Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 350/2023 promossa
Da rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Cimino e Paolo Palma. Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna CP_1
Rizzo.
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO NON COSTITUITO
All'udienza del 3 aprile 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.3.2021 dinanzi al Tribunale di Palermo sez. lavoro Pt 1
[...] premesso: '
-di aver prestato attività lavorativa, di tipo subordinato, dal 2.1.2006 al 30.4.2018 alle dipendenze della "Servizi Comunali Integrati R.s.u. Spa in Liquidazione";
-che a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società veniva ammesso, con provvedimento depositato l'1.3.2019, al relativo stato passivo per l'importo complessivo di € 32.013,86 ed in particolare, per quanto di interesse, di € 15.498,01 (in privilegio) a titolo di TFR in azienda, € 564,92 (in privilegio) a titolo di 4/12 della 13ma anno 2018, € 1.412,31 (in privilegio) a titolo di 10/12 della 14ma anno 2018, € 5.177,67 (in
CP_2
-di aver presentato all CP_1 in data 6.6.2019 domanda intesa ad ottenere dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 L.
297/82 ed artt. 1 e 2 D.Lgs 80/92 la liquidazione rispettivamente del TFR (€ 15.498,01) e dei ratei di 13ma e 14ma anno 2018 relativi all'ultimo trimestre del rapporto di lavoro pari, rispettivamente, ad € 423,69 (cioè € 564,92 /4 x 3) ed € 423,69 (cioè € 1.412,31 / 10 x 3) per un totale di € 847,38; in data 15.2.2020 domanda intesa ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare ex art. 5 D.Lgs 80/92 per l'omesso versamento di
€ 5.177,67 al Fondo di previdenza complementare CP_2 domanda poi precisata il
22.2.2020;
-di avere poi inoltrato alla Direzione Provinciale CP_1 di Palermo, con PEC del 24.5.2020, richiesta di intervento del Fondo di Tesoreria ricevendo nel mese di agosto 2020 a titolo di
TFR la somma netta di € 6.848,80 inferiore all'importo dovuto e ammesso al passivo.
Tanto premesso, il Pt_1 chiedeva al Tribunale adito: di ritenere e dichiarare il suo diritto ad aver corrisposto dall' CP_1 la somma lorda di € 15.498,01 - detratto quanto già corrisposto nell'importo netto di € 6.848,80- a titolo di TFR, a carico del Fondo
Tesoreria ex art. 1 comma 755 e ss. L. 296/06 per la quota maturata dall'1.1.2007 al 30.4.2018 ed a carico del Fondo di Garanzia di cui all'art.2 della Legge 297/1982 per la quota maturata dal
2.1.2006 al 31.12.2006, o comunque per quelle quote dovute ma non versate dalla fallita “Servizi
Comunali Integrati R.s.u. Spa in Liquidazione", oltre interessi e rivalutazione come per legge, condannando l' CP_1 al relativo pagamento.
Con sentenza n. 3429/2022 del 26/10/2022 il Tribunale di Palermo, nella contumacia di CP_3 dato atto dell'intervenuto parziale pagamento dei crediti ammessi in privilegio, eseguito dalla Curatela fallimentare a seguito di piano di riparto del 28.01.2022, in parziale accoglimento del ricorso, condannava l'CP_1 al pagamento della quota residua di TFR, 13^ e 14^ mensilità, rigettando, invece, la domanda di intervento del Fondo di
Garanzia per il versamento della contribuzione nella posizione previdenziale complementare della ricorrente;
a sostegno di tale statuizione osservava che la pacifica ammissione di tale credito al passivo fallimentare in via chirografaria non avrebbe consentito all' CP_1 di esercitare la rivalsa che, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. n.
297/1982, è prevista unicamente per i crediti ammessi in privilegio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 ; lamenta, in particolare, che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 2 comma 7 della L. n. 297/1982, che regola l'intervento del Fondo di Garanzia a copertura dei crediti da TFR non pagati dal datore di lavoro, tematica estranea all'ambito della domanda qui azionata (e rigettata dal primo giudice), concernente, invece, l'intervento del
Fondo per il versamento della contribuzione, a carico del datore di lavoro, destinata ai fondi di previdenza complementare, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del D.Lgs n.
80/1992, il quale non prevede affatto che la surroga dell CP_1 debba essere esercitata nel credito privilegiato ammesso al passivo;
si duole, conseguentemente, anche della disposta parziale compensazione delle spese processuali che, stante la totale soccombenza, si sarebbero dovute porre integralmente a carico dell' CP_1
Ha resistito all'appello l'CP_1 con memoria di costituzione depositata il 25 marzo 2025.
Il Controparte_4 è rimasto contumace.
All'udienza del 3 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti di cui i rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
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In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_2 che seppur ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.
Nel merito l'appello è fondato.
Il D.Lgs n. 80/1992, emanato in attuazione delle Direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, al suo articolo 5 prevede "...1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di Controparte_5 garanzia (1).
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma
2...".
La disposizione in commento rappresenta un addentellato della disciplina generale della previdenza complementare tratteggiata dalla Legge delega n. 243/2004 e definita dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005) come un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti.
Essa determina l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti" (art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.).
Dall'accreditamento della posizione del Fondo complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare di natura
- contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa.
La norma sopra richiamata prevede l'intervento pubblico nel caso in cui l'insolvenza del datore di lavoro abbia determinato un'omissione contributiva verso il fondo di previdenza complementare tale da incidere sull'entità delle prestazioni previdenziali integrative, commisurate all'ammontare dei contributi versati;
il mancato versamento al Fondo complementare da parte del datore di lavoro (nel caso in cui a ciò costui sia obbligato in virtù di una delega di pagamento da parte del lavoratore) configura dunque un inadempimento che legittima il lavoratore stesso ad insinuarsi nel fallimento ed, in caso di incapienza, ad escutere il Fondo di Garanzia ai sensi del citato art. 5 D.Lgs n. 80/1992.
Di talché, non è condivisibile quanto disposto in prima istanza sulla natura chirografaria del credito de quo in termini di "ostacolo" all'accesso alla tutela invocata dall'appellante, che inibirebbe l'esercizio della surrogazione legale di cui all'art. 2 comma 7° Legge n.
297/1982, giacché la fonte regolatoria applicabile (art. 5 comma 3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2) concerne un istituto di garanzia diverso da quello disciplinato dalla Legge n. 297/1982 e che non subordina l'esercizio della surrogazione legale alla natura privilegiata del credito del quale
è stata decretata l'ammissione.
Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la riforma parziale della sentenza impugnata con la conseguente condanna dell'CP_1 quale gestore del Fondo di garanzia, a riversare sul CP_6 Previdenza Complementare CP_2 l'importo pari ad €
5.177,67, a titolo di omissioni contributive.
All'accoglimento del primo motivo, che determina l'integrale soccombenza dell' CP_1 consegue la diversa regolazione delle spese di lite che vanno interamente poste a carico dell' CP_5 per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 3429/2022 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. in data 26 ottobre 2022, condanna l'CP_1 quale gestore del Fondo di Garanzia a versare al CP_2 CP_2 l'importo di € 5.177,67 a titolo di contribuzione non versata alla previdenza complementare dalla fallita Servizi
Comunali Integrati RSU s.p.a. per conto di Parte_1 Pt_1 delle spese del giudizio di primo Condanna l'CP_1 al pagamento in favore del grado che liquida complessivamente in € 1.865,00 disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Valeria Cimino e Paolo Palma.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Condanna l'CP_1 al pagamento in favore del Pt_1 anche delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Valeria Cimino e Paolo Palma.
Palermo 3 aprile 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria