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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1845 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1845 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cosenza al Viale Sergio Cosmai n. 40, presso lo studio dell'avv. Santo Rogato, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2
procura alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Franco Gencarelli, presso il cui studio, in Acri (CS) alla C.da Serricella,
è elettivamente domiciliato
- RESISTENTE -
NONCHE'
PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA IN Controparte_2
SEDE 2
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: separazione giudiziale fra coniugi.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.2.2025 dinanzi al relatore. Il Pm, avuta comunicazione degli atti nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 9.2.2013 con , chiedeva CP_1
emettersi pronuncia di separazione giudiziale, evidenziando una sopravvenuta intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c.. In punto di statuizioni accessorie, la ricorrente, premesso che dall'unione con il resistente erano nati tre figli, di cui una maggiorenne benché non economicamente autosufficiente, gli altri due minori (in quanto nati rispettivamente nel 2008 e nel
2013) chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sé dei minori, in ragione del disinteresse del padre per i figli mostrato almeno dal 2023; chiedeva, altresì, porsi a carico del resistente un assegno mensile pari ad euro 900,00 per quanto riguarda il mantenimento dei tre figli (oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%) e ad euro
300,00 mensili per quanto riguarda il mantenimento del coniuge.
Si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di separazione del CP_1 coniuge e dando atto di un accordo intervenuto con quest'ultimo in punto di statuizioni accessorie.
All'udienza del 24.2.2025 i difensori rassegnavano, quindi, conclusioni conformi, chiedendo recepirsi l'accordo intervenuto tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione giudiziale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi Parte_2
va senza dubbio accolta, in quanto le allegazioni difensive delle parti dimostrano, in maniera inequivoca, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, primo comma, c.c..
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, come anticipato in premessa, le parti hanno rassegnato conclusioni conformi, del seguente tenore: 3
a) affido esclusivo alla madre dei figli minori e con facoltà Per_1 Per_2
per il padre di libero diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e terapeutici dei ragazzi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, il genitore non affidatario potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno successivo
(con pernotto), nonché un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o, in mancanza, dalle 18:00 del venerdì) sino alle 21:00 della domenica;
30 giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
b) obbligo a carico del di concorrere al mantenimento ordinario dei figli CP_1
mediante versamento di un assegno mensile di euro 700,00 (233,33 in favore di ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
c) obbligo a carico del di trasferire a favore del coniuge la proprietà CP_1 dell'autovettura Suzuki tg CT 894JP, già in uso alla stessa;
d) assegnazione a del godimento della casa familiare (sita in Parte_1
Castrolibero alla via Enzo Ferrari n. 73) con accollo dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
e) attribuzione in via integrale a dell'assegno unico familiare;
Parte_1
f) accollo a carico del delle rate del finanziamento contratto per le CP_1
esigenze della famiglia;
g) rinuncia da parte della alla domanda di assegno di mantenimento per Pt_1
sé.
L'accordo può reputarsi conforme all'interesse dei minori, date le giustificazioni dedotte a sostegno dell'istanza di affido esclusivo (risiedendo il in CP_1
Lombardia per motivi di lavoro e trovandosi spesso all'estero nell'ambito dell'attività lavorativa svolta). Congruo appare l'assegno di mantenimento concordato tra le parti, in favore dei due figli minori e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Quanto alle statuizioni contenute ai punti c) ed f) sopra riportati, i difensori hanno precisato all'udienza dinanzi al relatore la 4
valenza negoziale degli obblighi assunti dal , di cui il collegio pertanto CP_1 prende atto. Si prende atto, altresì, dell'accordo in forza del quale le spese riguardanti la casa familiare saranno a carico di (a cui l'immobile Parte_1
viene assegnato in godimento in ragione dell'affido della prole), mentre nulla deve disporsi in ordine all'assegno unico familiare, in presenza di affido esclusivo a favore della che la rende legittimata alla percezione integrale del relativo Pt_1
emolumento.
Vanno quindi accolte le conclusioni congiuntamente rassegnate dai difensori delle parti.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Gli interessi sottesi alla domanda e le conclusioni sostanzialmente conforme rassegnate dalle parti sin dalla costituzione in giudizio del resistente legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. pronuncia la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e per l'effetto:
a) dispone l'affido esclusivo alla madre dei figli minori e con Per_1 Per_2
facoltà per il padre di libero diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e terapeutici dei ragazzi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, il genitore non affidatario potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno successivo (con pernotto), nonché un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o, in mancanza, dalle 18:00 del venerdì) sino alle 21:00 della domenica;
30 giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni
25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
b) pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1
ordinario dei figli mediante versamento di un assegno mensile di euro 700,00
(233,33 in favore di ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno cinque di 5
ciascun mese, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
c) assegna il godimento della casa familiare (sita in Parte_1
Castrolibero alla via Enzo Ferrari n. 73);
2. Prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti relativamente all'accollo delle spese della casa familiare in capo a e delle rate del finanziamento Parte_1 contratto per esigenze familiari in capo al , nonché dell'obbligo assunto dal CP_1
in punto di trasferimento al coniuge della proprietà dell'autoveicolo Suzuki CP_1
tg CT 894JP,
3. Dichiara cessata la materia del contendere sulle restanti domande di Parte_1
[...]
4. Dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett.
d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
5. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
6. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma