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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/12/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. SE MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 506 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Messina alla Via SE C.F._1
Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'Avv. Simona Arasi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ( Email_1
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Milazzo, Via M. Regis n.49, pal. Le Palme, presso lo studio dell'Avv. Giulio Lima che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
( Email_2
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 516/2023 emessa dal Tribunale di Patti il 22/05/2023 nel procedimento R.G. 100046/2006 al quale è stato riunito il procedimento 100988/2012
OGGETTO: successione ereditaria.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa Svolgimento del processo
Con un primo atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Patti,
[...]
conveniva in giudizio il fratello deducendo: Pt_2 CP_2
1) di essere coerede legittimo, unitamente al fratello, dei beni mobili ed immobili appartenuti alla AD , deceduta il 26/03/2003, la quale, in data Persona_1
05/12/2001, aveva trasferito con atto di donazione a firma del notaio Persona_2 pressoché l'intero suo patrimonio al figlio SE, determinando così una lesione dei suoi diritti successori;
2) di non aver rinvenuto, al momento del decesso della AD, le somme di denaro depositate in libretti al portatore, in conti correnti o da questa detenute in casa, le quali sarebbero state utilizzate in favore o nell'esclusivo interesse del fratello SE, dovendosi, dunque, le stesse essere computate all'asse ereditario.
L'attore concludeva chiedendo che gli venisse riconosciuta la quota di legittima, previa azione di riduzione, e previa declaratoria di inefficacia parziale della donazione della de cuius per la parte in cui erano stati lesi i diritti successori.
Nell'instaurato giudizio R.G. 100046/2006 si costituiva il quale CP_2 contestava integralmente le richieste avverse, chiedendone il rigetto, e proponeva domanda riconvenzionale, rilevando che l'atto di donazione del 05/12/2001, cui la sig.ra Per_ gli aveva donato la sua quota di nuda proprietà dei beni ivi indicati, altro non era che un “vitalizio oneroso” ex art. 1872 cod.civ., e, che trattandosi di atto a titolo oneroso, deduceva che a questo non potevano applicarsi le norme sulla collazione e, nella denegata ipotesi in cui l'atto fosse stato considerato semplicemente una donazione modale, chiedeva che il conferimento di cui all'art. 737 cod.civ. fosse limitato alla differenza tra il valore dei beni donati (ad eccezione di quello usucapito) ed il valore dell'onere. Il convenuto rilevava, inoltre, che l'attore, per evitare probabili pignoramenti sulla parte dei beni immobili materni che egli riteneva dovessero toccargli ereditariamente, aveva prestato il suo assenso a che l'anziana AD disponesse nel senso remunerativo in favore del fratello SE, al punto che egli era presente anche al momento della stipula del rogito notarile. Il convenuto rilevava inoltre che riguardo alle somme di denaro depositate nel libretto di risparmio nominativo cointestato con la pag. 2/12 AD , non vi era alcuna somma presente sul libretto al momento Persona_1 dell'apertura della successione, stante che l'ultimo prelievo era stato compiuto in data
24/05/2000, ossia tre anni prima della morte della AD, e precisava inoltre che, comunque, tali somme non erano state utilizzate in proprio favore o nel proprio interesse, e, che in ogni caso, l'attore avrebbe potuto vantare dei diritti solo sul 50% delle stesse, essendo il libretto cointestato sia alla AD che ad esso convenuto. rilevava, ancora, che l'attore, in citazione, aveva dimenticato CP_2 volutamente di menzionare i debiti ereditati, anch'essi rientranti nell'asse ereditario, quali ad es. le spese di successione, le spese funerarie, compresi l'acquisto loculo e i costi cimiteriali, ICI ed altre imposte sugli immobili, spese Enel, Tarsu ect., spese notarili e catastali, spese di ristrutturazione piano terra e secondo piano dell'immobile sito in via Cavour, spese di ricostruzione del tetto ed altre spese varie da quantificare, parte delle quali documentate in atti. Infine proponeva domanda riconvenzionale con richiesta di acquisto per usucapione dell'appartamento del primo piano di Via Cavour, a
Sant'Agata Militello.
In corso di causa, l'attore, in data 21/07/2009, proponeva ricorso per sequestro conservativo, che veniva però rigettato.
Veniva nominato CT l'arch. con il compito di stimare il valore del Persona_3 patrimonio relitto e il nominato consulente depositava la propria relazione peritale.
All'udienza del 21/12/2010 i procuratori delle parti chiedevano una pronuncia parziale solo sull'azione di riduzione e la causa veniva posta in decisione.
Il Giudice emetteva sentenza parziale n. 113/2011, con la quale così statuiva: “Rigetta la domanda di usucapione avanzata dal convenuto riduce l'atto di CP_2 donazione di cui in parte motiva della quota donata dell'appartamento sito in S. Agata
Militello Via Cavour, in catasto al foglio di mappa 5, part. 712 sub 6 e 825 sub 5; dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza”; il convenuto proponeva riserva di appello avverso la suddetta sentenza.
Alla sentenza seguiva ordinanza depositata in pari data con la quale il Tribunale così disponeva: “Vista la sentenza parziale in data odierna;
previa rimessione della causa in istruttoria;
forma il progetto di divisione, prevedendo l'assegnazione a Parte_2 dei 4/6 dell'immobile in S. Agata Militello, Via Cavour, in catasto al foglio di mappa 5, pag. 3/12 partt. 712 sub 6 e 825 sub 5; dispone che il predetto sig. versi al convenuto la CP_2 cifra di € 1.472,22 a titolo di conguaglio;
rinvia all'udienza del 14.11.2011 per la discussione, avvisando le parti che, in caso di mancata comparizione e/o in assenza di contestazioni, il progetto sarà dichiarato esecutivo con provvedimento non impugnabile”.
La causa veniva, dunque, rimessa in istruttoria per procedere alla discussione del progetto e per decidere sulle domande relative alle restituzioni ed ai rimborsi, con fissazione dell'udienza del 22/10/2012 davanti al GOT per l'assunzione delle prove, e del 07/05/2013 davanti al G.I. per la prosecuzione del giudizio relativo alle restituzioni ed ai rimborsi.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi, e, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel frattempo con un secondo atto di citazione notificato il 13/12/2012 Parte_2 conveniva in giudizio esponendo: CP_2
1) di essere venuto a conoscenza, che la AD fosse affetta da deterioramento cerebrale senile, con note di demenza mentale, e per tale motivo fosse stata dichiarata invalida ed inabile al 100%, con sentenza n. 62/99 della Pretura Circondariale di Patti;
2) che il fratello SE aveva usato violenza e minacce sugli anziani genitori, e che in tal modo si sarebbe appropriato di tutte le somme depositate sui libretti postali di loro pertinenza, oltre che costretto la AD a trasferirgli tutto il patrimonio immobiliare con la donazione in Notaio del 05/12/2001, e di avere portato davanti al notaio Persona_2 uno sconosciuto, rappresentandolo come il fratello, che sarebbe stato d'accordo sull'atto.
Chiedeva pertanto che l'atto di donazione venisse dichiarato nullo, “ai sensi degli artt.
1325 e 1418 cod. civ. oppure, in subordine, per inadempimento dell'onere”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 100988/2012 si costituiva il quale CP_2 contestava l'atto di citazione e, rilevando che le domande attoree fossero reiterative di quelle già avanzate nel giudizio R.G. 100046/2006 ancora pendente tra le stesse parti, chiedeva la riunione per connessione oggettiva e soggettiva.
Le due cause venivano riunite, e venivano ancora escussi i testi.
pag. 4/12 Veniva disposta CT al fine di accertare la capacità di intendere e volere della de cuius,
al momento della stipula dell'atto di donazione;
il nominato consulente Persona_1
Dott. depositava il proprio elaborato peritale ove concludeva che Persona_4
“alla luce dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria allegata agli atti si ritiene più probabile che non, che la sig.ra , alla data del 05/12/2001 (data Persona_1 di stipula dell'atto notarile) fosse affetta da patologie cerebro- vascolari con alterazioni cognitive tali da causare un grave pregiudizio alle sue capacità mentali”.
Il convenuto contestava la CT nel merito e rilevava che il Dott. CP_2
non fosse super partes, in quanto medico di fiducia designato dell'attore Per_4 [...]
, e chiedeva che la consulenza venisse dichiarata nulla o inutilizzabile per Pt_2 palese conflitto di interessi.
Dopo diversi rinvii, la causa veniva prima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 25/01/2023, veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche.
Con sentenza del 22/05/2023 il Tribunale ha così deciso: “1) Dichiara nulla la CT redatta dal Dr. ; 2) Rigetta le domande attoree;
3) In virtù della sentenza Per_4 parziale n. 113/2011, “rigetta la domanda di usucapione avanzata dal convenuto
[...]
riduce l'atto di donazione di cui in parte motiva (sentenza parziale CP_2
n.113/2011) della quota donata dell'appartamento sito in S. Agata Militello Via
Cavour, in catasto al foglio di mappa 5, part. 712 sub 6 e 825 sub 5; dichiara valido ed esecutivo il progetto di divisione, prevedendo l'assegnazione a dei 4/6 Parte_2 dell'immobile in S. Agata Militello, Via Cavour, in catasto al foglio di mappa 5, part.
712 sub 6 e 825 sub 5, previo versamento al convenuto, da parte dell'attore, della cifra di € 1.472,22 a titolo di conguaglio;
4) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta, condanna , a rifondere al convenuto Parte_2 [...]
per le causali di cui in motivazione la somma di Euro 2.573,24, oltre CP_2 interessi legali dalla domanda al saldo;
5) Compensa interamente le spese di lite;
6)
Pone le spese di CT, a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno;
7) Ordina al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione del presente provvedimento, previa trascrizione della domanda giudiziale, ove non risultasse trascritta, a carico delle parti”. pag. 5/12 Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_2 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito chiedendo il CP_2 rigetto dell'appello.
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la violazione dell'art. 118 disp att. c.p.c. sostenendo che la sentenza di prime cure risulta affetta da nullità in quanto non si pronunzia su tutte le questioni da lui avanzate con la domanda introduttiva di primo grado.
Con il secondo motivo l'appellante rileva l'omessa interpretazione delle prove con riferimento alla dichiarazione di nullità della CT del Dott. resa dal Tribunale Per_4 senza fornire alcuna valida motivazione;
sul punto evidenzia che il suddetto CT ha redatto la relazione peritale basandosi su documentazione medica (certificati medici) e su provvedimenti giurisdizionali (sentenza emessa dalla Pretura di Patti n. 925/2000 che Per_ ha dichiarato l'invalidità al 100% della de cuius e pertanto non si comprende il motivo per il quale la stessa sia stata ritenuta nulla atteso che, semmai, il Giudice avrebbe dovuto disporre ulteriore consulenza tecnica.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta una palese errata motivazione in ordine alle presunte spese funerarie affrontate da e ciò in quanto a CP_2 prescindere dalla circostanza che i libretti ove deteneva somme erano CP_2 cointestati con la AD, occorrerebbe chiedersi come sia possibile che un soggetto che dal 1992 al 2007 non lavorava potesse detenere somme di denaro.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante contesta una palese errata motivazione in ordine alle prove testimoniali, ritenendo che il Giudice ha sopravvalutato quelle dell'odierno appellato non tenendo invece in considerazione quelle testimoniali e documentali da lui prodotte;
in particolare fa riferimento alla deposizione del notaio rogante l'atto di donazione che, non essendo un medico, non può fare valutazioni in ordine alla capacità di intendere e volere e/o di un soggetto, e tra l'altro riferisce sulla presenza di un soggetto accompagnatore al momento dell'atto,
pag. 6/12 individuato nella persona dell'odierno appellante che, però, in quella occasione, si trovava invece a Roma.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante eccepisce che le dichiarazioni del sig. risultano non veritiere in quanto documentalmente e Parte_2 testimonialmente smentite.
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante rileva che non risultano valutate le prove da lui indicate con dovizia di particolari con riferimento alla esistenza di argento e somme di denaro di proprietà della AD non rinvenute, nonostante sul punto vi sia stata finanche conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi.
Con il settimo motivo di impugnazione l'appellante rileva l'inattendibilità dei testimoni di controparte, legati da stretti legami con l'odierno appellato;
il riferimento è in particolare al teste , che disconosce una propria fattura con timbro, ed a teste Tes_1 che svolgeva attività nell'interesse esclusivo del e non per i Tes_2 CP_2 genitori.
Con l'ottavo motivo di impugnazione di impugnazione l'appellante contesta la mancata rinnovazione della CT . Per_4
Con il nono motivo di impugnazione l'appellante contesta che vi è stata un'omessa valutazione di prove documentali, innanzi tutto dell'assegno per l'acquisto Per_ dell'autovettura per 7.500.000 lire come pure delle spese effettuate dalla nell'interesse esclusivo del figlio e della di lui famiglia. CP_2
Con il decimo motivo di impugnazione l'appellante rileva che appaiono firme differenti nei prelievi di somme di denaro effettuati dai libretti, circostanza della quale non di può non tenere conto ai fini della decisione.
Con l'undicesimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che, sebbene richiesta, non risulta disposta alcuna rinnovazione di CT contabile volta alla ricostruzione del patrimonio mobiliare (ammontante a complessivi 230.000.000 di lire) pari ad euro
118.785,09 e immobiliare della sig.ra da ripartire tra i due eredi oltre ai Persona_1 frutti civili maturati medio tempore, rivalutazione monetaria e interessi legali.
Tutti i superiori motivi di appello, stante la stretta connessione fra essi, possono essere trattati congiuntamente non senza rilevare, però, per come evidenziato anche dall'appellato, che la formulazione degli stessi risulta in alcuni casi svolta nel mancato pag. 7/12 pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 342 c.p,c. che stabilisce i requisiti per la forma dell'appello, richiedendo che l'atto contenga, a pena di inammissibilità, la chiara e specifica indicazione del capo della decisione di primo grado impugnato, le censure mosse alla ricostruzione dei fatti, e le violazioni di legge contestate, esponendo le ragioni dell'appello; l'appellante, invero, per quanto non possano complessivamente ravvisarsi gli estremi per una generale declaratoria di inammissibilità della sua impugnazione, in molti motivi si limita ad una scarna esposizione delle sue doglianze senza in alcun modo affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti in maniera specifica le ragioni addotte dal primo giudice.
Quanto sopra si rileva innanzi tutto nel primo motivo di appello – che va quindi dichiarato inammissibile - ove il lamenta la mancata pronuncia su tutte le CP_2 questioni da lui avanzate con la domanda introduttiva di primo grado senza però indicare quali sarebbero tali questioni, in tal modo non consentendo alcun tipo di valutazione in tal senso della sentenza.
In ordine al secondo motivo (riguardante la mancata motivazione in ordine alla nullità della CT ) occorre osservare che, contrariamente a quanto indicato Per_4 dall'appellante, il Giudice di prime cure ha motivato la sua decisone indicando che “va rilevato che la consulenza espletata nel presente giudizio, appare affetta da nullità, per le ragioni esposte dal convenuto negli scritti difensivi, e non adeguatamente contrastata dall'attore”; nella stessa sentenza viene fatto riferimento a tali ragioni consistenti nel rilievo del convenuto sul fatto che “il Dr. non fosse super partes, in quanto Per_4 medico di fiducia designato dell'attore ” circostanza in effetti Parte_2 dimostrata con la documentazione prodotta e non espressamente confutata dall'odierno appellante nemmeno nel presente giudizio. Il motivo va quindi rigettato.
Si collega sul punto anche l'ottavo motivo appello, concernente il mancato rinnovo della consulenza: la Corte osserva che ben ha fatto il Tribunale, peritus peritorum, a non disporre ulteriore CT, proprio alla luce delle considerazioni di fatto e di merito poi esposte in sentenza con riferimento alle prove complessivamente acquisite nel giudizio.
Al riguardo, giova ricordare che, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti pag. 8/12 specifiche conoscenze, la stessa è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (per tutte Cass. ordinanza 16/05/2024 n.
13603) il quale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio.
Peraltro va evidenziato che la contestazione in ordine alla validità dell'atto notarile di donazione, per come indicato dallo stesso appellante, era riferita a presunte violenze e minacce da parte di alla AD per costringere la stessa a donargli i CP_2 beni, e non al caso di possibile incapacità di intendere e volere della stessa, potendo pertanto risultare finanche superflua la valutazione peritale per come inizialmente disposta.
Con riferimento al terzo motivo di appello, riguardante le spese funerarie affrontate da l'appellante non indica in alcun modo in cosa consisterebbe l'errore di CP_2 valutazione del primo Giudice, non rilevando la mera osservazione mossa sul fatto che non potesse essere in possesso di denaro in quanto non svolgente CP_2 attività lavorativa, ben potendo la provenienza essere legata a qualsivoglia differente motivazione. Anche tale censura va, quindi, dichiarata inammissibile.
Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato le valutazioni fatte dal Tribunale in ordine alle prove acquisite nel giudizio, senza però entrare nel merito specifico delle contestazioni e formulando, quindi, solo osservazioni generiche.
Con riferimento, comunque, alle dichiarazioni rese dal Notaio rogante, che l'appellante critica non ritenendolo soggetto in grado di rendere valutazioni tecniche sulla capacità Per_ della giova ricordare il disposto della Legge Notarile (artt. 27 e 28) per il quale il notaio valuta la capacità delle parti attraverso un controllo approfondito e continuo, accertandosi che la loro volontà sia libera e consapevole e che comprendano il significato giuridico dell'atto; la legge notarile impone al notaio di indagare la volontà delle parti, spiegare il contenuto e gli effetti giuridici dell'atto, e verificare che tutto corrisponda alla loro intenzione e pertanto nella fattispecie per cui è causa non può che seguire una evidente presunzione in ordine alla regolarità di quanto accaduto ed alla Per_ corretta valutazione fatta dal notaio sulla capacità della pag. 9/12 L'appellante contesta inoltre le dichiarazioni rese dal ritenendole non CP_2 veritiere;
sul punto non formula alcuna specifica indicazione, rimanendo la sua una mera ed ovvia contestazione in ordine a quelle che sono dichiarazioni della sua controparte e non di un teste.
Ne consegue che anche le superiori doglianze non sfuggono alla sanzione di inammissibilità.
Analoga considerazione va fatta in ordine alle doglianza dell'appellante sulla attendibilità degli altri testi che ritiene essere compromessa dall'esistenza di presunti legami con senza che però sul punto venga fornita alcuna indicazione o CP_2 allegazione in proposito, rimanendo quindi quanto sostenuto dall'appellante una mera contestazione, senza alcun supporto probatorio;
ad uguale conclusione deve pervenirsi in ordine alla presunta presenza di argento od altri preziosi che l'appellante sostiene non siano stati più rinvenuti: anche sul punto, l'appello non fornisce alcuna specifica indicazione utile al possibile accoglimento delle doglianze proposte.
Con riferimento al nono, decimo e undicesimo motivo di impugnazione, con i quali l'appellante, seppure in maniera scarna e non specifica, muove contestazioni alla sentenza con riferimento alle prove documentali riguardanti alcune presunte spese in favore del fratello, ai movimenti del libretto ed alla ricostruzione del patrimonio immobiliare, già in sentenza parziale n.113/2011 il Giudice di prime cure aveva evidenziato che, per stessa ammissione dell'attore, alla morte della AD non sono stati rinvenuti somme di denaro ed altri beni mobili di apprezzabile valore;
inoltre, dall'istruttoria espletata, non è emerso, né è stato provato l'asserito prelevamento di somme di denaro da parte del convenuto VA aggiunto che il progetto CP_2 di divisione formato dal Giudice a seguito della CT non è stato in alcun modo contestato dalla parti, rimanendo in sospeso solo alcune questioni riguardanti spese
(funerarie ed altro) effettuate dal convenuto. Su di esse il Tribunale ha poi deciso anche all'esito delle prove testimoniali, evidenziando altresì l'assenza di sufficienti mezzi di prova in ordine ai prelievi sul libretto, peraltro cointestato, e ad alcune spese con P particolare riferimento all'asserito acquisto di un autovettura per lire 7.5000,00 per quale l'odierno appellante non è stato in grado di fornire alcun utile e determinante elemento probatorio a supporto della sua contestazione nemmeno nel presente giudizio. pag. 10/12 L'appello è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Va infine segnalato il deposito in atti di istanza del 12/10/2025 da parte del procuratore dell'appellante il quale riferisce in ordine al trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del procedimento penale n. 1753/2024 rgnr del
Tribunale penale di Patti nascente da sua querela proposta contro sul CP_2 punto l'appellante reitera la richiesta di sospensione della sentenza di prime cure che tuttavia non può essere accolta non essendoci alcuna contezza per questa Corte in ordine all'esatto contenuto ed oggetto del procedimento penale e tanto meno delle motivazioni afferenti il suo trasferimento ad altro giudice territoriale. L'appellante, peraltro, chiede la conferma della sentenza nella parte non oggetto di impugnazione parziale, e fa quindi riferimento solo alla sentenza definitiva il cui modesto contenuto di condanna (Euro
2.573,24) a fronte della compensazione delle spese di lite, non fa emergere alcun grave pregiudizio derivante all'appellante per il caso di mancata sospensione della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 516/2023 emessa dal Parte_2
Tribunale di Patti il 22/05/2023 nel procedimento R.G. 100046/2006 al quale è stato riunito il procedimento 100988/2012, così provvede: pag. 11/12 1) Rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al rimborso in favore di di Parte_2 CP_2 spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. SE MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 506 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Messina alla Via SE C.F._1
Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'Avv. Simona Arasi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ( Email_1
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Milazzo, Via M. Regis n.49, pal. Le Palme, presso lo studio dell'Avv. Giulio Lima che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
( Email_2
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 516/2023 emessa dal Tribunale di Patti il 22/05/2023 nel procedimento R.G. 100046/2006 al quale è stato riunito il procedimento 100988/2012
OGGETTO: successione ereditaria.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa Svolgimento del processo
Con un primo atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Patti,
[...]
conveniva in giudizio il fratello deducendo: Pt_2 CP_2
1) di essere coerede legittimo, unitamente al fratello, dei beni mobili ed immobili appartenuti alla AD , deceduta il 26/03/2003, la quale, in data Persona_1
05/12/2001, aveva trasferito con atto di donazione a firma del notaio Persona_2 pressoché l'intero suo patrimonio al figlio SE, determinando così una lesione dei suoi diritti successori;
2) di non aver rinvenuto, al momento del decesso della AD, le somme di denaro depositate in libretti al portatore, in conti correnti o da questa detenute in casa, le quali sarebbero state utilizzate in favore o nell'esclusivo interesse del fratello SE, dovendosi, dunque, le stesse essere computate all'asse ereditario.
L'attore concludeva chiedendo che gli venisse riconosciuta la quota di legittima, previa azione di riduzione, e previa declaratoria di inefficacia parziale della donazione della de cuius per la parte in cui erano stati lesi i diritti successori.
Nell'instaurato giudizio R.G. 100046/2006 si costituiva il quale CP_2 contestava integralmente le richieste avverse, chiedendone il rigetto, e proponeva domanda riconvenzionale, rilevando che l'atto di donazione del 05/12/2001, cui la sig.ra Per_ gli aveva donato la sua quota di nuda proprietà dei beni ivi indicati, altro non era che un “vitalizio oneroso” ex art. 1872 cod.civ., e, che trattandosi di atto a titolo oneroso, deduceva che a questo non potevano applicarsi le norme sulla collazione e, nella denegata ipotesi in cui l'atto fosse stato considerato semplicemente una donazione modale, chiedeva che il conferimento di cui all'art. 737 cod.civ. fosse limitato alla differenza tra il valore dei beni donati (ad eccezione di quello usucapito) ed il valore dell'onere. Il convenuto rilevava, inoltre, che l'attore, per evitare probabili pignoramenti sulla parte dei beni immobili materni che egli riteneva dovessero toccargli ereditariamente, aveva prestato il suo assenso a che l'anziana AD disponesse nel senso remunerativo in favore del fratello SE, al punto che egli era presente anche al momento della stipula del rogito notarile. Il convenuto rilevava inoltre che riguardo alle somme di denaro depositate nel libretto di risparmio nominativo cointestato con la pag. 2/12 AD , non vi era alcuna somma presente sul libretto al momento Persona_1 dell'apertura della successione, stante che l'ultimo prelievo era stato compiuto in data
24/05/2000, ossia tre anni prima della morte della AD, e precisava inoltre che, comunque, tali somme non erano state utilizzate in proprio favore o nel proprio interesse, e, che in ogni caso, l'attore avrebbe potuto vantare dei diritti solo sul 50% delle stesse, essendo il libretto cointestato sia alla AD che ad esso convenuto. rilevava, ancora, che l'attore, in citazione, aveva dimenticato CP_2 volutamente di menzionare i debiti ereditati, anch'essi rientranti nell'asse ereditario, quali ad es. le spese di successione, le spese funerarie, compresi l'acquisto loculo e i costi cimiteriali, ICI ed altre imposte sugli immobili, spese Enel, Tarsu ect., spese notarili e catastali, spese di ristrutturazione piano terra e secondo piano dell'immobile sito in via Cavour, spese di ricostruzione del tetto ed altre spese varie da quantificare, parte delle quali documentate in atti. Infine proponeva domanda riconvenzionale con richiesta di acquisto per usucapione dell'appartamento del primo piano di Via Cavour, a
Sant'Agata Militello.
In corso di causa, l'attore, in data 21/07/2009, proponeva ricorso per sequestro conservativo, che veniva però rigettato.
Veniva nominato CT l'arch. con il compito di stimare il valore del Persona_3 patrimonio relitto e il nominato consulente depositava la propria relazione peritale.
All'udienza del 21/12/2010 i procuratori delle parti chiedevano una pronuncia parziale solo sull'azione di riduzione e la causa veniva posta in decisione.
Il Giudice emetteva sentenza parziale n. 113/2011, con la quale così statuiva: “Rigetta la domanda di usucapione avanzata dal convenuto riduce l'atto di CP_2 donazione di cui in parte motiva della quota donata dell'appartamento sito in S. Agata
Militello Via Cavour, in catasto al foglio di mappa 5, part. 712 sub 6 e 825 sub 5; dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza”; il convenuto proponeva riserva di appello avverso la suddetta sentenza.
Alla sentenza seguiva ordinanza depositata in pari data con la quale il Tribunale così disponeva: “Vista la sentenza parziale in data odierna;
previa rimessione della causa in istruttoria;
forma il progetto di divisione, prevedendo l'assegnazione a Parte_2 dei 4/6 dell'immobile in S. Agata Militello, Via Cavour, in catasto al foglio di mappa 5, pag. 3/12 partt. 712 sub 6 e 825 sub 5; dispone che il predetto sig. versi al convenuto la CP_2 cifra di € 1.472,22 a titolo di conguaglio;
rinvia all'udienza del 14.11.2011 per la discussione, avvisando le parti che, in caso di mancata comparizione e/o in assenza di contestazioni, il progetto sarà dichiarato esecutivo con provvedimento non impugnabile”.
La causa veniva, dunque, rimessa in istruttoria per procedere alla discussione del progetto e per decidere sulle domande relative alle restituzioni ed ai rimborsi, con fissazione dell'udienza del 22/10/2012 davanti al GOT per l'assunzione delle prove, e del 07/05/2013 davanti al G.I. per la prosecuzione del giudizio relativo alle restituzioni ed ai rimborsi.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi, e, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel frattempo con un secondo atto di citazione notificato il 13/12/2012 Parte_2 conveniva in giudizio esponendo: CP_2
1) di essere venuto a conoscenza, che la AD fosse affetta da deterioramento cerebrale senile, con note di demenza mentale, e per tale motivo fosse stata dichiarata invalida ed inabile al 100%, con sentenza n. 62/99 della Pretura Circondariale di Patti;
2) che il fratello SE aveva usato violenza e minacce sugli anziani genitori, e che in tal modo si sarebbe appropriato di tutte le somme depositate sui libretti postali di loro pertinenza, oltre che costretto la AD a trasferirgli tutto il patrimonio immobiliare con la donazione in Notaio del 05/12/2001, e di avere portato davanti al notaio Persona_2 uno sconosciuto, rappresentandolo come il fratello, che sarebbe stato d'accordo sull'atto.
Chiedeva pertanto che l'atto di donazione venisse dichiarato nullo, “ai sensi degli artt.
1325 e 1418 cod. civ. oppure, in subordine, per inadempimento dell'onere”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 100988/2012 si costituiva il quale CP_2 contestava l'atto di citazione e, rilevando che le domande attoree fossero reiterative di quelle già avanzate nel giudizio R.G. 100046/2006 ancora pendente tra le stesse parti, chiedeva la riunione per connessione oggettiva e soggettiva.
Le due cause venivano riunite, e venivano ancora escussi i testi.
pag. 4/12 Veniva disposta CT al fine di accertare la capacità di intendere e volere della de cuius,
al momento della stipula dell'atto di donazione;
il nominato consulente Persona_1
Dott. depositava il proprio elaborato peritale ove concludeva che Persona_4
“alla luce dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria allegata agli atti si ritiene più probabile che non, che la sig.ra , alla data del 05/12/2001 (data Persona_1 di stipula dell'atto notarile) fosse affetta da patologie cerebro- vascolari con alterazioni cognitive tali da causare un grave pregiudizio alle sue capacità mentali”.
Il convenuto contestava la CT nel merito e rilevava che il Dott. CP_2
non fosse super partes, in quanto medico di fiducia designato dell'attore Per_4 [...]
, e chiedeva che la consulenza venisse dichiarata nulla o inutilizzabile per Pt_2 palese conflitto di interessi.
Dopo diversi rinvii, la causa veniva prima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 25/01/2023, veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche.
Con sentenza del 22/05/2023 il Tribunale ha così deciso: “1) Dichiara nulla la CT redatta dal Dr. ; 2) Rigetta le domande attoree;
3) In virtù della sentenza Per_4 parziale n. 113/2011, “rigetta la domanda di usucapione avanzata dal convenuto
[...]
riduce l'atto di donazione di cui in parte motiva (sentenza parziale CP_2
n.113/2011) della quota donata dell'appartamento sito in S. Agata Militello Via
Cavour, in catasto al foglio di mappa 5, part. 712 sub 6 e 825 sub 5; dichiara valido ed esecutivo il progetto di divisione, prevedendo l'assegnazione a dei 4/6 Parte_2 dell'immobile in S. Agata Militello, Via Cavour, in catasto al foglio di mappa 5, part.
712 sub 6 e 825 sub 5, previo versamento al convenuto, da parte dell'attore, della cifra di € 1.472,22 a titolo di conguaglio;
4) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta, condanna , a rifondere al convenuto Parte_2 [...]
per le causali di cui in motivazione la somma di Euro 2.573,24, oltre CP_2 interessi legali dalla domanda al saldo;
5) Compensa interamente le spese di lite;
6)
Pone le spese di CT, a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno;
7) Ordina al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione del presente provvedimento, previa trascrizione della domanda giudiziale, ove non risultasse trascritta, a carico delle parti”. pag. 5/12 Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_2 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito chiedendo il CP_2 rigetto dell'appello.
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la violazione dell'art. 118 disp att. c.p.c. sostenendo che la sentenza di prime cure risulta affetta da nullità in quanto non si pronunzia su tutte le questioni da lui avanzate con la domanda introduttiva di primo grado.
Con il secondo motivo l'appellante rileva l'omessa interpretazione delle prove con riferimento alla dichiarazione di nullità della CT del Dott. resa dal Tribunale Per_4 senza fornire alcuna valida motivazione;
sul punto evidenzia che il suddetto CT ha redatto la relazione peritale basandosi su documentazione medica (certificati medici) e su provvedimenti giurisdizionali (sentenza emessa dalla Pretura di Patti n. 925/2000 che Per_ ha dichiarato l'invalidità al 100% della de cuius e pertanto non si comprende il motivo per il quale la stessa sia stata ritenuta nulla atteso che, semmai, il Giudice avrebbe dovuto disporre ulteriore consulenza tecnica.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta una palese errata motivazione in ordine alle presunte spese funerarie affrontate da e ciò in quanto a CP_2 prescindere dalla circostanza che i libretti ove deteneva somme erano CP_2 cointestati con la AD, occorrerebbe chiedersi come sia possibile che un soggetto che dal 1992 al 2007 non lavorava potesse detenere somme di denaro.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante contesta una palese errata motivazione in ordine alle prove testimoniali, ritenendo che il Giudice ha sopravvalutato quelle dell'odierno appellato non tenendo invece in considerazione quelle testimoniali e documentali da lui prodotte;
in particolare fa riferimento alla deposizione del notaio rogante l'atto di donazione che, non essendo un medico, non può fare valutazioni in ordine alla capacità di intendere e volere e/o di un soggetto, e tra l'altro riferisce sulla presenza di un soggetto accompagnatore al momento dell'atto,
pag. 6/12 individuato nella persona dell'odierno appellante che, però, in quella occasione, si trovava invece a Roma.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante eccepisce che le dichiarazioni del sig. risultano non veritiere in quanto documentalmente e Parte_2 testimonialmente smentite.
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante rileva che non risultano valutate le prove da lui indicate con dovizia di particolari con riferimento alla esistenza di argento e somme di denaro di proprietà della AD non rinvenute, nonostante sul punto vi sia stata finanche conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi.
Con il settimo motivo di impugnazione l'appellante rileva l'inattendibilità dei testimoni di controparte, legati da stretti legami con l'odierno appellato;
il riferimento è in particolare al teste , che disconosce una propria fattura con timbro, ed a teste Tes_1 che svolgeva attività nell'interesse esclusivo del e non per i Tes_2 CP_2 genitori.
Con l'ottavo motivo di impugnazione di impugnazione l'appellante contesta la mancata rinnovazione della CT . Per_4
Con il nono motivo di impugnazione l'appellante contesta che vi è stata un'omessa valutazione di prove documentali, innanzi tutto dell'assegno per l'acquisto Per_ dell'autovettura per 7.500.000 lire come pure delle spese effettuate dalla nell'interesse esclusivo del figlio e della di lui famiglia. CP_2
Con il decimo motivo di impugnazione l'appellante rileva che appaiono firme differenti nei prelievi di somme di denaro effettuati dai libretti, circostanza della quale non di può non tenere conto ai fini della decisione.
Con l'undicesimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che, sebbene richiesta, non risulta disposta alcuna rinnovazione di CT contabile volta alla ricostruzione del patrimonio mobiliare (ammontante a complessivi 230.000.000 di lire) pari ad euro
118.785,09 e immobiliare della sig.ra da ripartire tra i due eredi oltre ai Persona_1 frutti civili maturati medio tempore, rivalutazione monetaria e interessi legali.
Tutti i superiori motivi di appello, stante la stretta connessione fra essi, possono essere trattati congiuntamente non senza rilevare, però, per come evidenziato anche dall'appellato, che la formulazione degli stessi risulta in alcuni casi svolta nel mancato pag. 7/12 pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 342 c.p,c. che stabilisce i requisiti per la forma dell'appello, richiedendo che l'atto contenga, a pena di inammissibilità, la chiara e specifica indicazione del capo della decisione di primo grado impugnato, le censure mosse alla ricostruzione dei fatti, e le violazioni di legge contestate, esponendo le ragioni dell'appello; l'appellante, invero, per quanto non possano complessivamente ravvisarsi gli estremi per una generale declaratoria di inammissibilità della sua impugnazione, in molti motivi si limita ad una scarna esposizione delle sue doglianze senza in alcun modo affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti in maniera specifica le ragioni addotte dal primo giudice.
Quanto sopra si rileva innanzi tutto nel primo motivo di appello – che va quindi dichiarato inammissibile - ove il lamenta la mancata pronuncia su tutte le CP_2 questioni da lui avanzate con la domanda introduttiva di primo grado senza però indicare quali sarebbero tali questioni, in tal modo non consentendo alcun tipo di valutazione in tal senso della sentenza.
In ordine al secondo motivo (riguardante la mancata motivazione in ordine alla nullità della CT ) occorre osservare che, contrariamente a quanto indicato Per_4 dall'appellante, il Giudice di prime cure ha motivato la sua decisone indicando che “va rilevato che la consulenza espletata nel presente giudizio, appare affetta da nullità, per le ragioni esposte dal convenuto negli scritti difensivi, e non adeguatamente contrastata dall'attore”; nella stessa sentenza viene fatto riferimento a tali ragioni consistenti nel rilievo del convenuto sul fatto che “il Dr. non fosse super partes, in quanto Per_4 medico di fiducia designato dell'attore ” circostanza in effetti Parte_2 dimostrata con la documentazione prodotta e non espressamente confutata dall'odierno appellante nemmeno nel presente giudizio. Il motivo va quindi rigettato.
Si collega sul punto anche l'ottavo motivo appello, concernente il mancato rinnovo della consulenza: la Corte osserva che ben ha fatto il Tribunale, peritus peritorum, a non disporre ulteriore CT, proprio alla luce delle considerazioni di fatto e di merito poi esposte in sentenza con riferimento alle prove complessivamente acquisite nel giudizio.
Al riguardo, giova ricordare che, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti pag. 8/12 specifiche conoscenze, la stessa è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (per tutte Cass. ordinanza 16/05/2024 n.
13603) il quale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio.
Peraltro va evidenziato che la contestazione in ordine alla validità dell'atto notarile di donazione, per come indicato dallo stesso appellante, era riferita a presunte violenze e minacce da parte di alla AD per costringere la stessa a donargli i CP_2 beni, e non al caso di possibile incapacità di intendere e volere della stessa, potendo pertanto risultare finanche superflua la valutazione peritale per come inizialmente disposta.
Con riferimento al terzo motivo di appello, riguardante le spese funerarie affrontate da l'appellante non indica in alcun modo in cosa consisterebbe l'errore di CP_2 valutazione del primo Giudice, non rilevando la mera osservazione mossa sul fatto che non potesse essere in possesso di denaro in quanto non svolgente CP_2 attività lavorativa, ben potendo la provenienza essere legata a qualsivoglia differente motivazione. Anche tale censura va, quindi, dichiarata inammissibile.
Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato le valutazioni fatte dal Tribunale in ordine alle prove acquisite nel giudizio, senza però entrare nel merito specifico delle contestazioni e formulando, quindi, solo osservazioni generiche.
Con riferimento, comunque, alle dichiarazioni rese dal Notaio rogante, che l'appellante critica non ritenendolo soggetto in grado di rendere valutazioni tecniche sulla capacità Per_ della giova ricordare il disposto della Legge Notarile (artt. 27 e 28) per il quale il notaio valuta la capacità delle parti attraverso un controllo approfondito e continuo, accertandosi che la loro volontà sia libera e consapevole e che comprendano il significato giuridico dell'atto; la legge notarile impone al notaio di indagare la volontà delle parti, spiegare il contenuto e gli effetti giuridici dell'atto, e verificare che tutto corrisponda alla loro intenzione e pertanto nella fattispecie per cui è causa non può che seguire una evidente presunzione in ordine alla regolarità di quanto accaduto ed alla Per_ corretta valutazione fatta dal notaio sulla capacità della pag. 9/12 L'appellante contesta inoltre le dichiarazioni rese dal ritenendole non CP_2 veritiere;
sul punto non formula alcuna specifica indicazione, rimanendo la sua una mera ed ovvia contestazione in ordine a quelle che sono dichiarazioni della sua controparte e non di un teste.
Ne consegue che anche le superiori doglianze non sfuggono alla sanzione di inammissibilità.
Analoga considerazione va fatta in ordine alle doglianza dell'appellante sulla attendibilità degli altri testi che ritiene essere compromessa dall'esistenza di presunti legami con senza che però sul punto venga fornita alcuna indicazione o CP_2 allegazione in proposito, rimanendo quindi quanto sostenuto dall'appellante una mera contestazione, senza alcun supporto probatorio;
ad uguale conclusione deve pervenirsi in ordine alla presunta presenza di argento od altri preziosi che l'appellante sostiene non siano stati più rinvenuti: anche sul punto, l'appello non fornisce alcuna specifica indicazione utile al possibile accoglimento delle doglianze proposte.
Con riferimento al nono, decimo e undicesimo motivo di impugnazione, con i quali l'appellante, seppure in maniera scarna e non specifica, muove contestazioni alla sentenza con riferimento alle prove documentali riguardanti alcune presunte spese in favore del fratello, ai movimenti del libretto ed alla ricostruzione del patrimonio immobiliare, già in sentenza parziale n.113/2011 il Giudice di prime cure aveva evidenziato che, per stessa ammissione dell'attore, alla morte della AD non sono stati rinvenuti somme di denaro ed altri beni mobili di apprezzabile valore;
inoltre, dall'istruttoria espletata, non è emerso, né è stato provato l'asserito prelevamento di somme di denaro da parte del convenuto VA aggiunto che il progetto CP_2 di divisione formato dal Giudice a seguito della CT non è stato in alcun modo contestato dalla parti, rimanendo in sospeso solo alcune questioni riguardanti spese
(funerarie ed altro) effettuate dal convenuto. Su di esse il Tribunale ha poi deciso anche all'esito delle prove testimoniali, evidenziando altresì l'assenza di sufficienti mezzi di prova in ordine ai prelievi sul libretto, peraltro cointestato, e ad alcune spese con P particolare riferimento all'asserito acquisto di un autovettura per lire 7.5000,00 per quale l'odierno appellante non è stato in grado di fornire alcun utile e determinante elemento probatorio a supporto della sua contestazione nemmeno nel presente giudizio. pag. 10/12 L'appello è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Va infine segnalato il deposito in atti di istanza del 12/10/2025 da parte del procuratore dell'appellante il quale riferisce in ordine al trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del procedimento penale n. 1753/2024 rgnr del
Tribunale penale di Patti nascente da sua querela proposta contro sul CP_2 punto l'appellante reitera la richiesta di sospensione della sentenza di prime cure che tuttavia non può essere accolta non essendoci alcuna contezza per questa Corte in ordine all'esatto contenuto ed oggetto del procedimento penale e tanto meno delle motivazioni afferenti il suo trasferimento ad altro giudice territoriale. L'appellante, peraltro, chiede la conferma della sentenza nella parte non oggetto di impugnazione parziale, e fa quindi riferimento solo alla sentenza definitiva il cui modesto contenuto di condanna (Euro
2.573,24) a fronte della compensazione delle spese di lite, non fa emergere alcun grave pregiudizio derivante all'appellante per il caso di mancata sospensione della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 516/2023 emessa dal Parte_2
Tribunale di Patti il 22/05/2023 nel procedimento R.G. 100046/2006 al quale è stato riunito il procedimento 100988/2012, così provvede: pag. 11/12 1) Rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al rimborso in favore di di Parte_2 CP_2 spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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