata.
Rispetto alla gravità della condotta si osserva che la possibilità di godere di un periodo di aspettativa non retribuita non è un diritto contrattualmente riconosciuto e disciplinato ( nessuna delle parti ha fatto riferimento a specifiche pattuizioni o clausole del CCNL) , ciò significa che l'assenza doveva necessariamente essere concordata con parte datoriale prima che la lavoratrice potesse farvi affidamento.
I particolari motivi per cui la ricorrente ha chiesto di assentarsi ( ristrutturazione immobile e cure dentali) non risultano essere né gravi né improcrastinabili, di talchè elementari regole di prudenza dovevano indurre la lavoratrice a non programmare impegni prima di essere sicura di aver ottenuto l'autorizzazione datoriale.
In ogni caso il lasso temporale tra la comunicazione del rigetto dell'istanza e la data di prevista ripresa della prestazione ( 5 giorni) non era tale da rendere impossibile o particolarmente difficoltoso il rientro.
Sussiste dunque la giusta causa di recesso atteso che l'assenza ingiustificata si è protratta per oltre 10 giorni consecutivi.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art 7 stat lav atteso che per configurare la giusta causa di recesso è sufficiente la condotta contestata ( assenza protrattasi dal 18 al 29 marzo 2024), alla quale resta estraneo l'eventuale disagio organizzativo arrecato all'azienda (non oggetto di contestazione né di accertamento e, quindi di valutazione).
Differenze retributive
4 Le obbligazioni retributive azionate dalla ricorrente (aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva integrativa e lavoro straordinario diurno svolto nel mese di febbraio 2024) non sono contestate dalla società datrice che si limita ad affermare di averle estinte.
La prova dell'esatto adempimento non risulta fornita.
Parte datoriale infatti non spiega perché le somme versate con le buste paga mensili del periodo oggetto di domanda avrebbero coperto anche gli aumenti salariali, limitandosi ad affermare “Sotto il profilo degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva le buste paga sono corrette” né chiarisce al giudicante i motivi per cui la somma versata nella busta paga di maggio 2024 con la esplicita dicitura “ arretrati” debba essere invece imputata alla retribuzione degli straordinari.
Tanto basta a motivare l'accoglimento della domanda.
Spese
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese si compensano per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico della lavoratrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della complessiva somma di € 472,67 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole voci retributive al saldo;
rigetta, per il resto, il ricorso.
Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.570 oltre iva, cpa e spese generali e condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte la rimanente quota.
5 Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art
127 ter cpc.
Firenze, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARGIONI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO RIGHI 65 50137 FIRENZEpresso il difensore avv. TARGIONI MARCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 27 giugno 2024 Parte_1
citava a giudizio chiedendo dichiararsi la illegittimità (per Controparte_1
insussistenza della violazione disciplinare contestata, per mancanza di proporzionalità tra violazione e sanzione e per violazione delle garanzie previste dall'art 7 l.330/70) del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogatole in data
9 aprile 2024. Invocava , quindi, il riconoscimento, in tesi, delle tutele previste dal comma 2 dell'art 3 dlvo 23/15 ed in ipotesi di quelle previste dal comma 1 del suddetto articolo.
Rivendicava inoltre il pagamento della somma di € 393,36 a titolo di aumenti salariali previsti dal contratto collettivo territoriale applicabile al rapporto ed €
79,31 a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario svolte nel mese di febbraio 2024. 1 si costituiva, sostenendo la piena legittimità del recesso e Controparte_1
contestando l'esistenza dei crediti retributivi rivendicati. Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte da controparte.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il licenziamento
, assunta dalla in data 9 gennaio 2019 con Parte_1 Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario part-time, mansioni di addetta al confezionamento e inquadramento quale operaio livello comune CCNL Agricoltura Operai, risulta essere stata licenziata senza preavviso con lettera del 9 aprile 2024 quale sanzione per essersi assentata senza giustificazione nei giorni dal 18 al 29 marzo 2024.
L'assenza è pacifica.
La ricorrente ( cui spetta l'onere di dimostrare il carattere giustificato dell'assenza cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 2988 del 07/02/2011) si difende sostenendo che parte datoriale aveva implicitamente accettato la sua richiesta di usufruire – nel periodo oggetto di causa- di un'aspettativa non retribuita o comunque che la suddetta datrice aveva tenuto una condotta contraria a buona fede , facendole prima intendere di aver accettato la richiesta, salvo negarla quando la lavoratrice, già all'estero, non era più in grado di tornare in Italia per prendere servizio.
Tali assunti difensivi non hanno trovato adeguato riscontro probatorio.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la a fine gennaio 2023 aveva Pt_1
rappresentato al responsabile del personale , la necessità di Parte_2
assentarsi per circa un mese verso marzo 2023 Il suddetto aveva preso Parte_2
atto della richiesta dicendo che l'avrebbe trasmessa alla direzione per la necessaria autorizzazione ( cfr teste . Parte_2
Il 24 gennaio la lavoratrice aveva inviato al un messaggio Whatsapp con Parte_2
2 il quale specificava i giorni della richiesta e cioè da lunedì 4 a venerdì 29 marzo
2024 ( cfr doc 3 ric nonché teste . Parte_2
Il messaggio – regolarmente letto e ricevuto dal era rimasto senza Parte_2
risposta ( fatto pacifico).
In data 28 febbraio la lavoratrice aveva trasmesso al un documento ( Parte_2
redatto in lingua Moldava) che attestava la necessità di sottoporsi a cure odontoiatriche in Moldavia nel mese di marzo ( cfr doc 6 ric) Il chiedeva Parte_2
una traduzione giurata del suddetto documento qualificandolo come “atto ufficiale per la richiesta di aspettativa”. ( cfr doc 6 cit).
La traduzione giurata veniva consegnata in azienda in data 11 marzo dal marito della ricorrente ( cfr teste . Tes_1
In data 13 marzo la società datrice comunicava alla lavoratrice che era stata accettata la sua richiesta di godere delle ferie dal 4 al 15 marzo , ma che l'aspettativa richiesta per il periodo successivo non poteva essere riconosciuta ( cfr doc 8 ric).
Nessun elemento è stato fornito al giudicante per ritenere che parte datoriale avesse implicitamente accettato la richiesta di assentarsi per l'intero periodo.
Anche a non volere ritenere attendibile ( ma non vi sono ragioni) il che Parte_2
afferma di aver chiarito a voce alla , circa 10 giorni dopo il colloquio di Pt_1
fine gennaio, che l'azienda poteva accogliere solo una richiesta di ferie per due settimane, l'accettazione dell'assenza per l'intero periodo non può dedursi ( come sostenuto in ricorso) dal mero fatto che non vi sarebbe stata alcuna risposta al whats app del 24 gennaio, non potendo dedursi dalla mera inerzia la volontà di consentire l'assenza.
Deve inoltre sottolinearsi che non vi sono elementi in atti che dimostrino che la ricorrente abbia richiesto di godere di un periodo di aspettativa per motivi di salute prima della fine di febbraio 2023, allorquando ha effettivamente inviato al
3 la documentazione attestante la necessità di sottoporsi a cure Parte_2
odontoiatriche.
Anche in questo caso la mera circostanza che parte datoriale abbia richiesto una traduzione giurata del documento non vale certamente a rendere plausibile la convinzione che la richiesta sarebbe stata accolta.
In definitiva non vi sono elementi per ritenere l'assenza giustificata.
Rispetto alla gravità della condotta si osserva che la possibilità di godere di un periodo di aspettativa non retribuita non è un diritto contrattualmente riconosciuto e disciplinato ( nessuna delle parti ha fatto riferimento a specifiche pattuizioni o clausole del CCNL) , ciò significa che l'assenza doveva necessariamente essere concordata con parte datoriale prima che la lavoratrice potesse farvi affidamento.
I particolari motivi per cui la ricorrente ha chiesto di assentarsi ( ristrutturazione immobile e cure dentali) non risultano essere né gravi né improcrastinabili, di talchè elementari regole di prudenza dovevano indurre la lavoratrice a non programmare impegni prima di essere sicura di aver ottenuto l'autorizzazione datoriale.
In ogni caso il lasso temporale tra la comunicazione del rigetto dell'istanza e la data di prevista ripresa della prestazione ( 5 giorni) non era tale da rendere impossibile o particolarmente difficoltoso il rientro.
Sussiste dunque la giusta causa di recesso atteso che l'assenza ingiustificata si è protratta per oltre 10 giorni consecutivi.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art 7 stat lav atteso che per configurare la giusta causa di recesso è sufficiente la condotta contestata ( assenza protrattasi dal 18 al 29 marzo 2024), alla quale resta estraneo l'eventuale disagio organizzativo arrecato all'azienda (non oggetto di contestazione né di accertamento e, quindi di valutazione).
Differenze retributive
4 Le obbligazioni retributive azionate dalla ricorrente (aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva integrativa e lavoro straordinario diurno svolto nel mese di febbraio 2024) non sono contestate dalla società datrice che si limita ad affermare di averle estinte.
La prova dell'esatto adempimento non risulta fornita.
Parte datoriale infatti non spiega perché le somme versate con le buste paga mensili del periodo oggetto di domanda avrebbero coperto anche gli aumenti salariali, limitandosi ad affermare “Sotto il profilo degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva le buste paga sono corrette” né chiarisce al giudicante i motivi per cui la somma versata nella busta paga di maggio 2024 con la esplicita dicitura “ arretrati” debba essere invece imputata alla retribuzione degli straordinari.
Tanto basta a motivare l'accoglimento della domanda.
Spese
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese si compensano per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico della lavoratrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della complessiva somma di € 472,67 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole voci retributive al saldo;
rigetta, per il resto, il ricorso.
Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.570 oltre iva, cpa e spese generali e condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte la rimanente quota.
5 Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art
127 ter cpc.
Firenze, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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