Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2025, proposto da
Comune di Racalmuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Li Calsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Regione Siciliana ed Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
ND Energy Racalmuto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EA Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’annullamento
Previa sospensione cautelare
– del D.D.G. n. 144 del 10 febbraio 2025, adottato dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente;
– del parere favorevole n. 8130 del 25 settembre 2024, reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, non comunicato al Comune;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimate e della società controinteressata ND Energy Racalmuto S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 27 novembre 2025, il dott. EA TI; uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 7 maggio 2025, il Comune di Racalmuto ha impugnato – chiedendone la preventiva sospensione cautelare – il D.D.G. n. 144 del 10 febbraio 2025, emanato dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, con il quale è stata attestata la verifica positiva di ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico ibrido eolico/fotovoltaico/storage denominato “ Culma–Villanuova–Gargilata ”, proposto dalla società ND Energy Racalmuto S.r.l.
Sono stati parimenti impugnati il parere favorevole n. 8130 del 25 settembre 2024, reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato:
a) La società ND Energy Racalmuto S.r.l. aveva ottenuto, nel 2009, un’autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Racalmuto, autorizzazione che nel tempo era stata oggetto di plurime varianti. Nel 2019 la società proponeva una modifica sostanziale del progetto, prevedendo la realizzazione di un impianto ibrido eolico/fotovoltaico/storage della potenza complessiva di 25,045 MW, articolato in quattro aerogeneratori da 5,5 MW ciascuno e tre impianti fotovoltaici.
b) La Regione Siciliana escludeva tale progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con D.R.S. n. 215 del 7 aprile 2021, subordinando l’esclusione all’ottemperanza di specifiche condizioni ambientali. Con il provvedimento oggi impugnato (D.D.G. n. 144/2025), la Regione attestava l’avvenuta ottemperanza a tali condizioni, recependo il parere favorevole reso dalla Soprintendenza con nota n. 8130/2024.
c) Tali atti, tuttavia, intervenivano in assenza della partecipazione del Comune di Racalmuto, sebbene il progetto insistesse integralmente sul territorio comunale. Il Comune non veniva coinvolto né nella conferenza di servizi né nei sopralluoghi istruttori.
d) L’area interessata dal progetto risultava fortemente connotata da vincoli archeologici, paesaggistici, storici e naturalistici, con la presenza documentata di necropoli dell’età del bronzo, strutture bizantine, resti di insediamenti romani e medievali, nonché di numerose emergenze naturalistiche tutelate. Inoltre, l’area ricadeva nella fascia di rispetto prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. 199/2021, che qualificava tali ambiti come non idonei all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
1.2 - Svolta tale premessa, in punto di diritto il ricorrente ha formulato i seguenti motivi d’impugnazione.
Motivo n. 1 – Violazione della disciplina delle aree non idonee; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti e motivazione insufficiente.
Il provvedimento impugnato non ha considerato che il progetto ricadeva integralmente nell’area di rispetto di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021, in prossimità di beni archeologici e paesaggistici vincolati (Sepolcreto Sicano, Castelluccio Svevo, Monte Villanova). Tale circostanza, pur rilevante ai fini della non idoneità dell’area, non è stata oggetto di alcuna verifica tecnica specifica né di adeguata motivazione. L’istruttoria si è rivelata carente, priva di analisi dell’impatto paesaggistico, dell’effetto cumulativo, della morfologia del sito e delle interferenze con le emergenze archeologiche, oltre che contraddistinta da un evidente travisamento delle distanze e delle reali dimensioni dell’impianto. La motivazione si è limitata a un recepimento formale del parere della Soprintendenza, privo di approfondimenti autonomi e lacunoso quanto all’esame degli impatti reali dell’opera.
Motivo n. 2 – Violazione delle garanzie partecipative; omissioni procedimentali; mancata attivazione della verifica archeologica preventiva; illegittima esclusione dalla VIA e ingiustificata disparità di trattamento.
Il Comune di Racalmuto, nel cui territorio l’opera insisteva integralmente, non veniva mai coinvolto nel procedimento: non partecipava alla conferenza di servizi, non veniva convocato ai sopralluoghi e non riceveva alcuna comunicazione di avvio, in violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 e dell’obbligo di acquisire il contributo istruttorio dell’ente esponenziale della comunità locale.
Risultava inoltre omessa la verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 52- quinquies , co. 2-bis, d.lgs. 327/2001, obbligatoria per infrastrutture lineari come il cavidotto, nonostante la presenza di scavi profondi e la documentata elevata densità archeologica dell’area, con conseguente violazione dei principi di precauzione, correttezza istruttoria e tutela del patrimonio culturale.
L’esclusione del progetto dalla VIA si fondava invece su un’istruttoria incompleta e non coerente con la natura sostanzialmente nuova dell’impianto—per tecnologie, dimensioni e impatti—né conforme alle Linee guida nazionali del 2010, che impongono analisi paesaggistiche, percettive, faunistiche e cumulative mai svolte. È mancata del tutto la valutazione delle interferenze con i beni archeologici, delle rotte migratorie, della vulnerabilità faunistica e dell’effetto cumulativo in un contesto già gravato da molteplici impianti.
Si configura infine una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al progetto “Racalmuto–Grotte” (30 MW), collocato in area contigua, con aerogeneratori di analoga altezza e insistente su un contesto paesaggistico e archeologico identico: per quel progetto la Regione aveva ritenuto obbligatoria la VIA, mentre nel caso di specie ha disposto l’esclusione senza spiegare le ragioni del diverso trattamento, in violazione dei principi di coerenza, parità di trattamento e buon andamento.
2 – L’Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana si sono costituiti in data 8 maggio 2025, con atto di mera forma.
3 – La società ND Energy Racalmuto S.r.l., costituitasi in giudizio l’8 maggio 2025 e, con memoria depositata il 16 maggio 2025, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, assumendo che, trattandosi di un intervento qualificato come opera di pubblica utilità sin dal titolo autorizzativo, il relativo contenzioso sarebbe soggetto al rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a., che impone il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso, termine che – ad avviso della società – il Comune non avrebbe rispettato.
È stata inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del Comune, sul presupposto che le valutazioni paesaggistiche contenute negli atti impugnati sarebbero estranee alle competenze istituzionali dell’ente ricorrente.
La resistente ha poi sostenuto che le contestazioni sollevate dal Comune sarebbero comunque generiche e non pertinenti rispetto al D.D.G. n. 144/2025, atto che si limita a verificare l’ottemperanza alla prescrizione n. 4 concernente la localizzazione della turbina T1, senza introdurre nuove valutazioni sul progetto complessivo, che invece è quello sostanzialmente censurato in questa sede.
Sotto quest’ultimo aspetto ha rilevato che il Comune non ha impugnato i provvedimenti presupposti – in particolare la verifica di assoggettabilità e l’Autorizzazione Unica del 2021 – ormai muniti di definitività, sicché l’impugnazione dell’atto di ottemperanza risulterebbe comunque inammissibile nella parte in cui veicola censure rivolte proprio contro tali atti.
Nel merito, la società ha ricordato che il progetto risale al 2009 e ha subito successive riduzioni fino all’attuale configurazione di quattro turbine con impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, sempre con esiti istruttori favorevoli. Ha evidenziato di avere dato piena esecuzione alla prescrizione n. 4, ottenendo nel 2024 il parere favorevole della Soprintendenza sulla posizione della turbina T1, recepito nel provvedimento impugnato senza innovazioni. Quanto alle doglianze relative alle aree non idonee e alla compatibilità ambientale, la società sostiene che la disciplina dell’art. 20 d.lgs. 199/2021 non è applicabile al caso di specie e che, comunque, tutti gli enti competenti si sono espressi favorevolmente, senza che siano emerse criticità archeologiche o paesaggistiche.
Ha concluso quindi per l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso.
4 – Con ordinanza del 21 maggio 2025 il TAR ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal Comune, ritenendo insussistente il fumus boni iuris . Successivamente, con ordinanza del 22 luglio 2025, il CGA ha disposto la sospensione cautelare, limitatamente alla turbina T1, del parere della Soprintendenza e del D.D.G. n. 144/2025, al fine di mantenere la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito.
5 – È seguito lo scambio di memorie conclusionali e di replica, con cui le parti hanno ribadito le rispettive posizioni; in tale sede l’Avvocatura erariale – per la prima volta – ha preso espressamente posizione sulle censure dedotte con il ricorso, rilevandone la genericità e l’infondatezza per le ragioni puntualmente illustrate negli scritti difensivi.
6 – Con nota del 10 novembre 2025 il Comune di Racalmuto ha chiesto rinvio causa con opposizione della ND Energy formalizzata con nota del 12 novembre 2025
7 – All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
8 – Tanto premesso, l’istanza di rinvio del Comune di Racalmuto deve essere respinta. Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che « non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso », spettando al giudice valutare « l’effettiva opportunità di rinviare l’udienza», rinvio ammissibile solo in presenza di «situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti » (Cons. Stato, Sez. IV, 19 maggio 2025, n. 4259; in termini T.A.R. Umbria, Sez. I, n. 621 del 2024).
Nel caso di specie, la richiesta si fonda esclusivamente sull’indisponibilità del difensore per un concomitante impegno professionale, circostanza che non integra alcuna delle situazioni eccezionali cui la giurisprudenza ricollega il doveroso differimento dell’udienza. La parte, infatti, avrebbe potuto agevolmente avvalersi di un sostituto processuale, senza alcuna compromissione del diritto di difesa. Né la richiesta può giustificare un ulteriore rallentamento del giudizio, la cui celere definizione è stata, peraltro, espressamente sollecitata dal giudice d’appello.
9 – Ciò posto, il Comune di Racalmuto agisce in giudizio per ottenere l’annullamento del Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. 144 del 10 febbraio 2025 emanato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente, con cui è stata attestata la verifica positiva di ottemperanza alle condizioni ambientali “ ante-operam ” relative al progetto del Parco eolico ibrido eolico/fotovoltaico/storage “ Culma–Villanuova–Gargilata ”, proposto dalla società ND Energy Racalmuto S.r.l..
Il ricorso ha inoltre ad oggetto l’impugnazione del parere favorevole n. 8130 del 25 settembre 2024 rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
A fondamento del ricorso proposto, il Comune ha dedotto plurime violazioni procedimentali e sostanziali, tra cui (in estrema sintesi): – l’illegittima omissione della verifica preventiva dell’interesse archeologico (ex art. 52-quinquies, co. 2-bis, del d.lgs. 327/2001 e art. 25 del d.lgs. 50/2016) delle aree in cui deve essere realizzato il parco eolico; – l’illegittima esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nonostante l’elevata sensibilità archeologica, paesaggistica e ambientale dell’area; – la mancata partecipazione del Comune al procedimento di verifica di ottemperanza alle prescritte condizioni ambientali; – la complessiva carenza istruttoria e motivazionale degli atti impugnati, derivante dall’assenza di adeguate valutazioni tecniche sulla collocazione dell’impianto e sull’impatto paesaggistico, archeologico e ambientale dello stesso.
10 – La decisione sulla domanda del ricorrente impone una preliminare verifica delle eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata nella memoria difensiva.
10.1 – In primo luogo, non può essere accolta l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, fondata sull’assunta applicabilità dei termini abbreviati previsti per le controversie di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
La disposizione richiamata concerne i giudizi relativi a provvedimenti aventi carattere localizzativo, abilitativo o espropriativo in materia di opere pubbliche o di pubblica utilità, categoria nella quale rientrano anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Tuttavia, la mera riconducibilità dell’intervento a tale tipologia non comporta automaticamente l’applicazione del rito abbreviato, essendo necessario che l’atto concretamente impugnato abbia natura sostanzialmente localizzativa o abilitativa.
Nel caso di specie, il D.D.G. n. 144/2025 ha carattere meramente ricognitivo, limitandosi a prendere atto dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni ambientali impartite da un titolo autorizzativo già rilasciato, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006, senza innovare in alcun modo sul piano localizzativo o espropriativo. Ne consegue che non trova applicazione l’art. 119, comma 2, c.p.a., che prevede il termine abbreviato di quindici giorni per il deposito del ricorso, dovendo invece applicarsi il termine ordinario, nella specie pienamente rispettato. Il ricorso, infatti, è stato notificato il 9 aprile 2025 e depositato il 7 maggio 2025, nel rispetto del termine processuale previsto.
10.2 – Parimenti destituita di pregio giuridico è l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Comune di Racalmuto. In quanto ente esponenziale della collettività insediata, il Comune è infatti pacificamente legittimato ad agire in giudizio per la tutela dell’ambiente e del paesaggio nel proprio territorio, a prescindere dalla titolarità di specifiche competenze procedimentali, sussistendo nel caso di specie un’evidente relazione tra l’intervento contestato e gli interessi pubblici locali affidati alla sua cura. Ricorre altresì l’interesse ad agire, poiché l’opera in questione è idonea a incidere in modo diretto sugli assetti ambientali, paesaggistici e archeologici del territorio comunale, con possibile pregiudizio degli interessi collettivi che l’ente è istituzionalmente chiamato a tutelare.
10.3 – Non merita accoglimento neppure l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi ex 40, comma 2, d.lgs. 104/10, posto che le censure articolate dal Comune sono specificamente riferite agli atti impugnati e in particolare al D.D.G. n. 144/2025, con puntuali contestazioni riguardanti il recepimento del parere favorevole della Soprintendenza n. 8130/2024, le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza e le ricadute sull’ambiente e sul paesaggio.
10.4 – Analogamente, va disattesa pure la doglianza secondo cui il ricorso implicherebbe un’inammissibile invasione del merito delle valutazioni tecniche riservate alla pubblica amministrazione, giacché le censure sollevate attengono a vizi di istruttoria e motivazione, ambiti che rientrano nel pieno sindacato del giudice amministrativo.
10.5 – Risulta, invece, solo parzialmente fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti. Non possono infatti essere esaminate in questa sede le censure che investono profili ormai definitivamente cristallizzati nei provvedimenti autorizzativi antecedenti e non impugnati, ed in particolare nell’Autorizzazione Unica rilasciata nel 2021 per la realizzazione del parco eolico nel territorio comunale e nel successivo D.R.S. n. 215/2021, con il quale il medesimo progetto è stato escluso dalla procedura di VIA, sia pure subordinatamente all’osservanza di specifiche condizioni ambientali. Le scelte tecniche e localizzative recepite in tali atti, essendo ormai consolidate, non possono essere rimesse in discussione indirettamente attraverso l’impugnazione del D.D.G. n. 144/2025, che si limita, su tali aspetti, a compiere una mera ricognizione dell’avvenuta ottemperanza.
Rientrano pertanto tra i profili inammissibili le censure che attengono alla mancata attivazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico, all’esclusione del progetto dalla VIA e alle valutazioni sulla localizzazione complessiva dell’impianto e sui relativi impatti paesaggistici e percettivi, trattandosi di questioni già definitivamente definite nei richiamati atti presupposti.
Sono, invece, ammissibili – e dunque scrutinabili nel merito – le censure che investono direttamente la fase di verifica dell’ottemperanza, vale a dire quelle relative alla mancata partecipazione del Comune al relativo procedimento, nonché i vizi istruttori e motivazionali dedotti con riferimento al parere della Soprintendenza n. 8130/2024 e al successivo D.D.G. n. 144/2025, nella parte in cui tali atti attestano il rispetto della prescrizione n. 4, concernente la localizzazione della turbina T1, imposta dal D.R.S. n. 215/2021.
11 – Venendo quindi al merito delle censure ritenute ammissibili, deve innanzitutto escludersi la fondatezza di quella, di natura procedimentale, che lamenta la mancata partecipazione del Comune al procedimento di verifica dell’ottemperanza.
11.1 – Il Comune di Racalmuto ha partecipato sia al procedimento autorizzativo conclusosi con il rilascio dell’Autorizzazione Unica, sia a quello sfociato nel D.R.S. n. 215/2021, con cui il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni ambientali. Il procedimento di verifica tecnica dell’ottemperanza, avente carattere meramente esecutivo e consequenziale rispetto ai procedimenti precedenti, non richiedeva una nuova formale attivazione degli strumenti partecipativi, trattandosi di un’attività tecnica in ordine alla verifica dell’adempimento di obblighi già imposti nel contraddittorio tra tutte le parti interessate. Il Comune, peraltro, era pienamente a conoscenza dell’esistenza e dello sviluppo del procedimento, e avrebbe potuto intervenire spontaneamente, senza necessità di una specifica convocazione, che in tal caso sarebbe risultata superflua.
11.2 – Con segnato riferimento poi al dedotto difetto istruttorio e motivazionale degli atti impugnati, va osservato quanto segue.
La prescrizione n. 4, imposta con il D.R.S. n. 215/2021, richiedeva la verifica preventiva dell’idoneità della localizzazione dell’aerogeneratore T1 dell’impianto, con particolare attenzione alla possibilità di una diversa dislocazione idonea a evitare o ridurre interferenze con aree di rilevante interesse archeologico. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, con parere n. 8130/2024, recepito nel D.D.G. n. 144/2025, ha ritenuto compatibile la localizzazione proposta, individuando una distanza di circa 70 metri dal sito archeologico di Monte Villanova, rispetto a quella minore originariamente fissata.
Il Comune ricorrente contesta, da un lato, l’inesattezza del calcolo della distanza tra la turbina T1 e l’area archeologica — che sarebbe stato effettuato mediante meri rilievi visivi — e, dall’altro, l’inadeguatezza di tale distanza, avuto riguardo all’ampiezza e alla profondità dell’area di scavo necessaria per l’installazione dell’aerogeneratore (plinto di circa 200 mq e profondità fino a 8 metri), con il conseguente rischio di danneggiamento dei beni archeologici presenti nel sito.
Tali censure si appalesano infondate. Dal parere della Soprintendenza emerge, infatti, che le distanze sono state accertate sulla base di rilievi tecnici eseguiti mediante planimetrie e ortofoto (v. p. 3 del parere), e non con semplici osservazioni visive, come invece sostenuto dal Comune.
Inoltre, proprio alla luce delle criticità segnalate in merito alla fase esecutiva, il parere ha previsto, a tutela dei beni archeologici, l’obbligo di eseguire i lavori sotto la sorveglianza di un archeologo qualificato, con oneri a carico della società proponente, nonché l’adozione di specifici accorgimenti tecnici volti a preservare l’integrità della necropoli preistorica.
Tale misura di “sorveglianza archeologica” costituisce una garanzia effettiva anche rispetto al rischio, prospettato in sede di camera di consiglio del 20.5.2025, di rinvenimenti ulteriori nel sito, rischio che, peraltro, è stato escluso dalla stessa Soprintendenza sulla base degli accertamenti compiuti.
Non può dunque ritenersi che la Soprintendenza abbia svolto valutazioni sommarie o superficiali: al contrario, essa ha motivato in modo congruo e coerente la scelta di assicurare la tutela archeologica nella fase esecutiva, ritenendo adeguate le misure prescritte. Tale impostazione, recepita nel provvedimento finale, appare al Collegio ragionevole e proporzionata, anche in considerazione della oggettiva difficoltà di svolgere valutazioni più approfondite prima dell’avvio dei lavori.
In tale quadro, va altresì richiamato il principio – più volte ribadito dalla giurisprudenza – secondo cui il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle degli organi tecnici competenti, essendo il sindacato limitato alla verifica di errori macroscopici, illogicità manifeste o contraddittorietà dell’istruttoria. Sul punto, è stato affermato che la valutazione giudiziale deve essere condotta « escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa » e deve limitarsi a rilevare eventuali vizi ictu oculi riconoscibili per abnormità, irragionevolezza o superficialità; conseguentemente, « le scelte effettuate dall’Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue » (TAR Lazio, sez. II-bis, n. 11460/2018; in termini, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871).
Alla luce di tali principi, il Collegio non può procedere a una rivalutazione del merito tecnico delle scelte operate dalla Soprintendenza, potendo intervenire solo in presenza dei rigorosi presupposti sopra richiamati, che nel caso di specie non risultano integrati.
11.3 – Non emergendo, per quanto esposto, profili di illegittimità tali da giustificare l’annullamento dei provvedimenti impugnati, il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
12 – Le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Esse sono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in complessivi € 2.500,00 in favore della resistente e della controinteressata, oltre oneri ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione 5a, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dal Comune di Racalmuto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.500,00 in favore della resistente e in ulteriori € 2.500,00 in favore della controinteressata, oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato e dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA TI | TE NC |
IL SEGRETARIO